Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 29 settembre 2022 N. d'incartoSK2 22 22 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Cavegn e Bergamin Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari Corso S. Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso Oggettotruffa ecc. (sequestro, denegata giustizia) Atto impugnatodecisione della Procura pubblica dei Grigioni del 02.06.2022 (n. d'incarto VV.2021.2764) Comunicazione03 ottobre 2022
2 / 14 Ritenuto in fatto: A.Il 26 marzo 2021, verso le 23:00, la Polizia cantonale dei Grigioni (in segui- to: Polizia cantonale) ha fermato A._____ presso la piazzola di sosta B._____ a C.. Durante i successivi controlli, gli agenti hanno messo in sicurezza orolo- gi di lusso e contanti ubicati nell'autovettura di A.. B.Il 27 settembre 2021 la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) ha disposto il sequestro dei beni messi in sicurezza, oltre a decidere su un'istanza di visione degli atti e un'istanza di estromissione di determinati atti dalla procedura presentate da A.. C.Il 5 ottobre 2021 A. ha interposto reclamo contro la decisione relativa alle sue due istanze. La decisione relativa al sequestro non è stata invece impugnata. D.Con istanza del 30 maggio 2022 A._____ ha chiesto il dissequestro dei beni sequestrati e la motivazione di un'eventuale decisione negativa, onde potersi av- valere con cognizione di causa dei "consueti rimedi ricorsuali". E.Con missiva del 2 giugno 2022 la Procura pubblica dei Grigioni ha respinto, con breve motivazione, l'istanza di A.. F. Il 29 giugno 2022 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha deciso in merito al primo reclamo. G.Il 7 giugno 2022 A. (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la decisione del 2 giugno 2022, chiedendo che la medesima sia annullata e che l'incarto sia rinviato all'istanza precedente "affinché detta autorità [...] emani una decisione rispettosa dei disposti processuali applicabili alla fattispecie (sequestro) come di quanto disposto dagli [recte: dall'] art. 29 Cost.". Egli ha inoltre postulato l'accertamento di un diniego di giustizia da parte dell'istanza precedente, protestando infine tasse, spese e ripetibili. H.Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2022 la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura in cui il medesimo dovesse risultare ammissibile, nonché l'addossamento dei costi della procedura al reclamante.
3 / 14 Considerando in diritto: 1.Aspetti processuali e tempestività del reclamo 1.1.Contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero può essere interposto reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giuri- sdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.1. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami devono essere presentati presso la giurisdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della de- cisione impugnata. 1.2.2. Interposto il 7 giugno 2022 (act. A.1, pag. 1) avverso la decisione emanata dalla Procura pubblica in data 2 giugno 2022 (act. B.1, pag. 1), il presente grava- me sarebbe in linea di principio tempestivo. È tuttavia doveroso rilevare che la de- cisione con cui è stato originariamente disposto il provvedimento in esame è l'or- dine di sequestro del 27 settembre 2021 (act. PP 1.18). Non essendo stata all'- epoca impugnata, la decisione originaria è passata in giudicato. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nella misura in cui istanze di riesame di atti istruttori passati in giudicato non presentino fatti o mezzi di prova nuovi, la reiezio- ne delle medesime non fa nuovamente decorrere i relativi termini di ricorso (TC GR SK2 15 20 del 13.11.2015 consid. 3b; TPF BB.2018.106 del 29.10.2018 consid. 4.2 seg.; BB.2007.16 del 18.4.2007 consid. 2.2; BV.2005.16 del 25.10.2005 consid. 2.2; ciascuna con rimandi; cfr. anche Patrick Guidon, Die Be- schwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 469). L'istanza del 30 maggio 2022, in risposta alla quale l'istanza precedente ha emanato la presente decisione, costituisce essenzialmente una domanda di riesame. Unico novum ivi addotto dal reclamante – e unica simile circostanza nella fattispecie ravvisabile – è tuttavia il tempo intercorso tra la decisione del 27 settembre 2021 e la presentazione dell'istanza (cfr. act. PP 1.28). Mal si comprende come tale durata, non inusuale nel contesto di procedure penali per reati economici con implicazioni transfrontaliere, possa aver influito sulla liceità del sequestro dei beni del reclamante. Quanto appena esposto vale a maggior ragione poiché per l'intero periodo in esame la procedura dinanzi all'istanza precedente era bloccata dal reclamo da lui stesso interposto (essenzialmente senza successo, cfr. TC GR SK2 21 74 del 30 giugno 2022) avverso altri atti istruttori (cfr. anche quanto illustrato in merito all'asserita denegata giustizia, consid. 4.3 infra). Solamente il trascorrere di un periodo di tempo sensibilmente
4 / 14 superiore alla norma avrebbe, eventualmente, potuto intaccare la proporzionalità temporale del provvedimento in esame, potendo renderlo illecito e costituire pertanto un novum ai sensi della precitata giurisprudenza. In ogni caso, il trascorrere del tempo è di per sé inadatto a far decorrere nuovamente i termini di ricorso laddove le censure sostanziali del reclamo vertono esclusivamente – come nella fattispecie (cfr. consid. 3.1 e 3.3 infra) – sulla questione del sussistere di sufficienti indizi di reato. Non è infatti ravvisabile alcun influsso che il trascorrere del tempo possa ragionevolmente aver avuto sul sussistere dei medesimi al momento della disposizione della misura. 1.2.3. L'ordine di sequestro originario del 27 settembre 2021 non è stato tempesti- vamente impugnato dal reclamante. Esso è pertanto passato in giudicato e modifi- cabile solo qualora siano presentati nova. La reiezione dell'istanza di riesame del reclamante nella decisione impugnata non ha fatto nuovamente decorrere i termini di ricorso, non essendo stati fatti valere – ivi o altrove – fatti o mezzi di prova nuovi e non essendo peraltro nemmeno ravvisabile il sussistere di simili condizioni. Per quanto concerne le censure relative al sequestro dei beni del reclamante, il recla- mo si rivela pertanto tardivo. 1.2.4. Per quanto concerne invece il diniego di giustizia altresì lamentato dal re- clamante, si rammenta che l'interposizione di un reclamo per tale motivo – così come l'interposizione di un reclamo per ritardata giustizia – non è subordinata al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP). 1.3.In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. La legittimazione del reclamante – quale imputato im- mediatamente e direttamente gravato dall'atto procedurale impugnato e dall'asse- rito diniego di giustizia – non dà nella fattispecie adito a ulteriori osservazioni (cfr. in merito alla relativa giurisprudenza TC GR SK2 19 37 del 12.3.2020 consid. 1.4, con rimandi a DTF 143 IV 475 consid. 2.2, 2.6 e 2.9 e TF 1B_242/2015 del 22.10.2015 consid. 4.3.1). 1.4.Poiché il reclamo dev'essere motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), il reclamante è segnatamente tenuto a indicare con precisione i passaggi della decisione impu- gnata da lui contestati e i motivi a sostegno di una diversa decisione (art. 385 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). Il reclamo deve infine confrontarsi puntualmente con la mo-
5 / 14 tivazione della decisione impugnata (cfr. TF 6B_48/2018 del 7.6.2018 con- sid. 2.3.3). Nella fattispecie la motivazione del reclamo non dà in generale adito a osserva- zioni. Ciò nonostante, come in seguito illustrato, alcune delle singole critiche rivol- te all'operato dell'istanza precedente si rivelano insufficientemente motivate. L'- istanza di reclamo si limita infine ad esaminare le doglianze presentate dal recla- mante (TF 6B_1273/2019 del 11.3.2020 consid. 2.4.3). 1.5.In sintesi, come esposto al consid. 1.2 supra, in relazione al dissequestro dei beni del reclamante il gravame è tardivo e pertanto inammissibile. Esso è in- vece tempestivo e ricevibile in ordine per quanto concerne l'asserito diniego di giustizia. Ai sensi della giurisprudenza illustrata al consid. 1.4 supra, il Tribunale cantonale non entra in ogni caso nel merito di singole censure nella misura in cui le medesime dovessero rivelarsi insufficientemente motivate o di questioni rimaste incensurate dal reclamante. 2.Oggetto del contenzioso Pur essendo le censure del reclamante relative al sequestro dei suoi beni irricevi- bili, è per completezza opportuno esaminare nel merito anche tali critiche. Occorre pertanto innanzitutto chinarsi sull'annullamento della reiezione dell'istanza di dis- sequestro postulato dal reclamante (cfr. consid. 3 infra). In un secondo passo sarà quindi trattata la questione dell'asserito diniego di giustizia (cfr. consid. 4 infra). In relazione a quest'ultima, come esposto in dettaglio al precedente considerando, il reclamo è in ogni caso ricevibile in ordine. 3.Liceità del sequestro dei beni dell'imputato 3.1.Osservazioni preliminari In relazione al sequestro dei suoi beni, il reclamante lamenta un'insufficiente moti- vazione della misura nella decisione di sequestro del 27 settembre 2021 e nella successiva decisione del 2 giugno 2022 qui impugnata, chiedendone pertanto l'- annullamento già sulla base di motivi formali (cfr. consid. 3.2 infra). Nella sostanza egli lamenta invece essenzialmente che gli indizi di reato a dispo- sizione dell'istanza precedente non avrebbero giustificato la disposizione della mi- sura in esame (cfr. consid. 3.3 infra). Il reclamante non censura invece in modo esplicito e soprattutto motivato l'assenza di altri requisiti necessari per la disposi-
6 / 14 zione del sequestro, ragion per cui non è necessario chinarsi sull'adempimento dei medesimi (cfr. consid. 1.4 seg. supra). In relazione alla censura sostanziale relativa al sussistere d'indizi di reato suffi- cienti per la disposizione di un sequestro giova ricordare che il giudice adito in corso d'istruttoria deve limitarsi a esaminare i requisiti di liceità del provvedimento coercitivo impugnato in modo sommario, sulla base di una valutazione provvisoria della fattispecie, senza bilanciare tutti gli elementi fattuali fino a tal punto emersi o sostituirsi in altro modo al giudice di merito (TF 1B_339/2017 del 5.1.2018 con- sid. 2.1 con rimandi giurisprudenziali). Egli dispone il dissequestro soltanto laddo- ve i presupposti del sequestro siano evidentemente inadempiuti (cfr. fra tante TC BE BK 19 417 dell'11.11.2019 consid. 8; DTF 124 IV 313 consid. 4; TF 1B_195/2017 del 7.6.2018 consid. 3.1). 3.2.Violazione dell'obbligo di motivazione 3.2.1. Il reclamante censura innanzitutto un'asserita violazione dell'obbligo di mo- tivazione sancito all'art. 3 cpv. 2 lett. c CPP e all'art. 29 cpv. 2 Cost., postulando su tale base – indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame – l'annul- lamento della decisione impugnata. Egli sostiene che la motivazione di decisioni relative al sequestro di beni dell'imputato debba perlomeno esprimersi sugli indizi di reato, sulla connessione tra il reato ipotizzato e l'oggetto del sequestro, sulla necessità del sequestro a scopi probatori e/o di confisca e sugli elementi compro- vanti la proporzionalità della misura, con indicazione degli atti istruttori da cui l'- adempimento dei presupposti della misura è dedotto (act. A.1, n. 8; specificamen- te in relazione al requisito dei sufficienti indizi di reato cfr. act. A.1, n. 9.4, penulti- ma pagina, terzo paragrafo). Nel caso concreto, il reclamante lamenta (come peraltro già fatto nella procedura SK2 21 74 dinanzi a codesto tribunale) la circostanza che dal suo primo interroga- torio, in cui sarebbe stato confrontato soltanto con l'ipotesi di reato "riciclaggio di denaro", l'oggetto dell'indagine sarebbe mutato dapprima in "truffa, ecc." e infine – nella decisione in