Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 28 febbraio 2014Comunicata per scritto il: SK2 13 374 marzo 2014 Ordinanza Seconda Camera penale PresidenzaPritzi GiudiciHubert e Schlenker Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo penale della X . _ _ _ _ _ S A , reclamante, patrocinata dall'avv. Christophe de Kalbermatten, Rue François-Bellot 6, 1206 Genève, contro il decreto della Procura pubblica dei Grigioni del 3 luglio 2013, comunicato il 5 luglio 2013, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, e della Y . _ _ _ _ _ S A , resistente, patrocinata dall'avv. Dr. iur. Guido Lazzarini, Via Retica 26, 7503 Samedan, contro Z._____, resistente, patrocinato dall'avv. Dr. iur. Luca Tenchio, Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira, concernente appropriazione indebita secondo l'art. 138 CP ecc., è risultato:

Seite 2 — 16 I. Fattispecie A.Con decreto di edizione, di blocco e di sequestro di conti e averi bancari del 26 novembre 2010 il Giudice istruttore di Coira ordinava fra l'altro all'A._____ SA di O.2_____ il sequestro degli averi in essere sulla relazione bancaria , intestata alla società X. SA. Quale motivazione del sequestro veniva addotto che in seguito ad un'autodenuncia di Z., il Procuratore pubblico dei Grigioni avrebbe decretato l'apertura di un procedimento penale contro di lui per il titolo di appropriazione indebita. Il presente procedimento riguarderebbe principalmente il trasferimento illecito di denaro da conti di clienti della B. (in seguito denominata “Y._____ SA”) su conti bancari di altri clienti presso la Y._____ SA o presso altri istituti bancari. Gli averi bancari dei clienti della Y._____ SA sarebbero verosimilmente stati gestiti da Z.. Dallo stato attuale degli accertamenti risulterebbe che l'imputato Z. in data 27 aprile 2009 avrebbe illecitamente versato su detto conto l'importo di CHF 131'0000.– in addebito al conto _____ “C.” presso la Y. SA di O.1_____. In merito a questo versamento, Z._____ avrebbe fatto valere di aver ricevuto dal titolare del conto Y._____ SA “D.” l'ordine di versare la somma di CHF 131'000.– alla X. SA. Al posto di eseguire questa operazione dal conto “D.”, conto che non avrebbe disposto di mezzi sufficienti, l'intero ammontare sarebbe stato addebitato al conto “C.” presso la Y._____ SA. Considerato che il versamento menzionato con molta probabilità sarebbe dovuto ad attività illecite di Z._____ veniva decretato il sequestro degli averi menzionati fino all'importo massimo di CHF 131'000.–. All'A._____ SA veniva ordinato di trasmettere i documenti di apertura e gli estratti bancari della relazione bancaria menzionata. Infine veniva vietato alla A._____ SA di fare qualsiasi comunicazione inerente alla presente richiesta. B.Con istanza del 23 aprile 2013 il patrocinatore della X._____ SA chiedeva alla Procura pubblica dei Grigioni di dissequestrare il conto in parola. Quale motivazione veniva addotto che fra la data di pagamento dell'importo in questione (27.05.2009) e il decreto di sequestro (26.11.2010), il conto bancario in parola sarebbe andato in rosso (“überzogen”). In altre parole il sequestro concernerebbe averi che non starebbero in relazione con il presente procedimento penale. In più l'istante faceva valere che la X._____ SA non avrebbe in alcun modo potuto sapere che l'importo in questione fosse di provenienza delittuosa. L'avviso di bonifico avrebbe indicato come referenza la cliente E._____ GmbH, il cui direttore sarebbe F._____, il quale avrebbe dato l'ordine di bonifico in questione. La

