Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 29 giugno 2022 N. d'incartoSK2 21 74 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari Corso S. Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso Oggettotruffa ecc. Atto impugnatodecisione della Procura pubblica dei Grigioni del 27.09.2021, co- municata il 27.09.2021 (n. d'incarto VV.2021.2764) Comunicazione30 giugno 2022
2 / 17 Ritenuto in fatto: A.Il 26 marzo 2021, verso le 23:00, la Polizia cantonale dei Grigioni (in seguito: Polizia cantonale) ha fermato A._____ presso la piazzola di sosta B._____ a C.. Eseguiti i controlli del caso, gli agenti hanno posto A. in stato d'ar- resto preventivo. B.Il 27 marzo 2021 la Polizia cantonale ha interrogato A._____ in relazione ai fatti e alla sua persona, allestendo due relativi verbali. Essa ha altresì allestito il medesimo giorno un verbale d'arresto e due verbali di messa in sicurezza relativi agli oggetti trovati nella macchina il 26 e 27 marzo 2021. C.Con scritto del 9 maggio 2021 A._____ ha chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) copia dei verbali di sequestro (recte: messa in sicurezza), postulando contestualmente l'estromissione dagli atti dei verbali d'in- terrogatorio del 27 marzo 2021. D.Con decisione del 27 settembre 2021 la Procura pubblica ha respinto le istanze di A.. E.Con reclamo del 5 ottobre 2021 A. (in seguito: reclamante) ha interpo- sto reclamo contro la predetta decisione, chiedendo che la medesima sia annullata, che i verbali d'interrogatorio del 27 marzo 2021 siano dichiarati processualmente inutilizzabili e che sia fatto ordine alla Procura pubblica di trasmettere ai patrocina- tori del reclamante il verbale del sequestro (recte: messa in sicurezza) allestito all'atto del fermo (recte: arresto); il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. F.La Procura pubblica ha messo a disposizione del reclamante i verbali di messa in sicurezza in data 15 ottobre 2021. G.Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2021, la Procura pubblica ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura in cui il medesimo dovesse risultare ammissibile, nonché l'addossamento dei costi della procedura al reclamante. Considerando in diritto: 1.Aspetti processuali 1.1.Contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero può essere interposto reclamo (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Nel Cantone dei Grigioni la giurisdi- zione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LA- CPP [CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]).
3 / 17 1.2.Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami devono essere presentati presso la giu- risdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della deci- sione impugnata. La decisione emanata dalla Procura pubblica il 27 settembre 2021 in merito alla visione rispettivamente all'asportazione (recte: estromissione) di atti procedurali è stata notificata al reclamante il giorno stesso. Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale il 5 ottobre 2021 (act. A.1, pag. 1), si rivela pertanto tempestivo. 1.3.La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare l'impugnabilità mediante reclamo di decisioni concernenti l'estromissione di atti processuali (DTF 143 IV 475 consid. 2.5; TC GR SK2 19 37 del 12.3.2020 consid. 1.3). È tuttavia doveroso ricor- dare che, ai sensi della medesima giurisprudenza, il rispetto per il libero apprezza- mento della fattispecie da parte del giudice di merito – estendendosi segnatamente anche alla questione dell'utilizzabilità dei mezzi di prova – impone particolare riserbo nell'esame della relativa questione in sede di reclamo (DTF 143 IV 475 consid. 2.7; TC GR SK2 19 37 del 12.3.2020 consid. 1.3 in fine). Di tale circostanza dovrà es- sere tenuto conto nelle considerazioni di merito (consid. 3 infra). L'impugnabilità della reiezione della richiesta di visione degli atti non dà adito a ulteriori osserva- zioni. 1.4.In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. La legittimazione del reclamante – quale imputato immedia- tamente e direttamente gravato dall'atto procedurale impugnato – non dà nella fat- tispecie adito a ulteriori osservazioni (cfr. in merito alla relativa giurisprudenza TC GR SK2 19 37 del 12.3.2020 consid. 1.4, con rimandi a DTF143 IV 475 con- sid. 2.2, 2.6 e 2.9 e TF 1B_242/2015 del 22.10.2015 consid. 4.3.1). 1.5.Poiché il reclamo dev'essere motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), il reclamante è segnatamente tenuto a indicare con precisione i motivi a sostegno di una diversa decisione (art. 385 cpv. 1 lett. b CPP). Tale indicazione dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (TF 6B_1181/2018 del 28.11.2018; 6B_130/2013 del 3.6.2013 consid. 3.2). 1.6.Essendo in generale debitamente motivato, il reclamo è ricevibile in ordine. Come illustrato al consid. 1.3 supra, le censure del reclamante devono essere tut- tavia esaminate nel rispetto dell'obbligo di riserbo in simili casi incombente alla giu- risdizione di reclamo. Inoltre, come esposto al consid. 1.5 supra, il Tribunale canto- nale non entra nel merito delle singole censure rivelantisi insufficientemente moti- vate.
