Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 7 marzo 2022 N. d'incartoSK1 22 6 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Rossi, attuaria PartiA._____ appellante patrocinato dall'avv. Tiziana Meyer-Tomassini Via Luvini 4, CP 6119, 6901 Lugano contro Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Chur appellata Oggettoinfrazione alle norme della circolazione stradale Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa, del 4.11.2021, comuni- cata il 20.1.2022 (no. d'incarto 515-2021-11) Comunicazione08 marzo 2022
2 / 4 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 4 novembre 2021, comunicata senza motivazione scritta l'8 novembre 2021, il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato A._____ colpevole di guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr e tentata elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida ai sensi dell'art. 91a cpv. 1 LCStr in unione all'art. 22 cpv. 1 CP, condannandolo a una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di CHF 80.00. B.In data 26 novembre 2021 A._____ (in seguito: appellante) ha – per il tramite della propria rappresentante legale – annunciato l'appello al Tribunale regionale. Con tale scritto l'appellante ha già presentato una motivazione dell'appello così come le proprie richieste. L'appellante ha inoltre dichiarato di non voler richiedere una motivazione più precisa della decisione (act. TR 11). C.Con scritto del 29 novembre 2021 l'appellante ha inoltrato nuovamente tale annuncio d'appello al Tribunale regionale con "le correzioni di alcune scritturazioni" (act. TR 12). D.In data 20 gennaio 2022 il Tribunale regionale, in ottemperanza dell'art. 82 cpv. 2 lett. c CPP, ha notificato alle parti la sentenza motivata (act. E.1) e ha quindi trasmesso l'annuncio d'appello unitamente agli atti al Tribunale cantonale. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 399 cpv. 1 CPP l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. La parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). Il CPP prevede quindi una procedura a due fasi per la presentazione dell'appello. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, eccezionalmente, nei casi in cui – contrariamente alla presente fattispecie – la sentenza viene notificata direttamente in forma motivata, l'annuncio di appello non è necessario. Sufficiente è in tal caso inoltrare la dichiarazione d'appello entro il termine di 20 giorni dalla notificazione (TF 6B_99/2017 del 27.4.2017 consid. 3.2; DTF 138 IV 157 consid. 2.1 seg.; TF 6B_458/2013 del 4.11.2013 consid. 1.3.2). La dichiarazione d'appello è sempre necessaria. Se entro il termine di 20 giorni questa non viene presentata, il tribunale non entra nel merito dell'appello (Luzius Eugster in: Nig- gli/Heer/Wiprächtiger edit.], Basler Kommentar Strafprozessord-
3 / 4 nung/Jugendstrafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 2 ad art. 399 StPO; Sven Zimmerlin, in: Donatsch/Lieber/Sommers/Wohlers [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3 a ed., Zurigo 2020, n. 10 ad art. 399 StPO e rinvii; TF 6B_458/2013 del 4.11.2013 consid. 1.4.1 seg.). 1.2.L'annuncio d'appello non richiede una motivazione, se non la manifestazione di volontà di impugnare la sentenza mediante appello. Superfluo è fornire precise indicazioni in merito alla portata dell'appello (Sven Zimmerlin, op. cit., n. 2 ad art. 399 StPO; Luzius Eugster, op. cit., n. 1 ad art. 399 StPO). Nella dichiarazione d'appello invece, come stabilito dall'art. 399 cpv. 3 CPP, la parte deve precisare se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b), e le sue istanze probatorie (lett. c). 2.In concreto l'appellante ha inoltrato unicamente l'annuncio d'appello, egli non ha invece mai inoltrato una dichiarazione d'appello al Tribunale cantonale dopo aver ricevuto la sentenza motivata. Il fatto che nell'annuncio vi sia già una motivazione – peraltro non necessaria – non sana tale mancanza. Infatti, come detto, la procedura di presentazione d'appello comprende due fasi separate e necessarie per l'entrata nel merito dell'appello. Nel caso in esame non è inoltre nemmeno ravvisabile alcuna circostanza particolare atta a giustificare eccezionalmente una deroga da quanto stabilito chiaramente dalla legge stessa. 3.Neppure il fatto che la sentenza del Tribunale regionale non contenga l'indicazione di inoltrare entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata la dichiarazione scritta d'appello, viene d'aiuto all'appellante. Egli è infatti patrocinato da un avvocato, dalla quale ci si può attendere che sia a conoscenza dei giusti rimedi giuridici, peraltro indicati nella legge (TF 1B_128/2019 del 2.7.2019 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati). 4.Di conseguenza, alla luce di tutto quanto precede, non si entra nel merito dell'appello. 5.Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese procedurali.
4 / 4 La Prima Camera penale ordina: 1.Non si entra nel merito dell'appello. 2.Non si prelevano spese procedurali. 3.Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia pena- le ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale come prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fan- no stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: