SK2 2010 72

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.:Coira, 15 marzo 2011Comunicata per iscritto il: SK2 10 7211 agosto 2011 Sentenza II. Camera penale PresidenzaBochsler GiudiciSchlenker e Hubert Attuario Rogantini Nel ricorso penale di E., ricorrente, patrocinata dall’avvocato Daniele Timbal, Via Nassa 17, 6901 Lugano, contro la decisione di ricorso e di non luogo a procedere della Procura pubblica dei Grigioni del 16 novembre 2010, comunicata il 18 novembre 2010, concernente complementi istruttori, diritto transitorio (LGP/GR – CPP) e estensione del procedimento penale è risultato:

pagina 2 — 17 I. Fattispecie A.A., figlia di B., ebbe un colloquio concernente la vendita di appartamenti con H., un intermediario engadinese. In quest’ambito A. fece notare a H. che anche B. avrebbe un appartamento da vendere a Q., indicando un prezzo di vendita ravvisabile di CHF 1'050'000.–. Nel frattempo H. fu incaricato da F. di cercargli un’abitazione a Q. e gli presentò dunque l’offerta di A.. Il prezzo d’acquisto era noto a tutte le parti (act. A.9.9). Nel corso delle trattative il prezzo di vendita fu ribassato a CHF 1'015'000.–. Tenor le affermazioni di A. questa cifra era composta da CHF 400'000.– per l’appartamento e da CHF 615'000.– per delle sue prestazioni che inizialmente avrebbero ammontato a CHF 650'000.–. Da quanto sostiene A. questi importi erano chiari per tutti (act. A.9.13). B. B. quale venditrice – mediante l’avv. C., agente con procura – e E. quale acquirente firmarono il contratto di compravendita del 6 gennaio 2004. Il contratto fu redatto e preparato dall’avv. C., il quale era pure presente al momento della formazione del rogito. L’atto fu formato dal notaio e avv. D.. Nel contratto fu attestato un prezzo d’acquisto di CHF 400'000.–. L’acquirente versò ulteriori CHF 615'000.– sul conto del notaio, il quale trasmise detta somma in seguito sul conto di A.. F., il marito dell’acquirente E., fu anch’esso presente all’occasione della sottoscrizione e istruì telefonicamente la sua banca di versare immediatamente l’importo di CHF 615'000.–. Egli sostiene – come d'altronde anche sua moglie – di non aver saputo che questa somma non avrebbe fatto parte del prezzo di vendita bensì avrebbe costituito un’indennità per A.. Sostiene inoltre di aver avuto dei dubbi perché allora il prezzo attestato nel rogito fu di CHF 400'000.– soltanto, invece dei CHF 1'015'000.– pattuiti. L’avv. C. e il notaio e avv. D. quale pubblico ufficiale però l’avrebbero rassicurato che ciò sarebbe andato in ordine così, quindi lui gli avrebbe creduto. C.Con decreto del 31 marzo 2008 l’allora Procuratore pubblico del Cantone dei Grigioni aprì un procedimento penale per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, subordinatamente per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione contro D., C., E. e B. (A.1.1). Per quanto riguardava E. l’allora giudice istruttore all’occasione del suo interrogatorio espresse il seguente addebito nei suoi confronti: “Il Procuratore pubblico dei Grigioni ha aperto un procedimento penale contro di Lei per titolo di istigazione a falsità in atti formati da pubblici funzionari, ev. di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Inoltre va pure preso in considerazione il reato di frode fiscale. [...]”

pagina 3 — 17 D.Con istanza del 4 novembre 2008 E. chiese l’estensione del procedimento penale ai reati di falsa testimonianza nonché di appropriazione indebita, subordinatamente truffa, a carico di A., in correità (per l’appropriazione indebita e la truffa) con l’avv. C., quali istigatori del notaio D. a disporre a loro favore indebitamente e contrariamente alle istruzioni ricevute della somma di CHF 615'000.–. Inoltre presentò diverse richieste di complemento d’istruttoria, chiedendo il sequestro dell’intero fascicolo presso lo studio del notaio D. e presso l’avv. C. e il sequestro del conto intestato a A. presso l’L. SA come pure di tutta la documentazione relativa a quel conto, costituendosi parte civile nel procedimento penale in corso (act. A.6.7). E.Il giudice istruttore rigettò tutte le richieste con decreto motivato del 25 novembre 2008, all’eccezione della proposta di richiedere la documentazione bancaria e ordinare il blocco risp. sequestro di eventuali averi di A. presso l’L. SA. Successivamente emanò il rispettivo decreto di chiusura dell’istruttoria in data 8 dicembre 2009, concedendo agli eventuali danneggiati il diritto di far valere le loro pretese civili nei confronti degli imputati in forma di azione scritta entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto (act. A.1.3). F.E. si rivolse al giudice istruttore con scritto del 21 dicembre 2009 (act. A.6.26), biasimando il fatto che il procedimento penale non sarebbe stato esteso ai fatti illeciti denunciati nell’istanza del 4 novembre 2008, ribadendo del resto tale petito. Con scritto del 27 gennaio 2010 poi presentò nuovamente diverse richieste di complemento d’istruttoria (act. A.1.4) con i seguenti petiti: “1. L’istanza è accolta Per conseguenza sono ordinati, rispettivamente disposti i seguenti atti d’istruttoria complementari: 1.2 È assunta, quale teste, A., Londra. 1.3 È assunto, quale teste, l’Arch. G. (recte: G.), della K.. 1.4 L’Avv. C., P., va riassunto quale prevenuto. Eventualmente, va predisposto un confronto con l’Avv. D., P.. 1.5 La signora B., Q., va riassunta quale prevenuta. 1.6 Vanno verificate le circostanze di apertura del conto no. _ presso l’L. SA. E meglio, va accertato se questo conto non sia stato aperto come probabile, presso l’M. o, comunque, con l’appoggio di M.. In questo caso, va acquisita agli atti tutta la relativa documentazione e in qualità di teste andrà sentito il funzionario bancario che ha condotto la pratica di apertura del conto.

pagina 4 — 17 1.7 È predisposta l’acquisizione agli atti dei tabulati telefonici dei collegamenti mobili di cui erano titolari l’Avv. C. e A. il giorno 6 gennaio 2004.” G.Il 5 marzo 2010 il procedimento penale fu esteso anche nei confronti di A., figlia di B., per sospetto di falsa testimonianza (atto non numerato prima di act. A.1.1). A. fu interrogata quale imputata il 18 maggio 2010 (act. A.9.13). Il giudice istruttore emanò la relativa ordinanza di chiusura in data 19 agosto 2010 (act. A.1.15). H.Con decreto motivato del 14 giugno 2010 (act. A.1.5 e A.16.3.1) il giudice istruttore rigettò tutte le richieste di complemento d’istruttoria di E. del 27 gennaio 2010, menzionando tuttavia l’avvenuta estensione del procedimento penale nei confronti di A. per sospetto di falsa testimonianza con tanto di interrogatorio del 18 maggio 2010 e aggiungendo infine pure che per quanto concerne le istanze del 4 novembre 2008 e del 21 dicembre 2009 in merito all’estensione del procedimento penale per possibili reati patrimoniali l’inchiesta finora condotta non avrebbe fornito elementi concreti che giustificherebbero di procedere in tal senso. I.E. inoltrò ricorso al Procuratore pubblico contro tale decreto in data 5 luglio 2010 (act. A.16.3). Ribadì la sua richiesta di estensione del procedimento penale nei confronti di A., C. e D. per appropriazione indebita e subordinatamente truffa come pure i proposti complementi istruttori indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 dell’istanza del 27 gennaio 2010. J.Con decreto del 16 novembre 2010, comunicato il 18 novembre 2010, intitolato “decisione di ricorso e di non luogo a procedere” e menzionante gli artt. 81 e 137 LGP il Procuratore pubblico respinse il ricorso, nella misura in cui entrò nel merito dello stesso, senza riscuotere spese (act. A.16.4). Riguardo alle proposte di complementi d’istruttoria rinnovate considerò in essenza che la ricorrente non sarebbe legittimata ad interporre ricorso in qualità di danneggiata contro il decreto in cui tali richieste sono state respinte, nella misura in cui esse concernerebbero delle sue eventuali pretese civili, dato che non avrebbe inoltrato azione adesiva, perciò dichiarò il ricorso irricevibile. In merito invece all’estensione del procedimento penale ai reati patrimoniali di appropriazione indebita e subordinatamente truffa, sostanzialmente il Procuratore pubblico ritenne che non si intravedrebbe un danno patrimoniale, ovvero non sussisterebbero elementi di diritto a sufficienza per procedere a tale estensione.

pagina 5 — 17 K.E. ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale contro detto decreto del Procuratore pubblico del 16 novembre 2010 in data 9 dicembre 2010 (act. 01), chiedendo quanto segue: “1.Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione è annullata. 1.1Per conseguenza, gli atti sono ritornati alla Procura pubblica dei Grigioni, Coira, affinché apra un procedimento penale per appropriazione indebita, in subordine di truffa, a carico di A., dell’avv. C. e dell’avv. D., Q.. 1.2Inoltre, la Procura Pubblica dei Grigioni è tenuta a disporre i seguenti complementi d’istruttoria: 1.2.1 Assunzione del teste G. (recte: G.), Q.. 1.2.2 La riassunzione dei testi prevenuti avv. C., avv. D. e A., P., in un confronto fra loro. 1.2.3 Tutte le necessarie verifiche in merito all’apertura del conto no. _ c/o L. SA. 2.Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.” In motivazione fa valere di aver sempre creduto in buona fede che il prezzo di alienazione fosse di CHF 1'015'000.– e che entrambi i pagamenti effettuati (sia i CHF 400'000.– sia i CHF 615'000.–) versati al notaio D. e intesi a favore della venditrice B. in definitiva sarebbero effettivamente andati a quest’ultima; in realtà invece il secondo versamento sul conto del notaio D. sarebbe stato trasferito ad A. senza autorizzazione e all’insaputa sia della ricorrente sia della venditrice. Per di più l’edificazione dell’appartamento in proprietà per piani non sarebbe stata possibile, contrariamente alle assicurazioni fornite dalla venditrice. Di conseguenza sussisterebbe un danno patrimoniale, il che giustificherebbe senz’altro delle indagini per reati contro il patrimonio, in specie per appropriazione indebita e per truffa. Sostiene poi che la denuncia per il reato di truffa meriterebbe un approfondimento considerevolmente più ampio. Sarebbe, infatti, evidente che dietro l’assurda tesi di A. vi siano gli elementi della truffa, anche processuale. La Procura pubblica (recte: l’allora Procuratore pubblico) però non si sarebbe chinato minimamente sul problema e avrebbe rifiutato a torto l’estensione del procedimento ai reati patrimoniali di appropriazione indebita e in subordine truffa. Esponendo in esaurienti trattazioni come sarebbero accaduti i fatti dal suo punto di vista, la ricorrente ritiene adempiute le fattispecie di cui agli artt. 138 cifra 1 e 146 CP. L’istanza precedente avrebbe invece considerato a torto che non sussistesse un danno patrimoniale, siccome la ricorrente avrebbe comunque dovuto pagare CHF 1'015'000.–, poco importerebbe a chi. Questa conclusione sarebbe arbitraria perché in manifesto contrasto con gli atti di procedura. Di conseguenza il decreto sarebbe manifestamente inadeguato. Per quanto concerne i complementi

pagina 6 — 17 d’istruttoria, E. si sarebbe costituita parte civile e avrebbe presentato un’istanza civile presso il Tribunale distrettuale dell’Engadina Alta (recte: Tribunale distrettuale Maloja), perciò sarebbe legittimata a chiedere dei complementi istruttori. Sostiene pure di aver sufficientemente motivato il suo ricorso al Procuratore pubblico, rinviando all’istanza di complemento d’istruttoria del 27 gennaio 2010, e riassume nuovamente la motivazione dei complementi istruttori riproposti, aggiungendovi altre esaurienti delucidazioni degli oggetti su cui dovrebbero esprimersi i coimputati in qualità di testi. L.Il 13 dicembre 2010 il presidente della II. Camera penale ha intimato il ricorso al Procuratore pubblico, dandogli la possibilità di inoltrare osservazioni. La Procura pubblica (nuova autorità competente a partire dal 1° gennaio 2011) si è espressa presentando le sue osservazioni in data 19 gennaio 2011, con cui – rinviando agli atti e alle motivazioni di cui alla decisione impugnata – chiede la reiezione del ricorso con rifusione delle spese, nella misura in cui lo stesso non andrebbe stralciato dai ruoli. Lo stralcio dai ruoli l’ha motivato richiamando l’art. 453 cpv. 1 CPP e l’opinione di dottrina di Niklaus Schmid (vedi l’opera Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/San Gallo 2010, n. 292 segg.) e quella di Hanspeter Uster (Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 453 n. 1). La Procura pubblica precisa inoltre che la riassunzione di imputati in qualità di testi non sarebbe possibile e che l’interpretazione della ricorrente della giurisprudenza da lei citata sarebbe sbagliata, nella misura in cui la ricorrente vi si basa per ritenere che nella fattispecie vi siano tutti i presupposti dell’appropriazione indebita. Ricorda infine che dei meri rinvii alla decisione impugnata o a quella di prima istanza non sarebbero sufficienti quale motivazione di un ricorso. M.Invitata ad esprimersi sulle osservazioni della Procura pubblica, la ricorrente ha presentato delle osservazioni di replica in data 4 febbraio 2011, ritenendo che l’art. 453 cpv. 1 CPP non lascerebbe nessun margine di discrezionalità, anzi il suo significato sarebbe chiaro. L’oggetto del presente ricorso non sarebbe comunque (soltanto) una decisione contro le prove, ma essenzialmente una decisione di merito. Il decreto di non luogo a procedere, infatti, porrebbe fine all’azione penale. N.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.

pagina 7 — 17 II. Considerandi 1.Innanzitutto va constatato che il ricorso in giudizio – come d’altronde anche la decisione impugnata – ha per oggetto due aspetti distinti. In primo luogo la ricorrente chiede una nuova valutazione riguardo alle prove ammesse e quindi questa prima parte del ricorso è diretto contro la decisione su ricorso nella quale fu trattata tale richiesta di complementi istruttori (vedi consid. 2 seg. sotto). Per quanto concerne queste richieste inoltre la ricorrente d’un lato si ritiene presunta danneggiata e dall’altro è coimputata. In secondo luogo però il ricorso è diretto anche contro il rigetto della richiesta di estensione del procedimento, nella misura in cui la ricorrente pretende l’annullamento della decisione di non luogo a procedere (vedi consid. 5 sotto). 2.Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) il 1° gennaio 2011 i codici di procedura penale cantonali vennero abrogati. L’art. 448 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPP dispone il principio generale secondo il quale procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. Giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP invece i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Va quindi esaminato come va interpretato l’art. 453 cpv. 1 CPP, ossia se nel presente caso le due parti del ricorso (rivendicazione della rigettata richiesta di complementi istruttori e impugnazione del decreto di non luogo a procedere) si dirigano contro una decisione ai sensi di questa disposizione legale. 2.1Per quanto concerne la prima parte del ricorso riguardo ai complementi d’istruttoria, il Tribunale cantonale si è già espresso sulla questione nelle sentenze SK2 10 64, SK2 10 71, SK2 10 73 e SK2 10 74 ormai cresciute in giudicato e pubblicate, ritenendo dopo un’approfondita analisi che decisioni su richieste di complementi d’istruttoria non costituiscono delle decisioni ai sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP, bensì soltanto delle ordinanze ordinatorie, le quali non concludono il procedimento. Di conseguenza il rispettivo procedimento in tal caso è reputato ancora pendente e perciò si applica la regola generale dell’art. 448 cpv. 1 CPP, tenor la quale è dichiarato applicabile il nuovo diritto. Il CPP non prevede più l’impugnabilità di decisioni del pubblico ministero su richieste di complementi d’istruttoria, qualora esse possano essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado (art. 394 lett. b CPP). Ne risulta che la

pagina 8 — 17 procedura va stralciata dai ruoli, siccome è divenuta priva di oggetto. Nella misura in cui il ricorso contiene richieste indipendenti e distinte di complementi istruttori, il Tribunale cantonale non entra quindi nel merito. 2.2Il giudice istruttore però oltre alla reiezione dei complementi d’istruttoria richiesti si è espresso pure sulla richiesta di estensione del procedimento di cui alle istanze del 4 novembre 2008 e del 21 dicembre 2009, argomentando che l’inchiesta fino allora condotta non avrebbe fornito elementi concreti che giustificherebbero di procedere in tal senso. Egli non ha potuto emanare un decreto di non luogo a procedere, dato che ciò è risp. era di sola competenza del Procuratore pubblico (art. 81 cpv. 1 della Legge sulla giustizia penale dell’8 giugno 1958 [LGP; già CSC 350.000], abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011). Il Procuratore pubblico ha poi, infatti, rifiutato l’estensione del procedimento ai reati di appropriazione indebita e subordinatamente di truffa, ritenendo che gli artt. 138 e 146 CP presuppongano entrambi un danno patrimoniale e che un tale danno della ricorrente non si intravedrebbe nella fattispecie. Sia la ricorrente che suo marito avrebbero dichiarato che il prezzo d’acquisto pattuito con la parte venditrice era di CHF 1'050'000.–, il che corrisponderebbe con quanto la ricorrente risp. suo marito avrebbero effettivamente pagato. Dal fatto che il notaio D. abbia poi versato una parte (CHF 615'000.–) sul conto di A. e il resto (CHF 400'000.–) di questo importo sul conto di B. non si potrebbe desumere che siano stati compiuti dei reati patrimoniali a danno della ricorrente. Dal canto suo neppure la venditrice B. farebbe valere di aver subito un danno. Non sussisterebbero perciò elementi di diritto a sufficienza per procedere all’estensione del procedimento penale a carico di A. (recte: A.), C. e D. per i titoli di appropriazione indebita e subordinatamente truffa. Pertanto la comunicazione del giudice istruttore del 14 giugno 2010 alla ricorrente, secondo cui l’inchiesta fino allora condotta non avrebbe fornito elementi che giustificherebbero di procedere in tal senso, non potrebbe essere censurata, non violando in particolar modo né l’art. 66 LPG né gli artt. 81 e 82 LGP invocati dalla ricorrente (consid. IV.2 del decreto impugnato, act. A.16.4). 2.3Decreti di non luogo a procedere come anche i decreti di abbandono sono delle decisioni concludenti il procedimento, ossia decisioni di merito (confronta l’art. 80 cpv. 1 CPP). Per cui non si pone il problema del diritto transitorio di cui all’art. 453 cpv. 1 CPP come per decisioni concernenti complementi istruttori (consid. 2 e 2.1 sopra). Il decreto impugnato del Procuratore pubblico è stato emanato il 16 novembre 2010, quindi va giudicato secondo il vecchio diritto dall’autorità competente in virtù di tale diritto (art. 453 cpv. 1 CPP). Laddove

pagina 9 — 17 dunque il ricorso ha per oggetto il decreto di non luogo a procedere, come fa valere a ragione la ricorrente, il ricorso va esaminato nel merito. 2.4Giusta l’art. 81 cpv. 1 LGP il Procuratore pubblico nega l’istruttoria se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata, il che è il caso qualora una fattispecie fatta valere sia punibile, ma manchino manifestamente sufficienti indizi di reato (PTC 1995 n. 47 consid. 2). Chiunque fa ricorso contro un decreto di non luogo a procedere deve perciò dimostrare che difetta questo presupposto di infondatezza. A questo scopo può fra l’altro inoltrare dei documenti oppure chiedere dei complementi istruttori o edizioni di prove (confronta anche la decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale BK 04 49 del 6 ottobre 2004 consid. 3.a e BK 02 36/50 del 21 agosto 2002 consid. 6 seg.). L’autorità di ricorso deve poi verificare per prima cosa se i complementi d’istruttoria richiesti sono adatti per attestare sufficienti indizi di reato e quindi giustificare l’apertura risp. l’estensione di un procedimento penale a tali reati. Con questo è constatato che, come nel caso di impugnazione di un decreto d’abbandono, anche nell’ambito di un ricorso contro un decreto di non luogo a procedere possono essere proposti complementi istruttori (decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale BK 02 36 del 21 agosto 2002 consid. 6). 2.5Con il decreto impugnato di non luogo a procedere nel presente caso è stata negata la richiesta estensione del procedimento penale ai reati di appropriazione indebita, in subordine truffa. Si pone dunque il quesito di sapere se i complementi d’istruttoria proposti dalla ricorrente mirino ad attestare sufficienti indizi di reato concernenti detti reati patrimoniali. In tal caso i complementi istruttori sono in diretto nesso con il decreto di non luogo a procedere e possono quindi essere avanzati all’occasione dell’impugnazione di quest’ultimo e oggetto del ricorso è quindi la decisione di merito del decreto di non luogo a procedere. In questa misura la problematica trattata da Niklaus Schmid riguardo all’interpretazione dell’art. 453 cpv. 1 CPP è irrilevante nella fattispecie, dato che nel presente caso non è impugnata una mera (e indipendente) reiezione di richieste di complementi d’istruttoria (non più) impugnabili in virtù del nuovo diritto processuale (art. 394 lett. b CPP). Le cose stanno però diversamente laddove i complementi istruttori richiesti abbiano per oggetto il procedimento ormai in corso per reati di falsità in atti. In quanto a questo l’atto impugnato infatti non è una decisione di merito, bensì una semplice ordinanza ordinatoria concernente il rigetto di petiti di complementi

pagina 10 — 17 d’istruttoria. Solamente in tale caso si porrebbe il quesito di diritto transitorio menzionato riguardante l’interpretazione dell’art. 453 cpv. 1 CPP. Una chiara e netta distinzione fra le proposte di complementi istruttori disponenti di un inseparabile nesso con l’estensione ai reati patrimoniali citati come descritto e quelle concernenti il procedimento penale in corso per reati di falsità in atti è praticamente impossibile, dato innanzitutto che tutte le fattispecie penali in discussione concernono gli stessi fatti avvenuti. Il giudizio quanto al mancare di detto inscindibile nesso nel senso descritto va perciò preso con massimo ritegno. Analizzando, infatti, la presente fattispecie si arriva alla conclusione che tutti i complementi d’istruttoria – se non li concernono esclusivamente – perlomeno stanno in stretto collegamento con i reati patrimoniali denunciati, contro i quali il Procuratore pubblico a negato aprire risp. estendere il procedimento penale. 2.6Seguendo il ragionamento esposto si giunge al risultato che il ricorso va esaminato nel merito pure laddove concerne i complementi d’istruttoria, siccome essi sono inseparabilmente connessi con l’impugnazione del decreto di non luogo a procedere, ovvero con la richiesta di estensione del procedimento penale a dei reati patrimoniali, e quindi non concernono il diritto transitorio giusta l’art. 453 cpv. 1 CPP. 3.Il Procuratore pubblico espone al consid. V.2 del suo decreto del 16 novembre 2010 (act. A.16.4) che il giudice istruttore avrebbe fra l'altro rifiutato i complementi istruttori proposti dalla ricorrente, perché la fattispecie a lei rimproverata sarebbe sufficientemente comprovata e, nella misura in cui le sue proposte di complemento istruttorio sarebbero a sostegno di eventuali pretese civili, ciò non sarebbe necessario siccome essa non ha inoltrato nessuna istanza civile/azione adesiva ai sensi degli artt. 129 segg. LGP. 3.1La ricorrente ha comunicato al giudice istruttore con istanza del 4 novembre 2008 che "E. (recte: E.), N., si costituisce parte civile nel procedimento penale suindicato" (act. A.6.7 pag. 8). Nell'istanza del 21 dicembre 2009 ha confermato tale costituzione (act. A.6.26 pag. 1). Il decreto di chiusura è stato emanato prima della seconda istanza, ovvero l'8 dicembre 2009, con l'indicazione che gli imputati, i difensori e gli eventuali danneggiati hanno diritto, entro 10 giorni, di consultare gli atti e di proporre al giudice istruttore domande di complemento d'istruttoria. Inoltre è stato concesso espressamente agli eventuali danneggiati il diritto di far valere le loro pretese civili nei confronti degli imputati in forma di azione scritta, redatta in doppio esemplare, entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto, la petizione

pagina 11 — 17 dovendo elencare l'esatto importo delle pretese civili e i mezzi di prova, allegando inoltre eventuali documenti (act. A.1.3). 3.2La ricorrente ha quindi inoltrato entro il termine diverse richieste di complementi d'istruttoria. Non ha per contro presentato azione adesiva, essendo pendente una procedura civile dinanzi al Tribunale distrettuale Maloja in detta causa. Il giudice istruttore e il Procuratore pubblico ne concludono che la ricorrente non sarebbe legittimata a interporre ricorso in qualità di danneggiata contro il decreto in cui sono state respinte le sue proposte di complementi istruttori, nella misura in cui esse concernono sue eventuali pretese civili (act. A.16.4 consid. V.2). Questa conclusione è principalmente corretta e le censure della ricorrente a tale merito infondate. Ciononostante né il giudice istruttore né il Procuratore pubblico precisano quali dei complementi istruttori proposti abbiano per oggetto le sue pretese civili e in quale misura. Inoltre nel procedimento penale per reati di falsità in atti la ricorrente non è soltanto parte civile risp. pretesa danneggiata, bensì allo stesso tempo (co)imputata per sospetto di istigazione a falsità in atti formati da pubblici funzionari, ev. di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di frode fiscale. Ciò risulta ad esempio anche esplicitamente dalla sua formulazione dell'istanza di complemento d'istruttoria del 27 gennaio 2010 (act. A.1.4) alla cifra 2 in ordine ("Per evidenti ragioni d'istruttoria, questa richiesta di complemento istruttorio non potrà essere trasmessa ai coindagati sintanto che non sarà evasa. Infatti, venisse posta a conoscenza dei medesimi, sussisterebbe reale e concreto pericolo che prove vengano inquinate, rispettivamente addirittura soppresse". L'espressione "coindagati" utilizzata dalla ricorrente indica che essa non intendeva presentare le richieste in qualità di danneggiata – o perlomeno non esclusivamente –, bensì (anche) in qualità di coimputata. 3.3Dei complementi d’istruttoria possono essere richiesti non solo dai danneggiati, ma anche da coimputati. Per questi ultimi l’obiettivo delle richieste è regolarmente quello di confutare e sgravare gli addebiti promossi nei propri confronti. Nella fattispecie in giudizio se – grazie ai suoi proposti complementi istruttori – la ricorrente riesce a dimostrare che i suoi coimputati l’hanno tratta in inganno all'occasione del rogito e della sua esecuzione (ovvero il pagamento del prezzo d'acquisto) e che quindi si sono resi colpevoli di appropriazione indebita e/o di truffa, non è da escludere che ciò possa discolpare la ricorrente rispetto agli addebiti promossi nei suoi confronti. Le proposte di complemento d'istruttoria della

pagina 12 — 17 ricorrente sono quindi principalmente ammissibili indipendentemente dal fatto se si è costituita parte civile risp. se ha presentato azione adesiva o meno. 4. 4.1Nella sua istanza del 27 gennaio 2010 al giudice istruttore (act. A.1.4) la ricorrente a proposto 6 complementi d’istruttoria (petiti 1.2-1.7). Questi sono stati esaminati dal giudice istruttore, il quale li ha rifiutati tutti con decreto motivato del 14 giugno 2010 (act. 1.5 e A.16.3.1). In merito al petito 1.2 concernente l’assunzione di A. quale teste, nella sua decisione di ricorso il Procuratore pubblico ha ritenuto che l’eccezione della ricorrente, secondo cui le prove richieste sarebbero atte anche ad accertare l’ipotesi di colpevolezza di A. per falsa testimonianza, il ricorso si limiterebbe ad una semplice asserzione di parte, senza però specificare quali complementi istruttori dovrebbero fornire quali prove in merito a tale imputazione. Nella misura in cui nel ricorso ci si limiterebbe ad indicare che “i complementi istruttori 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 non sono perciò idonei a provare un danno e quindi a suffragare eventuali pretese di parte civile, ma chiarire delle ipotesi di colpevolezza”, esso non sarebbe sufficientemente motivato, perciò non sarebbe dato entrare nel merito dello stesso (consid. V.3 del decreto impugnato, act. A.16.4). Nel consid. V.4 il Procuratore pubblico ha aggiunto che “del resto anche sotto l’aspetto materiale, il decreto di rifiuto di effettuare i complementi istruttori di cui al presente ricorso, non può essere considerato come inadeguato”. Il dispositivo del decreto del Procuratore pubblico dispone che il ricorso è respinto, nella misura in cui si entra nel merito dello stesso. Si pone quindi il quesito in quali punti l’istanza precedente è entrata nel merito. Secondo i considerandi del decreto essa ha negato la legittimazione della ricorrente, nella misura in cui le proposte di complemento istruttorio concernono delle sue eventuali pretese civili (consid. V.2 del decreto impugnato), e ha poi esaminato e negato la sufficiente motivazione, il che significa che il ricorso è irricevibile. Si tratta quindi di una decisione di non entrata in materia. Ciò nonostante il fatto che il Procuratore pubblico abbia aggiunto comunque alcune considerazioni nel merito, con le quali ha ritenuto il ricorso infondato anche sotto l’aspetto materiale (consid. V.4 del decreto impugnato). In quanto a quelle considerazioni, infatti, si tratta di una motivazione sussidiaria, il che risulta già solo dall’uso dell’espressione “del resto”, con cui ha introdotto il rispettivo considerando. Il dispositivo dunque non è interamente corretto, laddove è stata pronunciata anche la reiezione del ricorso, il che resta però irrilevante per le seguenti considerazioni di questa sentenza.

pagina 13 — 17 Resta ancora da verificare se nel suo ricorso del 9 dicembre 2010 (act. 01) E. ha motivato sufficientemente la sua censura fatta alla non entrata nel merito del ricorso di primo grado per insufficiente motivazione da parte del Procuratore pubblico. 4.2Il ricorso ai sensi dell’art. 138 LGP va motivato. Il ricorrente deve menzionare quali punti della decisione intende impugnare e in cosa consiste l’illegalità o l’inadeguatezza. Come fa valere a ragione la Procura pubblica nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2011 (act. 06), la motivazione del ricorso deve risultare dall’istanza di ricorso stessa; non è quindi sufficiente rinviare ad altre istanze o documenti (vedi Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden [StPO], 2 a ed., Coira 1996, premesse agli artt. 137-139 n. 6). Nella fattispecie ciò significa che nel ricorso al Tribunale cantonale va indicato per quale motivo le conclusioni del Procuratore pubblico siano illegali o inadeguate, laddove esso ha considerato non sufficientemente motivate le censure contro il rigetto dei proposti complementi istruttori della ricorrente da parte del giudice istruttore. 4.3La ricorrente fornisce una lunga trattazione, le cui considerazioni però non si rivelano pertinenti. Come primo punto avrebbe invece dovuto dimostrare che il Procuratore pubblico ha rifiutato a torto di entrare nel merito del suo ricorso. A questo proposito tuttavia la ricorrente non si esprime con nessuna parola, salva l’eccezione avanzata che – al contrario di quanto affermato nel decreto impugnato – già nell’istanza di complemento d’istruttoria del 27 gennaio 2010 sarebbero stati esposti dettagliatamente i motivi per i quali occorreva sentire nuovamente i protagonisti della vicenda (a metà pag. 8 del ricorso, act. 01) e che questa proposta sarebbe rimasta inevasa, perciò sarebbe stata riproposta. Ma anche quest’eccezione non è pertinente, perché la domanda non è quella di sapere se la ricorrente ha motivato sufficientemente i complementi d’istruttoria proposti al giudice istruttore, bensì se ha motivato a sufficienza il ricorso contro il decreto di rifiuto dei complementi istruttori emanato dal Procuratore pubblico, ovvero se essa ha motivato perché la non entrata in materia del suo ricorso quanto ai complementi istruttori sia illegale o inadeguata. Ciò avrebbe presupposto quindi in altre parole che la ricorrente dimostrasse in dettaglio nel suo ricorso al Tribunale cantonale che avrebbe motivato sufficientemente il ricorso al Procuratore pubblico, indicando precisamente i singoli passaggi del relativo ricorso. Nella presente occorrenza però tali indicazioni mancano interamente. Essi sarebbero stati imprescindibile condizione per poi dimostrare perché in tali circostanze

pagina 14 — 17 sussisterebbe illegalità o inadeguatezza del decreto impugnato. Mancano insomma pure esposizioni giuridiche in tal senso. 4.4Visto quanto considerato sopra, nella misura in cui sono stati riproposti i complementi istruttori precedentemente richiesti dinanzi al giudice istruttore, il ricorso di E. va dichiarato irricevibile. 5.Tenuto conto di questo risultato intermedio si pone infine soltanto ancora il quesito di sapere se il rifiuto dell’estensione del procedimento penale al reato di appropriazione indebita, subordinatamente truffa, non si lasci giustificare in base ai risultati dell’istruttoria finora ottenuti. 5.1Come esposto correttamente dal Procuratore pubblico (consid. IV.2 del decreto impugnato, act. A.16.4), giusta l’art 81 CP (recte: LGP) un’istruttoria va negata se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata. Devono quindi sussistere sufficienti e concreti indizi per la presenza di fattispecie penali perseguibili, anche se dei dubbi prevalgono al momento (vedi Willy Padrutt, op. cit., art. 81 n. 3; così anche la decisione della Camera di gravame del Tribunale cantonale BK 04 49 del 6 ottobre 2004 consid. 2). I presupposti per negare l’istruttoria tenor l’art. 81 LGP coincidono dunque a quelli del decreto di non luogo a procedere ai sensi del nuovo CPP. Si tratta sia sotto il vecchio sia sotto il nuovo diritto di sapere se sia dato adito ad aprire un’istruzione. Un decreto di non luogo a procedere è emanato di regola senza che vi precedano degli atti istruttori (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, art. 310 n. 1). 5.2Nel caso in giudizio il Procuratore pubblico ha aperto un procedimento penale contro le persone denunciate e il giudice istruttore ha chiuso l’istruttoria con decreto di chiusura (act. A.1.3) dopo aver fatto numerosi interrogatori. Non si è quindi alla presenza della costellazione tipica appena descritta (consid. 5.1 sopra). Anche se il procedimento penale è stato aperto per delitti di falsità in atti e la rispettiva istruttoria è poi stata chiusa in tal senso, va ricordato che il Procuratore pubblico risp. il giudice istruttore non sono vincolati a tale oggetto nelle loro attività, bensì possono in qualsiasi momento estendere l’istruttoria e il procedimento penale ad altri reati possibili nella fattispecie. Si trattò di accertare i fatti concreti in un determinato avvenimento, ossia lo svolgimento di un affare di rogito. Le conseguenze giuridiche risultanti dagli accertamenti riguardo ai sufficienti indizi di reato per determinati reati vanno stabilite tramite un apprezzamento giuridico, tenendo conto delle prove fino allora

pagina 15 — 17 assunte. Anche se il Tribunale cantonale quale istanza di ricorso dispone di un potere cognitivo illimitato, tenor la costante prassi lo esercita con un certo riserbo, soprattutto in questioni di valutazione delle prove. A tal riguardo quindi si può parlare di inadeguatezza unicamente qualora il decreto sia insostenibile (PTC 1975 n. 55). 5.3Giusta l’art. 75 cpv. 2 LGP l’istruttoria va condotta fino al punto che si può o emettere l’atto d’accusa oppure abbandonare il procedimento. In merito alla domanda quali atti istruttori sono necessari a tale scopo, all’autorità istruttoria va lasciato un considerevole margine di apprezzamento, nel quale l’autorità di ricorso può intervenire soltanto con massima riservatezza. Per quanto concerne i “sufficienti indizi di reato” quali presupposto per il perseguimento penale e quindi per l’apertura di un procedimento penale, si tratta di una nozione giuridica indeterminata. L’autorità di ricorso deve limitare la propria cognizione anche rispetto a tale aspetto e può annullare un decreto di non luogo a procedere soltanto qualora la constatazione del mancare di sufficienti indizi di reato ai sensi dell’art. 81 LGP sia illegale o manifestamente sbagliata (vedi anche l’art. 310 CPP; confronta inoltre Nathan Landshut, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, art. 310 n. 13). Nella fattispecie la motivazione delle due istanze precedenti, tenor la quale l’inchiesta fino allora condotta non avrebbe fornito degli elementi concreti risp. sufficienti indizi di reato che giustificherebbero di procedere all’estensione del procedimento penale per possibili reati patrimoniali è del tutto condivisibile. In ogni modo non vi è né illegalità né manifesta inadeguatezza. 5.4Di conseguenza il ricorso si rivela infondato anche sotto questo aspetto, laddove è diretto contro il decreto di non luogo a procedere. Del resto non cambierebbe nulla neppure se nel caso in giudizio si fosse entrati nel merito del ricorso concernente i complementi d’istruttoria. Come ha precisato a ragione il Procuratore pubblico, non è ravvisabile in che modo ulteriori atti istruttori – in particolar modo la riassunzione dei diversi coimputati – potrebbero fornire altri risultati per il presupposto dei sufficienti indizi di reato riguardo a eventuali reati contro il patrimonio (confronta ad esempio anche la sentenza del Tribunale federale 6P.34/2004 risp. 6S.96/2004 del 21 maggio 2004 consid. 5). 6.Infine è opportuno precisare che la Procura pubblica ha soltanto decretato la chiusura dell’istruzione. Non è ancora deciso se promuoverà l’accusa o meno. Qualora la Procura pubblica dovesse promuovere l’accusa, la ricorrente

pagina 16 — 17 disporrebbe tuttavia ancor sempre della possibilità di riproporre nuovamente le richieste di complementi d’istruttoria risp. di prova dinanzi al giudice competente, il quale deciderà in libero apprezzamento dei fatti (artt. 318 cpv. 2, 331 cpv. 2-3, 345 e 349 CPP). Se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, oppure se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice può inoltre dare alla Procura pubblica l’opportunità di estendere l’accusa ad altri reati (art. 333 cpv. 1-2 CPP). Se invece il procedimento penale dovesse essere abbandonato, a condizione della sua legittimazione di ricorso la ricorrente potrà impugnare il decreto di abbandono, nella misura in cui concerne i suoi coimputati. 7.In queste circostanze si giustifica mettere i costi della procedura di ricorso di CHF 2'000.– a carico della ricorrente soccombente, conformemente a quanto previsto dall’art. 139 cpv. 3 in unione con l’art. 160 cpv. 1 e l’art. 3 lett. c dell’Ordinanza sulle tasse e indennità delle persone cooperanti alla procedura penale e la contabilità della procedura penale del 16 dicembre 1974 (già CSC 350.230, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011).

pagina 17 — 17 III. La II. Camera penale giudica 1.Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2.Le spese della procedura di ricorso di CHF 2'000.– vanno a carico della ricorrente. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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