Seite 3 — 16 X._____ SA avrebbe perciò potuto presumere che l'importo in questione corrispondesse a quanto dovutale dalla cliente E._____ GmbH. C.Con decisione del 3 luglio 2013 in merito a valori patrimoniali sequestrati la Procura pubblica dei Grigioni decideva: "1. la richiesta di dissequestrare gli averi bancari (CHF 131'000.00) bloccati sul conto bancario , intestato a X. SA, presso A._____ SA, O.2_____, è respinta. 2. Per questa decisione non si riscuotono delle spese." Quale motivazione veniva addotto che il sequestro ai sensi degli artt. 263 segg. CPP consisterebbe in una misura processuale provvisoria conservativa per mettere fra l'altro al sicuro oggetti o valori che eventualmente potrebbero sottostare ad una futura confisca ai sensi degli artt. 70 segg. CP. Nel caso in cui i valori patrimoniali non fossero più reperibili – come nel presente caso – il giudice potrebbe a determinate condizioni ordinare un risarcimento equivalente (“Ersatzforderung” ai sensi dell'art. 71 CP). Inoltre il sequestro come misura conservativa presupporrebbe un sufficiente sospetto di reato e non avrebbe pregiudicato la decisione sulla confisca. Nella fattispecie sarebbe incontestato che l'imputato abbia indebitamente addebitato l'importo di CHF 131'000.– dal conto della Y._____ SA “C.” a favore del conto della X. SA. Anche se l'istante avesse fatto valere che a suo tempo non poteva sapere che l'importo era di provenienza delittuosa, la decisione su una confisca o sui diritti vantati da terzi spetterebbe al giudice di merito. D.Contro tale decisione la X._____ SA tramite il suo patrocinatore ha adito il Tribunale cantonale con reclamo del 18 luglio 2013 (act. A.1) con i seguenti petiti: "Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben. Die am 26. November 2010 durch das Untersuchuntsrichteramt Chur an- geordnete Vermögenssperre des Kontos der Beschwerdeführerin bei der A._____ SA in O.2_____ sei aufzuheben. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge." Quale motivazione la reclamante ha asserito che non conoscerebbe affatto l'imputato Z._____ e che non avrebbe mai avuto nessun rapporto con lui. Inoltre la reclamante non avrebbe nemmeno avuto dei contatti con il suo datore di lavoro di allora, la Y._____ SA. La reclamante ha affermato che F._____ sarebbe proprietario della società E._____ GmbH e che dal 2004 sarebbe cliente della X._____ SA. In questo contesto F._____ avrebbe acquistato presso la reclamante diversi orologi per un valore totale di CHF 233'070.–. Quale pezza giustificativa la

Seite 4 — 16 reclamante produrrebbe la relativa fattura (act. B.4). Per questa fattura le parti avrebbero concordato un anticipo di CHF 131'000.–. Tale importo sarebbe poi stato sequestrato dalla Procura pubblica. L'avviso di credito (act. B.5) proverebbe che il mandante del pagamento è F.. Tuttavia l'importo menzionato non proverrebbe dal conto di F., rispettivamente della E._____ GmbH presso la Y._____ SA, ma dal conto di G., detentore del conto “C.” presso la medesima banca. Dagli accertamenti penali sembrerebbe che l'imputato Z._____ non abbia addebitato tale importo al conto di F._____ ma a quello di G.. La merce acquistata il 16 luglio 2009 sarebbe stata fornita al cliente F. in Pakistan, da come si evincerebbe anche dagli atti inoltrati (act. B.6). La banca Y._____ SA avrebbe sporto denuncia e affermerebbe di essere parte lesa. Dalla decisione impugnata risulterebbe che tale banca nella procedura si sarebbe costituita quale cessionaria. La reclamante avrebbe chiesto alla Procura pubblica di decidere in merito alla qualità di parte della Y._____ SA. Tale questione non sarebbe rilevante per la presente procedura di reclamo ma solamente per la notifica della decisione del Tribunale. In merito alla motivazione giuridica la reclamante ha asserito che lei sarebbe un terzo non coinvolto nella procedura penale e secondo la prassi del Tribunale federale i sequestri concernenti le pretese sostitutive (“Ersatzforderungsbeschlagnahmen”) in generale non sarebbero permesse. Inoltre la buona fede della reclamante verrebbe confermata da diversi elementi. La reclamante avrebbe conferito una controprestazione, fornendo la merce all'acquirente. Secondo la reclamante la pretesa sostituiva sarebbe anche da escludere se il beneficiario della controprestazione non fosse l'imputato, ma una terza persona. A causa della buona fede della reclamante e della controprestazione adeguata fornita, una confisca rispettivamente una pretesa sostitutiva non sarebbe evidentemente ammessa. Il sequestro penale implicherebbe motivi sufficienti per pronunciare in seguito una confisca rispettivamente una prestazione sostitutiva. Non sarebbe dato a sapere se la Procura pubblica abbia svolto ulteriori accertamenti dopo il sequestro per chiarire la probabilità di una confisca rispettivamente di una pretesa sostitutiva nei confronti della reclamante. In particolar modo non sarebbe stato svolto l'interrogatorio né della X._____ SA né di F._____. Considerando le garanzie costituzionali della proprietà ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 Cost. e l'imperativo di celerità ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. il sequestro controverso non sarebbe più giustificato. G.Invitati a presentare osservazioni circa il reclamo con ordinanza del 24 luglio 2013 l'avv. Mattia Tonella quale rappresentante legale nell'ambito civile

Seite 5 — 16 dell'imputato Z._____ ha dichiarato nel suo scritto del 5 agosto 2013 (act. A.2) che l'imputato si opporrebbe allo sblocco del conto della reclamante e che questo importo andrebbe bloccato in attesa che il Giudice del merito si pronunci definitivamente sulla confisca. H.Tramite presa di posizione del 26 agosto 2013 (act. A.4) l'avv. Guido Lazzarini quale patrocinatore della banca Y._____ SA ha chiesto di respingere interamente il reclamo contro la decisione della Procura pubblica concernente il sequestro. Inoltre il patrocinatore ha postulato che il Tribunale cantonale quale istanza di reclamo debba stabilire che la decisione del Giudice istruttore di Coira rispettivamente della Procura pubblica dei Grigioni del 26 novembre 2010 contro la A._____ SA per l'importo di CHF 131'000.– abbia validità fino alla decisione definitiva del Giudice nella causa penale contro Z.. Quale motivazione il rappresentante legale ha affermato che dalla fattispecie risulterebbe che tramite il versamento di CHF 131'000.– il conto della reclamante si sarebbe arricchito senza causa legittima. Andrebbe nuovamente menzionato che fra G. e la reclamante non sarebbe esistito nessun tipo di relazione legale o commerciale. A causa dell'illecito addebito al conto “C.” G. avrebbe fatto valere una pretesa di risarcimento nei confronti della Y._____ SA. Nelle trattative successive la Y._____ SA si sarebbe impegnata a versare a G._____ a titolo di risarcimento l'importo di CHF 177'292.76. Nel contempo la Y._____ SA tramite cessione dell'importo menzionato sarebbe subentrata quale cessionaria con i relativi diritti e doveri nei confronti dell'imputato Z.. Questa cessione di pretesa sarebbe stata confermata dalla Procura pubblica tramite scritto del 19 giugno 2013. Inoltre il patrocinatore della banca ha contestato che l'importo di CHF 131'000.– sarebbe stato versato da un conto bancario della E. GmbH alla reclamante. Le rispettive pezze giustificative non sarebbero state prodotte dalla reclamante. Un versamento dalla E._____ GmbH alla reclamante verrebbe quindi fermamente contestato. Anche il riferimento di F._____ sull'avviso di credito della A._____ SA non proverebbe che l'importo di CHF 131'000.– sia stato versato dalla E._____ GmbH, poiché ciò rappresenterebbe solamente un riferimento del committente del pagamento apposto evidentemente dall'imputato Z._____ rivolto alla reclamante, quale destinataria del pagamento. Tale versamento invece – come più volte menzionato – sarebbe stato effettuato dal conto “C.”. La Y. SA quale cessionaria sarebbe quindi la sola autorizzata a disporre di questo importo. Secondo la Y._____ SA dovrebbe essere oggetto del procedimento penale e non della presente procedura di reclamo stabilire se il sequestro dell'importo menzionato sia stato giustificato, a chi spetti l'importo menzionato e se la Y._____

Seite 6 — 16 SA o la E._____ GmbH siano parte lesa. Infine la Y._____ SA ha affermato che dopo il versamento di CHF 131'000.– sul conto bancario della reclamante sarebbero state effettuate altre transazioni. A corto termine il saldo sarebbe quindi ammontato a CHF 12'783.82, risultando quindi – secondo le affermazioni del patrocinatore della reclamante – in rosso. In altre parole la reclamante avrebbe disposto parzialmente di un importo che non le sarebbe stato versato da un proprio cliente e che di conseguenza non le sarebbe appartenuto. Di conseguenza sarebbe giustificato il blocco del conto della reclamante a favore della Y._____ SA. La relativa decisione di sequestro andrebbe anche tutelata nonostante il saldo sarebbe stato temporaneamente inferiore all'importo di CHF 131'000.–. Accogliendo la domanda di dissequestro della reclamante quest'ultima verrebbe ingiustamente arricchita. Infatti partendo dal presupposto che la E._____ GmbH in seguito salderebbe l'intero debito della fornitura di gioielli presso la reclamante, quest'ultima disporrebbe inoltre anche dell'importo di CHF 131'000.– versato dal conto di G.. I.Tramite scritto del 13 agosto 2013 (act. A.3) la Procura pubblica dei Grigioni ha invece presentato le proprie osservazioni, postulando di respingere il reclamo. Come già addotto nella decisione impugnata, il sequestro dell'importo di CHF 131'000.– consisterebbe in una misura provvisoria di carattere conservativo, affinché il giudice di merito possa decidere su una possibile confisca. Spetterebbe quindi a questo giudice stabilire se la reclamante, quale terza persona beneficiaria di questi soldi, possa appellarsi alla buona fede o meno. Per quanto concerne la questione se la Y. SA avrebbe qualità di danneggiato e godrebbe quindi dei diritti di parti sarebbe opportuno attendere la decisione del Tribunale cantonale. In ogni caso il manco di CHF 131'000.– del conto “C.” sarebbe stato pareggiato tramite indennizzo della Y. SA. Di conseguenza la Procura pubblica sarebbe del parere che la banca coinvolta sia da considerare come parte danneggiata direttamente lesa nei suoi diritti con conseguente possibilità di costituirsi come accusatrice privata. L.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

Seite 7 — 16 II. Considerandi 1.a) Giusta l'art. 8 della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100), nelle loro memorie e istanze destinate ai tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale di loro scelta (cpv. 1). La lingua della procedura si conforma di regola alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata rispettivamente alla lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta (cpv. 2). È il presidente del tribunale a stabilire, sulla base della LCLing, in quale lingua ufficiale si svolga la procedura (art. 7 cpv. 1 LCLing) anche se una deroga alle disposizioni della legge è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing). b)Nell'ambito del presente procedimento, la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia il reclamo del 18 luglio 2013 e la presa di posizione del patrocinatore della Y._____ SA inoltrati al Tribunale cantonale sono in lingua tedesca. Ciò nonostante pare coerente e ragionevole che anche per la decisione sul reclamo contro una misura coercitiva ci si rifaccia alla lingua ufficiale usata nella decisione impugnata, perciò la presente procedura è da condurre e la sentenza è da redigere in italiano (cfr. decisione del Tribunale cantonale ZK2 11 9 del 3 luglio 2012 consid. 1.c). 2.a)Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). b) La decisione della Procura pubblica dei Grigioni data del 3 luglio 2013, è stata comunicata il 5 luglio 2013 e consegnata in data 8 luglio 2013. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il termine di reclamo è di 10 giorni. In data 18 luglio 2013 il patrocinatore del reclamante inoltrava al Tribunale cantonale dei Grigioni il reclamo (act. A.1). Il reclamo è quindi tempestivo. c) Il presupposto della legittimazione è concretizzato dall'art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. L'interesse

Seite 8 — 16 giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e – di principio – attualmente leso dalla decisione che impugna; talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale. Una parte ha un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (la cosiddetta “Beschwer”) qualora sia direttamente toccata dalla decisione nei suoi diritti. La lesione diretta si deduce dal dispositivo (art. 81 cpv. 1 lett. c CPP) della decisione impugnata, non dalla sua motivazione. Sussiste dunque un tale interesse nella misura in cui il dispositivo contenga disposizioni che aggravano la parte. È peraltro soltanto il dispositivo che acquista forza di cosa giudicata, non la motivazione (sentenza del Tribunale d'appello del Canton Ticino n. 60.2013.38 del 5 febbraio 2013 consid. 2.2 con rinvii). Quanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli artt. 104 e 105 CPP. Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti citati). Nel presente caso la reclamante è direttamente lesa nei suoi diritti e quindi legittimata a ricorrere. Il reclamo è quindi ricevibile in ordine. d)Giusta l'art. 397 cpv. 1 CPP il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta sotto riserva dell'art. 390 cpv. 5 CPP. La procedura non è pubblica ed è disciplinata dagli artt. 69 cpv. 3 lett. c e 390 segg. CPP. Mediante reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 CPP) Nel presente caso le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. 3.a)La disposizione di provvedimenti coercitivi è disciplinata dagli artt. 196 segg. CPP. I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi ad assicurare le prove; garantire la presenza di persone durante il procedimento; garantire l'esecuzione della decisione finale (art. 196 CPP). Ai sensi dell'art. 197 CPP

Seite 9 — 16 possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: sono previsti dalla legge; vi sono sufficienti indizi di reato; gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; l'importanza del reato li giustifica. In particolar modo la disposizione di provvedimenti coercitivi è di competenza del pubblico ministero (art. 198 cpv. 1 lett. a CPP). b)Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio, art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) e nella decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli artt. 69 segg. CP (sequestro confiscatorio, art. 263 lett. d CPP). Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto (cpv. 2). Il sequestro quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26 Cost. è legittimo, conformemente all'art. 197 CPP, unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obbiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misura meno severa (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (sentenza del Tribunale d'appello del Canton Ticino 60.2011.148 del 7 luglio 2011 consid. 2 con rinvii). La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati è disciplinata dall'art. 267 CPP. c) Ai sensi dell'art. 70 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un

Seite 10 — 16 risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP. Sono considerati valori patrimoniali giusta la norma dell'art. 70 CP tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico: pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori e diritti immateriali. Essi devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato: deve dunque sussistere tra il reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (“unechte Surrogate”) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (“paper trail”) riconducibile all'originario provento di reato. Beni sostitutivi propri (“echte Surrogate”) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale (DTF 126 I 97 consid. 3). Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario (sentenza del Tribunale d'appello del Canton Ticino 60.2011.148 del 7 luglio 2011 consid. 3 con rinvii). Se vengono scoperti beni patrimoniali incriminati nel possesso di terzi, il sequestro confiscatorio di questi beni è ammissibile alle stesse condizioni della confisca nei confronti della persona sospetta di reato. In altre parole per la confisca non si presuppone che il detentore si sia reso colpevole di un qualsiasi reato o che ne sia anche solo parzialmente coinvolto. Tuttavia si pone la domanda se l'eventuale diritto di proprietà di un terzo per dei valori patrimoniali acquisiti in buona fede ostacoli la confisca o meno. Ciò va principalmente negato, poiché nel caso menzionato né una confisca né una restituzione di beni agli aventi diritto può essere esclusa a priori. Il fatto che un acquirente abbia eventualmente un diritto tutelato all'oggetto, va quindi considerato nelle modalità concrete del sequestro. Di conseguenza una confisca si contrappone ai diritti di terzi solamente se è esclusa una confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP. Ciò ne è il caso quando i presupposti effettivi per un acquisto valido sotto l'aspetto del diritto civile, che prevale alla confisca, sono comprovati e anche l'apprezzamento giuridico non ha nessun dubbio a questo merito. Se mancano questi presupposti, spetta al giudice penale rispettivamente al giudice della confisca decidere se il diritto dell'acquirente in buona fede va tutelato (ordinanza del Tribunale cantonale SK2 13 30 dell'11 ottobre 2013 consid. 3.a con rinvii).

Seite 11 — 16 4.a)Nel caso concreto si tratta di analizzare se sussistono le condizioni per ordinare il sequestro del conto bancario in questione. Questa Corte deve limitarsi ad esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione della misura e non valutare nella sostanza l'esistenza di un reato, astenendosi da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio (DTF 119 IV 326 consid. 7c). Essa non può e non deve quindi esprimersi sulla colpevolezza o non colpevolezza di Z., ma soltanto sull'esistenza risp. sull'inesistenza dei presupposti esatti dalla legge per l'emanazione rispettivamente per il mantenimento della misura del sequestro. b)Il conto bancario appartenente alla reclamante e sequestrato presso la A. SA di O.2_____ nella misura di CHF 131'000.– ha un nesso causale diretto con i reati imputati a Z.. L'importo di CHF 131'000.– del conto sequestrato rispettivamente bloccato rappresenta il presunto bene delittuoso. Da come traspare dal riassunto dei malversamenti (act. PP.6.4) l'imputato ha addebitato in data 27 maggio 2009 l'importo di CHF 131'000.– al conto “C.”, appartenente a G., versandolo sul conto della X. SA presso la A._____ SA. Quale motivo di versamento pare che il cliente F._____ abbia dato l'incarico di prelevare questo importo dal suo conto “D.” presso la Y. SA. Anche dall'avviso di credito della A._____ SA del 29 maggio 2009 (act. C.10 Y._____ SA) risulta comprovato che sul conto della reclamante è stato effettuato un versamento di CHF 131'000.–. Questo importo in realtà proveniva dal conto bancario “C.” presso la banca Y. SA. Quale committente del pagamento compare però F.. Risulta quindi appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico di Z. nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati. Tenor cifra 3.3.1 a pagina 3 del decreto della Polizia cantonale del 18 novembre 2010 (act. PP.6.3, act. C.2 Y._____ SA), che si basa sugli accertamenti effettuati dalla banca Y._____ SA, non risulta nessun rapporto fra il conto “C.” e F.. A conferma di questo accertamento ne consegue che la banca Y._____ SA abbia risarcito G., detentore del conto “C.” l'importo totale di CHF 177'292.76 (act. C.7 Y._____ SA), ottenendo in seguito la cessione del credito. Di conseguenza al momento non è evidente quale ruolo abbia svolto in particolar modo F.. Infatti sembrerebbe che lui abbia acquistato della merce, senza aver fornito una controprestazione. Pertanto risulta che F. si sia arricchito

Seite 12 — 16 indebitamente di questo importo. A questo proposito vanno evidentemente ancora svolti ulteriori accertamenti. c)Va anche considerato che una confisca giusta l'art. 70 CP non presuppone che il detentore di un conto sequestrato sia imputato di un reato o che ne sia anche solo parzialmente coinvolto. Di conseguenza l'affermazione della reclamante, che lei non avrebbe assolutamente conosciuto l'imputato Z., che non avrebbe avuto nessun tipo di relazione né con l'imputato, né con la banca Y. SA, è priva di rilievo. Infatti ciò non è assolutamente rilevante per la decisione concernente un sequestro confiscatorio. d)La reclamante afferma di essere stata in buona fede perché F._____ sarebbe un suo cliente importante e regolare, l'avviso di credito dell'importo di CHF 131'000.– porterebbe esplicitamente il nome di F., la controprestazione sarebbe stata fornita alle società di F. in Pakistan e la reclamante non avrebbe mai avuto rapporti né con l'imputato Z._____ né con la banca Y._____ SA. L'argomento della reclamante, secondo il quale lei sarebbe stata in buona fede e che lei non avrebbe messo in dubbio la correttezza del pagamento, non va accolto, poiché privo di rilevanza per il presente sequestro. Infatti l'eventuale esistenza della buona fede della reclamante verrà stabilita solamente dal giudice di merito ed in seguito alle indagini della Procura pubblica. In secondo luogo, dalle indagini svolte finora non sembra emergere in modo indiscutibile l'esistenza della buona fede della reclamante. Oltre a ciò la fattura inoltrata dalla reclamante (act. B.4) porta la data del 12 giugno 2009, ma si riferisce a delle presunte forniture a partire dall'anno 2007. Infine quale indirizzo di fornitura compare la società H._____ e l'importo totale della fattura è di CHF 233'070.–. Tali circostanze necessitano pertanto di ulteriori chiarimenti. I presupposti effettivi per un acquisto in buona fede dei beni patrimoniali che prevarrebbero sulla confisca, nel presente caso non sono indubbiamente dati, ma sono oggetto del procedimento in corso nei confronti di Z._____. e)Anche l'argomentazione della reclamante, secondo la quale fra il pagamento dell'importo di CHF 131'000.– e la disposizione del sequestro rispettivamente del blocco del conto bancario quest'ultimo sarebbe andato in rosso (“überzogen”), in modo che non potrebbe essere disposto il sequestro dell'importo di CHF 131'000.–, è irrilevante. A questo proposito si rimanda alla norma dell'art. 71 CP (che rinvia all'art. 70 cpv. 2 CP), invocata dalla Procura pubblica. Spetta infatti al giudice di merito stabilire se i presupposti di questa norma siano

Seite 13 — 16 adempiuti e stabilire eventualmente un risarcimento equivalente. La misura conservativa del sequestro non pregiudica di fatto la decisione sulla confisca. f)Va anche menzionato che la provenienza e la rimanenza dell'importo di CHF 131'000.– è oggetto della procedura penale in corso a carico di Z.. Va infatti ancora verificata l'affermazione di Z., secondo la quale lui avrebbe effettuato il versamento di CHF 131'000.– dal conto “C.” poiché sul conto “D.” di F._____ non vi sarebbero stati abbastanza mezzi finanziari sufficienti per tale versamento. Inoltre secondo la dichiarazione di Z., F. sarebbe stato un cliente difficile e l'imputato non avrebbe voluto informare il cliente che sul suo conto non sarebbero esistiti i necessari mezzi finanziari per il versamento da lui ordinato (act. PP.8.3 pag. 7). A questo proposito solamente un interrogatorio di F._____ potrebbe contribuire a far chiarezza. Per l'insieme dei motivi citati nel presente caso una confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 CP rispettivamente un risarcimento giusta l'art. 71 CP non è da escludere a priori. Da quanto esposto, le pretese della reclamante si rivelano completamente infondate e la decisione impugnata merita di essere confermata. Di conseguenza il reclamo va respinto. 5.a)Infine bisogna esaminare la controversia concernente la qualità di parte della Y._____ SA. La Procura pubblica ha infatti approvato la qualità di parte della Y._____ SA richiamando il versamento dell'indennizzo della banca al titolare del conto “C.” (act. C.7 Y. SA) e citando la relativa giurisprudenza e dottrina. La Procura pubblica ritiene che nel presente caso la banca coinvolta dovrebbe essere considerata parte danneggiata direttamente lesa nei suoi diritti con conseguente possibilità di costituirsi come accusatrice privata. b)Le persone indicate al cpv. 1 dell'art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali (per esempio del diritto di essere sentiti) spettanti alle parti se direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Secondo l'art. 118 cpv. 1 CPP, il danneggiato può costituirsi accusatore privato dichiarando espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile. Nella nozione di danneggiato generalmente riconosciuta dal diritto processuale penale e dalla dottrina rientra la persona fisica o giuridica direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico. Ne è per contro escluso chi risulta solo indirettamente leso dal reato perseguito (sentenza del Tribunale federale 1B_531/2011 consid. 3.2 con

Seite 14 — 16 rinvii). Il cessionario ai sensi degli artt. 164 segg. CO di una pretesa di risarcimento fondata su di un reato non è danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP e pertanto non può costituirsi quale accusatore privato (Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 26 ad art. 115 CPP). c)In questo contesto la Procura pubblica tralascia il fatto che la banca Y._____ SA ha ottenuto il suo ruolo di parte (e di danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP) in seguito alla costituzione quale accusatrice privata tramite la cessione della pretesa di G., titolare del conto “C.” alla reclamante. L'istituto bancario non fa quindi valere un danno diretto quale presupposto della sua costituzione di accusatrice privata. La Y._____ SA giustifica il suo ruolo di accusatrice privata basandosi esclusivamente sulla cessione della pretesa di risarcimento versata dalla banca al titolare del conto “C.”. Di conseguenza la qualifica del ruolo di parte della Y. SA non corrisponde alla valutazione iniziale della prima istanza. La banca Y._____ SA non può quindi costituirsi quale accusatrice privata nella presente procedura di sequestro. d)L'art. 121 cpv. 2 CPP prevede che chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile. Questo capoverso disciplina le conseguenze della surrogazione, vale a dire la trasmissione ex lege di talune pretese a persone che non sono danneggiate. L'art. 121 CPP non risulta però applicabile alla trasmissione di pretese obbligatorie (Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 121 CPP), in modo che anche la Y._____ SA non può invocare questo articolo per indurre la sua qualità di parte quale accusatrice privata. Per l'insieme dei motivi elencati, la Y._____ SA non può costituirsi in questa procedura quale accusatrice privata e va rinviata al competente foro per le pretese di natura civile. La sua presa di posizione inoltrata al Tribunale non può quindi essere considerata rispettivamente il Tribunale non può entrare in merito allo scritto della Y._____ SA (act. A.4). 6. Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi

Seite 15 — 16 (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede, all'art. 8, che per decisioni in procedure di reclamo l'emolumento è compreso tra i CHF 1'000.– e i CHF 5'000.–. Nella presente procedura di reclamo un emolumento di CHF 1'500.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. In casu la reclamante soccombe totalmente con i suoi petiti. Di conseguenza i costi della procedura di reclamo vanno interamente a carico della reclamante ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP. Nessuna parte va rifondata una congrua indennità a titolo di ripetibili, poiché la Y._____ SA non ha qualità di parte. Oltre a ciò anche al patrocinatore dell'imputato Z._____ in questa procedura di reclamo non è sorto nessun costo indennizzabile.

Seite 16 — 16 III. La seconda Camera penale ordina: 1.Il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.– vanno a carico della reclamante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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