Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 27 gennaio 2021 N. d'incartoSK2 19 79 IstanzaSeconda Camera penale ComposizioneHubert, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Giampiero Berra Via Nassa - Via Dogana Vecchia 2, casella postale 5724, 6901 Lugano contro C._____ resistente Oggettofurto giusta l'art. 139 n. 1 CP Atto impugnatodecreto di sospensione 19.11.2019 della Procura pubblica dei Gri- gioni, comunicato il 22.11.2019 (n. d'incarto VV.2018.2589). Comunicazione29 gennaio 2021

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.L'8 aprile 2016 C._____ ha sporto querela penale al Ministero pubblico del- la Repubblica e Cantone Ticino per appropriazione indebita contro A., com- pagna di vita del defunto padre della querelante D.. Essa sostiene che in data 4 agosto 2015 A.__ avrebbe ingiustificatamente preso possesso degli orologi Rolex GMT Master e Patek Philippe Aquanaut di cui lei – C._____ – sa- rebbe il medesimo giorno divenuta proprietaria per successione a causa del de- cesso del padre. B.Con domanda 29 aprile 2016 il Ministero pubblico della Repubblica e Can- tone Ticino ha chiesto l'assunzione del procedimento penale da parte della Procu- ra pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica), essendo A._____ domicilia- ta nel Cantone dei Grigioni. C.Con decreto 2 agosto 2018 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto l'- istruzione penale nei confronti di A._____ per furto giusta l'art. 139 n. 1 CP. D.Con comunicazione alle parti 16 aprile 2019 la Procura pubblica dei Grigioni ha notificato alle parti la conclusione dell'istruzione penale nei confronti di A., prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono ai sensi degli artt. 319 segg. CPP. E.Con inoltro 19 giugno 2019 C. ha tra l'altro dichiarato di esse contra- ria all'abbandono del procedimento prospettato e si è costituita accusatrice privata con azione penale e civile. F.In data 7 ottobre 2019 la Procura pubblica ha chiesto alla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di E.________ di assumere il procedimento penale, essendo il fatto incriminato avvenuto in territorio F.________ ed essendo pertanto data la competenza territoriale delle autorità italiane. G.Con decreto 19 novembre 2019, comunicato il 22 novembre 2019, la Procu- ra pubblica dei Grigioni ha sospeso il procedimento penale nei confronti di A.. H.In data 27 novembre 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di E.___ ha confermato l'assunzione del procedimento penale. I.Con reclamo 5 dicembre 2019 (data della consegna alle poste elvetiche) A._____ (in seguito: reclamante) ha chiesto l'annullamento del decreto di sospensione e il rinvio degli atti alla Procura pubblica, sede distaccata di

3 / 13 Samedan, ai fini dell'emanazione di un decreto di abbandono nel procedimento in oggetto, con protesta di tasse e spese, nonché di una congrua indennità per le spese di patrocinio. L. Con osservazioni 27 dicembre 2019 (data del timbro postale) C._____ (in seguito: resistente) ha postulato la reiezione del reclamo e della richiesta di emanazione di un decreto di abbandono, nonché la trasmissione degli atti del procedimento dalla Procura pubblica alla Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale di E.________. M.Le allegazioni e argomentazioni delle parti e della Procura pubblica saranno trattate – per quanto rilevante ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1.1.Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro le decisioni e gli atti procedu- rali del pubblico ministero può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizze- ro [LACPP; CSC 350.100] in combinato disposto all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). 1.2.Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP i reclami devono essere presentati presso la giurisdizione di reclamo per scritto entro dieci giorni dalla comunicazione della de- cisione impugnata. Il decreto di sospensione 19 novembre 2019 della Procura pubblica è stato notificato alla reclamante il 25 novembre 2019. Il reclamo, inoltra- to al Tribunale cantonale il 5 dicembre 2019 (data della consegna alle poste elve- tiche, cfr. act. D.7 in fondo), è pertanto tempestivo. 1.3.1. In virtù dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una deci- sione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. 1.3.2. La Procura pubblica sostiene che la reclamante non disponga di un interes- se giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, non avendo essa diritto all'abbandono dell'istruzione penale nei suoi confronti. La Procura pubblica rinvia in tal senso alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale l'imputato non dispone di norma di alcun rimedio legale contro l'avvio e il proseguimento di una procedura preliminare (sentenza del Tribunale federale 1B_375/2016 del 21 novembre 2016 consid. 2, con rinvio alla sentenza

4 / 13 1B_209/2011 del 6 settembre 2011 consid. 2). A suo avviso tale giurisprudenza sarebbe parimenti applicabile alla sospensione della procedura (act. A.2 n. 2). La reclamante non avrebbe neanche un interesse giuridicamente protetto a richiedere all'istanza di reclamo di ordinare alla Procura pubblica di abbandonare il procedi- mento penale, non sussistendo neppure per tale richiesta un suo diritto in tal sen- so (act. A.2 n. 3). 1.3.3. La questione dell'impugnabilità di decreti di sospensione richiede un ap- proccio differenziato. Ai sensi dell'art. 314 cpv. 5 CPP, la procedura di sospensio- ne è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento. Tale disposizione vale anche per la l'impugnabilità dei decreti di sospensione (Esther Omlin, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 44 ad art. 314 CPP; John Noseda, in: Bernasconi et al. [edit.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 314 CPP; Mauro Mini, op. cit., n. 15 ad art. 393 CPP). Nella giurisprudenza invocata dalla Procura pubblica il Tribunale federale ha escluso l'impugnabilità delle decisioni relative all'apertura e alla continuazione del- la procedura preliminare argomentando – oltre a rimandare generalmente al si- stema dei mezzi d'impugnazione previsto dal Codice di procedura penale – che l'indagato potrebbe altrimenti bloccare discrezionalmente la procedura. Poiché lo stesso potrebbe tuttavia aggirare la così motivata esclusione dell'impugnabilità dei predetti decreti chiedendo l'abbandono della procedura e impugnando quindi la reiezione di tale istanza, il Tribunale federale conclude che la reiezione di un'istan- za di abbandono dev'essere a sua volta considerata inimpugnabile (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_375/2016 del 21 novembre 2016 consid. 2). Dalle moti- vazioni addotte dall'Alta Corte si deve dedurre che anche la reiezione di un'istanza di sospensione non può essere considerata impugnabile, potendo l'indagato altri- menti anche in tal caso bloccare la procedura a propria discrezione. Non sussiste peraltro alcun diritto alla sospensione del procedimento, rientrando la relativa de- cisione nel potere discrezionale del pubblico ministero (Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: Donatsch et al. [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPO], Zurigo 2020, n. 25 ad art. 314 CPP; Esther Omlin, op. cit., n. 8 ad art. 314 CPP). Anche per questo motivo, la reiezione di un'istanza di so- spensione dev'essere considerata inimpugnabile. Oggetto del presente contenzioso non è tuttavia l'impugnazione della reiezione di un'istanza di sospensione, bensì l'impugnazione della disposizione della stessa. Tale gravame è evidentemente inadatto a bloccare o già solo a intralciare la pro- cedura, mirando invece proprio a una (celere) continuazione della stessa. Poten-

