Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 4 marzo 2015Comunicato per scritto il: SK2 15 513 marzo 2015 (già ERS 15 1) Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi AttuarioRogantini Nel reclamo penale del X._____, reclamante, contro il decreto di stralcio della Procura pubblica dei Grigioni del 5 gennaio 2015, comunicato il 6 gennaio 2015, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente infrazione alle norme della circolazione,

pagina 2 — 9 in constatazione e in considerazione, –che con la vettura targata Z.1_____ (I) il 29 dicembre 2013 alle ore 20.20 sulla semiautostrada A13 in direzione Bellinzona nella galleria del San Bernardino fu commessa un'infrazione alle norme sulla circolazione (act. PP.2), –che fu misurata una velocità di 100 km/h, mentre era permessa una velocità massima di 80 km/h, segnalata sufficientemente, –che il superamento di velocità comportò dunque 15 km/h, deduzione fatta del margine di sicurezza di 5 km/h, –che con scritto del 7 gennaio 2014 (act. PP.3) la Polizia cantonale dei Grigioni notificò il superamento del limite di velocità a A., detentrice del veicolo, chiedendo il pagamento della multa oppure l'indicazione dei dati della persona responsabile dell'infrazione entro 30 giorni, con rinvio all'art. 6 della Legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03), –che in tale scritto precisò espressamente che ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LMD se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione e che viene avviato il procedimento penale ordinario, soggetto a spese, contro il detentore del veicolo, –che, non avendo avuto riscontro a quello scritto, la Polizia cantonale notificò un nuovo avviso con lo stesso contenuto a A. il 3 marzo 2014 (act. PP.4), –che il 20 marzo 2014 la Polizia cantonale ricevette un fax con il modulo sulle generalità del conducente responsabile a tergo compilato (act. PP.5 e PP.6), sul quale figura il X._____ quale conducente, –che la Polizia cantonale tentò quindi di trasmettere un avviso con lo stesso contenuto come quello del 3 marzo 2014 al X._____ in via , O.3, prima in data 27 marzo 2014 (act. PP.7) e poi in data 16 maggio 2014 (act. PP.8), ma che ambedue le volte ha erroneamente scritto il cognome B._____ invece di X._____, –che in seguito il 10 luglio 2014 essa notificò il superamento di velocità sempre con lo stesso contenuto e allo stesso indirizzo ma questa volta con il cognome scritto correttamente, il tutto in lingua tedesca e con un bollettino di versamento direttamente allegato (act. PP.9), –che, nuovamente non avendo avuto alcun riscontro, essa trasmise un ulteriore avviso il 29 agosto 2014 (act. PP.10), identico a quello precedente,

pagina 3 — 9 –che il 23 ottobre 2014 la Polizia cantonale rilasciò dunque un rapporto di denuncia alla Procura pubblica dei Grigioni (act. PP.1), indicando il X._____ quale imputato, –che per questo motivo in seguito la Procura pubblica aprì il procedimento no. ÜB.2014.12106 ed emise un decreto d'accusa contro il X._____ il 3 novembre 2014 (act. PP.11), comunicandolo il 10 novembre 2014 con posta raccomandata, con il seguente dispositivo: "1. X._____ è colpevole d'infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr (303 cpv. 2 lett. c. OMD) in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr. 2.L'imputato è punito con una multa di CHF 160.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 1 giorno. 3.Le spese procedurali sono addebitate all'imputato. 4.Con ciò l'imputato è tenuto a pagare:

  • multaCHF160.00
  • disborsi in contantiCHF80.00
  • tassa di giustiziaCHF125.00 Importo fatturatoCHF365.00 5.Comunicazione a:
  • X., Via , O.3 Rimedi legali: [...]", –che nella motivazione scritta essa spiegò – rinviando all'art. 6 LMD – che quale conducente del veicolo autore dell'infrazione, l'imputato sarebbe tenuto al pagamento della multa disciplinare, costi di procedura inclusi, –che con scritto del 26 novembre 2014 (act. PP.12) il X. propose opposizione contro il decreto d'accusa, affermando innanzitutto che il decreto d'accusa gli sarebbe stato notificato il 19 novembre 2014, –che dichiarò di non contestare nel merito l'infrazione alle norme della circolazione stradale e la conseguente multa di CHF 160.–, ma che non sarebbe mai stata notificata fino ad allora la suddetta infrazione, chiedendo che venga data dall'ufficio competente prova certa dell'avvenuta notifica dell'infrazione producendo ricevuta della raccomandata e/o ricevuta dell'avvenuta ricezione della stessa, –che esso considerò di conseguenza che le spese procedurali (CHF 80.– + CHF 125.–) non sarebbero dovute,

pagina 4 — 9 –che la busta contenente l'opposizione porta un timbro postale emesso il 27 novembre 2014 ed essa fu consegnata alle Poste italiane il 28 novembre 2014 e alla Posta svizzera il 2 dicembre 2014 (vedi informazioni sulla spedizione Z.2_____, act. PP.14), –che la Procura pubblica emise un decreto di stralcio in data 5 gennaio 2015 (act. PP.15), comunicato il 6 gennaio 2015, ritenendo tardiva l'opposizione dell'imputato e costatando la crescita in giudicato del decreto d'accusa del 3 novembre 2014, senza prelevare ulteriori spese, –che nella motivazione scritta del decreto di stralcio la Procura pubblica ritenne che il decreto d'accusa sarebbe stato recapitato il 18 novembre 2014 (vedi informazioni sulla spedizione Z.3_____, act. PP.13), cosicché il termine legale (improrogabile) per l'inoltro di un'opposizione ai sensi dell'art. 354 CPP sarebbe scaduto il 28 novembre 2014, –che essa rammentò che giusta l'art. 91 cpv. 2 CPP le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la Posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento, –che essa accennò infine che l'imputato sarebbe stato a conoscenza dell'infrazione, avendo firmato lui stesso il modulo in data 20 marzo 2014 relativo alle generalità del conducente responsabile dell'infrazione, –che il 14 gennaio 2015 il X._____ ha interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni contro detto decreto di stralcio (act. A.1), –che la Corte giudicante ha registrato il reclamo sotto il numero di riferimento di procedura ERS 15 1, trattandosi di una mera contravvenzione alle norme della circolazione, ma che successivamente, causa un cambiamento amministrativo interno, ha mutato il numero di riferimento di procedura in SK2 15 5 senza ulteriori comunicazioni, –che nel reclamo l'imputato sostiene che la motivazione addotta dalla Procura pubblica in merito all'affermata tardività della sua opposizione non potrebbe che essere infondata, in quanto qualunque ricorrente non potrebbe incidere sui tempi tecnici a lui non imputabili della consegna e l'unica data certa sarebbe quella di spedizione nei termini di dieci giorni alle Poste italiane,

pagina 5 — 9 –che per il resto egli torna a ripetere i motivi dell'opposizione e aggiunge che non sarebbe stato a conoscenza dell'infrazione e non avrebbe sottoscritto il formulario relativo alle generalità del conducente, –che con decreto del 15 gennaio 2015 (act. D.1) il presidente della seconda Camera penale ha intimato il reclamo alla Procura pubblica, dandole la possibilità di presentare osservazioni, –che la Procura pubblica ha inoltrato le sue osservazioni il 23 gennaio 2015 (act. A.2), le quali sono state trasmesse al reclamante per conoscenza il 27 gennaio 2015 (act. D.2), –che nelle sue osservazioni la Procura pubblica fa valere che l'imputato non contesterebbe di essere l'autore dell'eccesso di velocità, ma che sosterrebbe di non aver mai ricevuto una notifica riguardante la contravvenzione ascrittagli, –che a suo avviso quest'affermazione potrebbe senza dubbio essere confutata, –che difatti un confronto delle firme negli act. PP.5 e PP.12 nonché sul reclamo in act. A.1 porterebbe inequivocabilmente alla conclusione che il formulario riguardante il conducente responsabile dell'infrazione sarebbe stato firmato dal reclamante stesso, –che la Procura pubblica ritiene inoltre che la Polizia cantonale avrebbe inviato al reclamante in totale quattro notifiche d'infrazione (act. PP.7 segg.), le quali non sarebbero ritornate al mittente, perciò la Polizia cantonale avrebbe potuto ritenere che il reclamante esistesse effettivamente all'indirizzo indicato all'act. PP.5, –che del resto afferma che secondo la giurisprudenza della massima Corte elvetica, il Tribunale federale, già la sola asserzione di non aver ricevuto due notifiche inviate allo stesso indirizzo (valido) non sarebbe condivisibile (vedi sentenza del Tribunale federale 6B_783/2013 del 4 ottobre 2013), –che contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero può essere interposto reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, –che secondo l'art. 22 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) il Tribunale cantonale esercita la funzione di tribunale d'appello e di autorità di impugnazione in cause penali e penali minorili, –che ciò significa che il Tribunale cantonale è sia tribunale d'appello ai sensi dell'art. 21 CPP sia giurisdizione di reclamo ai sensi dell'art. 20 CPP,

pagina 6 — 9 –che secondo l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 (OOTC; CSC 173.100) la seconda Camera penale è competente per l'evasione di reclami di diritto penale e decide in prima istanza i casi previsti dalla legge, –che tuttavia giusta l'art. 395 lett. a CPP se la giurisdizione di reclamo è un collegio, chi dirige il procedimento decide quale giudice unico sui reclami concernenti esclusivamente contravvenzioni, –che nella fattispecie il reato oggetto del procedimento costituisce una mera contravvenzione (vedi la cifra 303.2 lett. c dell'allegato 1 all'Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4 marzo 1996 [OMD; RS 741.031], sanzionata con una multa disciplinare di CHF 160.–, e l'art. 103 CP), –che quindi la presente decisione compete al presidente della seconda Camera penale in qualità di giudice unico, –che giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b), o l'inadeguatezza (lett. c), –che secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP il reclamo va presentato e motivato per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo, –che nell'occorrenza il reclamo del X._____ soddisfa questi presupposti, cosicché esso è ricevibile in ordine, –che nel caso in giudizio occorre dapprima statuire sul quesito a sapere chi è competente per decidere sulla validità di un opposizione contro un decreto d'accusa ai sensi degli artt. 352 segg. CPP, –che la seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha deciso in un obiter dictum, considerando la più recente prassi del Tribunale federale nel merito, di cui alle due sentenze 6B_756/2014 del 16 dicembre 2014 e 6B_122/2014 del 25 settembre 2014 (prevista per la pubblicazione nella raccolta ufficiale), che va abbandonata la prassi finora seguita in Grigioni secondo la quale in casi di (presunta) tardività dell'opposizione competerebbe alla Procura pubblica stralciare la procedura (vedi ordinanza della seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 14 55 del 27 febbraio 2015),

pagina 7 — 9 –che tale cambio di prassi è stato concretizzato e motivato più dettagliatamente nel decreto del giudice unico del Tribunale cantonale ERS 14 10 del 28 febbraio 2015, ritenendo che se è fatta opposizione il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP), –che in altre parole in quello stadio la direzione del procedimento resta – per intanto – presso il pubblico ministero (cfr. l'art. 61 lett. a CPP), –che se l'opponente ingiustificatamente non compare, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opposizione è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e che compete al pubblico ministero decidere se l'opposizione vada considerata ritirata (vedi innanzitutto la sentenza del Tribunale federale 6B_615/2012 del 26 novembre 2012), –che giusta l'art. 355 cpv. 3 CPP se invece non vi è un ritiro dell'opposizione nel senso delucidato, assunte le prove, il pubblico ministero decide se confermare il decreto d'accusa (lett. a), abbandonare il procedimento (lett. b), emettere un nuovo decreto d'accusa (lett. c) o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (lett. d), –che ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché esso svolga la procedura dibattimentale, –che ciò deve valere pure in casi in cui il pubblico ministero considera non valida – per esempio perché tardiva – l'opposizione, poiché spetta al tribunale di primo grado statuire sulla validità dell'opposizione, non al pubblico ministero, –che contro un eventuale decisione di non entrata in materia (p.e. per tardività) del tribunale di primo grado, poi, è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 393 CPP, –che da questo ragionamento si evince che anche nel caso qui in giudizio la Procura pubblica non era competente per statuire sulla tempestività dell'opposizione dell'imputato qui reclamante contro il decreto d'accusa del 3 novembre 2014, bensì – se era determinata a confermare il decreto d'accusa – era tenuta a trasmettere gli atti al tribunale distrettuale competente, –che per i motivi enunciati la decisione sulla tempestività non compete alla Procura pubblica, bensì al tribunale distrettuale (tribunale penale di primo grado) competente,

pagina 8 — 9 –che di conseguenza il reclamo va accolto e la causa rinviata alla Procura pubblica per il proseguimento della procedura, –che non si impone dunque di esaminare le altre censure sollevate dal reclamante, la seconda Camera penale del Tribunale cantonale dovendosi imperativamente limitare nel presente decreto ad accogliere il reclamo per i motivi formali enunciati, –che perciò con il presente decreto nulla è detto sulla fondatezza delle argomentazioni del reclamante, –che, qualora la Procura pubblica dovesse decidere di confermare il decreto d'accusa del 3 novembre 2014, spetterà al tribunale distrettuale competente statuire nel merito, –che le spese per la presente procedura di reclamo sono fissati a CHF 1'000.– (vedi l'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 [OECP; CSC 350.201]) e sono posti a carico del Cantone dei Grigioni giusta l'art. 428 cpv. 4 CPP, –che siccome la Procura pubblica ha rinunciato a prelevare spese per il decreto di stralcio qui annullato, non si impone riesaminare tale decisione (cfr. anche a questo proposito l'art. 428 cpv. 4 CPP),

pagina 9 — 9 decreta: 1.Il reclamo è accolto, il decreto di stralcio impugnato è annullato e la causa è rinviata alla Procura pubblica dei Grigioni per il proseguimento della procedura. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'000.– vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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