esame – in "truffa, falsità in documenti, ecc." A suo avviso tale progressivo evolversi delle ipotesi di reato sarebbe indicativo di una genericità contraria al diritto processuale penale. Nella decisione impugnata, l'istanza prece- dente si sarebbe nuovamente limitata a fare rilievi generici, omettendo in particolar modo d'illustrarne il legame con le ipotesi di reato oggetto dell'istruzione. Le pre- dette approssimazioni lederebbero il diritto di essere sentito del reclamante, il qua- le non sarebbe stato messo in condizione di poter comprendere le ragioni del se- questro, non potendo pertanto contestarne con cognizione di causa le motivazioni
7 / 14 (act. A.1, n. 9.1). L'argomentazione dell'istanza precedente per cui "nel presente caso, sulla scorta degli atti procedurali, vi [sia] il grave sospetto che gli oggetti se- questrati possono derivare da crimini" si rivelerebbe inconferente, posto come la Procura pubblica avrebbe nel seguito omesso d'identificare il "grave sospetto di reato" in relazione ai singoli reati imputati al reclamante (act. A.1, n. 9.2). Dalla decisione impugnata emergerebbe unicamente che l'istanza precedente abbia considerato proventi di reato gli oggetti e valori sequestrati al reclamante. La Pro- cura pubblica avrebbe invece omesso d'indicare i reati di cui i beni avrebbero do- vuto costituire provento e gli argomenti a supporto di tale conclusione (act. A.1, n. 9.3.a in fine; in tal senso anche act. A.1, n. 9.4, penultima pagina). 3.2.2. Si rammenta innanzitutto che l'obbligo di motivazione, costitutivo del diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost., è rispettato laddove l'autorità indica – al- meno brevemente – i fatti, le allegazioni e i motivi che hanno portato alla decisio- ne, in maniera tale da consentire agli interessati di comprenderne la portata e di valutare con cognizione di causa l'opportunità di adire l'istanza superiore, che dal canto suo dev'essere posta in condizione di poter adeguatamente esercitare il suo controllo giurisdizionale. La motivazione può essere in altri termini breve e conci- sa, purché contenga gli elementi essenziali per la sua comprensione (fra tante DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). Se- condo la chiara volontà del legislatore, ordini di sequestro – e pertanto anche la decisione che qui ci occupa – devono essere inoltre disposti con motivazione suc- cinta (art. 263 cpv. 2 prima frase CPP; DTF 120 IV 164 consid. 1c; DTF 120 IV 297 consid. 3e). In simili casi l'autorità non si determina su ogni singo- la eventualità, allegazione e/o ragionamento giuridico della persona interessata, potendo e dovendo invece limitarsi a indicare le questioni determinanti ai fini della propria decisione. Nella missiva del 2 giugno 2022 la Procura pubblica ha rinviato parzialmente all'- ordine di sequestro del 27 settembre 2021 (act. B.1, pag. 1, terzo paragrafo, con rimando ad act. PP 1.18). Il rinvio alle motivazioni della decisione originaria, rice- vuta dal reclamante, è senz'altro lecito. Le motivazioni sono state in ogni caso confermate nella missiva del 2 giugno 2022, ove la Procura pubblica ha nuova- mente addotto quali motivazioni a suffragio della liceità del sequestro dei beni dell- 'imputato l'atteggiamento furtivo da questi assunto durante il controllo di polizia del 26 marzo 2021, il prezzo sensibilmente superiore al valore di mercato pagato per alcuni degli orologi sequestrati, la renitenza del reclamante a sottoporsi ad altre misure – quali l'analisi dei dispositivi elettronici – e infine la circostanza che i dati salvati sul suo cellulare siano stati cancellati tramite comando a distanza. Tali cir-
8 / 14 costanze genererebbero grave sospetto che gli oggetti sequestrati derivino da crimini (act. B.1, pag. 1 in fine). Ai sensi della precitata giurisprudenza, la motiva- zione addotta dall'istanza precedente permetteva al reclamante di comprendere la decisione e valutare le probabilità di successo di un'eventuale impugnazione. Se- gnatamente alla luce della necessità di motivare decisioni di sequestro in maniera succinta, la motivazione addotta dall'istanza precedente non può essere pertanto ritenuta insufficiente. Come in seguito illustrato, le censure materiali del reclamante sono in ogni caso da respingere nel merito (cfr. consid. 3.3 infra). 3.2.3. La motivazione della Procura pubblica non ha pertanto leso il diritto di esse- re sentito del reclamante. 3.3.Sufficienti indizi di reato 3.3.1. Il reclamante ritiene quindi che il sequestro dei suoi beni non sia avvenuto in ossequio alle normative vigenti in materia di sequestri, segnatamente sulla base d'indizi di reato sufficienti (act. A.1, n. 9.3, primo e secondo paragrafo, e 9.4). Dagli atti istruttori non emergerebbe con chiarezza in che modo egli avrebbe tentato di nascondere gli oggetti e valori sequestrati al momento del fermo. Inoltre, anche qualora il suo comportamento fosse effettivamente stato mirato a celare tali beni, la predetta circostanza non costituirebbe indizio di reato (act. A.1, n. 9.3.a). L'as- serita renitenza dell'imputato nel sottoporsi all'analisi dei suoi dispositivi elettronici, oltre a non essere dimostrata, sarebbe irrilevante, essendo tale comportamento successivo all'asserita commissione d'illecito (act. A.1, n. 9.3.b). La sua asserita renitenza contraddirebbe anche la costatazione dell'istanza precedente per cui i dati salvati sul cellulare del reclamante sarebbero stati cancellati tramite comando a distanza. Proprio qualora i dati sul cellulare del reclamante fossero effettivamen- te stati cancellati a distanza, egli non avrebbe potuto opporsi all'analisi forense dello stesso. Tale comportamento sarebbe comunque inadatto a indiziare un eventuale reato, essendo anch'esso successivo all'asserita commissione d'illecito. Non essendo stata verbalizzata, la circostanza in esame risulterebbe peraltro a sua volta indimostrata (act. A.1, n. 9.3.c). Le incongruenze individuate nella deci- sione impugnata tra quanto dichiarato dal reclamante in sede d'interrogatorio e quanto riferito all'istanza precedente da terze persone non sarebbero invece note al reclamante, essendo le relative prove state assunte senza la partecipazione della difesa (act. A.1, n. 9.3.d). Arbitraria sarebbe infine l'argomentazione dell'- istanza precedente secondo la quale i prezzi sensibilmente superiori al valore di mercato pagati dal reclamante per alcuni degli orologi lascerebbero presagire la
9 / 14 commissione di un reato, essendo notorio il significativo aumento del prezzo di orologi di prestigio (segnatamente Rolex e Omega) intervenuto negli ultimi anni. A causa di tale rincaro l'acquisto di simili prodotti in tempi utili e a prezzi di listino sarebbe divenuto oggettivamente impossibile (act. A.1, n. 9.3.e). 3.3.2. Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere seque- strati oggetti e valori patrimoniali laddove nel prosieguo della procedura i medesi- mi siano presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per ga- rantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituziona- le il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condizioni poste dall’art. 36 Cost. e concretizzate – per i provvedimenti coercitivi – all'art. 197 CPP. In virtù di tale norma la liceità di una simile misura presuppone segnatamente sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP), oltre al rispetto del principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP). 3.3.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal reclamante sussistevano e sussistono nella fattispecie indizi concreti per un'origine delittuosa dei beni sequestratigli. Come già esposto al consid. 3.7.2 dell'ordinanza SK2 21 74 del 29 giugno 2022 (non impugnata dal reclamante e passata pertanto in giudicato) il rinvenimento del denaro contante e degli orologi di lusso nascosti nella macchina del reclamante, la direzione del suo viaggio e il suo successivo comportamento evasivo e contraddit- torio (si ricorda segnatamente l'iniziale dichiarazione del reclamante nei confronti della Polizia cantonale per cui nelle scatole in cui si trovavano gli orologi di lusso vi sarebbero invece state scarpe) rendono doveroso concludere che vi siano stati sufficienti indizi di reato per disporre il sequestro dei beni oggetto del presente contenzioso (cfr. sul tutto segnatamente act. PP 4.1 pag. 2). Peraltro, già le condi- zioni in cui gli orologi di lusso e il denaro contante sono stati rinvenuti dalla Polizia cantonale – gli orologi impacchettati in cellofan, tutti i beni di valore riposti sotto i sedili – imponevano alle autorità inquirenti di ritenerne possibile un'origine delit- tuosa (cfr. act. PP 4.4). Passata in giudicato l'ordinanza del 29 giugno 2022, è an- che lecito aggiungere che nei verbali d'interrogatorio del 27 marzo 2021, non estromessi dagli atti della procedura, il reclamante stesso ha dichiarato di non sa- pere a chi appartenessero gli orologi e i CHF 7'070.00 in contanti, affidatigli da una persona terza a D._____ (act. PP 4.12, domande n. 8-13). Egli ha altresì dichiara- to di aver ricevuto i "contratti d'acquisto" da lui firmati quale "acquirente" di simili orologi di lusso dal suo mandante – di cui preferisce tacere il nome –, nonché di
10 / 14 non essere estraneo a simili operazioni, già in passato effettuate in cambio di de- naro (cfr. act. PP 4.12, domande n. 28-29, 30-31 e 35). 3.3.4. Sulla base di una valutazione provvisoria della fattispecie si conclude per- tanto che, considerati gli indizi di reato a sua disposizione, l'istanza precedente poteva disporre il provvedimento in esame. Conseguentemente, l'esame degli ul- teriori argomenti presentati dal reclamante e dalla Procura pubblica in relazione a tale requisito si rivela superfluo. 3.5.Conclusione in relazione alla liceità del sequestro dei beni dell'imputato Da quanto precede discende che l'istanza precedente non ha né violato il diritto di essere sentito del reclamante, né disatteso – almeno prima facie – i presupposti di liceità per il sequestro dei beni del medesimo qui censurati. Le relative doglianze e conclusioni del reclamante devono essere conseguentemente respinte, nella mi- sura in cui si rivelino ammissibili. 4.Denegata o ritardata giustizia 4.1.Il reclamante lamenta quindi la circostanza che il procedimento penale non sia più progredito in seguito all'ordine di sequestro del 27 settembre 2021, rispetti- vamente in seguito al suo primo reclamo del 5 ottobre 2021 (SK2 21 74). Già la motivazione a tal riguardo addotta dall'istanza precedente nella missiva del 4 feb- braio 2022 – secondo cui l'inerzia censurata sarebbe appunto dovuta all'interposi- zione del reclamo del 5 ottobre 2021, a causa della quale gli atti procedurali avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale cantonale – violerebbe il principio di celerità sancito all'art. 5 CPP (act. A.1 n. 3). Va eventualmente compresa alla stessa stregua l'affermazione del reclamante per cui la reiezione dell'istanza di dissequestro da lui inoltrata più di anno dopo l'apertura del procedimento (act. A.1 n. 5) sarebbe divenuta "illegale [...] con il decorrere del tempo" (act. A.1 n. 6). Può essere tuttavia senz'altro inteso in tal senso quanto detto all'act. A.1, n. 9.4 in fine: "[...] neppure giova all'autorità inquirente la propria inerzia istruttoria certamente capace di configurare diniego di giustizia, censura rispetto alla quale il presente reclamo si ha pure da intendere". 4.2.Come illustrato al consid. 1.4 supra, il reclamo deve confrontarsi puntual- mente con la motivazione della decisione impugnata. Il reclamante omette tuttavia completamente di esprimersi in relazione a una delle due principali motivazioni per il mancato prosieguo dell'istruzione, per cui tale circostanza dipenderebbe, quan- tomeno parzialmente, dall'esito dei procedimenti pendenti dinanzi all'istanza di reclamo (act. B.1 pag. 2 in fine). In tale misura, la censura si rivela
11 / 14 insufficientemente motivata, ragion per cui non si entra nel merito della stessa. Non si giustifica accordare al reclamante – patrocinato dal difensore di fiducia e reso attento in diverse occasioni della necessità di inoltrare i reclami in forma scritta e motivata – un termine suppletorio per sanare il predetto difetto (cfr. in dettaglio TC GR SK2 19 30 del 20.5.2020 consid. 4.2). Per completezza, la censura sarà nondimeno brevemente trattata. 4.3.1. In virtù dell'art. 29 cpv. 1 Cost., così come dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 14 n. 3 lett. c Patto ONU II, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o ammini- strative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giu- dicato entro un termine ragionevole. Nel caso di denegata giustizia, l'autorità com- petente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in misura insufficiente; in quel- lo di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in un limite di tempo che risulti giustificato dalla natura del litigio e dall'in- sieme delle circostanze. Determinante in proposito è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito siano obiettiva- mente fondati. In particolare devono essere considerati l'ampiezza e le difficoltà del caso, il modo con il quale è stato trattato dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (cfr. fra tante TF 1P.315/2001 del 20.6.2001 consid. 2). L'art. 5 cpv. 1 CPP concretizza le predette garanzie, richiedendo che le autorità penali avviino i procedimenti penali senza indugio e li portino a termine senza ri- tardi ingiustificati. Poiché l'imperativo di celerità così codificato vincola sia le autori- tà di perseguimento che quelle giudiziarie, il periodo rilevante si protrae di principio dal momento in cui l'imputato viene a conoscenza del procedimento penale pro- mosso a suo carico fino al momento in cui la sentenza di ultima istanza passa in giudicato. Qualora ne siano dati i presupposti, una violazione dell'imperativo di celerità può comunque essere accertata anche prima della sentenza di ultima istanza. La questione di sapere se l'imperativo di celerità sia stato violato dev'es- sere decisa in base a un apprezzamento globale del lavoro di tutte le autorità che vi hanno partecipato; tempi morti sono inevitabili e, nella misura in cui nessuno di essi ha avuto di per sé una durata smisurata, è l'apprezzamento globale a essere decisivo (sul tutto TC GR SK1 15 8 del 5.12.2019 consid. 11.2.1, con rimandi giu- risprudenziali). 4.3.2. Nella misura in cui l'istanza precedente argomenta – almeno implicitamente – di non poter proseguire l'istruzione prima che l'istanza di reclamo abbia evaso le pratiche dinanzi a essa pendenti e ritrasmesso in seguito l'incarto (cfr. act. B.1,
12 / 14 pag. 2: "Non appena [l'istanza di reclamo] avrà emesso una decisione e avrà ritra- smesso il dossier al sottoscritto Procuratore, provvederò a valutare quali atti istrut- tori siano ancora necessari."), la sua motivazione appare in linea con passate esternazioni del Tribunale penale federale. Nell'ambito della discussione sulla giu- sta misura di atti da trasmettere all'istanza superiore, esso ha infatti argomentato che l'inoltro dell'intero incarto bloccherebbe l'istruzione per la durata del reclamo (TPF BB.2005.07 del 31.1.2005 consid. 2.2; la decisione è stata peraltro confer- mata dal Tribunale federale in TF 1S.5/2006 del 5.5.2006). Non è irragionevole voler dedurre da tale formulazione che i tribunali federali considerino a priori lecita l'inattività delle autorità di perseguimento penale durante una procedura di reclamo (di non eccessiva durata). Ciò corrisponde anche alla prassi generale delle autori- tà penali, la quale è a sua volta dovuta segnatamente alla circostanza che, di norma, le procedure di reclamo possono essere celermente evase. La domanda di sapere se la dichiarata inattività dell'istanza precedente sia lecita e adeguata sulla base della mera trasmissione degli atti all'istanza di reclamo può essere tuttavia lasciata nella fattispecie irrisolta, per i due motivi di seguito esposti. Innanzitutto, come già illustrato al precedente considerando (cfr. con- sid. 4.3.1 supra), tempi morti sono inevitabili in procedure penali. Ove l'imputato non sia privato della libertà, un'istruzione della durata qui in esame – di approssi- mativamente un anno e mezzo – non appare eccessivamente lunga. Tale conclu- sione s'impone peraltro anche tenendo conto della natura dell'istruzione – concer- nente reati economici con implicazioni transnazionali – e della circostanza che sono frattanto già stati compiuti diversi atti istruttori, oltre ad esser stati interposti dal reclamante stesso – ed evasi da questa camera – due reclami. Finora, la pro- cedura penale nei confronti dell'imputato dev'essere considerata rispettosa dell'- imperativo di celerità. La circostanza che la Procura pubblica abbia indicato di at- tendere l'evasione delle pratiche dinanzi all'istanza di reclamo non inficia tale con- clusione. Infatti, anche qualora tale modus operandi dovesse essere considerato errato, la durata della procedura non sarebbe ad oggi comunque eccessivamente lunga. Anche in tal caso l'istanza precedente potrebbe evitare un'eventuale viola- zione dell'imperativo di celerità portando speditamente a termine l'istruzione una volta che l'incarto le sia stato restituito. In altre parole, fintantoché la durata di un'- istruzione non diventi eccessiva ai sensi della precitata giurisprudenza, la Procura pubblica gode di completa autonomia nella gestione delle proprie procedure, ivi inclusa la determinazione dell'ordine di evasione degli incarti. In secondo luogo, appaiono condivisibili gli ulteriori argomenti addotti dall'istanza precedente a moti- vazione della decisione impugnata, secondo cui le modalità di prosieguo dell'istru- zione dipenderebbero, quantomeno parzialmente, dalla decisione dell'istanza di
13 / 14 reclamo in merito all'impugnativa del 5 ottobre 2021 (act. B.1, pag. 2; cfr. anche act. A.2, n. 2c: "[...] Ciò, segnatamente, considerato il principio "fruit of the poiso- nous tree", che potrebbe avere un influsso su eventuali ulteriori mezzi di prova raccolti nel seguito di questo procedimento. Giova qui rilevare che, in casi come questo, si potrebbe ammettere anche una sospensione formale del procedimento [...]." e act. A.2, n. 2d: "In ogni caso, per la conclusione del procedimento penale, la Procura pubblica deve attendere che questo Tribunale abbia statuito in merito al reclamo presentato il 5 ottobre 2021."). L'argomento per cui la conclusione del procedimento penale non sia stata possibile durante la pendenza del precedente reclamo (SK2 21 74) vale anche per la presente procedura ricorsuale. Anche in relazione al dissequestro dei beni del reclamante oggetto del presente gravame sussisteva infine, in caso di prosieguo dell'istruzione prima della conclusione della procedura ricorsuale, il rischio di eventuali contraddizioni tra la decisione dell'- istanza di reclamo e gli atti istruttori della Procura pubblica nel frattempo intercorsi. 4.3.3. Ne consegue che l'istanza precedente non ha violato l'imperativo di celerità. Pertanto, le relative censure e conclusioni del reclamante non meriterebbero a loro volta accoglimento, anche qualora non si fossero già rivelate insufficientemente motivate e pertanto irricevibili. 5.Conclusione Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere integralmente respinto, nella misura in cui è ammissibile. 6.Spese e ripetibili 6.1.In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In virtù dell'art. 428 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono poste a carico del reclamante, quale parte inte- gralmente soccombente. Ai sensi della precitata norma è infatti considerata soc- combente anche la parte il cui ricorso è dichiarato irricevibile. 6.2.Tenuto conto dell'esito del procedimento, non si riconoscono indennità.
14 / 14 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: