Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 3 settembre 2024 (Con sentenza 6B_791/2024 del 16 gennaio 2025 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione.) N. d’incartoSK1 23 79 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Togni, attuario PartiA._____ appellante patrocinato dall’avv. Michele Micheli Nievergelt & Stöhr AG, Crappun 8, 7503 Samedan contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Chur appellata Oggettoviolazione grave delle norme sulla circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr Atto impugnatosentenza Tribunale regionale Maloja del 2.6.2023, comunicata il 15.11.2023 (proc. no. 515-2023-7). Comunicazione3 settembre 2024

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Con sentenza del 2 giugno 2023, il Tribunale regionale Maloja ha dichiarato A._____ colpevole di violazione grave delle norme sulla circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr. Egli è stato quindi condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 1'980.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e pu- nito con una multa di CHF 7'900.00. I costi di procedura sono stati posti a carico di A.. B.Contro tale sentenza, A. (in seguito: imputato) ha annunciato l’appello il 12 giugno 2023 dinnanzi al Tribunale regionale e inoltrato la dichiarazione d’appello il 6 dicembre 2023 al Tribunale cantonale, con cui egli avversa l’integralità dei dispositivi della sentenza del Tribunale regionale del 2 giugno 2023. C.Con decreto del 26 aprile 2024, l’imputato e il proprio difensore sono stati personalmente citati al dibattimento d’appello previsto per il 3 settembre 2024 alle ore 9:00. D.Con scritto dell’8 agosto 2024, l’imputato ha chiesto, per il tramite del pro- prio patrocinatore, il rinvio del dibattimento d’appello. E.Con decreto del 14 agosto 2024, il Presidente della Prima Camera penale ha proposto all’imputato delle date alternative e chiesto al medesimo di voler co- municare al Tribunale cantonale le proprie disponibilità, domanda che è tuttavia rimasta senza risposta. F.Al dibattimento d’appello del 3 settembre 2024 l’imputato e il proprio difen- sore non si sono presentati. Considerando in diritto: 1.1.1 Giusta l’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello è considerato ritirato se l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né vi si fa rappresentare. L’assenza dell’imputato dev’essere ingiustificata. L’onere della prova dell’assenza di una giu- stificazione spetta al giudice; l’imputato deve tuttavia presentare delle motivazioni credibili per spiegare la propria assenza. In caso contrario, il giudice non è tenuto ad indagare ulteriormente (Sven Zimmerlin, in: Dona- tsch/Lieber/Summers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafpro- zessordnung [StPo], 3 a ed., Zurigo 2020, n. 10 ad art. 407 CPP).

3 / 5 1.1.2. L’art. 205 cpv. 1 CPP prevede che chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito. Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP). Una citazione può essere re- vocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata (art. 205 cpv. 3 CPP). La citazione rimane pertanto in vigore fintanto che la sua revoca non viene notificata alla persona citata (TF 6B_479/2017 del 14. 7. 2017 consid. 4.2; TF 6B_365/2018 del 5. 7. 2018 consid. 2.1). La decisione compete all’autorità che ha emesso la citazione (art. 331 cpv. 4 CPP in combinato disposto con l’art. 405 cpv. 1 CPP): la direzione del procedimento decide se rinvia- re o meno il dibattimento d’appello in presenza di una richiesta di rinvio (art. 331 cpv. 5 CPP in combinato disposto con l’art. 405 cpv. 1 CPP). L’interessato non può dunque partire dal presupposto, in assenza di una decisione in merito, che la propria richiesta sia stata accettata (TF 6B_365/2018 del 5. 7. 2018 consid. 2.1; 6B_479/2017 del 14.7.2017 consid. 4.2). 1.1.3. Le disposizioni relative alla comunicazione delle decisioni e la notificazione (art. 84 e segg. CPP) si applicano anche nei procedimenti d’appello (TF 6B_876/2013 del 6.3.2014 consid. 2.4.2; 6B_652/2013 del 26.11.2013 con- sid. 1.4.2). Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP). Quelle che sono destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono invece notificate validamente a que- st’ultimo (art. 87 cpv. 3 CPP). Se una parte deve comparire personalmente ad un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è tuttavia direttamente notificata; una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (art. 87 cpv. 4 CPC). Per quanto concerne la forma, di principio le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP). La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, se- gnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è con- siderata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario doveva aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP). Ciò è il caso quando una procedura penale che la concerne è pendente (TF 6B_463/2014 del 18.09.2014 consid. 1.1; 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.1).

4 / 5 1.2.Nel caso di specie, con decreto del 26 aprile 2024 del Presidente della Pri- ma Camera penale, l’imputato e il proprio patrocinatore sono stati personalmente citati al dibattimento d’appello del 3 settembre 2024 alle ore 9:00 (act. D.6). Il 29 aprile 2024, l’agente postale ha tentato, senza successo, di notificare tale atto, per lettera raccomandata, all’imputato presso il domicilio in Svizzera. La missiva è dunque stata depositata presso l’ufficio postale fino al 7 maggio 2024, momento in cui è stata ritornata al mittente (cfr. tracciamento dell’invio; act. D.7). La notifica- zione della citazione è pertanto avvenuta, essendo egli al corrente della pendenza della causa, alla scadenza del termine di sette giorni di giacenza dal primo tentati- vo di consegna, ovvero il 6 maggio 2024. Con decreto del 14 maggio 2024, il Pre- sidente della Prima Camera penale ha inoltre chiesto alla polizia cantonale dei Grigioni di notificare l’atto in questione personalmente all’imputato (act. D.8). La stessa ha notificato l’atto al difensore, avv. Michele Micheli, il quale ha prodotto una procura specifica del 22 maggio 2024 al fine di “prendere in consegna la do- cumentazione a lui destinata o a società iscritte a B._____ per le quali ha diritto di firma, presente presso la polizia cantonale a C._____” (act. D.9). La citazione è pertanto stata notificata in conformità alle summenzionate disposizioni. La stessa non è inoltre stata, in seguito, revocata: sebbene il difensore abbia formulato una domanda di rinvio del dibattimento l’8 agosto 2024 (act. D.15), egli non ha in se- guito dato seguito al decreto del Presidente del 14 agosto 2024, notificato il giorno seguente (act. D.17), nel quale quest’ultimo indicava “(...) il dibattimento d’appello potrebbe aver luogo – nella misura in cui la domanda di rinvio dovesse essere ac- colta – in data 15, 16 (solo pomeriggio), 17 o 18 ottobre 2024. Un rinvio ad altra data è escluso. Voglia comunicare quanto prima al Tribunale cantonale la sua di- sponibilità (...)” (act. D.16). Ne consegue che la citazione per il dibattimento d’appello del 3 settembre 2024 era ancora valida. Non essendosi né l’imputato, né il proprio difensore presentati, senza preavviso, in tale data, e non trattandosi di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP), l’appello presentato dall’imputato avver- so la sentenza del 2 giugno 2023 del Tribunale regionale dev’essere considerato ritirato. Ne consegue che la procedura d’appello SK1 23 79 è da stralciare dai ruoli per intervenuto ritiro. 2.La tassa di giustizia della procedura d’appello è fissata in CHF 2'000.00 (artt. 7 cpv. 1 OECP [CSC 350.210]) ed è posta a carico dell’imputato in quanto integralmente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

5 / 5 La Prima Camera penale ordina: 1.La procedura d’appello SK1 23 79 è stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro. 2.La tassa di giustizia per la presente procedura d’appello di CHF 2'000.00 è posta a carico di A._____. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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