4 / 17 2.Oggetto del contenzioso Occorre innanzitutto chinarsi sulla richiesta d'estromissione dagli atti dei verbali d'in- terrogatorio del 27 marzo 2021 per inutilizzabilità ex art. 140 cpv. 1 e 2 CPP (cfr. consid. 3 infra). In un secondo passo sarà trattata la questione della visione degli atti altresì postulata (cfr. consid. 4 infra). 3.Estromissione dagli atti dei verbali d'interrogatorio 3.1.Osservazioni preliminari e cognizione dell'istanza di reclamo Le censure del reclamante relative all'estromissione dei verbali d'interrogatorio dagli atti vertono su sette questioni, ovverosia l'informazione in merito all'oggetto dell'in- dagine (consid. 3.2 infra), l'informazione in merito al diritto di chiedere una difesa d'ufficio (consid. 3.3 infra), l'informazione in merito al diritto di contattare le autorità consolari (consid. 3.4 infra), la necessità di una difesa obbligatoria (consid. 3.5 in- fra), la necessità di una difesa d'ufficio (consid. 3.6 infra), il sussistere di sufficienti indizi di reato – o, viceversa, di una cosiddetta "fishing expedition" – (consid. 3.7 in- fra) e la raccolta di prove per mezzo d'inganno (consid. 3.8 infra). In relazione a tutte le predette censure si ricorda che l'estromissione di documenti dagli atti può essere disposta dall'istanza di reclamo solamente laddove l'inutilizza- bilità di una prova per violazione di un divieto d'utilizzo ai sensi dell'art. 141 CPP risulti evidente o la legge stessa preveda un'immediata restituzione dagli atti (cfr. in tal senso gli artt. 248, 271 cpv. 3, 277 e 289 cpv. 6 CPP), caso quest'ultimo che non ricorre tuttavia in relazione ad alcuna delle asserite violazioni di diritto nella fattispe- cie censurate (cfr. DTF 143 IV 387 consid. 4.4; TPF BB.2019.57 del 17.4.2019 con- sid. 2.3.1). Particolare riserbo s'impone laddove il divieto d'utilizzo in esame è sola- mente di natura relativa (art. 141 cpv. 2 CPP). In ogni caso, laddove in relazione a prove "raccolte in violazione di norme che ne condizionano la validità" si riveli ne- cessario un bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art. 141 cpv. 2 CPP ("eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati"), tale esame compete di norma al giudice di merito (DTF 143 IV 387 consid. 4.4; 143 IV 475 con- sid. 2.7). 3.2.Informazione in merito all'oggetto dell'indagine 3.2.1. Il reclamante contesta innanzitutto di esser stato informato prima degli inter- rogatori del 27 marzo 2021 in una lingua a lui comprensibile in merito al sospetto di reato nei suoi confronti (act. A.1, n. 1.1, pag. 5).
5 / 17 Egli lamenta inoltre che tale informazione non sarebbe avvenuta in modo corretto e sufficientemente dettagliato (act. A.1, n. 1.2, pag. 6; cfr. in tal senso anche act. A.1, n. 1.1, pag. 6), avendo la Procura pubblica a suo avviso omesso qualsiasi riferi- mento a determinati atti – compiuti in determinati luoghi e a un determinato tempo – sussumibili all'ipotesi di reato imputatagli (act. A.1, n. 1.3, pag. 7; act. A.1, n. 1.4, pag. 8). Il reclamante censura infine che tali circostanze non siano state debitamente verba- lizzate (act. A.1, n. 1.4, pag. 8). 3.2.2. Giusta l'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato all'inizio del primo interrogatorio in una lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati (cfr. anche art. 143 cpv. 1 lett. b CPP). L'imputato dev'essere informato in modo generale e in conformità allo stadio della procedura sui reati a lui addebitati (DTF 141 IV 20 con- sid. 1.3.3). Devono essere segnatamente indicati il luogo, il momento e le circo- stanze del reato; l'indicazione deve avvenire in modo sufficientemente concreto, di- modoché l'imputato possa comprendere la fattispecie a lui ascritta e impostare la strategia difensiva di conseguenza (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizeri- sche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3° ed., Zurigo/San Gallo 2018, n. 8 ad art. 158 CPP). Criterio decisivo per determinare la sufficiente concretezza dell'in- dicazione è pertanto la risposta alla domanda se, sulla base della medesima, l'im- putato abbia avuto modo di difendersi efficacemente (Niklaus Ruckstuhl, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 2° ed., Basilea 2014, n. 22b ad art. 158 CPP). 3.2.3. Come si evince dal verbale d'interrogatorio relativo alla fattispecie del 27 marzo 2021, l'indicazione censurata è effettivamente avvenuta con la seguente formulazione (act. PP 4.12, pag. 1 e 6): "Es ist eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung gegen Sie wegen Geld- wäscherei eröffnet worden." Dal medesimo verbale emerge tuttavia con altrettanta evidenza che, prima di pro- cedere con l'interrogatorio relativo al sospetto di reato (in altre parole, dopo aver esclusivamente posto domande amministrative relative alla persona dell'imputato), la Polizia cantonale ha concretizzato la predetta indicazione, specificando quanto segue (act. PP 4.12, pag. 2, domanda n. 5): "Gestern am 26.03.2021 wurden Sie um ca. 23:00 Uhr bei Rastplatz B._____ in C._____ angehalten und kontrolliert. Dabei konnte in einer Ta- sche un-
6 / 17 ter dem Fahrersitz eine grössere Summe Bargeld und mehrere hochpreisige Uhren (Gesamtwert ca. CHF 85'000.00) aufgefunden werden." Come si evince quindi dal verbale d'arresto (avvenuto nella tarda sera del giorno precedente, ma verbalizzato e firmato la mattina dello stesso giorno), già in tale occasione la Polizia cantonale aveva pronunciato nei confronti del reclamante la seguente indicazione (act. PP 3.1, pag. 2): "Anlässlich einer Verkehrskontrolle auf der A13, Höhe B., wurde [sic] bei Ihnen im Fahrzeug (D.) diverse Sachen, wie Uhren und Bargeld im Gesamtwert von ca. CHF 60000.00, mit möglichem deliktischen Hinter- grund festgestellt." Ciò dopo aver già avuto occasione d'indicare al reclamante il motivo dell'arresto provvisorio, così specificato (act. PP 3.1, pag. 1): "Die Polizei hat Sie in Anwendung von Art. 217 StPO vorläufig festgenom- men, wegen des Verdachts, Geldwäscherei vom 26.03.2021 in E._____." Dagli atti emerge inoltre senz'altro che al reclamante non è stato solamente tradotto in una lingua a lui comprensibile, ovverosia l'italiano, quanto chiesto e indicato dalla Polizia cantonale nell'ambito degli interrogatori del 27 marzo 2021 (act. PP 4.12, pagg. 1 e 6; act. PP 2.3, pagg. 1 e 2), bensì anche quanto dalla medesima chiesto e indicato il giorno precedente, nel corso dell'arresto provvisorio (act. PP 3.1, pag. 1 in fine: "Ich habe die Rechtsbelehrung verstanden und habe keine Ergänzungen anzubringen"; act. PP 1.20, con riferimento ad act. PP 3.1, pag. 2). 3.2.4. Poiché tali circostanze emergono dai verbali stessi, l'esame della censura per cui le circostanze non sarebbero state debitamente verbalizzate ai sensi dell'art. 143 cpv. 2 CPP si rivela superfluo. 3.2.5. Da quanto precede discende che, non essendovi stata alcuna violazione evi- dente dell'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP, rispettivamente dell'art. 143 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP (cfr. consid. 3.1 supra), la censura del reclamante dev'essere respinta. 3.3.Informazione in merito al diritto di chiedere una difesa d'ufficio 3.3.1. In relazione alla mancata informazione circa il diritto di chiedere una difesa d'ufficio, il reclamante lamenta innanzitutto una violazione dell'obbligo di motiva- zione e, per estensione, del suo diritto di essere sentito. L'istanza precedente si sarebbe infatti limitata a sostenere che – considerate le circostanze esterne del reato – la Polizia cantonale non avrebbe avuto motivo di considerare necessaria tale informazione (act. A.1, n. 2, pag. 10 in alto, cfr. consid. 3.3.2 infra).
7 / 17 Nel merito, egli lamenta quindi che la Procura pubblica avrebbe dovuto renderlo attento prima degli interrogatori al diritto in esame – leggendogli almeno il tenore delle disposizioni normative rilevanti – e informarlo sui relativi presupposti, onde permettergli di valutarne l'adempimento (cfr. act. A.1, n. 2, pagg. 10 e 11, penultimo paragrafo; cfr. consid. 3.3.3 infra). 3.3.2. In relazione all'obbligo di motivazione della Procura pubblica, si rammenta preliminarmente che tale dovere, costitutivo del diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost., è rispettato laddove l'autorità indica – almeno brevemente – i fatti, le allegazioni e i motivi che hanno portato alla decisione, in maniera tale da consentire agli interessati di comprenderne la portata e di valutare con cognizione di causa l'opportunità di adire l'istanza superiore, che dal canto suo dev'essere posta in con- dizione di poter adeguatamente esercitare il suo controllo giurisdizionale. L'autorità non è dunque tenuta a determinarsi su ogni singola allegazione e/o ragionamento giuridico della persona interessata, potendosi invece limitare alle questioni determi- nanti ai fini della decisione. La motivazione può essere in altri termini breve e con- cisa, purché contenga gli elementi essenziali per la sua comprensione (fra tante DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). La mo- tivazione addotta dall'istanza precedente a suffragio dell'utilizzabilità dei verbali – per cui al momento dell'interrogatorio la Polizia cantonale non avrebbe avuto motivo di ritenere necessaria l'informazione del reclamante circa il diritto di chiedere una difesa d'ufficio (act. B.1, consid. 1b) – permetteva al reclamante di comprendere la decisione e valutare le probabilità di successo di un'eventuale impugnazione, rive- landosi pertanto sufficiente ai fini della decisione. Secondo la Procura pubblica, il reclamante non avrebbe riconoscibilmente avuto bisogno di una difesa d'ufficio, cir- costanza che sarebbe stata riconoscibile al momento degli interrogatori e sarebbe corroborata dal suo successivo comportamento. Mal si comprende peraltro quali ulteriori ragionamenti l'istanza precedente avrebbe dovuto – o già solo potuto – ad- durre a tal riguardo. Neppure il reclamante stesso indica infatti, in questa o altra sede, alcun simile argomento. Come in seguito illustrato, la conclusione censurata non è peraltro manifestamente errata (cfr. consid. 3.3.3 infra). Anche qualora l'obbligo di motivazione fosse stato nella fattispecie violato, la viola- zione sarebbe sanata con la motivazione della presente decisione, non trattandosi di una violazione grave e disponendo l'istanza di reclamo della medesima cogni- zione della Procura pubblica (cfr. in merito ai relativi presupposti DTF 137 I 195 con- sid. 2.3; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2 seg.; cfr. in relazione alla cognizione piena dell'istanza di reclamo art. 393 cpv. 2 CPP). Un rinvio della que-
8 / 17 stione all'istanza precedente si sarebbe in ogni caso rivelato prettamente fine a sé stesso (cfr. a tal riguardo DTF 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.3.3. Nel merito, la motivazione addotta dalla Procura pubblica non appare costi- tuire un'applicazione manifestamente errata del diritto. La domanda di sapere se l'omessa informazione circa il diritto di chiedere una difesa d'ufficio violi i diritti pro- cedurali dell'imputato solo nella misura in cui i presupposti di tale diritto siano stati riconoscibilmente adempiuti al momento dell'interrogatorio non è stata precedente- mente affrontata in dottrina e giurisprudenza. La giurisprudenza relativa all'art. 158 cpv. 1 lett. d CPP (informazione relativa al diritto di esigere la presenza di un tradut- tore o interprete) sembra supportare perlomeno la tesi per cui l'inutilizzabilità di in- terrogatori ex art. 158 cpv. 2 CPP presuppone che i requisiti del diritto rispetto al quale l'imputato non è stato informato all'inizio dell'interrogatorio siano effettiva- mente adempiuti (TC SG ST.2016.33 del 24.8.2017 consid. 3b; ST.2012.26-SK3 del 4.6.2012 consid. 1b; cfr. anche TF 6B_1163/2016 del 21.4.2017 consid. 2.4). Si ricorda inoltre che giusta l'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP l'imputato dev'essere informato circa il suo diritto di chiedere "se del caso" un difensore d'ufficio. Anche tenendo conto della formulazione scelta dal legislatore federale – ridondante qualora la tesi dell'istanza precedente si rivelasse errata –, la motivazione addotta dalla Procura pubblica non può essere considerata errata a priori. Un esame approfondito della questione si rivela tuttavia superfluo, giacché anche qualora i diritti del reclamante fossero stati formalmente violati, egli non sarebbe comunque in alcun modo gravato da tale circostanza, come reso evidente dalla sua scelta di non presentare ad oggi istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio, con- tinuando invece a preferire il patrocinio di un difensore di fiducia (cfr. in tal senso TF 6B_500/2012 del 4.4.2013 consid. 1.2.2; cfr. anche TF 6B_89/2014 del 1.5.2014 consid. 1.3.3). Non vi è pertanto una violazione evidente dell'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP. Una diversa conclusione violerebbe il principio della buona fede, vincolante anche per i privati (art. 5 cpv. 3 Cost.; art. 9 Cost.; cfr. TF 6B_214/2011 del 13.9.2011 con- sid. 4.1.3). 3.3.4. Ne consegue che, non essendovi stata alcuna violazione evidente dell'art. 158 cpv. 1 lett. c CPP o dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. consid. 3.1 supra), le relative censure del reclamante devono essere respinte.
9 / 17 3.4.Informazione in merito al diritto di contattare le autorità consolari 3.4.1. Il reclamante lamenta quindi che la Polizia cantonale avrebbe dovuto infor- marlo circa il suo diritto di far avvertire senza indugio le autorità consolari italiane, essendo egli – cittadino straniero – stato posto in stato di carcerazione in seguito al fermo. L'ottemperanza a tale diritto d'informazione costituirebbe una condizione di validità per l'eventuale utilizzo della prova, ragion per cui – non rappresentando il reato di riciclaggio originariamente imputatogli un reato grave – i verbali d'interroga- torio si rivelerebbero inutilizzabili (cfr. sul tutto act. A.1, n. 4). 3.4.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in merito alle conse- guenze giuridiche dell'omissione delle indicazioni di cui all'art. 36 n. 1 lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02). Nella relativa deci- sione l'Alta Corte ha statuito, con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, che una simile circostanza non rende a priori inuti- lizzabili le prove raccolte in violazione alla predetta norma. Al contrario, poiché il diritto al contatto con il consolato dello Stato d'origine ha per scopo primario d'im- pedire disparità di trattamento tra lo straniero e i cittadini dello Stato perseguente, dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio in seguito all'omessa indicazione della possibilità di contattare le autorità consolari devono essere considerate utilizzabili nella misura in cui non siano ravvisabili motivi per cui l'omissione possa aver influito sul contenuto delle medesime (TF 6B_690/2011 del 5.4.2012 consid. 4.3 seg.; cfr. anche TC SZ BEK 2019 151 del 2.6.2020 consid. 8c). In altre parole, gli Stati con- traenti non possono aver ragionevolmente concepito la norma in esame al fine di discriminare tra cittadini dello Stato perseguente e stranieri in relazione al diritto di deporre. Ne consegue che, laddove lo straniero è stato informato dei suoi relativi diritti (in Svizzera: ex art. 158 CPP) alla stregua di un cittadino dello Stato perse- guente, la mancata informazione – antecedente la deposizione – circa il diritto di contattare le autorità dello Stato d'origine non viola il diritto internazionale (cfr. anche Claudio Riedi, Auslandsbeweise und ihre Verwertung im schweizerischen Strafver- fahren, Zurigo 2018, pagg. 355 e 360). 3.4.3. Nella fattispecie il reclamante non fa valere – né sono invero ravvisabili – motivi per cui l'asserita omissione delle indicazioni di cui all'art. 36 n. 1 lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari dovrebbe aver avuto qualsiasi riper- cussione sul contenuto delle sue dichiarazioni. È peraltro anche doveroso rilevare che già soltanto il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) costituisce un reato grave ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 141 cpv. 2 CPP (TF 6B_739/2017 del 12.4.2019 consid. 1.4; cfr.
10 / 17 DTF 143 IV 397 consid. 4.6; TF 6B_14/2018 dell'8.3.2019 consid. 2.6.4; 6B_1311/2017 del 23.8.2018 consid. 2.3), ragion per cui non sarebbe nemmeno possibile escludere che i verbali siano utilizzabili qualora la norma in esame fosse stata effettivamente violata. 3.4.4. Tenendo dovuto conto di quanto illustrato al consid. 3.1 supra, l'inutilizzabilità non può essere considerata evidente, ragion per cui la censura dev'essere respinta. L'esame della questione di sapere se il reclamante sia stato effettivamente infor- mato in merito al diritto di contattare il consolato dello Stato d'origine si rivela per- tanto superfluo. 3.5.Necessità di una difesa obbligatoria 3.5.1. Il reclamante censura inoltre la mancata disposizione di una difesa obbliga- toria (act. A.1, n. 2, pag. 12, primo paragrafo), nonché l'omessa comunicazione dei presupposti della medesima (act. A.1, n. 2, pag. 11, quarto paragrafo). La fattispecie in esame costituirebbe un caso di difesa obbligatoria, poiché – seb- bene il reato di riciclaggio imputatogli non rientri nel catalogo di cui all'art. 66a CP (espulsione obbligatoria) – egli rischierebbe nondimeno un'espulsione non obbliga- toria ex art. 66a bis CP (act. A.1, n. 2, pag. 12, terzo paragrafo). Il preannuncio di una potenziale decisione di allontanamento e divieto d'entrata in Svizzera da parte della Polizia cantonale e la relativa decisione dell'Ufficio della migrazione avrebbero con- fermato tale rischio, oltre ad aver violato la presunzione d'innocenza (act. A.1, n. 2, pag. 12, terzo e quarto paragrafo). L'accusa (recte: l'indagine) sarebbe inoltre stata frattanto estesa segnatamente al reato di truffa, reato per il quale è prevista l'espulsione obbligatoria ex art. 66a cpv. 1 lett. f CP (act. A.1, n. 2, pag. 12, penultimo paragrafo). Per i predetti motivi le deposizioni del reclamante costituirebbero prove assunte prima della designazione – a suo avviso manifestamente necessaria – di un difen- sore. Non rinunciando il reclamante alla riassunzione delle prove, i verbali d'interro- gatorio si rivelerebbero pertanto inutilizzabili (act. A.1, n. 2, pag. 12, penultimo pa- ragrafo in fine e ultimo paragrafo). In relazione all'omessa comunicazione dei presupposti della difesa obbligatoria, il reclamante sostiene infine che la medesima costituirebbe una violazione del princi- pio di lealtà (act. A.1, n. 2, pag. 11, quarto paragrafo).
11 / 17 3.5.2. Giusta l'art. 130 lett. b CPP l'imputato deve essere difeso se rischia di subire l'espulsione. Laddove – come nella fattispecie – non sia né stato perpetrato ai danni dell'assicu- razione sociale o dell'aiuto sociale (art. 66a cpv. 1 lett. e CPP), né in relazione a contributi di diritto pubblico (art. 66a cpv. 1 lett. f CPP), il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP non è suscettibile di espulsione obbligatoria; il reato di rici- claggio ai sensi dell'art. 305 bis CP non lo è in alcun caso (cfr. art. 66a cpv. 1 CP e contrario). Agli atti non risulta che il reclamante sia indagato per altre fattispecie di reato suscettibili d'espulsione obbligatoria, ragion per cui il rischio che il reclamante subisca tale misura può essere escluso d'acchito. Sebbene il rischio di una espulsione non obbligatoria non possa invece essere escluso a priori, alla luce delle circostanze afferenti al reato e alla persona dell'im- putato la disposizione di tale misura da parte del giudice di merito appare – e poteva altresì apparire al momento degli interrogatori – alquanto improbabile, segnata- mente tenendo conto che è la prima volta che la medesima è (ipoteticamente) presa in considerazione nei confronti del reclamante (cfr. per un caso in cui i presupposti hanno potuto essere considerati adempiuti TC BL 460 19 124 del 12.11.2019 con- sid. 3.4.3 e 3.4.4). La disposizione di una difesa obbligatoria non era pertanto ma- nifestamente necessaria. Il reclamante non indica peraltro, né è invero ravvisabile, perché l'istanza di reclamo dovrebbe poter giungere all'inversa conclusione e, per estensione, alle conseguenze da lui postulate. Quanto addotto in relazione alle misure di diritto della migrazione si rivela infine privo di rilievo ai fini del presente giudizio, dovendo la difesa obbligatoria solamente esser disposta in caso di rischio di espulsione ai sensi degli artt. 66a seg. CP (Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung [StPO], 3° ed., Zurigo 2020, n. 17d ad art. 130 CPP). La censura della violazione della presunzione d'innocenza ex art. 10 cpv. 2 CPP in relazione alle misure di diritto della migrazione preannunciate dalla Polizia canto- nale e disposte dall'Ufficio della migrazione non è avvenuta in modo sufficiente- mente sostanziato, ragion per cui non si entra nel merito della stessa (cfr. con- sid. 1.5 supra). La censura della violazione della presunzione d'innocenza dovrebbe essere in ogni caso respinta nel merito, rivelandosi irrilevante ai fini del giudizio per i motivi pocanzi illustrati. Essa dovrebbe essere peraltro respinta già soltanto perché la norma invo- cata non protegge l'imputato da misure (siano esse processuali penali o ammini-
12 / 17 strative) traenti la propria legittimazione – come nella fattispecie – dal sussistere di sufficienti indizi di reato (cfr. Wolfgang Wohlers, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wo- hlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3° ed., Zurigo 2020, n. 16 ad art. 10 CPP). Il principio di lealtà sancito all'art. 3 CPP avrebbe soltanto potuto imporre alle auto- rità inquirenti di comunicare all'imputato i presupposti di una difesa obbligatoria qua- lora i presupposti della medesima fossero effettivamente adempiuti. Non essendo tale caso dato nella fattispecie, un ulteriore esame della questione si rivela super- fluo. 3.5.3. Ne consegue che le autorità inquirenti non hanno violato in modo evidente – ai sensi del consid. 3.1 supra – il diritto del reclamante alla difesa obbligatoria ex art. 130 lett. b CPP e il suo diritto di essere informato in relazione ai presupposti della medesima ex art. 3 CPP, ragion per cui le relative censure devono essere a loro volta respinte, nella misura in cui si entra nel merito delle stesse. 3.6.Necessità di una difesa d'ufficio 3.6.1. In virtù dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. Il reclamante censura quindi che la difesa d'ufficio sarebbe stata nella fattispecie dovuta, in quanto egli – oltre a non disporre dei mezzi necessari con tre figli a carico e a fronte di un salario mensile netto di CHF 3'000.00 e debiti dell'importo di CHF 2'200.00 – avrebbe avuto difficoltà linguistiche e si sarebbe trovato in uno stato psicofisico d'inferiorità dovuto alla carcerazione subìta (act. A.1, n. 2, pagg. 10 in fine e 11, primo e secondo paragrafo). Tale conclusione si sarebbe altresì imposta tenendo conto della sua non meglio precisata "qualifica professionale e scolastica" (act. A.1, n. 2, pag. 11, secondo paragrafo). 3.6.2. Come precedentemente esposto in relazione all'omessa informazione circa il diritto di chiedere un patrocinatore d'ufficio, anche qualora i diritti del reclamante fossero stati formalmente violati, egli non sarebbe comunque in alcun modo gravato da tale circostanza, come reso evidente dalla sua scelta di non presentare ad oggi istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio, continuando invece a preferire il pa- trocinio di un difensore di fiducia (cfr. consid. 3.3.3 supra). In relazione alla neces- sità di una difesa d'ufficio, tale circostanza si rivela ancor più determinante, posto come l'imputato può rinunciare – come nella fattispecie avvenuto – al diritto alla difesa d'ufficio non obbligatoria (Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wo-
13 / 17 hlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3° ed., Zurigo 2020, n. 23 ad art. 132 CPP). Non vi è pertanto una violazione evidente dell'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP. 3.6.3. Da quanto precede discende che le autorità inquirenti non hanno violato in modo evidente – ai sensi del consid. 3.1 supra – il diritto al patrocinio d'ufficio del reclamante ex art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, ragion per cui anche la relativa censura dev'essere respinta. 3.7.Sussistere d'indizi di reato sufficienti ("fishing expedition") 3.7.1. Il reclamante sostiene inoltre che il modo di procedere delle autorità avrebbe costituito una fishing expedition nei suoi confronti (act. A.1, n. 1.2, pag. 6, ultimo paragrafo). Egli omette tuttavia di motivare tale asserzione. La censura non potendo pertanto essere considerata sufficientemente sostanziata, non si entra nel merito della stessa (cfr. consid. 1.5 supra). 3.7.2. Considerate le circostanze del fermo e del successivo arresto provvisorio, la censura dovrebbe in ogni caso essere anche respinta nel merito. In seguito al rin- venimento del denaro contante e degli orologi di lusso nascosti nella macchina del reclamante, nonché tenuto conto della direzione del suo viaggio e del suo succes- sivo comportamento evasivo e contraddittorio (si ricorda segnatamente l'iniziale di- chiarazione del reclamante nei confronti della Polizia cantonale per cui nelle scatole in cui si trovavano gli orologi di lusso vi sarebbero invece state scarpe), è infatti doveroso concludere che vi fossero sufficienti indizi di reato per aprire un'indagine e/o un'istruzione in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr. sul tutto segnata- mente act. PP 4.1; artt. 306 e 309 CPP). 3.7.3. Non essendo la censura sufficientemente sostanziata e non essendovi stata una fishing expedition manifesta – ai sensi del consid. 3.1 supra –, la relativa cen- sura dev'essere respinta, nella misura in cui si entra nel merito della stessa. 3.8.Raccolta di prove per mezzo d'inganno 3.8.1. Il reclamante censura infine di esser stato ingannato circa lo scopo degli in- terrogatori, intesi a chiarire anche altre ipotesi di reato rispetto a quella indicatagli nel corso dell'arresto provvisorio e degli interrogatori ("riciclaggio di denaro"), come a suo avviso desumibile dalla circostanza che nella decisione impugnata il reato imputatogli si sarebbe trasformato in "truffa, ecc." (act. A.1, n. 1.3, pagg. 7 in fine e 8, primo e secondo paragrafo).
14 / 17 3.8.2. Costituisce inganno ai sensi dell'art. 140 cpv. 1 CPP l'indurre la persona in- teressata in errore, ovverosia l'atto di generare in lei una discrepanza tra realtà – fattuale e/o giuridica – e percezione della persona interessata (cfr. Wolfgang Wo- hlers, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung [StPO], 3° ed., Zurigo 2020, n. 10 ad art. 140 CPP). Il reclamante omette d'indicare in che modo la circostanza che al momento degli in- terrogatori gli sia stato indicato di essere sospettato di riciclaggio di denaro – invece di altri reati – abbia potuto indurlo in un simile errore, tantomeno perché tale circo- stanza avrebbe potuto influire sulle dichiarazioni da lui rese. La censura non potendo pertanto essere considerata sufficientemente sostanziata, non si entra nel merito della stessa (cfr. consid. 1.5 supra). 3.8.3. Il sussistere di un inganno non appare peraltro nemmeno ravvisabile. A tal riguardo si rileva infatti nuovamente che – come già esposto al consid. 3.2.3 supra – la fattispecie nota alle autorità inquirenti al momento degli interrogatori è stata indicata al reclamante in sufficiente dettaglio nel corso degli stessi. Egli sapeva per- tanto in relazione a quali fatti difendersi. Inoltre, gli interrogatori sono stati disposti sulla base di indizi sufficienti a giustificare specificamente l'esame della conformità del comportamento del reclamante alla fattispecie di reato di riciclaggio di denaro (cfr. consid. 3.7.2 supra). Non è viceversa lecito concludere, sulla base della docu- mentazione agli atti, che le autorità inquirenti disponessero al momento degli inter- rogatori di indizi sufficienti per valutare l'adempimento di altre fattispecie di reato. La circostanza che simili elementi siano eventualmente emersi dalle dichiarazioni rese dal reclamante in sede d'interrogatorio, rispettivamente delle indagini compiute in seguito alle stesse (cfr. act. PP 1.19), è inadatta a influire sull'utilizzabilità di tali mezzi di prova. Ne consegue che un inganno delle autorità penali nei confronti del reclamante non risulta in ogni caso evidente, ragion per cui anche tale censura – di per sé irricevibile – andrebbe in ogni caso respinta. 3.9.Conclusione relativa all'estromissione dei verbali d'interrogatorio dagli atti Da quanto precede discende che la reiezione da parte della Procura pubblica dell'estromissione dei verbali d'interrogatorio del 27 marzo 2021 dalla procedura si rivela lecita.
