Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 06 agosto 2021 (Mit Urteil 6B_1013/2021 vom 21. September 2021 ist das Bundesgericht auf die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde nicht eingetreten.) N. d'incartoSK1 21 54 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Rossi, attuaria PartiA._____ istante Oggettocondono spese processuali Comunicazione09 agosto 2021
2 / 4 Ritenuto in fatto: A.Nell'ambito delle procedure d'appello SK1 17 53 e SK1 17 54, il Tribunale cantonale, con sentenza del 4 febbraio 2021, oltre a pronunciare la confisca dell'importo di EUR 52'729.95, ha posto la tassa di giustizia di CHF 3'000.00 in solido a carico di B._____ e A.. Con sentenza del 12 aprile 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B. e A._____ avverso la precitata sentenza, che è pertanto cresciuta in giudicato. B.Con istanza del 19 giugno 2021 A._____ (in seguito: istante) ha postulato il condono della tassa di giustizia, aumentata nel frattempo a CHF 3'044.45, a fronte della tassa di sollecito e degli interessi. In subordine l'istante ha chiesto la proroga del pagamento. Considerando in diritto: 1.L’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Non esiste un diritto costituzionale al condono delle spese procedurali. Anche nel caso di una persona indigente in maniera duratura rimane a discrezione dell'autorità competente se accogliere o meno, in tutto o in parte, una richiesta di condono delle spese giudiziarie. Essendo l'art. 425 CPP concepito quale disposizione potestativa, l'autorità penale dispone di un ampio potere di apprezzamento in merito alla questione della dilazione o condono delle spese procedurali (TF 6B_1184/2019 del 25.6.2020 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati). 2.Nella fattispecie l'istante fa in sostanza valere di non essere in grado di far fronte al pagamento della tassa di giustizia avendo nel 2020 potuto contare unicamente su un reddito di EUR 14'023.42 lordi annui, non potendo svolgere un'attività lavorativa atta a garantirgli un reddito maggiore essendo invalido al 90%, ed essendo tenuto a pagare da solo i canoni della locazione nonché le ulteriori spese di sostentamento. Egli aggiunge inoltre che la compagna – condannata in solido al pagamento della tassa di giustizia – è bloccata in Cina causa Covid-19. Gli argomenti addotti dall'istante sono privi di fondamenta e non sono comunque atti a giustificare un condono della tassa di giustizia.
3 / 4 Invero, va anzitutto rilevato che i documenti prodotti dall'istante sono perlopiù autodichiarazioni di quest'ultimo, le quali non comprovano alcunché. Agli atti non risulta infatti alcun documento che comprovi l'effettiva situazione finanziaria dell'istante in maniera dettagliata, e che indichi le spese a cui egli deve effettivamente far fronte. Inoltre le dichiarazioni dell'istante sono pure contrastanti. Si osserva infatti che – contrariamente a quanto fatto valere nell'istanza – nel documento "dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE", l'istante dichiara che la propria casa di abitazione non è né di proprietà (o altro diritto reale di godimento) né in locazione, bensì "altro (es. comodato gratuito)". Ad ogni modo, si evidenzia che con sentenza del 4 febbraio 2021 il Tribunale cantonale ha condannato l'istante e la compagna al pagamento in solido delle tasse giudiziarie. Ora, quandanche si volesse ammettere una - non comprovata - difficoltà finanziaria dell'istante, lo stesso non potrebbe comunque essere ritenuto per la compagna. Infatti, il fatto di essere bloccata in Cina a causa del Covid-19, non può essere considerato quale valido motivo per ammettere l'impossibilità di far fronte al pagamento della tassa di giustizia. Tale situazione è infatti unicamente provvisoria, e - se non già mutata nel frattempo - cambierà nel corso dei prossimi mesi. Alla luce di quanto precede non si giustifica quindi la concessione del condono del pagamento della tassa di giustizia. Per quanto concerne invece la richiesta di proroga del pagamento – tenuto conto della situazione legata al Covid-19 – il Tribunale cantonale concede all'istante una dilazione unica sino al 31 gennaio 2022.
4 / 4 La Prima Camera penale pronuncia: 1.L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza a A._____ è concessa una dilazione unica sino al 31 gennaio 2022 per il pagamento della tassa di giustizia di CHF 3'000.00 relativa alle procedure d'appello SK1 17 53 e SK1 17 54. 2.Non si prelevano tasse di giustizia. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: