SK2 2013 50

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 4 novembre 2013Comunicato per iscritto il: SK2 13 5011 novembre 2013 Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi AttuarioRogantini Nel reclamo penale di X._____, reclamante, patrocinata dall’avv. Andrea Fanelli, Corso A. Tassoni no. 14, IT-10143 Torino, contro il decreto di stralcio della Procura pubblica dei Grigioni del 30 agosto 2013, comunicato il 4 settembre 2013, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro la reclamante, concernente infrazione grave alle norme della circolazione stradale,

pagina 2 — 6 presa conoscenza del reclamo del 20 settembre 2013 e degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione, –che con decreto d’accusa del 27 giugno 2013 (proc. VV.2013.2098/GT; act. PP.12), comunicato il 4 luglio 2013 e preso in consegna dalla destinataria riconosciutamente l’11 luglio 2013 (cfr. act. PP.16), la Procura pubblica dei Grigioni pronunciò X._____ colpevole d’infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 (recte: cifra 2) LCStr, –che la Procura pubblica la punì con una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 30.–, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e una multa di CHF 500.–, sostituibile in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni, addebitandogli inoltre le spese procedurali di complessivi CHF 520.–, –che in motivazione la Procura pubblica ritenne che il 23 gennaio 2012 alle ore 15.31 X., circolando sulla semiautostrada A13 in direzione Coira alla guida dell’autovettura targata Z., all’altezza di San Vittore avrebbe superato la velocità massima segnalata di 80 km/h di 39 km/h (dopo deduzione del margine di tolleranza di 6 km/h), –che X._____ sollevò opposizione contro detto decreto d’accusa con scritto del 19 luglio 2013 (act. PP.13), –che nella sua opposizione ammesse di aver commesso un eccesso di velocità, facendo essenzialmente valere però nel senso di essersi trovata in stato di necessità esimente, essendo stata “improvvisamente sorpresa da un forte attacco di diarrea con intensi dolori intestinali” e volendo trovare “più rapidamente possibile un luogo idoneo, o quantomeno appartato, ove trovare sollievo, non curandosi del limite di velocità imposto”, –che la sua opposizione porta il timbro postale del 24 luglio 2013 (act. PP.13 e PP.14), fu consegnata alla posta svizzera il 26 luglio 2013 e presa in consegna dalla Procura pubblica il 29 maggio 2013 (PP.15), –che la Procura pubblica annunciò con scritto del 9 agosto 2013 (act. PP.17) di non entrare nel merito, rispettivamente che stralcerebbe l’opposizione per tardività, –che in seguito la Procura pubblica emise un decreto di stralcio in data 30 agosto 2013, comunicato il 4 settembre 2013 e preso in consegna

pagina 3 — 6 dall’opponente riconosciutamente l’11 settembre 2013 (act. PP.18 e PP.19), ritenendo tardiva l’opposizione, rinunciando a prelevare ulteriori spese, –che X._____ ha presentato reclamo contro detto decreto di stralcio il 20 settembre 2013 (act. A.1), –che la data del timbro postale italiano è il 20 settembre 2013, ma che la busta è stata consegnata alla posta svizzera il 25 settembre 2013 (vedi l’estratto Track & Trace della posta svizzera per la spedizione RA 7286 6882 8 IT), –che il termine di reclamo – come espressamente indicato nel decreto di stralcio – è di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) e che si tratta di un termine legale non prorogabile, –che nel decreto di stralcio è spiegato dettagliatamente che giusta l’art. 90 CPP i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo (cpv. 1), e che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale nel luogo dell’autorità penale competente, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 2), –che nel suo decreto la Procura pubblica ha precisato – riprendendo alla lettera il testo legale – che giusta l’art. 91 cpv. 2 CPP il termine è osservato se l’atto procedurale è consegnato al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità competente oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, –che al più tardi dal ritiro della lettera della Procura pubblica del 9 agosto 2013 o dalla presa in consegna del decreto di stralcio in data 11 settembre 2013 la reclamante doveva conoscere il testo esatto dell’art. 91 cpv. 2 CPP, la Procura pubblica avendolo reso testualmente, –che ciononostante nell’occorrenza essa non ne ha tenuto conto nel calcolo del termine di reclamo, –che ai sensi di quanto esposto il reclamo è manifestamente tardivo, essendo il termine di reclamo scaduto il 23 settembre 2013 e il reclamo stato consegnato alla posta svizzera soltanto il 25 settembre 2013, –che già solo per questo motivo non si può entrare nel merito dello stesso, –che – oltre ad essere tempestivo – ai sensi degli artt. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1 CPP il reclamo deve essere motivato per scritto, indicando i punti della

pagina 4 — 6 decisione che si intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e, nella misura in cui sono ammissibili, i mezzi di prova invocati, –che quale motivazione del reclamo il patrocinatore di X._____ riprende testualmente quanto già scritto nell’opposizione, facendo valere nel merito uno stato di necessità esimente, senza però perdere nemmeno una parola sulla tardività dell’opposizione – punto di argomentazione centrale del decreto di stralcio qui impugnato, –che nell’occorrenza quindi il reclamo non soddisfa nemmeno le esigenze legali quanto alla motivazione, –che anche per questo motivo il Tribunale cantonale non può entrare nel merito del reclamo (cfr. Martin Ziegler, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 4 ad art. 385 CPP e Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP) –che tuttavia anche se si volesse entrare nel merito, il reclamo andrebbe respinto perché manifestamente infondato, e ciò a due livelli, –che innanzitutto il decreto d’accusa era già cresciuto in giudicato quando X._____ presentò opposizione, –che difatti anche il termine per sollevare opposizione giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP è di 10 giorni e che si tratta pure in questo caso di un termine legale non prorogabile, –che nella fattispecie il termine è dunque scaduto il 22 luglio 2013, –che l’opposizione della reclamante fu consegnata alle poste italiane solo il 24 luglio 2013 e alla posta svizzera il 26 luglio 2013 e con questo manifestamente non entro il termine legale, –che ciò non è contestato dalla reclamante, quest’ultima riconoscendo espressamente la data di notificazione del decreto d’accusa, –che è quindi già evidente che l’opposizione era effettivamente tardiva e che la Procura pubblica l’ha stralciata a giusto titolo, –che oltre a questo va precisato che tenor la prassi della massima corte elvetica, il Tribunale federale, nel caso di infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale – in particolare gravi casi di eccesso di velocità – si può ammettere uno stato di necessità esimente o discolpante soltanto eccezionalmente, qualora ad esempio sia in gioco la salvaguardia di beni giuridici particolarmente importanti, tali la vita o l’integrità di persone, e anche

pagina 5 — 6 ciò solo con molto riserbo, poiché in casi del genere è possibile la messa in pericolo concreta di un numero indeterminato di persone che spesso non si avvera per mero caso (vedi in dettaglio la sentenza del Tribunale federale 1C_4/2007 del 4 settembre 2007), –che nella sentenza 1C_4/2007 il Tribunale federale dovette decidere sull’ammissibilità di uno stato di necessità nel caso di un’asserita affezione acuta dell’apparato gastrointestinale – ovvero una situazione analoga a quella qui in giudizio – e che la massima corte decise che una tale malattia non sarebbe per nulla in grado di giustificare la messa in pericolo considerevole di altri utenti della strada (consid. 2.2 della citata sentenza), –che, con rinvio a tale giurisprudenza, il reclamo si rivelerebbe dunque anche manifestamente infondato nel merito, –che qualora un mezzo di ricorso sia evidentemente inammissibile o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]), –che, visto l’esito della procedura, le spese della stessa di CHF 400.– vanno a carico della reclamante,

pagina 6 — 6 decreta:

  1. Non si entra nel merito del reclamo.
  2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 400.– vanno a carico della reclamante.
  3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
  4. Comunicazione a:

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