15 / 17 4.Visione degli atti In relazione infine all'asserita violazione dell'art. 101 cpv. 1 CPP e alla trasmissione di una copia del verbale di sequestro (recte: messa in sicurezza) degli orologi con- testualmente postulata (act. A.1, n. 5, pagg. 15-17; act. A.1, petito n. 1, terzo para- grafo, pag. 4), si rileva che – avendo la Procura pubblica messo a disposizione del reclamante il documento in esame in data 15 ottobre 2021 (ovverosia dieci giorni dopo l'interposizione del reclamo; act. PP 1.21) – tale censura è divenuta priva d'og- getto e dev'essere pertanto stralciata dai ruoli. In merito alle conseguenze del mo- dus operandi della Procura pubblica per la ripartizione della tassa di giustizia e delle ripetibili si rinvia al consid. 5 infra. 5.Spese e ripetibili 5.1.Spese 5.1.1. In applicazione dell'art. 8 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00, riconducibili per 1/6 (CHF 250.00) alla censura relativa alla visione degli atti e per 5/6 alle numerose e disordinate censure relative all'estromissione dei verbali d'interrogatorio dagli atti (CHF 1'250.00). 5.1.2. In virtù dell'art. 428 cpv. 1 CPP le spese procedurali relative all'estromissione dei verbali sono poste a carico del reclamante, quale parte soccombente. Le spese procedurali relative alla richiesta di visione degli atti devono invece rima- nere a carico dello Stato, essendo tale richiesta divenuta priva d'oggetto in seguito all'invio al reclamante, da parte della Procura pubblica, di copie dei documenti ri- chiesti. L'istanza precedente non ha fatto valere – né è invero ravvisabile – alcun motivo oggettivo per cui i motivi addotti a suffragio della precedente reiezione dell'istanza (cfr. act. B.1, consid. 2) dovrebbero esser divenuti insufficienti in seguito alla decisione impugnata e all'interposizione del reclamo. Non essendo le circo- stanze probatorie cambiate tra la data della decisione impugnata (27 settem- bre 2021) e la data della concessione della visione degli atti (15 ottobre 2021), l'agire dell'istanza precedente equivale sostanzialmente a un riesame informale della decisione impugnata in favore del reclamante – e pertanto, nella presente pro- cedura, a una desistenza. Tale conclusione s'impone segnatamente tenendo conto della circostanza che, nel concedere la visione degli atti postulata, l'istanza prece- dente ha indicato al reclamante quanto segue (act. PP 1.21): "Considerato che gli oggetti riportati nei summenzionati protocolli sono stati sequestrati mediante ordine di sequestro del 27 settembre 2021, che Le è
16 / 17 già stato trasmesso, si giustifica, limitatamente a detti protocolli, concedere la visione degli atti." Poiché l'ordine di sequestro e l'atto qui impugnato sono stati emanati lo stesso giorno, non si comprende perché le circostanze addotte a motivazione della con- cessione della visione degli atti non dovrebbero esser state parimenti decisive al momento dell'emanazione della decisione impugnata, imponendo già allora un ac- coglimento dell'istanza. 5.1.3. In sintesi, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico del reclamante in ragione di CHF 1'250.00. L'importo restante, di CHF 250.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni e sarà pagato dalla cassa della Procura pubblica dei Grigioni. 5.2.Ripetibili 5.2.1. Giusta l'art. 436 cpv. 2 CPP l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nell'ambito di una procedura di ricorso se – pur non beneficiando di un'assoluzione piena o parziale, rispettivamente dell'abbandono del procedi- mento – ottiene ragione su altre questioni. Si ricorda altresì il principio per cui, lad- dove le spese procedurali rimangono (parzialmente) a carico dello Stato, l'imputato ha in tale misura diritto a un'indennità (cfr. DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_115/2019 del 15.5.2019 consid. 5.2). 5.2.2. Il reclamante postula un indennizzo a titolo di ripetibili dell'importo comples- sivo (IVA inclusa) di CHF 4'523.50 (act. A.1, petito n. 2, pag. 4; act. B.2), facendo valere un dispendio orario di 11.743 ore, alla tariffa oraria di CHF 350.00. All'importo così determinato si aggiungono CHF 90.00 per spese non meglio specificate e l'IVA al tasso vigente del 7.7% (cfr. act. B.2). Il dispendio orario fatturato può essere considerato necessario ai fini di un patrocinio efficace del reclamante (cfr. art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA [CSC 310.250]). In applicazione degli artt. 2 cpv. 2 n. 1 e 3 cpv. 1 OOA, in assenza di un accordo sull'onorario – come nella fattispecie – si applica tuttavia la tariffa oraria mediana di CHF 240.00. Inoltre, laddove gli esborsi non sono allegati in dettaglio, il tribunale riconosce per prassi un rimborso spese forfettario del 3%. Nella fattispecie può essere pertanto riconosciuto un onorario di CHF 2'818.30 (11.743 ore x CHF 240.00), cui si aggiunge il rimborso spese forfettario di CHF 84.55 (3% di CHF 2'818.30), per un importo complessivo di CHF 2'902.85 (senza IVA a causa della residenza estera). Come precedentemente esposto, il re- clamante ha pertanto diritto all'indennizzo di 1/6 di tale importo, pari a CHF 483.80.
17 / 17 La Seconda Camera penale pronuncia: 1.Il petito n. 1, terzo paragrafo, del reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. 2.Per il resto, il reclamo è respinto. 3.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico di A._____ in ragione di CHF 1'250.00. L'importo restante, di CHF 250.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni. 4.Il Cantone dei Grigioni è tenuto a versare a A._____ CHF 483.80 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a: