Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 26 aprile 2007Comunicata per iscritto il: BK 07 14 Decisione Camera di gravame PresidenzaVicepresidente Bochsler GiudiciRehli e Hubert AttuariaThöny —————— Visto il gravame di X., impugnante, contro il decreto di abbandono e cessione della Procura pubblica dei Grigioni del 1° febbraio 2007, comunicato il 7 febbraio 2007, in re contro Y., opponente al gravame, concernente lesioni gravi ecc., è risultato:
2 A.Il 20 agosto 2005, X. ha sporto querela contro Y. e sua figlia A. per abuso d’impianti di telecomunicazioni al Posto di polizia di Poschiavo. Tre giorni dopo, il 23 agosto 2005, essa, in vece del figlio minorenne B., ha querelato Y. per la stessa contravvenzione ed inoltre per minaccia. La Procura pubblica dei Grigioni ha quindi aperto un’istruttoria penale contro la querelata per minaccia e abuso d’impianti di telecomunicazioni ai sensi degli artt. 180 e 179 septies CP. B.Dalle risultanze dell’istruttoria è emerso come alla base dei fatti sfociati nelle rispettive querele, v’era un rapporto extraconiugale tra il marito della querelante e la querelata. In quest’ambito la querelata ha inviato svariati messaggi alla querelante, a suo marito C. come pure ai suoi figli C. ed B.. Inoltre - secondo le deposizioni dei querelanti - ha minacciato il figlio di spaccargli il muso se non le avesse dato modo di esprimersi in merito alla relazione tra lei e suo padre. Con decreto del 20 febbraio 2006 la Procura pubblica ha abbandonato l’istruttoria per minaccia. Per quanto concerne la violazione ai sensi dell’art. 179 septies CP, il procedimento è stato ceduto per competenza al Presidente del Circolo di Poschiavo. C.Con istanza del 30 maggio 2006 X. ha chiesto la riapertura dell’istruttoria postulando che sia estesa alla fattispecie di lesioni personali, avendole Y. col suo comportamento procurato un grave danno alla salute. A suo dire, che i suoi disturbi psicopatologici siano da ricondurre chiaramente ai comportamenti inadeguati dell’imputata, è stato confermato dal psicoanalista e psichiatra consultato. Il 9 giugno 2006 la Procura pubblica ha riaperto il procedimento penale contro l’indiziata, questa volta per lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP. Dell’inchiesta è stato incaricato l’Ufficio del giudice istruttore di Samedan. D.Con decreto del 1° febbraio 2007, comunicato il 7 febbraio 2007, l’istruttoria per lesioni gravi è stata abbandonata. A motivo la Procura pubblica ha in sostanza addotto che la denunciante non era confrontata con un grave danno alla salute e che i messaggi inviati dalla denunciata non apparivano idonei e non erano desA.ti di per sé a minare la salute di una persona. Per la persecuzione della querelata per abuso d’impianti di telecomunicazioni, il procedimento l’ha ceduto al Presidente del Circolo di Poschiavo. E.Avverso questo decreto d’abbandono e cessione X., il 27 febbraio 2007, è insorta dinanzi alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni. Ha in sostanza chiesto l’annullamento del decreto impugnato ed il rinvio dell’incarto
3 alla Procura pubblica con l’incarico di portare avanti l’istruttoria per lesioni ai sensi dell’art. 122 o 123 CP. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. F.Dei motivi posti a fondamento del gravame e dell’impugnato decreto si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Camera di gravame considera : 1.Ai sensi dell'art. 138 LGP il gravame alla Camera di gravame del Tri- bunale cantonale dei Grigioni può esser proposto contro i decreti e le decisioni di gravame del Procuratore pubblico nonchè contro gli atti degli organi inquirenti da lui approvati. Giusta l'art. 139 cpv. 1 LGP legittimato ad inoltrarlo è l’interessato, colpito dall’impugnata decisione, che fa valere un interesse tutelabile alla sua ab-rogazione o modifica. Segnatamente la persona danneggiata può aggravarsi contro il decreto d’abbandono. Il querelante rispettivamente denunciante ha la legittimazione ad agire se è direttamente danneggiato o se ha a suo carico dei costi (PTC 1988 no. 54). Il rimedio va presentato per iscritto con petito e motivazione entro 20 giorni dalla ricezione della querelata decisione (art. 139 cpv. 2 e 3 LGP, 33 LGA). La Procura pubblica dei Grigioni ha abbandonato l’istruttoria penale a carico di Y. per lesioni gravi a danno di X.. Danneggiata, quest’ultima deve quindi essere reputata colpita ai sensi dell’art. 139 LGP dal decreto d’abbandono e cessione ed ha di conseguenza un interesse tutelabile all’annullamento dello stesso. Dall’impu- gnante il gravame è poi stato proposto nella dovuta forma e tempestivamente. Esso è perciò ricevibile in ordine. 2.Contro il decreto d’abbandono può esser proposto gravame per illega- lità e inadeguatezza (art. 138 LGP). Con questo rimedio l'impugnante può far valere non solo la violazione di diritto ma anche la disattenzione del potere d'apprezza- mento; tuttavia soltanto l'eccesso o l'abuso di codesto potere è sindacabile da parte della Camera di gravame. Un decreto d'abbandono è adeguato e resiste al controllo del potere discrezionale se sulla scorta del risultato dell'istruttoria è da concludere che un reato oggettivamente e soggettivamente non è sufficientemente dimostrato e di conseguenza ci si dovrebbe aspettare il proscioglimento dell'imputato e se non sono più ravvisabili mezzi di prova, che potrebbero influenzare questo risultato (PTC 1995 no. 45). Le premesse per l'abbandono dell'inchiesta sono quindi di massima
4 sempre date, se vi sono dei motivi di fatto o di diritto materiale o formale, che esclu- dono un'ulteriore attività processuale o che sono poco promettenti per la probabilità di una condanna, vale a dire se all'indiziato non può esser messo a carico un atto punibile. Il giudice istruttore deve quindi occuparsi del risultato dell'istruttoria sotto due aspetti. Da una parte devono essere forniti e valutati i mezzi di prova. L'abban- dono della procedura si rivela giustificato se una valutazione complessiva degli stessi porta alla sostenibile conclusione che una condanna è improbabile, che quindi l'imputato sarebbe assolto. Dall'altra parte l'abbandono premette forzata- mente che sia fondato su un risultato definitivo; oggettivamente non devono più es- serci dei mezzi probatori, che potrebbero influenzarlo in senso contrario (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl., Chur 1996, art. 82 LGP cifra 3.3). La vertenza volge quindi attorno al quesito di sapere se vi sono dei riscontri da cui può essere inferito che la denunciata col suo compor- tamento nei confronti della denunciante ha adempito la fattispecie, penalmente rile- vante, di lesioni personali. 3.L’impugnante fa valere che già da tempo si sentiva male, sfiduciata e incapace di concentrarsi e di lavorare. Solo dopo aver fatto capo ad uno psichiatra e letto la sua perizia del 25 aprile 2006, s’era resa conto della gravità e delle precise cause dei suoi problemi psichici. Il perito aveva posto la diagnosi di una “reazione mista ansioso-depressiva prolungata nel quadro di una sindrome da disadattamento”, che era sorta in seguito al comportamento inadeguato e nel tempo reiterato dell’ex- amante del marito. Sempre secondo il perito, questo danno psicologico, esistenziale e sociale era d’entità medio-grave. A dire dell’impugnante è quindi certo che il comportamento della denunciata l’aveva traumatizzata psichicamente nonché ferita ed umiliata in modo importante, ed aveva compromesso in modo irreversibile la sua vita psicologica, ciò che corrisponde ad una lesione personale grave o perlomeno semplice. 4.Secondo l’art. 122 CP lesione personale è reputato il grave danno al corpo come pure alla salute fisica e mentale. La fattispecie oggettiva premette quindi che il successo verificatosi sia contemplato da uno dei gruppi di casi menzionati nell’art. 122 CP. a)Stando ad un primo gruppo d’esempi, che l’art. 122 cpv. 2 contempla, lesione grave è reputata la mutilazione o la perdita dell’uso del corpo o di un organo o arto importante. La nozione di corpo comprende tutte le importanti parti del corpo come il cranio, torace e bacino. Arti sono segnatamente le estremità (le braccia e
5 gambe, mani e i piedi), ma anche già le articolazioni del polso, i gomiti, le spalle, le articolazioni del ginocchio e dell’anca. Organi sono parti interne del corpo (Straten- werth/Wohlers, Handkommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, Bern 2007, art. 122 n. 3). Quali organi vengono presi in considerazione, oltre a quelli d’importanza vitale come i reni, il fegato ecc., soprattutto gli organi sensoriali e genitali (Donatsch, Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zürich 2006, pag. 181). Queste con- siderazioni mostrano che l’oggetto protetto di questo gruppo d’esempi è unicamente l’integrità corporale, pertanto non quella psichica (cfr. anche Roth, Basler Kommen- tar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 122 n. 9). Un disturbo psichico come in concreto non può quindi essere sussunto sotto questo gruppo d’esempi. b)In conformità al secondo gruppo d’esempi v’è inoltre una grave lesione se il reo cagiona ad una persona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale. Inteso è un danno alla salute permanente ed irreversibile (Roth, op. cit., art. 122 n.14). Considerate qui quali malattie mentali sono psicosi endogene ed esogene (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 122 n. 4). La nozione di psicosi definisce un gruppo di gravi disturbi psichici, che sono accompagnati dalla perdita temporanea dell’aderenza alla realtà. Trattandosi di depressioni, unicamente quelle gravi (endogene, vale a dire depressioni derivanti dalla tendenza psichica) sono considerate disturbi psicotici; a differenza delle depressioni con decorso leggero, spiegabili dalla biografia, nevrotiche e delle depressioni reattive, conseguenti ad eventi attuali. Tanto il perito prof. dott. in medicina Del Don quanto la dott.ssa in medicina E. hanno diagnosticato un disturbo d’adattamento con reazione depres- siva della denunciante. Questo danno - indipendentemente dalla sua manifesta- zione - secondo la suesposta definizione non può esser reputato quale malattia mentale ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CP. Inoltre non vi sono delle prove che dev’esser contato con un disturbo permanente. Certo, stando alla perizia, una cronicizzazione con certezza assoluta non è esclusa. Ciò non muta però nulla che al momento, con grande probabilità, non c’è d’aspettarsi un permanente mutamento della persona- lità; una grave lesione ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CP è quindi fuori discussione. Inoltre, essendo la prognosi insicura, nel caso di un’accusa, in applicazione della massima in dubio pro reo, si parte dalla chance di guarigione (Trechsel, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl. 1997, art. 122 n. 7). c)Giusta l’art. 122 cpv. 3 CP è infine da condannare per lesioni gravi chiunque cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona. Questa clausola generale è applicata, se nel concreto caso vi sono delle circostanze, che valutate corrispondono a quelle dei casi normalizzati nei ca-
6 poversi 1 e 2. Una combinazione di diversi disturbi, che presi singolarmente non potrebbero esser reputati come lesioni gravi, può perciò giustificare questa qualifi- cazione in una valutazione globale. Considerati sono in particolare la durata del processo di guarigione, il grado e la durata dell’invalidità e dei dolori subiti come pure le limitazioni nella condotta della vita (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 122 n. 6). Nella sua perizia lo psichiatra ha sì parlato di un disturbo di media gravità, ma nell’evenienza concreta l’handicap e l’effetto non sono tali da poter essere parago- nati ai tipici casi dell’art. 122 CP (come p. es. infezione da HIV, problemi psichici dopo violenza carnale, disturbi della memoria, alto affaticamento e disturbi nel par- lare a seguito di frattura cranica). Il Tribunale federale ha negato l’esistenza di una lesione grave anche nel caso di disturbi postraumatici di sopportazione dopo un incidente della circolazione, che si manifestavano in sintomi come rivivere l’infortu- nio nel sonno e stati ansiosi nel sentire notizie d’incidenti (sentenza 6S.243/2006 del 4 ottobre 2006). Anche nel concreto caso l’impugnante ha lamenta rilevanti pro- blemi psichici quale conseguenza dei menzionati eventi. Tuttavia quanto alla loro manifestazione ed intensità essi non si lasciano mettere sullo stesso piano di quelli descritti nei capoversi 1 e 2. Il danno patito dall’impugnante non può perciò esser ritenuto neanche quale lesione grave ai sensi dell’art. 122 cpv. 3 CP. Ricapitolando si può dire che la fattispecie oggettiva di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP non è adempita. Però, completando l’impugnato decreto, va esaminato se in casu è da considerare la fattispecie di lesioni semplici conformemente all’art. 123 CP. 5. a) L’art. 123 CP contempla tutte le lesioni, che non sono gravi ai sensi dell’art. 122 CP, ma che non sono neanche da reputare semplici vie di fatto giusta l’art. 126 CP. Danni alla salute fisica e psichica sono da ritenere vie di fatto unica- mente se effetti di qualsiasi genere cagionano solo un disturbo innocuo, passeggero del benessere. Corrisponde invece il disturbo, anche se puramente passeggero, ad uno stato patologico, va ammessa una lesione personale (Roth, op. cit., art. 123 n. 5). In concreto questo presupposto è adempito, dato che il danno psichico dell’im- pugnante, a dire del perito, è d’entità medio-grave. L’effetto denominato dalla fatti- specie, concretamente quindi la lesione personale, è però penalmente importante solo se tra l’azione del reo e l’effetto verificatosi v’è un nesso causale. In altri termini si pone la domanda di sapere se un determinato comportamento era atto a cagio- nare un simile effetto. A tal riguardo è dapprima da affermare che secondo la giuri- sprudenza del Tribunale federale il cattivo stato di salute ed una predisposizione costituzionale sfavorevole della vittima non sono atti ad interrompere il nesso cau-
7 sale (sentenza 6S.243/2006 del 4 ottobre 2006). La dott.ssa E., medico curante dell’impugnante, ha diagnosticato un disturbo d’adattamento con reazione depres- siva in un conflitto coniugale con relazione esterna (atto 3.30). Essa ha sostenuto che: “Die Patientin zeigt eine deutlich depressive Symptomatik mit eingeengtem Denken und Fokussierung auf besagte Frau, welche Schuld an ihrem jetzi- gen Leiden und auch Schuld an der Zerrüttung ihrer Familie trägt. Andere Problembereiche werden von der Patientin nicht wahrgenommen, bzw. ver- neint.“ Pure dalla circostanza che l’impugnante, stando agli atti, soffre già da tempo di disturbi psichici reattivi mostra che non è stato il comportamento dell’impu-tata dopo la separazione da C., che ha avuto come conseguenza un peggioramento della sua situazione di salute, ma piuttosto il fatto che suo marito aveva un rapporto extraconiugale coll’indiziata, ciò che però penalmente non le può essere rimprove- rato. Un nesso causale tra il (rimproverato) comportamento della querelata (mes- saggi e gesta) e l’effetto cagionato alla querelante non è quindi sufficientemente dimostrato, per cui una condanna sia per dolose sia anche per colpose lesioni sem- plici non può essere presa in considerazione. b)Ma anche se si dovesse dare per scontato un esistente nesso causale tra le azioni rimproverate e l’effetto insorto, la fattispecie di lesioni dolose (art. 123 CP) non sarebbe adempita. Soggettivamente è richiesto dolo, dolo eventuale basta. Trattandosi di reati d’evento oltre al dolo è esatta anche la previsione dell’anda- mento dell’avvenimento, vale a dire del nesso tra la propria azione e l’effetto (Stra- tenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Bern 1996, § 9 n. 80). Dato che i messaggi e le gesta della querelata non erano in particolare misura malvagi ed umilianti, essa non poteva e doveva contare che il suo comportamento avrebbe potuto avere come conseguenza un disturbo psichico della desA.taria come quello diagnosticato. I presupposti di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP per man- canza di dolo non sarebbero dati anche se la fattispecie oggettiva fosse adempita. Ma anche lesioni colpose giusta l’art. 125 CP, malgrado l’adempimento della fatti- specie oggettiva, non potrebbero essere considerate. Un’azione è colposa se il reo, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comporta- mento o non ne ha tenuto conto (art. 12 cpv. 3 prima frase CP). Elementi della fattispecie del delitto d’evento sono - oltre alla causalità - l’imprevidenza colpevole (la prevedibilità e l’evitabilità del successo) ed il nesso del rischio. Quanto alla pre- vedibilità si pone la questione di sapere se la denunciata avrebbe potuto e dovuto considerare gli effetti del suo comportamento (anche qui con riguardo ai messaggi
8 ed alle gesta) nei confronti della denunciante. Dirimpetto alla quantità di messaggi (unicamente cinque erano rivolti all’impugnan-te stessa) e al rispettivo contenuto, ma pure in considerazione dell’ulteriore comportamento preteso dalla denunciante (gesta sprezzanti) una reazione come quella insorta non era prevedibile. Una con- danna per lesioni colpose sarebbe parimenti fuori discussione. 6.Da tutto quanto esposto risulta che nel concreto caso per una lesione personale né oggettivamente né soggettivamente sono dati sufficienti punti d’ap- poggio. Segnatamente alla denunciata non può essere rimproverato d’aver cagio- nato alla denunciante, tramite i suoi messaggi e le presunte gesta, una lesione per- sonale nel senso di una lesione dell’integrità psichica, dato che un nesso causale tra le azioni descritte e l’effetto insorto non è sufficientemente documentato. Inoltre non vi sono delle prove, che potrebbero sorreggere l’esposizione dell’impu-gnante. In simili circostanze alla denunciata non può esser messa a carico né una dolosa né una colposa lesione personale ai sensi degli artt. 122/123 CP rispettivamente 125 CP. Nel risultato il decreto d’abbandono e cessione della Procura pubblica non può quindi esser criticato. Di conseguenza il gravame va respinto. 7.Risulta il gravame quindi infondato, i costi della procedura di gravame vanno a carico dell’impugnante.
9 La Camera di gravame decide: 1.Il gravame è respinto. 2.I costi della procedura di gravame di fr. 500.-- vanno a carico dell’impu- gnante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, a condizione che siano adempiti i presupposti degli artt. 78 segg. LTF. Eventualmente è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In ambedue i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4.Comunicazione a:
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il VicepresidenteL'Attuaria