Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun
Rif.:Coira, 14 dicembre 2005Comunicata per iscritto il: BK 05 71 Decisione Camera di gravame PresidenzaVicepresidente Bochsler GiudiciRehli e Hubert AttuarioCrameri —————— Visto il gravame di C., impugnante, contro il decreto di abbandono parziale e di cessione della Procura pubblica dei Grigioni del 7 ottobre 2005, comunicato l’11 ottobre 2005, in re contro A., opponente al gravame, concernente violazione di domicilio ecc., è risultato:
2 A.Tra il 13 ed il 15 di gennaio 2005 A. s’è immessa sulla particella edificata no. B. di proprietà di C., sita sul territorio del Comune di D.. Ivi coll’aiuto di suo padre e di suo marito ha tagliato una quercia quasi secolare, trasportato la partita di legname con un trattore a casa sua e danneggiato il terreno. Secondo il rapporto del Posto di D. della Polizia cantonale dei Grigioni del 21 aprile 2005, la quercia è stata valutata circa fr. 200.-- ed il danno al terreno circa fr. 100.--. B.Querelata il 5 aprile 2005 da C. per violazione di domicilio, furto nonché danneggiamento ed interrogata dalla polizia, A. ha confessato d’aver abbattuto la pianta ed asportato il legname col consenso di E., l’inquilina del fondo di C.. Ciò è stato contestato da quest’ultima, che ha deposto d’averle chiaramente detto che il permesso per tagliare l’albero doveva esser chiesto al proprietario del terreno. Il 25 maggio 2005 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale contro A. per gli anzidetti reati. Confrontata col querelante, essa ha confermato la sua deposizione fatta alla polizia. Con decreto del 7 ottobre 2005, comunicato l’11 ottobre 2005, la Procura pubblica ha abbandonato la procedura per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP. Quanto al furto ed al danneggiamento ai sensi degli artt. 139 cifra 1 CP e 144 cpv. 1 CP la causa è stata ceduta al Presidente del Circolo di F. in applicazione dell’art. 172 ter cpv. 1 CP. A motivo è in sostanza addotto che per quanto riguarda la violazione di domicilio, la protezione dell’art. 186 CP non si estende unicamente ad una casa, ad un’abitazione e ad un locale chiuso di una casa, ma anche ad uno spiazzo o giardino cintati, attigui ad una casa. Il tenore della disposizione richiede quindi una stretta connessione dello spiazzo con uno stabile. Per costante dottrina e prassi un prato cintato, discosto da una casa, non gode della tutela del diritto penale. Stando alle prove fornite ciò è il caso nell’evenienza concreta. Il prato in questione non è adiacente alla casa C., ma da questa discosto. Esso non può perciò essere reputato uno spiazzo o un giardino attiguo ad una casa giusta l’art. 186 CP. Per questo motivo una condanna della querelata è improbabile. Quanto poi al furto ed al danneggiamento è esposto che stando al rapporto della polizia, la quercia è valutata circa fr. 200.-- ed il danno al prato circa fr. 100.--. Trattasi quindi di reati di poca entità, che sono reputati delle contravvenzioni. Esse devono essere perseguite e giudicate dal presidente di circolo.
3 C.Il 28 ottobre 2005 C. s’è aggravato alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, ha chiesto l’annullamento del decreto di abbandono parziale e di cessione nonché il complemento dell’istruttoria. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. A. ha ammesso d’aver sbagliato; ha però ribadito che senza il permesso della locataria non avrebbe abbattuto la quercia. La Camera di gravame considera :
4 o obbligazionario oppure su un rapporto di diritto pubblico (cfr. Delnon/Rüdy, Basler Kommentar StGB II, 2003, art. 186 n. 15; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6. Aufl. Bern 2003, § 6 n. 7; Reh- berg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8. Aufl. Zürich 2003, pag. 395; DTF 103 IV 162 seg.). È un immobile locato, è il locatario che detiene i locali a lui lasciati e che dispone direttamente degli stessi, segnatamente che decide chi in questi può trattenersi; i rapporti di proprietà sono irrilevanti. Il diritto del proprietario quale parte dei diritti della personalità del detentore di un locale spetta perciò esclusivamente al locatario, non contemporaneamente al locatore che ha rinunciato all’effettivo potere di disposizione dei locali locati (DTF 83 IV 156 seg.). Nel concreto caso l’impugnante ha locato il proprio fondo a E. ed al suo marito (atti ni. 6 e 7). Di conseguenza il diritto del proprietario spetta alla locataria. Questo diritto dell’impugnante non è stato violato dall’opponente; nei confronti del proprietario del fondo una violazione di domicilio non è stata perpetrata. Per quanto riguarda questo delitto unicamente la locataria è pregiudicata ed autorizzata a presentare querela e non l’impugnante. Non può questi proporre querela, non è nemmeno legittimato ad inoltrare gravame contro l’abbandono della procedura per violazione di domicilio. Su questa conclusione il gravame è quindi irricevibile. c)L’impugnato decreto d’abbandono parziale meriterebbe conferma anche per un altro motivo. Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa oppure in uno spiazzo, in una corte o in un giardino cintati ed attigui ad una casa, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. Protetti sono quindi anche lo spiazzo, la corte ed il giardino, se sono cintati ed adi- acenti ad una casa. Cintate significa che queste aree di terreno devono essere cir- condate, p. es. da un recinto o da una siepe. Determinante è la riconoscibilità o percettibilità della delimitazione. Ulteriore premessa secondo il tenore della disposi- zione è poi la stretta connessione con una casa, sicchè un prato cintato, ma discosto da una casa non è protetto (cfr. Delnon/Rüdy, op. cit., art. 186 CP n. 12; Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 6 n. 5; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., pag. 394). La Procura pubblica ritiene a ragione che il prato, ove è stata tagliata la quer- cia, non può essere reputato un giardino o uno spiazzo attiguo ad una casa, non essendo esso adiacente alla casa C., ma discosto da questa. Infatti dalla planimetria 1 : 1000 (atto no. 4), dalle fotografie (atto no. 14) e dai verbali degli interrogatori (atti ni. 8 pag. 1 e 17 pag. 3) si evince che il prato non circonda la casa come il giardino, ma si trova oltre quest’ultimo. Manca quindi la stretta connessione del prato con la
5 casa. A ciò s’aggiunge poi che unicamente sul lato sud-ovest del prato, a ridosso del sentiero comunale, c’è un muro di sasso, mentre che sugli altri lati manca una recinzione. Ciò può esser dedotto anche dalla circostanza che l’impugnante stesso non conosceva esattamente il corso del limite della sua particella, poiché ha quere- lato l’opponente pure per l’abbattimento di un frassino, che non si trovava sulla sua proprietà. È perciò d’ammettere che anche la delimitazione del prato non è ricono- scibile. Non riconoscibilmente cintato e non attiguo alla casa il prato non è quindi protetto dall’art. 186 CP. Di conseguenza la critica all’abbandono della procedura per violazione di domicilio si rivela infondata anche nel merito. 2. a) Diversa è invece la situazione quanto all’autorizzazione a presentare gravame contro il decreto di cessione della causa di furto della quercia e di danneggiamento del terreno. Senza dubbio nei confronti dell’impugnante le anzidette premesse della legittimazione per proporre gravame sono adempite (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 138 cifra 2.2). Il gravame è poi stato inoltrato tempestivamente e nella dovuta forma, per cui è ricevibile in ordine. b)La quercia di circa 80 anni e il danno al terreno sono stati valutati circa fr. 200.--, rispettivamente circa fr. 100.--. Manifestamente queste stime si fondano sul rapporto di polizia del 21 aprile 2005 (atto no. 5), ma non è dato di sapere come siano stati calcolati quest’importi. Segnatamente la stima dell’albero, secondo l’esperienza della vita, si rivela insostenibile. L’impugnante la reputa ridicola e fornisce la valutazione della guardia forestale del Circolo della H.. Questi fa valere che la stima in denaro della quercia è difficile, poiché oltre al valore della legna ci sono diversi altri aspetti da prendere in considerazione, quali il valore paesaggistico, ecologico ed individuale. Egli propone, quale compensazione, di sostituire la pianta abbattuta con la messa a dimora di due o tre roveri in modo d’aumentare la possibilità che almeno un albero possa sopravvivere. A suo dire una pianta di rovere dell’altezza di 3 – 4 m e del diametro di 8 – 10 cm costa fr. 500.--, a cui vanno aggiunte le spese di trasporto e di piantagione di fr. 300.--. I costi della proposta sostituzione ammontano quindi a fr. 1'600.-- o fr. 2'400.--. Allo stato degli atti è perciò lecito inferire che la valutazione della polizia è troppo bassa e manifestamente si riferisce al legname della pianta tagliata, mentre che il valore di una quercia di circa 80 anni è di molto maggiore. Quanto poi al danneggiamento del terreno, la polizia l’ha valutato circa fr. 100.--, ma anche a tal proposito agli atti non vi sono dei cenni in che consista il danno causato e che lavori di riparazione o d’eliminazione dello stesso siano stati eseguiti. Ne viene che nella misura in cui ha per oggetto la ces-
6 sione della causa di furto e danneggiamento, il gravame va accolto e l’impugnato decreto annullato. La causa è rinviata alla Procura pubblica per il chiarimento del valore della quercia e del danno al terreno e per nuova decisione. 3.L’esito di questa procedura ha per conseguenza che i costi della stessa vanno per metà a carico del Cantone dei Grigioni e per metà a carico dell’impugnante (art. 160 cpv. 3 LGP). Per costante prassi all’impugnante non rappresentato da un avvocato non è assegnata un’indennità a titolo di ripetibili (cfr. le decisioni della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni BK 05 50 del 14 settembre 2005, 05 24 del 15 febbraio 2005, 03 50 del 24 novembre 2003).
7 La Camera di gravame decide : 1.In quanto ha per oggetto la cessione concernente i reati di furto ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP e danneggiamento ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP, entrambi in unione coll’art. 172 ter cpv. 1 CP, l’impugnato decreto è annullato e la causa è rinviata alla Procura pubblica nel senso dei considerandi. 2.Per il resto il gravame è irricevibile. 3.I costi della procedura di gravame di fr. 600.-- vanno a carico dell’impugnante e del Cantone dei Grigioni in ragione della metà cadauno. 4.Comunicazione a:
Per la Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni Il VicepresidenteL'Attuario