5 / 13 dosi fondare sull'imperativo di celerità nel processo penale, sia la persona indaga- ta sia la persona danneggiata hanno inoltre un interesse giuridicamente protetto alla sospensione della procedura, avendo entrambe diritto alla celere conclusione della medesima ex art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU, nonché ex art. 5 cpv. 1 CPP (Nathan Landshut/Thomas Bosshard, op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP). Ne consegue che in costellazioni come quella ricorrente nella fattispecie l'impu- gnazione della disposizione della sospensione della procedura penale è di princi- pio ammissibile. Sotto tale aspetto, la reclamante era pertanto legittimata a ricorre- re contro il decreto di sospensione 19 novembre 2019. 1.3.4. Oltre all'annullamento del decreto di sospensione 19 novembre 2019, la reclamante chiede tuttavia anche il rinvio degli atti alla Procura pubblica dei Grigioni ai fini dell'emanazione di un decreto di abbandono (act. A.1 petito n. 3). Ai sensi del precedente considerando, si rileva che la reclamante è prettamente legittimata a chiedere la continuazione della procedura e la celere conclusione della medesima. La decisione in merito alle modalità in cui ciò avviene è invece di competenza di chi dirige il procedimento. Nella procedura di reclamo contro un decreto di sospensione, tale decisione esula anche dalla competenza dell'istanza di reclamo, la quale non emana peraltro di norma istruzioni in merito (cfr. ordinan- za del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 16 16 del 19 luglio 2016 consid. 6.a). Inoltre, come correttamente esposto dalla Procura pubblica (act. A.2 pag. 3 in fi- ne), l'emanazione di un decreto di abbandono costringerebbe anche le autorità italiane, le quali hanno nel frattempo assunto il procedimento penale, ad abbando- nare il medesimo in base al divieto della doppia punibilità ("ne bis in idem") statuito all'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS; Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pagg. 19 segg.). L'istanza di reclamo deve pertanto esimersi dall'emanare istruzioni in merito alle modalità di conclusione del procedimento penale, ragion per cui non si entra nel merito della relativa richiesta della reclamante. Si ricorda in tal senso che, a pre- scindere dalla modalità in cui il procedimento sarà concluso, la relativa decisione sarà impugnabile mediante reclamo. 1.3.5. In sintesi il Tribunale cantonale può di principio entrare in materia del re- clamo nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della decisione im- pugnata e il rinvio degli atti alla Procura pubblica. Esso non può per contro entrare

6 / 13 in materia della richiesta della reclamante di ordinare alla Procura pubblica l'ema- nazione di un decreto di abbandono. 1.4.1. Sono censurabili mediante reclamo violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo dev'essere presentato motivato; esso deve segnatamente indicare i punti della decisione che il reclamante intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'es- sere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federa- le 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 con- sid. 3.2). Il reclamo deve infine confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giu- gno 2018 consid. 2.3.3). Una decisione può rivelarsi inadeguata ai sensi dell'- art. 393 cpv. 2 lett. c CPP solamente laddove l'istanza precedente disponeva di un margine di apprezzamento (Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizeri- scher Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2011, n. 375; cfr. DTF 118 Ib 317 consid. 3c). Anche in tal caso l'istanza di reclamo è comunque tenuta a esercitare riserbo nella valutazione dell'adeguatezza della decisione impugnata, segnata- mente laddove dispone di minori conoscenze della materia o qualora tale riserbo risulti necessario al fine di garantire una prassi omogenea (sentenza del Tribunale federale 6B_253/2019 del 1° luglio 2019 consid. 2.2, con rimando a DTF 133 II 35 consid. 3). 1.4.2. La reclamante chiede in primo luogo l'annullamento del decreto 19 novem- bre 2019 con cui la Procura pubblica ha sospeso il procedimento penale contro di lei aperto, censurando essenzialmente che la Procura pubblica avrebbe emesso il decreto di sospensione impugnato dopo aver in precedenza prospettato l'emana- zione di un decreto di abbandono con notifica alle parti del 16 aprile 2019. In se- guito all'apertura del procedimento e alla predetta notifica il pubblico ministero avrebbe infatti ritenuto territorialmente competenti le autorità italiane, posto come i fatti si sarebbero svolti in G.________. A mente della reclamante, sussisterebbero per contro anche "agganci territoriali" con il Cantone dei Grigioni, ove essa risie- deva. Un eventuale vizio d'incompetenza territoriale sarebbe peraltro stato sanato dall'apertura del procedimento da parte della Procura pubblica (act. A.1 n. 3). Visto lo stadio conclusivo al quale la procedura grigionese sarebbe giunta, l'economia processuale comanderebbe inoltre di concludere il procedimento con il decreto di

7 / 13 abbandono prospettato. L'assunzione del caso da parte delle autorità italiane co- stringerebbe infatti le parti a un inutile dispendio di risorse per trasferte e per l'as- sunzione di legali in loco, pur non potendo condurre a mente della reclamante a conclusioni diverse da quelle alle quali sarebbe già giunta la Procura pubblica. Non sarebbe giustificabile aprire una nuova istruttoria a quattro anni di distanza dai fatti, la quale dovrebbe peraltro essere condotta da un'autorità – quella italiana – alla quale i medesimi sarebbero ancora sconosciuti e la quale non disporrebbe inoltre "di spazi di istruttoria a più ampio raggio" (act. A.1 n. 4). 1.4.3. Le motivazioni della reclamante rendono chiaro che essa ritiene che la tras- missione della procedura alle autorità italiane sarebbe stata inconciliabile con l'- economia processuale, comportando inoltre complicazioni sostanziali per le parti. Si deve pertanto presumere che la reclamante censuri l'inadeguatezza di tale atto. La reclamante ha tuttavia innanzitutto omesso di confrontarsi puntualmente con la motivazione cardinale del decreto di sospensione, per cui – essendo il fatto incri- minato avvenuto in territorio F.________ – l'azione penale in oggetto competereb- be alle autorità italiane (cfr. act. B.1 pag. 2). A tal riguardo essa si è infatti limitata ad asserire genericamente il sussistere di potenziali criteri di competenza a favore della giurisdizione delle autorità retiche e a sostenere che anche qualora le mede- sime non fossero territorialmente competenti, il relativo vizio sarebbe stato sanato dall'apertura e dalla conduzione del procedimento. Per quanto concerne quest'ul- tima motivazione, si rileva che la reclamante non indica in modo sostanziato in che misura la Procura pubblica avrebbe a suo avviso disposto di un margine di ap- prezzamento nell'esame della propria competenza territoriale (cfr. consid. 2.5.1 infra in merito all'inesistenza di un tale margine d'apprezzamento). La reclamante non ha infine censurato un'eventuale illiceità della trasmissione della procedura alle autorità italiane. La reclamante non ha infine censurato – tantomeno in maniera sufficientemente sostanziata – perché, una volta richiesta l'assunzione della procedura alle autorità italiane, la sospensione della procedura penale in attesa della decisione delle me- desime in merito all'assunzione del procedimento avrebbe dovuto violare i suoi diritti o anche soltanto perché la stessa dovrebbe rivelarsi inadeguata. Essa non ha segnatamente neppure fatto valere in tal senso un'eventuale violazione dell'im- perativo di celerità. Sotto tale aspetto, la motivazione del reclamo appare manife- stamente insufficiente.

8 / 13 1.4.4. Poiché la motivazione del reclamo si rivela pertanto insufficiente, i requisiti dell'art. 396 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 385 cpv. 1 CPP non sono adempiuti. 1.4.5. Di principio, un reclamo che non soddisfa i requisiti dell'art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP è da rinviare al mittente affinché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2 CPP). Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti neppure entro lo scadere del termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito. Tuttavia, poiché le ragioni dell'impugnazione devono emergere dal gravame stesso, la giurisprudenza mantiene che reclami insufficientemente motivati debbano essere direttamente dichiarati inammissibili, senza concessione del termine suppletorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2, con rinvio a DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 in fine). L'art. 385 cpv. 2 CPP mira infatti a permettere di sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire nel corso dell'interposizione del reclamo. Esso non può invece permettere al reclamante di correggere nel merito o di completare un gravame dal contenuto insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.1 e 6.4; sentenze del Tribunale federale 6B_480/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1; 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). La dot- trina riconosce che non può in tal caso essere concesso un termine suppletorio (Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommen- tar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insuf- ficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2). Quanto detto vale nota bene anche per reclami in- terposti da persone senza formazione giuridica e pertanto a fortiori per reclamanti patrocinati (cfr. nel caso di reclamanti non patrocinati sentenze del Tribunale can- tonale dei Grigioni SK2 18 3 del 12 marzo 2018 consid. 4.2 seg.; SK2 19 30 del 20 maggio 2020 consid. 4). 1.4.6. Considerata la generale insufficienza della motivazione del reclamo e la circostanza che la reclamante, patrocinata, è stata resa attenta che il reclamo do-

9 / 13 vesse essere inoltrato motivato (act. B.1 pag. 2 in fine), il Tribunale cantonale non può concedere alcun termine suppletorio. 1.4.7. Da quanto precede discende che il reclamo va dichiarato integralmente inammissibile. 2.1.Anche qualora fosse ammissibile, il reclamo andrebbe respinto. La reclamante non ha infatti saputo indicare – né tantomeno comprovare – per quale motivo la trasmissione della procedura alle autorità italiane e la conseguente sospensione della procedura penale grigionese avrebbero dovuto costituire violazioni di diritto o già soltanto rivelarsi inadeguate. 2.2.Nella procedura di reclamo, la Procura pubblica ha argomentato che alla reclamante – cittadina italiana – sarebbe stato rimproverato di essersi appropriata dei due orologi oggetti del presente contenzioso a H.________ e pertanto sul terri- torio della Repubblica Italiana. In considerazione di tali circostanze, la Procura pubblica avrebbe chiesto alle autorità italiane di assumere il procedimento. Non sarebbero pertanto ravvisabili motivi per ritenere illecita la richiesta di assunzione del procedimento. Poiché la medesima comporterebbe un temporaneo impedi- mento procedurale ai sensi dell'art. 89 AIMP, il procedimento avrebbe dovuto es- sere sospeso fino a quando vi fosse stata chiarezza sul procedimento condotto in Italia (act. A.2 n. 4.b). Inoltre, nel caso in cui la Procura pubblica abbandonasse il procedimento, le autorità italiane – che hanno frattanto assunto il procedimento – non potrebbero più perseguire i fatti in esame in base al divieto della doppia puni- bilità ("ne bis in idem") statuito all'art. 54 CAS. 2.3.Giova innanzitutto ricordare che, contrariamente a quanto sembra sostene- re la reclamante, una notifica alle parti ai sensi dell'art. 318 cpv. 1 CPP non dà diritto all'emanazione della decisione prospettata. Qualora il pubblico ministero prospetti in una simile notifica l'emanazione di un determinato tipo di decisione, tale indicazione non è in altre parole vincolante (Silvia Steiner, in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 318 CPP). La reclamante non può pertan- to dedurre alcunché in suo favore dalla circostanza che la Procura pubblica ha precedentemente prospettato l'emanazione di un decreto di abbandono. 2.4.Non sono inoltre neppure ravvisabili ragioni per cui la trasmissione della procedura dovrebbe costituire violazione di diritto. La mera circostanza che le au- torità elvetiche si siano in precedenza ritenute competenti e abbiano conseguen- temente aperto un'indagine non esclude infatti a priori una successiva diversa va-

10 / 13 lutazione della questione e la relativa trasmissione della procedura alle autorità italiane. Malgrado quest'ultima possa effettivamente causare un dispendio tempo- rale e di risorse per le parti coinvolte – in ogni caso verosimilmente inferiore a quello necessario per eventuali assunzioni di prove da parte delle autorità reti- che –, dagli atti non emerge che la Procura pubblica sia rimasta per lungo tempo inattiva per tale ragione. Conseguentemente, le misure impugnate non possono aver violato l'imperativo di celerità sancito all'art. 5 cpv. 1 CPP, la cui violazione non è neppure stata censurata dalla reclamante. Si rileva viceversa che l'assun- zione della procedura da parte delle autorità del luogo del reato può viceversa senz'altro portare a una più celere conclusione della procedura (cfr. consid. 2.5.2 infra). 2.5.1. La decisione impugnata non può infine neanche essere considerata inade- guata, non avendo la Procura pubblica disposto di alcun margine di apprezzamen- to in merito alla trasmissione della procedura alle autorità italiane. La conduzione di un procedimento penale in completa assenza di criteri di competenza interna- zionalmente riconosciuti – ossia di un legame sostanziale ("genuine link") tra la fattispecie e lo Stato invocante la propria giurisdizione – avrebbe infatti violato il diritto internazionale (cfr. Sabine Gless, Internationales Strafrecht, 2.a ed., Basilea 2015, n. 138, con rimando alla giurisprudenza della Corte permanente di giustizia internazionale e della Corte internazionale di giustizia; Peter Popp/Tornike Keshe- lava, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Strafrecht I, 4.a ed., Basilea 2019, n. 3 e 17 delle note preliminari ad art. 3 CP, con rimandi dottrinali). Già solo sul piano del diritto nazionale, si rileva non sussistere nella fattispecie in esame alcuna delle condizioni per l'applicabilità ratione loci del Codice penale svizzero (cfr. artt. 3- 7 CP) e non essere adempiute le condizioni per un perseguimento in via sostituti- va da parte delle autorità elvetiche ex artt. 85 segg. della Legge federale sull'assi- stenza internazionale in materia penale (assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1), ragion per cui la conduzione della procedura per furto giusta l'art. 139 n. 1 CP avrebbe anche violato il principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.). L'incom- petenza territoriale delle autorità grigionesi non avrebbe pertanto evidentemente potuto essere sanata. 2.5.2. A prescindere da quanto appena detto è inoltre senz'altro possibile – se non addirittura più probabile – che proprio la decisione di non trasmettere la procedura alle autorità italiane si sarebbe rivelata meno conciliabile con l'economia proces- suale, complicando il corso della giustizia. Si ricorda infatti che anche il decreto di abbandono precedentemente prospettato avrebbe potuto essere impugnato con reclamo ex artt. 393 segg. CPP. Qualora in seguito a una tale impugnazione si

11 / 13 fosse rivelata necessaria l'assunzione di ulteriori prove (o qualora la Procura pub- blica stessa l'avesse disposta, contrariamente a quanto prospettato), è sostan- zialmente escluso che le autorità retiche avrebbero potuto prendere le misure ne- cessarie senza dover richiedere l'assistenza giudiziaria delle autorità italiane (cfr. in tal senso anche Peter Popp/Tornike Keshelava, op. cit., n. 19 delle note prelimi- nari ad art. 3 CP, con rimandi dottrinali). Si rileva infine che, avendo le autorità italiane ormai assunto il procedimento penale (act. PP 24), la continuazione del procedimento da parte delle autorità grigionesi risulterebbe anche manifestamente impraticabile (cfr. in merito anche consid. 2.2 supra). 2.6.La trasmissione della procedura penale e la conseguente sospensione so- no infine fondate su basi legali concrete e plausibilmente motivate (cfr. act. PP 22 e 23). Non censurando la reclamante in tal punto le motivazioni della Procura pubblica, l'istanza di reclamo può limitarsi a rinviare ai relativi considerandi della decisione impugnata (act. A.2 n. 4 seg.; cfr. consid. 2.2 supra). Si deve pertanto concludere che la trasmissione della procedura alle autorità italiane era lecita. 2.7.Poiché la trasmissione della procedura alle autorità italiane si è rivelata ino- pinabile, i presupposti per la sospensione della procedura ex art. 314 CPP devono essere a loro volta considerati adempiuti. La circostanza che la decisione impu- gnata rimandi al cpv. 1 lett. a della predetta disposizione – pur dovendosi trattare di un caso dell'art. 1 lett. b della medesima – nulla toglie alla liceità del decreto di sospensione, costituendo evidentemente un mero errore redazionale. 3.In applicazione dell'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210), la tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in CHF 1'500.00. In virtù dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali per la relativa procedura vanno a carico della reclamante. 4.1.La resistente non ha protestato ripetibili o chiesto un'indennità (cfr. act. A.3 pag. 2). 4.2.Giusta l'art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, se l'accusatore privato vince la causa, l'imputato deve indennizzarlo adeguatamente delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento. L'accu- satore privato deve inoltre inoltrare, quantificare e comprovare la sua istanza d'in- dennizzo. Qualora non ottemperi a tale obbligo, l'autorità penale – ivi inclusa la giurisdizione di ricorso – non entra nel merito dell'istanza (art. 433 cpv. 2 CPP; cfr. Stephan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.a ed., Basilea 2014, n. 4 ad

12 / 13 art. 436 CPP; decreti del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 19 11 del 18 giu- gno 2020 consid. 6.3; SK2 19 66 del 23 aprile 2020 consid. 6.2, con rinvii). 4.3.Non avendo la resistente protestato, né tantomeno quantificato o compro- vato le ripetibili o un indennizzo – e non essendo la medesima peraltro patrocinata – non si riconosce alcun indennizzo ex art. 436 cpv. 1 CPP in combinato disposto all'art. 433 CPP.

13 / 13 La Seconda Camera penale giudica: 1.Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2.I costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'am- missibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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Gr Gerichte
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GR_KG_005, SK2 2019 79
Entscheidungsdatum
27.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026