Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 12 aprile 2022 N. d'incartoSK1 20 34 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Rossi, attuaria PartiProcura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Chur contro A._____ imputato patrocinato dall'avv. Nora Jardini Croci Torti Via San Damiano 9, 6850 Mendrisio Oggettoreiterato inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 cpv. 3 LStrl Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 13.02.2020, comunicata il 20.05.2020 (no. d'incarto 515-2019-08). Comunicazione26 luglio 2022

2 / 8 Ritenuto in fatto: A.In data 10 luglio 2019 la Procura pubblica dei Grigioni ha promosso l'accusa nei confronti di A._____ (in seguito: imputato) per reiterato inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell'art. 118 cpv. 3 LStrI. Con decisione del 13 febbraio 2020, comunicata con motivazione scritta il 20 maggio 2020, il Tribunale regionale Moesa ha assolto l'imputato, riconoscendogli un'indennità di CHF 2'000.00. B.Contro tale decisione la Procura pubblica dei Grigioni ha interposto tempe- stivamente appello. C.In data 12 aprile 2022 ha avuto luogo il dibattimento. La Procura pubblica ha postulato la condanna dell'imputato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 150.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di CHF 5'400.00, per reiterato inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 e 3 LStrI, così come l'espulsione dell'im- putato dalla Svizzera per un periodo di 10 anni. La difesa dal canto suo ha chiesto la conferma della decisione del Tribunale regionale e quindi l'assoluzione dell'imputato. D.Dopo aver deliberato, in data 12 aprile 2022, il Tribunale cantonale ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza. Considerando in diritto: 1.1.Con atto d'accusa del 10/15 luglio 2019 la Procura pubblica rimprovera all'- imputato di aver dichiarato il falso e sottaciuto, rispettivamente non fornito indica- zioni esaustive all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (in seguito: UMDC) atte a valutare le condizioni per il rilascio del permesso B, ingannando volontariamente e coscientemente detto ufficio e ottenendo in questo modo il rila- scio di un permesso di dimora, rispettivamente facendo sì che esso non gli venis- se in seguito revocato. All'imputato viene sostanzialmente rimproverato di aver dichiarato il falso in merito al proprio grado di occupazione, al salario percepito, al proprio domicilio, e di aver omesso di dichiarare di percepire una rendita di invali- dità del 70% nel Canton Ticino. A mente della Procura pubblica se l'UMDC avesse saputo della effettiva capacità lavorativa dell'imputato – il quale a causa del suo stato di salute sarebbe stato in grado di lavorare unicamente 15 ore settimanali, e non 40 ore come da lui indicando –, nonché del compenso di CHF 500.00 percepi- to presso la B._____ Sagl e non di CHF 6'000.00 indicato nel contratto, della ren- dita invalidità del 70%, così come del suo domicilio prevalente in Italia, non gli avrebbe elargito il permesso B o perlomeno glielo avrebbe in seguito ritirato. L'im-

3 / 8 putato avrebbe agito al fine di poter continuare a percepire una rendita invalidità nel Canton Ticino, conseguendo parimenti un reddito da attività dipendente nel Cantone dei Grigioni, e dunque al fine di arricchirsi indebitamente (act. TR 1; act. TR 2). 1.2.Il Tribunale regionale ha assolto l'imputato non ritenendo adempiuti i pre- supposti di cui all'art. 118 cpv. 1 LStrI e di conseguenza neppure del cpv. 3 di det- ta norma. Sostanzialmente, a mente dei giudici di prime cure, dalle spiegazioni fornite dall'imputato e a fronte del principio in dubio pro reo, non potrebbe essere ritenuto che egli avrebbe fornito indicazioni false e nemmeno che avrebbe avuto intenzione di ingannare l'autorità. Inoltre parte delle indicazioni rimproverategli ri- spettivamente che egli avrebbe sottaciuto – in particolare in merito al grado di oc- cupazione e la rendita di invalidità – non sarebbero comunque fatti essenziali ai fini della valutazione della domanda di permesso di dimora (act. E.1). 2.Giusta l'art. 118 cpv. 1 LStrI chiunque inganna le autorità incaricate dell'- esecuzione della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 3 di tale norma prevede poi che la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito al fine di pro- curare a sé o ad altri un indebito arricchimento (lett. a) o ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo conti- nuato (lett. b). 2.1.Come rettamente indicato dai giudici di prime cure, non ogni dato falso ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 LStrI comporta la punibilità dell'autore. Secondo la giuri- sprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essenziali. Gli elementi oggettivi dell'art. 118 cpv. 1 LStrI non sono adempiuti se i fatti falsi o la mancata indicazione di dati concernono circostanze irrilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo. Qualora l'informazione falsa o sottaciuta non sia idonea a influenzare l'adozione della decisione da parte dell'autorità rispet- tivamente la stessa non può farsi influenzare da tale informazione, manca il requi- sito oggettivo dell'essenzialità (TF 6B_833/2018 dell'11.2.2019 consid. 1.5.2). Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collabora- zione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStrI (TF 6B_838/2018 del 13.1.2022 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

4 / 8 All'obbligo di collaborazione di cui all'art. 90 LStrI non devono essere posti dei re- quisiti troppo restrittivi. In particolare non può essere presunta senza ulteriori ac- certamenti l'intenzione di ingannare se vengono sottaciuti fatti che non sono evi- dentemente essenziali per la decisione (Marc Sprscha, in: Spe- scha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [edit.], Migrationsrecht Kommentar, 4 a ed., Zurigo 2015, n. 2 ad art. 90 LStrI). 2.2.Si osserva poi che, in un caso concernente il rilascio di un visto, il Tribunale federale ha ritenuto che il richiedente non era tenuto a fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle espressamente richieste dall'autorità nell'apposito formulario per la richiesta, non fornendo peraltro il formulario neppure la possibilità di inserire ulteriori informazioni, non essendoci alcuno spazio vuoto in cui inserire eventuali osservazioni (TF 6B_833/2018 dell'11.2.2019 consid. 1.5.2). 3.In concreto è pacifico che in data 12 aprile 2016 l'imputato ha presentato una domanda di permesso per stranieri UE/AELS, compilando l'apposito formula- rio e allegando il contratto di lavoro del 1° aprile 2016 (act. PP 3.3 e 3.4). Nello stesso l'imputato ha indicato di essere coniugato e di lavorare presso la B._____ Sagl quale direttore 40 ore settimanali (act. PP 3.3). Il contratto di lavoro allegato, prevede poi all'art. 3 che il salario è composto dalla somma delle provvigioni in- cassate dalla società sui contratti stipulati, conclusi e andati a buon fine, e che il dipendente avrebbe ricevuto un acconto sul salario di CHF 6'000.00 lordi per 12 mensilità, nonché un rimborso spese pari a CHF 500.00 mensili (act. PP 3.4). Pa- cifico è pure che l'imputato non ha indicato di percepire una rendita invalidità così come che la moglie e una figlia vivono in Italia. 3.1.In merito a queste ultime mancate indicazioni si osserva quanto segue. L'- imputato ha in concreto utilizzato il formulario appositamente predisposto dall'auto- rità per le domande di permesso, compilandolo con le informazioni richieste. Tale formulario non conteneva alcuna domanda in merito alla percezione di eventuali rendite, così come neppure in merito al domicilio del coniuge rispettivamente della famiglia. Come rettamente sollevato dalla difesa e ritenuto dai giudici di prime cure, e sulla base della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.2), l'imputato poteva quindi partire dal presupposto che le informazioni essenziali necessarie per la valutazio- ne della domanda fossero contenute nell'apposito formulario. Non si poteva per- tanto pretendere che egli avrebbe dovuto di sua sponte ritenere essenziali tali ulte- riori informazioni, non richieste, e che avrebbe di conseguenza comunque dovuto fornirle. Questo a maggior ragione considerato che il formulario neppure contene-

5 / 8 va uno spazio vuoto in cui inserire eventuali osservazioni o informazioni aggiunti- ve. Già solo in virtù di ciò non può quindi venire rimproverato all'imputato di non aver, intenzionalmente, fornito tali indicazioni, non essendogli queste nemmeno state richieste. 3.2.Va comunque pure evidenziato che nel formulario l'imputato ha indicato di essere coniugato. Questo, secondo quanto da lui sempre dichiarato e mai conte- stato dalla Procura pubblica, corrisponde al vero. Egli ha infatti più volte precisato di essere ancora coniugato anche se di fatto separato da anni dalla moglie (act. PP 1.12, domanda 4; act. TR 17, pag. 3; act. H.4, domanda 4). L'imputato non ha quindi dichiarato il falso o sottaciuto la propria situazione familiare. Si osserva poi che il fatto di essere coniugato non implica necessariamente che la famiglia del richiedente si trasferisca insieme a lui all'estero. Pertanto, a maggior ragione, se per l'autorità tale informazione fosse stata essenziale ai fini della valutazione della domanda di permesso avrebbe dovuto chiedere delucidazioni in tal senso. Ciò non è tuttavia mai stato fatto. 3.3.A ciò si aggiunge poi che, ad ogni modo, secondo il Tribunale federale il criterio del centro degli interessi non è comunque determinante né per quanto concerne il mantenimento di un permesso di soggiorno – che presuppone un mi- nimo di presenza sul territorio svizzero – né per il rilascio di un permesso di dimo- ra, il quale presuppone, tra l'altro, un soggiorno effettivo in Svizzera (TF 2C_7/2021 del 16.11.2021 consid. 2.2 e 3.4). 3.4.Per quanto concerne la rendita invalidità invece, quando l'UMDC ha, in un secondo tempo, invitato l'imputato a fornire ulteriori informazioni (act. PP 4.12) egli, da quanto risulta dagli atti, ha inoltrato quanto richiesto (act. PP 4.23), tra cui anche gli estratti bancari, dai quali emergerebbe la rendita invalidità (act. PP 1.12, domanda 19; act. TR 1, pag. 2; act. TR 2, n. 1.d). Egli, quando così richiesto non ha quindi nemmeno sottaciuto di percepire tale rendita. Questo, contrariamente a quanto ritiene la Procura pubblica, non può nemmeno essere ritenuto per il sem- plice fatto che l'imputato non l'abbia messa espressamente in evidenza. 3.5.In merito alle ulteriori indicazioni rimproverate all'imputato va evidenziato che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione del- le persone (ALC; RS 0.142.112.681) prevede un diritto di soggiorno anche per i cittadini di Stati contraenti che non esercitano un'attività economica. In tal caso la persona deve disporre per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finan- ziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno e

6 / 8 di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). Le rendite e le prestazioni di altre assicurazioni sociali sono parimenti prese in considerazione per il computo dei mezzi finanziari (TF 2C_205/2017 del 12.6.2018 consid. 6.3). In concreto pertanto, tenuto conto di quanto precede, l'imputato – che percepiva una rendita invalidità di CHF 2'846.00, così come CHF 1'077.00 dal secondo pila- stro (act. PP 2.4, domanda 8; act. PP 3.9 domanda 16; act. TR 9, in fine) – avreb- be quindi comunque con ogni probabilità potuto soggiornare in Svizzera con un permesso di dimora B UE/AELS e ciò a prescindere dalla sua attività lavorativa. Nel caso in esame quindi, quandanche le indicazioni in merito al salario e al grado di occupazione non fossero effettivamente veritiere, queste non sarebbero di fatto ad ogni modo rilevanti per il rilascio del permesso di dimora, avendone l'imputato ad ogni modo diritto. Già solo sulla base di ciò le condizioni di cui all'- art. 118 cpv. 1 LStrI non sono quindi adempiute. 3.6.Va ad ogni modo rilevato che, come rettamente indicato dai giudici di prime cure, il contratto di lavoro – che sarebbe sempre il medesimo dal 2011, con la sola modifica della nuova sede di lavoro (act. TR 17, pag. 4; act. H.1, pag. 1 seg.; act. H.4, domanda 15) – non prevedeva un salario determinato, bensì stabiliva espres- samente che l'importo di CHF 6'000.00 dipendeva dalle provvigioni. In concreto quindi, l'imputato non ha mentito indicando un determinato salario fisso che di fatto però non percepiva, trattandosi piuttosto, secondo contratto, chiaramente di un importo variabile. In vista dell'apertura della nuova sede e dell'intenzione di uscire dalla situazione di invalidità (act. TR 9, all. B) l'imputato non escludeva poi in quel momento neppure di poter effettivamente percepire detto importo (act. TR 17, pag. 4). 3.7.Per quanto concerne invece l'indicazione di lavorare 40 ore settimanali, an- ziché le effettive 15, è invece perlomeno dubbio che egli abbia fornito tale indica- zione con l'intenzione di ingannare l'autorità. L'imputato ha infatti più volte precisa- to per quale motivo avrebbe indicato ciò, giustificandolo con la sua effettiva pre- senza sul posto di lavoro (act. PP 1.12, domanda 12; act. TR 17, pag. 3 in fine; act. H.4, domanda 3). 3.8.Di conseguenza, non essendo adempiuti i presupposti di cui all'- art. 118 cpv. 1 LStrI, nemmeno lo sono quelli dell'aggravante di cui al cvp. 3. 3.9.Alla luce di tutto quanto precede, la decisione del Tribunale regionale è per- tanto da confermare e l'imputato da assolvere.

7 / 8 4.1.Le spese della procedura preliminare (CHF 1'245.00) e della procedura di prima istanza (CHF 1'500.00), così come l'indennità forfettaria di CHF 2'000.00 riconosciuta in prima istanza, sono confermate e poste a carico dello Stato, es- sendo l'imputato prosciolto. 4.2.In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00. Prevalendo l'imputato inte- gralmente nella procedura d'appello, le spese della relativa procedura rimangono a loro volta a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP). 4.3.L'imputato pienamente o parzialmente prosciolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA [CSC 310.250]). Nel caso in esame, in sede dibattimentale d'appello l'imputato ha presentato la nota d'onorario per le spese di patrocinio da lui sostenute nella relativa procedura, ammontanti a CHF 4'699.30, corrispondenti a un dispendio orario di 17 ore e 50 minuti alla tariffa oraria di CHF 250.00, oltre spese per l'importo di CHF 41.00 (act. G.1). 4.3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie, il Tribunale cantonale dei Grigioni applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 con- sid. 2.c con rinvii). Dalla nota d'onorario emerge che in data 4 marzo 2020, e quindi un mese dopo l'inoltro della dichiarazione d'appello e due mesi prima del ricevimento della deci- sione motivata, è stato fatturato un dispendio orario di 45 minuti per un colloquio con cliente. Tale posizione non può essere riconosciuta non essendovi alcun mo- tivo plausibile atto a giustificarla. Inoltre il dispendio orario per il dibattimento d'ap- pello è da ridurre al tempo effettivo, e quindi 120 minuti, anziché 180 minuti. Le altre posizioni della nota d'onorario appaino invece adeguate e sono da riconosce- re integralmente. 4.3.2. Tenuto conto di quanto precede l'onorario per la procedura d'appello è da ridurre a CHF 4'101.00, corrispondente a un dispendio orario di 16 ore e 5 minuti alla tariffa oraria di CHF 240.00, oltre spese pari a CHF 241.00, comprese le spe- se di trasferta.

8 / 8 La Prima Camera penale pronuncia: 1.A._____ è assolto dal reato di reiterato inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 LStr. 2.Le spese della procedura preliminare di CHF 1'245.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica). 3.La tassa di giustizia del procedimento di prima istanza di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 4.La tassa di giustizia della procedura d'appello di CHF 4'000.00 è posta a ca- rico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 5.A A._____ è riconosciuta un'indennità di CHF 2'000.00 per la procedura di prima istanza a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 6.A A._____ è riconosciuta un'indennità di CHF 4'101.00 per la procedura d'- appello a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 7.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 8.Comunicazione a:

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