Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 28 agosto 2024 N. d'incartoSK1 23 66 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Michael Dürst e Richter-Baldassarre Togni, attuario PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller Via de la Grida 11, 6535 Roveredo GR contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Chur appellata B._____ accusatore privato patrocinato dall'avv. Christopher Jackson Studio Lenzin Bordoni & Partner, Via D. Fontana 14, CP 845, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle Oggettomaltrattamento di animali e danneggiamento Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 20.04.2023, comunicata il 20.07.2023 (proc. no. 515-2022-14) Comunicazione20 dicembre 2024
2 / 15 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 20 aprile 2023 il Tribunale regionale Moesa ha ritenuto A._____ colpevole di maltrattamento di animali giusta l’art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn (RS 455) e danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP. Egli è stato condannato ad una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere di CHF 70.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 1'000.00. L'azione civile dell'accusatore privato B._____ è stata rinviata al foro civile e i costi della procedura sono stati posti a carico di A.. B.Contro tale decisione, A. (in seguito: imputato) ha annunciato appello dinnanzi al Tribunale regionale il 26 aprile 2023 e inoltrato la dichiarazione d'appello al Tribunale cantonale il 25 luglio 2023 avversandone l'integralità dei dispositivi. C.Con scritto del 28 luglio 2023, la Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. D.Con decreto del 19 marzo 2024, l’imputato, la Procura pubblica, l'accusatore privato e i rispettivi patrocinatori sono stati personalmente citati al dibattimento d'ap- pello previsto per il 27 agosto 2024 alle ore 8:30, giorno in cui lo stesso ha avuto luogo. La Procura pubblica ha rinunciato a partecipare. E.Il dispositivo della sentenza è stato comunicato anticipatamente il 28 agosto 2024. Considerando in diritto: 1.1.Nella propria impugnativa, l'imputato sostiene, preliminarmente, che il Tribu- nale cantonale non avrebbe dovuto ammettere l'accusatore privato al dibattimento d'appello non avendo quest'ultimo personalmente impugnato la decisione del Tribu- nale regionale del 20 aprile 2023. L'accusatore privato che rinuncia ad appellare la decisione del tribunale di prima istanza sarebbe privato della possibilità di parteci- pare alla procedura d'appello in virtù dell'art. 405 cpv. 2 CPP (act. H.4, pag. 4/29). Dal canto suo, l'accusatore privato ritiene di beneficiare, quale parte nel procedi- mento, del diritto di partecipare alla procedura d'appello e ciò in virtù del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; act. H.4, pag. 20/29).
3 / 15 1.2.Giusta l'art. 104 CPP l'accusatore privato, ovvero la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), riveste la qualità di parte nella procedura penale. Nell'ambito del dibattimento d'appello, l'art. 405 cpv. 2 prima frase CPP prevede che se l'imputato o l'accusatore privato ha interposto appello, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. Se l'accusatore privato non appella a sua volta la decisione ma chiede solamente la sua conferma, non è obbligato a comparire, né a chiedere espressamente la con- ferma della decisione, ma ha la facoltà di farlo (TF 6B_606/2018 del 12.7.2019 con- sid. 3.2; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO] – Praxiskommentar, 4 a ed., Zurigo/San Gallo 2017, n. 5 ad art. 405 CPP). Il diritto di essere sentito, concretizzato dal diritto di partecipare al dibattimento spet- tante alle parti, si estende anche alla procedura d'appello. Il carattere contraddittorio del procedimento penale è così garantito (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 a ed., Basilea 2016, n. 11 ad art. 405 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, FF 2006 989, pag. 1218). 1.3.Nel caso di specie, con decreto del 29 marzo 2024 il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale ha citato, come previsto dall’art. 405 cpv. 2 CPP, l'imputato a comparire personalmente al dibattimento indetto per il 27 agosto 2024 (act. D.8). Il decreto menzionava espressamente che, se da un lato, l'imputato è tenuto a comparire personalmente, ciò non vale per la Procura pubblica e l'accu- satore privato, la cui presenza è facoltativa (act. D.8 pag. 1/2). Nonostante l'accu- satore privato non abbia appellato la decisione di prima istanza, egli beneficiava della possibilità di partecipare al dibattimento e ciò in qualità di parte nel procedi- mento (act. H.4). 1.4.La censura sollevata dall'imputato dev'essere pertanto respinta. 2.1.Con atto d'accusa del 4 ottobre 2022 la Procura pubblica imputa all'imputato la commissione dei reati di maltrattamento di animali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn – modificato in sede di dibattimento di primo grado in art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn (act. B.1 consid. 3.2) – e danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP. Il 22 marzo 2021, verso le ore 15:00, l'imputato avrebbe lanciato scientemente verso un cane Pinscher nano che si trovava circa ad una decina di metri da lui, nella parte erbosa dell'orto adiacente alla sua abitazione presso il Condominio D._____ (part. n. E._____ F._____), una decina di sassi e poi, una volta colpito con almeno un sasso, lo avrebbe spinto e percosso con i piedi causandogli delle gravi ferite per le quali ha dovuto essere sottoposto ad eutanasia il 24 marzo 2021 (act. TR 1).
4 / 15 2.2.Con decisione del 20 aprile 2023 il Tribunale regionale ha ritenuto l'imputato colpevole di maltrattamento di animali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn e danneg- giamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP per aver colpito con almeno un sasso il cane con la consapevolezza che si trovasse circa ad una decina di metri da lui nella parte erbosa dell'orto adiacente alla sua abitazione e, spostato il medesimo con un piede, gli avrebbe causato delle gravi ferite per le quali ha dovuto essere sottoposto ad eutanasia il 24 marzo 2021. Esso non ha invece ritenuto che l'imputato avesse preso a pedate l'animale ritenendo inattendibile la testimonianza resa da G._____ in merito a questo aspetto (act. B.1 consid. 2-3.24), rispettivamente che avesse vo- luto direttamente ferire gravemente l'animale o ucciderlo (act. B.1 consid. 4.1). 3.1.Nel merito della propria arringa, l'imputato lamenta un errato accertamento dei fatti e rimprovera al Tribunale regionale di essersi basato sulle dichiarazioni inat- tendibili del teste G._____ per concludere che avesse colpito l'animale con il lancio di un sasso, mirandolo, con la consapevolezza che si trovasse nel giardino e che lo avesse spostato con un piede causandogli delle gravi ferite per le quali ha dovuto essere sottoposto ad eutanasia il 24 marzo 2021. Egli sostiene di non aver fatto nulla di male al cane e, in ogni caso, di non essere stato consapevole della sua presenza nel giardino nel momento in cui avrebbe lanciato i sassi dietro di sé. Que- sti ultimi sarebbero, in ogni evenienza, stati da lui lanciati ad una distanza inferiore rispetto alla posizione in cui avrebbe scorto il cane per la prima volta (act. H.1, pag. 4 segg.; H.4, pag. 6-20, 24-29). 3.2.1. Premesso che le autorità penali – le quali appurano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo sia al reato sia all'imputato in virtù del principio inquisitorio (art. 6 cpv. 1 CPP; TF 6B_130/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3) – si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza per l'accertamento della verità (art. 139 cpv. 1 CPP). 3.2.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Il principio della presunzione d'in- nocenza – garantito dagli artt. 32 cpv. 1 Cost., 6 cifra 2 CEDU e 14 cifra 2 Patto ONU II (RS 0.103.2) – oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove. Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (art. 10 cpv. 2 CPP). Egli valuta dunque il valore persuasivo dei mezzi di prova disponibili e li sop- pesa per giungere ad una conclusione sulla presenza o meno degli elementi di fatto rilevanti per l'applicazione del diritto penale materiale (Jean-Marc Verniory, in: Jean- neret/Kuhn/Depeursinge [edit.], Commentaire romand Code de procédure pénale suisse [CPP], 2 a ed., Basilea 2019, n. 29 ad art. 10 CPP). Secondo il principio della
5 / 15 libertà della prova, il giudice può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova per stabilire l'innocenza o la colpevolezza di un imputato (Esther Tophinke, in: Niggli/Heer/Wi- prächtiger [edit.], Basler Kommentar – Schweizerische Strafprozessordnung [StPo], 3 a ed., Basilea 2023, n. 47 ad art. 10 CPP; DTF 139 I 72 consid. 8.3.1). Ne conse- gue che il giudice deve prendere in considerazione una perizia privata anche se non costituisce una prova ai sensi degli artt. 139 segg. CPP se non assunta illecitamente (TF 6B_715/2011 del 12.7.2012 consid. 4.3.1). Il convincimento personale del giu- dice dev'essere, in ogni caso, oggettivamente fondato e giustificabile (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 10 CPP). Il principio in dubio pro reo (nel dubbio, in favore all'im- putato) statuito all'art. 10 cpv. 3 CPP, per cui il giudice si fonda sulla situazione og- gettiva più favorevole all'imputato se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adem- pimento degli elementi di fatto, trova applicazione soltanto laddove il risultato dell'esame degli elementi probatori non permette al tribunale di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio la correttezza di una delle due opposte versioni (Verniory, op. cit., n. 44 segg. ad art. 10 CPP). Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono sufficienti ad imporre l'applicazione di tale principio. Esso è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi in merito alla colpevolezza dell'imputato (DTF 139 I 72 consid. 8.3.1; Tophinke, op. cit., n. 76 ad art. 10 CPP). 3.2.3. Se i fatti possono essere accertati solamente sulla scorta delle opposte di- chiarazioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente rias- sunta dal termine tedesco “Aussage gegen Aussage") – nel caso di specie le dichia- razioni dell'imputato e di un testimone – il giudice deve esaminare la credibilità dei dichiaranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni. All'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichiaranti ha solo fun- zione ausiliaria siccome un tale esame è necessario esclusivamente se i dubbi sol- levati possono influire anche sulla valutazione concreta delle prove, ossia sulla cre- dibilità delle dichiarazioni concrete e giuridicamente rilevanti (DTF 147 IV 534 con- sid. 2.3.2-2.3.4 e 2.5.1). Per accertare l'attendibilità di una dichiarazione, il giudice parte dall'assunto che la stessa sia falsa. Egli valuta quindi gli indizi atti a compro- vare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d'immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insoste- nibile l'ipotesi che la dichiarazione sia falsa, il fatto in esame si considera dimostrato (DTF 133 I 33 consid. 4.2). L'atto di affermare il falso costituisce un'attività cognitiva significativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ra- gion per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili.
6 / 15 Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (Revital Lu- dewig/Sonja Baumer/Daphna Tavor, in: Ludewig/Baumer/Tavor [edit.], Aussagep- sychologie für die Rechtspraxis, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 46 segg.). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione degli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfumato e meno parziale, ripor- tando ad esempio anche elementi in difesa della controparte (Ludewig/Baumer/Ta- vor, op. cit., pag. 51). 3.3.1. Nel caso in esame, il Tribunale regionale sostiene che la dichiarazione del teste G., secondo cui avrebbe visto l'imputato lanciare un secondo sasso fuori dall'orto e udito in concomitanza un forte lamento provenire dal cane (act. PP 5.4, domanda 2; 5.17, domanda 2) sarebbe una dichiarazione chiave per concludere che quest'ultimo abbia lanciato un sasso contro il cane, consapevole della sua pre- senza nel giardino antistante, causandogli delle gravi ferite per le quali ha dovuto essere sottoposto a eutanasia (act. B.1 consid. 3.5). Al contrario, l'imputato sostiene di non aver affatto toccato il cane e, ad ogni modo, di aver lanciato i sassi mentre lavorava l'orto, dietro di lui e lateralmente, con la schiena rivolta al cane, senza sa- pere della sua presenza nel giardino (act. PP 5.2, domanda 2; 5.17, domanda 6). Per questo motivo, è necessario esaminare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste G. riguardo al comportamento tenuto dall'imputato il 22 marzo 2021 per de- terminare se la sua versione dei fatti possa essere ritenuta attendibile e permetta di concludere che l'imputato fosse consapevole della presenza del cane nel giardino al momento del lancio dei sassi e che lo abbia in seguito spostato con i propri piedi. 3.3.2. Dai verbali d'interrogatorio della Polizia cantonale e della Procura pubblica emergono innanzitutto numerose contraddizioni, nonché esagerazioni, nelle dichia- razioni rese dal teste G._____ in merito a quanto accaduto il 22 marzo 2021. Din- nanzi alla Polizia cantonale, egli ha dichiarato che, dopo il secondo lancio del sasso, avrebbe visto l'imputato portare il cane vicino all'orto, tra il muro e il bidone del com- postaggio (act. PP 5.4, domanda 2). Tuttavia, nella deposizione resa davanti alla Procura pubblica, ha affermato che, subito dopo il secondo lancio, il cane sarebbe “[...] rotolato fuori urlando tantissimo come un cane bastonato [...]”, “[...] come un cane che aveva appena preso una zappata sul cervello [...]” (act. PP 5.17, do- manda 2). Questo porta a una prima discrepanza riguardante l'ordine cronologico degli eventi: secondo la prima versione, infatti, il teste afferma che il cane si sarebbe nascosto tra il muro e il bidone del compostaggio (act. PP 5.4, domanda 2), mentre nella seconda versione sarebbe stato lui a spostarlo in quella posizione (act. PP 5.17, domanda 2). Una seconda discrepanza concerne il comportamento
7 / 15 dell'imputato in seguito al ritrovamento dell'animale ferito. Nella prima versione dei fatti raccontata alla Polizia cantonale, il teste afferma che, dopo alcuni minuti, l'imputato sarebbe tornato a lavorare nell'orto, mentre il cane, rotolato fuori dal suo nascondiglio, si sarebbe dimenato. A quel punto, l'imputato avrebbe spinto il cane “a pedate” nel medesimo posto, mantenendo uno “sguardo molto disinvolto” e po- sato un piede sul corpo dell'animale, come se volesse soffocarlo (act. PP 5.4, do- mande 2 e 5). Nella seconda versione fornita dinnanzi alla Procura pubblica, il teste dichiara invece che l'imputato avrebbe spostato il cane senza dargli una pedata, ma spingendolo con il piede, e si sarebbe appoggiato al manico della zappa mentre cercava di soffocarlo sempre con il proprio piede (act. PP 5.17, domanda 2). Dopo aver riferito la propria versione dei fatti, il teste ammette tuttavia, contraddicendosi, che in realtà non avrebbe visto direttamente l'animale mentre si trovava dietro il bidone del compostaggio. Le sue dichiarazioni relative all'accanimento sul cane si basavano pertanto su supposizioni fondate su quanto da lui osservato fino a quel momento ([...] quello che stava facendo mi sembrava troppo palese [...]; act. PP 5.17 domanda 2). Il teste ha poi dichiarato che la sua attenzione era stata attirata da “[...] un cane che strillava sofferente [...]” (act. PP 5.4, domanda 3), pur ammettendo, in seguito, di non aver compreso inizialmente da cosa derivasse tale lamento (act. PP 5.17, domanda 2). In aggiunta a tali evidenti contraddizioni, ap- pare poco credibile che il teste, situato a suo dire a circa 100 metri di distanza dall'imputato, sia stato in grado di notare, come da lui affermato, dettagli precisi come lo “sguardo molto disinvolto” (act. PP 5.4, domanda 2) e la “molta indiffe- renza” dell'imputato (act. PP 5.17, domanda 2). Nonostante il rapporto fotografico della Polizia cantonale del 20 ottobre 2021 abbia in seguito stabilito che la distanza tra il suo punto di osservazione e la posizione dell'imputato era in realtà di circa 52 metri (act. PP 5.27, foto 1), risulta estremamente difficile, se non impossibile, che egli abbia osservato simili e precisi dettagli riguardanti il comportamento dell'im- putato (act. PP 5.27, foto 2, 5, 73). La distanza tra i due soggetti non era infatti di poco conto. A ciò si aggiunga che il giorno dei fatti, l'accusatore privato ha preso contatto telefonicamente con il teste G._____ e si è reso, il giorno seguente, in sua compagnia presso lo sportello della polizia al fine di depositare querela penale (act. PP 5.5, domanda 9; 5.7, domande 6 e 7; 5.32; H.6, domande 5, 7 e 15). Dal giornale della Polizia cantonale del 18 novembre 2021 si evince che quel giorno i fratelli C._____ hanno dato un'ulteriore e diversa versione dei fatti, ovvero di aver visto un uomo “[...] che lo [il cane] stava picchiando con pedate, sassate e con l'ausilio di attrezzi da lavoro [...]”, in seguito “[...] l'animale veniva fatto uscire dalla proprietà e mandato sulla via pubblica [...]” (act. PP 5.32, pag. 2/2), versione che viene parzialmente riportata dall'accusatore privato in sede di interrogatorio d'ap- pello (act. H.6, domande 9, 23 e segg.). Queste contraddizioni, in parte rilevate an-
8 / 15 che dai giudici di prime cure (act. B.1, 3.22 segg.), minano l'attendibilità delle dichia- razioni del teste e sollevano seri dubbi circa il fatto che l'imputato avesse mirato direttamente l'animale con il lancio dei sassi o fosse consapevole della sua pre- senza nel giardino. Ritenuta l'importanza attribuita alla testimonianza di G._____ nella fattispecie, non è possibile considerare, come sostenuto dal tribunale di prima istanza, che le contraddizioni riscontrate corrispondano a delle semplici imprecisioni nella verbalizzazione delle risposte, rispettivamente siano delle imprecisioni di per- cezione o memoria (act. B.1 consid. 2.4). Al contrario, tali contraddizioni compro- mettono gravemente l'attendibilità delle sue dichiarazioni, in particolare riguardo alla posizione del corpo dell'imputato durante il lancio dei sassi e alla sua presunta con- sapevolezza di lanciare i sassi in direzione dell'animale al fine di mirarlo, nonché circa il presunto spostamento con i piedi. 3.3.3. La versione fornita dall'imputato trova invece supporto negli atti. Dalla trascri- zione delle comunicazioni telefoniche intervenute tra l'imputato e la centrale d'inter- vento della Polizia cantonale del 20 gennaio 2022 si evince che l'imputato ha chia- mato la polizia comunicando di aver trovato il cane ferito nel proprio giardino (act. PP 5.31). Egli ha dunque avuto il riflesso di chiedere immediatamente aiuto. L'ipotesi avanzata dal tribunale di prima istanza, secondo cui egli abbia chiamato la polizia solamente su indicazione del teste G., non trova alcun riscontro agli atti oltre alla testimonianza inattendibile di quest'ultimo. Non vi sono altresì prove che il teste abbia chiamato per primo la polizia. Il movente a lui imputato, secondo cui il cane lo avrebbe infastidito perché avrebbe potuto fare i propri bisogni nell'orto in cui stava lavorando, non è poi supportato da alcun elemento oggettivo. Dagli atti emerge piuttosto che l'imputato ha dichiarato che quando dei gatti lasciano degli escrementi nel suo orto, egli si limita a pulirli (act. TR 7.1, domande 35, 47). La teste H., vicina dell'imputato e veterinaria di professione, ha infine confermato di non aver mai avuto problemi con l'imputato nonostante il suo cane si recasse qual- che volta presso il compostaggio presente nel suo giardino (act. PP 5.33, do- manda 2 e pag. 5).
9 / 15 3.3.4. Per quanto concerne infine le ferite riportate dal cane, il certificato veterinario redatto dalla Dr. med. J._____ SA di K., evidenzia una tumefazione della parte sinistra del cranio, cecità centrale a carico dell'occhio destro, atassia, iperme- tria e perdita di equilibrio a carico del lato sinistro del corpo del cane. Tali segni indicano un evidente trauma contundente localizzato alla testa, più precisamente nella regione frontale e parietale sinistra, con una lesione della larghezza di 2.7 per 2.4 cm (act. PP 5.9, pag. 1). La perizia (privata) dell'Istituto di patologia veterinaria dell'Università di L. conferma che le fratture sarebbero compatibili con una compressione della calotta cranica causata da un oggetto spigoloso, squadrato (de- scritto come “kantige[r] Gegenstand”; act. PP 5.12, pag. 4/4), quale, ad esempio, un piccolo martello o un tacco di scarpa, che ha determinato una frattura cranica di 2 per 3 cm (act. PP 5.14). La perizia evidenzia, contrariamente a quanto affermato dall'imputato, che oggetti di forma spigolosa e squadrata (descritti quali “kantige[r] Gegestand”), avrebbero potuto provocare un trauma contundente (descritto quale “stumpfes Trauma”; act. PP 5.12, pag. 4; 5.13, pag. 2). I sassi lanciati dall'imputato in direzione del giardino, con una forma spigolosa e squadrata come quelli prelevati nell'orto, potevano pertanto essere la causa di un tale trauma (act. PP 7.5). L'impu- tato stesso non esclude tale possibilità (act. PP 5.17, domanda 7). 3.3.5. Nonostante il possibile nesso causale tra il lancio dei sassi e le fratture ri- scontrate al cranio dell'animale, per i motivi sopra esposti permane un insormonta- bile dubbio circa la consapevolezza dell'imputato in merito alla presenza del cane nel giardino e alla sua volontà di mirarlo, con il corpo rivolto verso di lui, mediante il lancio di uno o più sassi, così come riguardo al fatto di averlo spinto con il piede. In virtù del principio in dubio pro reo, deve pertanto essere ritenuta la versione più favorevole all'imputato, secondo cui egli ha lanciato i sassi, con la schiena rivolta verso il giardino, senza essere consapevole della presenza del cane, e non lo avrebbe, in seguito, spinto peggiorandone le condizioni. La versione fornita dal te- ste, secondo cui l'imputato avrebbe lanciato i sassi, con la schiena rivolta verso l'orto, direttamente verso il cane consapevole della sua presenza nel giardino e lo avrebbe successivamente spostato con i piedi, provocando così le lesioni descritte nella perizia dell'Istituto di patologia veterinaria dell'Università di L._____, oltre a sferrargli dei calci, non può invece essere seguita siccome inattendibile. 3.4.Per questi motivi, il tribunale di prima istanza ha accertato erroneamente i fatti ritenendo che l'imputato avesse lanciato i sassi rivolto nella direzione del cane consapevole della sua presenza nel giardino. La censura fatta valere dall'imputato è fondata.
10 / 15 4.1.L'imputato ritiene che sulla base della versione dei fatti da lui fornita, i reati di maltrattamento di animali (art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn) e danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) a lui imputati non sarebbero realizzati. Occorre dunque esaminare quale sia la conseguenza dell'errato apprezzamento dei fatti sull'esame degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di tali reati effettuato dall'istanza inferiore. 4.2.1 Giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità. 4.2.2. Secondo l'art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La nozione di “cosa” si estende agli animali (art. 641a cpv. 2 CC; DTF 116 IV 143; Philippe Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar – Straf- gesetzbuch, 2 a ed., Basilea 2018, n. 8 ad art. 144 CP). Il reato è intenzionale ed è sufficiente il dolo eventuale (DTF 116 IV 145 consid. 2b). 4.2.3. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevol- mente e volontariamente (dolo diretto). Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 CP; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 4.3.Nel caso in esame, l'imputato ha lanciato i sassi nella direzione del cane con la propria schiena rivolta al giardino, ignorando la presenza di quest'ultimo in quel luogo (cfr. supra consid. 3). Di conseguenza, non è possibile ritenere che egli abbia preso in considerazione l'eventualità di ferire e quindi maltrattare e danneggiare l'animale (act. B.1 consid. 4.1). Anche nell'ipotesi in cui il cane fosse stato ferito alla testa dal lancio dei sassi, tale esito non poteva essere ragionevolmente previsto o atteso dall'imputato, mancando un qualsiasi elemento che suggerisca un compor- tamento consapevole finalizzato a provocare un tale danno. Ne consegue che l'ele- mento costitutivo soggettivo dell'intenzionalità, necessario alla realizzazione dei presupposti dei reati di maltrattamento di animali (art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn) e di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), non è in concreto adempiuto neppure nella forma del dolo eventuale.
11 / 15 A differenza del reato di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), il reato di maltratta- mento di animali è punibile anche se commesso per negligenza ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPAn. L'atto d'accusa deve tuttavia descrivere gli elementi che comprovano il mancato rispetto, da parte dell'imputato, di un dovere di prudenza per permettere al giudice di esaminare l'applicazione di tale norma. L'art. 350 cpv. 1 CPP stabilisce infatti che il giudice è vincolato dai fatti descritti nell'atto d'accusa (principio dell'im- mutabilità; DTF 120 IV 348 consid. 3c). Nel caso concreto, l'atto d'accusa non con- tiene una simile descrizione (act. PP 1.4, pag. 1/3 e 2/3), motivo per cui non si entra nel merito dell'eventuale applicazione di tale norma. 4.4.La censura proposta dall'imputato è pertanto fondata. È dunque superfluo esaminare l'ulteriore censura da lui sollevata inerente alla violazione del principio accusatorio (act. H1, pag. 3 segg.; H.4, pag. 4/29-6/29). 5.L'appello è accolto. Di conseguenza, l'imputato è prosciolto dall'accusa di maltrattamento di animali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn e di danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP. L'azione civile di B._____ è invece rinviata al foro civile. 6.1.Le spese della procedura preliminare di CHF 3'685.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica) essendo l'imputato stato prosciolto (art. 423 cpv. 1 CPP). 6.2.La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa) per il medesimo mo- tivo (art. 2 cpv. 1 OECP [CSC 350.210]). 6.3.La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00 (art. 7 cpv. 1 OECP) ed è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale canto- nale) per CHF 2'000.00 e di B._____ per CHF 2'000.00 (art. 427 cpv. 2 lett. a, 428 cpv. 1 CPP). 6.4.1. L'imputato pienamente assolto ha diritto a un'indennità per le spese soste- nute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali durante la procedura di prima istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 cifra 2 OOA [CSC 310.250]). Nella nota d'onorario consegnata in occasione del dibattimento di primo grado l’im- putato quantifica le spese di patrocinio da lui sostenute nella relativa procedura in CHF 11'269.60 (IVA inclusa) totali, facendo valere un dispendio lavorativo comples- sivo di 35 ore e 25 minuti alla tariffa oraria di CHF 270.00 (act. TR 7.4, pag. 1). Agli atti non figura una convenzione relativa all'onorario.
12 / 15 In aggiunta all'onorario, l'imputato fa valere disborsi per un importo complessivo di CHF 901.40, di cui CHF 840.00 relativi a "spese di scritturazione e cancelleria", CHF 37.40 per “disborsi postali”, CHF 20.00 per “telefono” e CHF 4.00 per “fax e e- mail” (act. TR 7.4, pag. 1). 6.4.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fat- tispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria media di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2c con rinvii). 6.4.3. Per quanto concerne le prestazioni indicate nella nota d'onorario, le 19 ore e 30 minuti fatte valere per la preparazione del processo di prima istanza (act. G.1, pag. 2) risultano essere eccesive. Ritenuta tuttavia la necessità di prepararsi dili- gentemente al dibattimento e di coordinarsi adeguatamente con il cliente, si ricono- sce un dispendio di 12 ore. Per quanto riguarda invece nota relativa al “processo”, si riconosce un'indennità di 5 ore, al posto di 4 ore, in ragione dell'effettiva durata del dibattimento (act. TR 7.4, pag. 2). Ne risulta un dispendio orario complessivo di 29 ore e 5 minuti e un onorario totale di CHF 6'980.00 (29 ore e 5 minuti per CHF 240.00 all'ora). 6.4.4. Per consolidata prassi, laddove gli esborsi allegati si rivelano eccessivi senza concreta o perlomeno plausibile giustificazione, il Tribunale cantonale riconosce un supplemento forfettario pari al 3% dell'onorario riconosciuto (cfr. fra tante TC GR ZK1 18 30 del 21.6.2019 consid. 15.1). In concreto, gli esborsi fatturati di CHF 433.90 sono eccessivi, posto come il valore di riferimento del 3% dell'onorario è superato, senza motivi giustificativi, di CHF 692.00. Particolarmente eccessive appaiono le "spese di scritturazione e can- celleria" di CHF 840.00 (act. TR 7.4, pag. 1). Si riconoscono pertanto esborsi pari al 3% dell'onorario riconosciuto, ovvero per l'importo di CHF 209.40 (3% di CHF 6'980.00). 6.4.5 Al difensore dell'imputato, avv. Roberto A. Keller, è pertanto riconosciuta un'indennità di CHF 7'743.00 (CHF 6'980.00 di onorari più CHF 209.40 di spese e CHF 553.58 di IVA al 7.7%) per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa).
13 / 15 6.5.1 Per quanto concerne l'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali durante la procedura d'appello, nella nota d'ono- rario consegnata l'imputato quantifica le spese di patrocinio da lui sostenute in CHF 8'479.25 (IVA inclusa), facendo valere un dispendio di 26 ore e 40 minuti alla tariffa oraria di CHF 270.00 (act. G.1, pag. 1). Agli atti non figura una convenzione relativa all'onorario. In aggiunta all'onorario, l'imputato fa valere disborsi per un importo complessivo di CHF 643.90, di cui CHF 210.00 per costi di trasferta relativi al dibattimento d'ap- pello, CHF 412.00 relativi a "spese di scritturazione e cancelleria" e CHF 21.90 per “disborsi postali” (act. G.1 pag. 1). 6.5.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fat- tispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00. 6.5.3. Per quanto concerne le prestazioni fornite nel 2023, si rileva che il dispendio orario di 3 ore e 20 minuti per la verifica e l'esame del dispositivo della sentenza e della motivazione della sentenza è interamente riconosciuto per un onorario totale di CHF 800.00 (3 ore e 20 minuti per CHF 240.00 all'ora). 6.5.4. Per quanto riguarda invece le prestazioni fornite nel 2024, le 13 ore fatte va- lere per la preparazione del processo d'appello (act. G.1, pag. 2) risultano essere eccesive alla luce della previa conoscenza dell'incarto da parte del patrocinatore e del fatto che la situazione fattuale e giuridica della causa di merito è rimasta sostan- zialmente inalterata. Per questi motivi, si riconosce un dispendio temporale di 10 ore. Per quanto riguarda invece la nota relativa al “processo”, si riconosce un'in- dennità di 5 ore al posto di quella di 6 ore, in ragione dell'effettiva durata del dibatti- mento (act. G.1, pag. 2). Ne risulta un dispendio orario complessivo di 19 ore e 20 minuti e un onorario totale di CHF 4'640.00 (19 ore e 20 minuti per CHF 240.00 all'ora). 6.5.5. Per quanto concerne gli esborsi fatturati di CHF 433.90, essi sono eccessivi posto come il valore di riferimento del 3% dell'onorario è superato, senza motivi giustificativi, di CHF 294.70. Particolarmente eccessive appaiono le "spese di scrit- turazione e cancelleria", di CHF 412.00 (act. G.1, pag. 1). Si riconoscono pertanto esborsi pari al 3% dell'onorario riconosciuto, ovverosia per l'importo di CHF 24.00 (3% di CHF 800.00) relativo alle prestazioni del 2023 e di CHF 139.20 (3% di CHF 4'640.00) per le prestazioni del 2024.
14 / 15 6.5.6. Nella fattispecie appare, infine, corretto aggiungere a quest'ultimo importo gli esborsi relativi alla trasferta da F._____ a Coira per il dibattimento d'appello di CHF 210.00 (act. G.1, pag. 1). 6.5.7. Al difensore dell'imputato, avv. Roberto A. Keller, è pertanto riconosciuta un'indennità di CHF 887.45 (CHF 800.00 di onorario più CHF 24.00 di spese e CHF 63.448 di IVA al 7.7%) relativa alle prestazioni fornite nel 2023 e di CHF 5'393.33 (CHF 4'640.00 di onorario più CHF 139.20 di spese, CHF 210.00 di trasferta e CHF 404.13 di IVA all'8.1%) relativa alle prestazioni fornite nel 2024 per un totale di CHF 6'280.80 per la procedura d'appello e a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale).
15 / 15 La Prima Camera penale pronuncia: 1.A._____ è prosciolto dall'accusa di maltrattamento di animali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn e di danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP. 2.L'azione civile di B._____ è rinviata al foro civile. 3.Le spese della procedura preliminare di CHF 3'685.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica). 4.La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 5.La tassa di giustizia della procedura d'appello di CHF 4'000.00 è posta a ca- rico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale) per CHF 2'000.00 e di B._____ per CHF 2'000.00. 6.Al difensore di A., avv. Roberto A. Keller, è riconosciuta un'indennità di CHF 7'743.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 7.Al difensore di A., avv. Roberto A. Keller, è riconosciuta un'indennità di CHF 6'280.80 per la procedura d'appello a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 8.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Lo- sanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 9.Comunicazione a: