Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 21 febbraio 2022 N. d'incartoSK1 19 16 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Rossi, attuaria PartiProcura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Chur appellante contro A._____ appellato patrocinato dall'avv. Nicola Delmuè Via Lucerna 1, CP 1429, 6710 Biasca Oggettoinfrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr e 60 cpv 2 ONC in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa del 29.03.2019, comunicata il 12.04.2019 (no. d'incarto 515-2018-11). Comunicazione24 febbraio 2022
2 / 8 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 29 marzo 2019, comunicata con motivazione scritta il 12 aprile 2019, il Tribunale regionale Moesa ha assolto A._____ dall'accusa di infra- zione alle norme della circolazione giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr e 60 cpv. 2 ONC in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr, riconoscendogli un'indennità di CHF 1'500.00 e po- nendo a carico del Cantone dei Grigioni i costi di procedura. B.Contro tale decisione la Procura pubblica dei Grigioni ha interposto tempe- stivamente appello. C.Con ordinanza del 3 giugno 2019 il Tribunale cantonale, sulla base dell'art. 406 cpv. 1 lett. c CPC, ha disposto la procedura scritta impartendo alla Procura pubblica un termine scadente il 25 giugno 2019 per presentare una motivazione scritta dell'appello. In data 18 giugno 2019 la Procura pubblica ha quindi inoltrato la propria motivazione scritta all'appello, chiedendo che la decisione del Tribunale regionale venga annullata, che A._____ venga dichiarato colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr e 60 cpv. 2 ONC in unio- ne all'art. 90 cpv. 1 LCStr e che venga di conseguenza punito con una multa di CHF 100.00. D.Con scritto del 1° luglio 2019 il Tribunale regionale ha rinunciato a inoltrare osservazioni. Mentre, in data 16 luglio 2019, A._____ (in seguito: appellato), per il tramite del proprio rappresentante legale, ha presentato le proprie osservazioni chiedendo la conferma integrale della decisione di primo grado. La Procura pub- blica ha rinunciato a una presa di posizione. Considerando in diritto: 1.L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo gra- do che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). Di norma mediante appello si possono censurare la violazione del diritto, l'accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti e l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 CPP). Giu- sta l’art. 398 cpv. 4 CPP se tuttavia la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni – come nel caso in esame – median- te l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, il tribunale d'appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto.
3 / 8 2.Con decreto d'accusa sostitutivo dell'11 settembre 2018 l'appellato viene essenzialmente accusato per avere circolato, in data 26 luglio 2017, ore 16:35, sulla strada cantonale della valle B., in direzione sud, alla guida di un veico- lo di soccorso stradale Toyota J Dyna 200, targato GR C., trasportando sul ponte di carico dell'autocarro una vettura rimasta in panne, con al suo interno una persona, mentre all'interno della cabina del veicolo di soccorso si trovavano, oltre al conducente, altri due passeggeri (cfr. act. PP 22). 2.1.A mente della Procura pubblica tale agire costituirebbe un'infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr e 60 cpv. 2 ONC in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr, in quanto – trovandosi complessivamente sul veicolo dell'- appellato quattro persone – egli stava trasportando più persone rispetto al numero massimo di persone trasportabili (incluso il conducente), stabilito dalla licenza di circolazione del veicolo Toyota Dyna 200, ammontante a tre unità (cfr. act. PP 22). Il fatto che una delle persone trasportate avesse preso posto all'interno del veicolo caricato sul ponte di carico (e dunque a sua volta seduta su un apposito posto a sedere di questo veicolo) non cambierebbe nulla, essendo l'oggetto giuridico tute- lato dagli articoli menzionati la sicurezza delle persone e non essendo inoltre la fattispecie in oggetto annoverata nell'elenco delle eccezioni di cui all'art. 61 ONC (cfr. act. PP 31, n. 3). 2.2.La fattispecie è in concreto pacifica, l'appellato l'ha infatti sempre ricono- sciuta (act. PP 2, domanda 1; act. PP 20, domanda 1), controversa è piuttosto la sua valutazione giuridica. 3.1.Giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr sui veicoli a motore e velocipedi il conducente può trasportare passeggeri soltanto sugli appositi posti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni; esso emana prescrizioni sul trasporto di persone mediante rimorchi. L'art. 60 cpv. 2 ONC prevede che il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. 3.2.Il principio della legalità nell'ambito del diritto penale ("nulla poena sine le- ge") è esplicitamente sancito dagli art. 1 CP e 7 CEDU. Risulta altresì dagli art. 5 cpv. 1, 9 e 164 cpv. 1 lett. c Cost.. Il principio è violato quando una persona è per- seguita penalmente per un comportamento che la legge non definisce come puni- bile, oppure quando l'atto incriminato è ritenuto punibile da una legge alla quale non può essere riconosciuta validità giuridica, oppure ancora quando il tribunale sussume un determinato comportamento sotto una disposizione penale alla quale, anche sulla scorta di un'interpretazione estesa secondo i principi generali del dirit- to penale, non è però sussumibile. Dal principio della legalità è inoltre dedotta l'-
4 / 8 esigenza di precisione del diritto penale ("nulla poena sine lege certa"), che impo- ne una descrizione sufficientemente puntuale delle fattispecie penali. La legge deve essere formulata in modo preciso, tale da permettere al cittadino di orientare di conseguenza il proprio comportamento e di potere riconoscere le implicazioni di un determinato comportamento con un grado di certezza corrispondente alle cir- costanze. Queste esigenze rispondono inoltre all'interesse della sicurezza giuridi- ca e dell'uguaglianza nell'applicazione della legge (DTF 147 I 354 consid. 6.3.1; DTF 145 IV 329 consid. 2.2; DTF 146 I 11 consid. 3.1.2; BGE 138 IV 13 consid, 4.1; e rispettivi rinvii). 4.Il Tribunale regionale ha assolto l'appellato ritenendo che quanto sostenuto dalla Procura pubblica non troverebbe riscontro nel testo di legge, la cui formula- zione non sufficientemente precisa non permetterebbe di giungere a una decisio- ne di condanna. Non esisterebbe infatti alcun divieto assoluto di prendere posto su un veicolo rimorchiato. L'art. 72 cpv. 2 ONC, seconda frase, prevedeva nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, che "nessuno può prendere posto su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di sostegno". Da ciò se ne dovrebbe quindi concludere che in altre circostanze, prendere posto su un veicolo a motore rimorchiato (o caricato) non è a priori vietato (act. E.1 consid 4.1). Un tale divieto non discenderebbe neppure dall'art. 30 cpv. 1 LCStr, non disciplinando tale norma la fattispecie in esame, essendo in concreto caricato sul pianale di ca- rico un veicolo convenientemente assicurato e trovandosi la persona al posto del conducente di tale veicolo, e dunque sull'apposito posto del veicolo in questione (act. E.1 consid 4.2). Inoltre, a mente della prima istanza – contrariamente a quan- to ritenuto dalla Procura pubblica –, il veicolo a motore caricato e conveniente- mente assicurato rimarrebbe un veicolo a motore. Pertanto la persona che prende posto in tale veicolo andrebbe computata al numero di posti autorizzati del veicolo trasportato e non sul veicolo che trasporta. Alla luce di ciò il Tribunale regionale ha quindi ritenuto che il numero di persone trasportate dall'appellato non superava quello dei posti autorizzati (act. E.1 consid 4.3). 4.1.La Procura pubblica ha contestato quanto esposto dal Tribunale di prima istanza, facendo valere che in concreto l'art. 30 cpv. 1 LCStr sarebbe applicabile non essendo data alcuna delle eccezioni a tale disposizione contemplate negli art. 61 e 63 ONC. La Procura pubblica fa in particolare valere che l'automobile traspor- tata sul pianale di carico dell'autocarro sarebbe da considerare come carico e quindi come cosa ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 ONC. Tale norma prevede che nei casi di veicoli adibiti al trasporto di cose, può essere trasportato solamente il per- sonale adibito a caricare, scaricare e sorvegliare il carico, alla condizione che sus-
5 / 8 sistano dei posti in piedi autorizzati. Nulla di ciò sarebbe in concreto dato (cfr. act. A.3, n. 2 seg.). Inoltre a mente della Procura pubblica il ponte di carico del veicolo di soccorso sarebbe adibito al trasporto di autovetture e non di persone. Pertanto, sul pianale di carico non avrebbe potuto trovarsi alcuna persona, a prescindere dal posto in cui questa si trovasse. Il fatto che l'automobile trasportata fosse stata as- sicurata su un pianale concepito per simili trasporti non cambierebbe nulla. Di conseguenza nel e sul veicolo dell'appellato vi erano complessivamente più per- sone rispetto a quanto autorizzato dalla licenza di circolazione (cfr. act. A.3, n. 4). L'appellato si sarebbe perlomeno reso colpevole di comportamento negligente dovendo, con la richiesta attenzione, essere a conoscenza – soprattutto in consi- derazione della corrispondenza intercorsa in passato a tal proposito con la Polizia cantonale – che non poteva circolare con più persone rispetto a quanto previsto dalla licenza di circolazione (cfr. act. A.3, n. 5). 4.2.L'appellato dal canto suo si allinea sostanzialmente a quanto esposto dai giudici di prima cure (cfr. act. A.5). Egli fa in particolare valere che il veicolo a mo- tore, anche se non in circolazione o in movimento, sarebbe un veicolo a motore e non una cosa, per cui gli art. 61 e 63 ONC non sarebbero in concreto applicabili (cfr. act. A.5, n. 1). 5.Quanto esposto dal Tribunale di prima istanza merita tutela. Dalle disposi- zioni di legge – in vigore al momento dei fatti in esame – non emerge difatti un chiaro divieto assoluto di prendere posto su un veicolo trasportato. 5.1.Ora, vero è che i passeggeri possono essere trasportati soltanto sugli ap- positi posti (art. 30 cpv. 1 LCStr) e che il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati (art. 60 cpv. 2 ONC). In concreto va tuttavia evidenziato che all'interno della cabina del veicolo di soccorso stradale si trovavano tre persone – come autorizzato dalla li- cenza di circolazione (cfr. act. PP 4, pag. 6) –, mentre la quarta persona si trovava invece all'interno del veicolo trasportato, il quale era debitamente assicurato sul pianale di carico del carroattrezzi, adibito proprio per simili trasporti. In entrambi i veicoli i passeggeri erano seduti negli appositi posti, con le cinture di sicurezza allacciate (cfr. act. PP 1, pag. 3). A giusta ragione il Tribunale regionale ha quindi ritenuto che detta fattispecie non può essere paragonata a quelle contemplate dall'art. 30 cpv. 1 LCStr, il quale disciplina i casi in cui una persona viene ad esempio trasportata nel bagagliaio o su altre superfici della carrozzeria (Hans Gi- ger, SVG Kommentar, 8 a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 30 SVG; Céline Schenk, in: Niggli/Probst/Waldmann [Hrsg.], Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Ba- silea 2014, n. 8 ad art. 30 SVG). Ciò, come visto, non è infatti il caso nella presen-
6 / 8 te fattispecie trovandosi la quarta persona seduta al posto del conducente del vei- colo trasportato, e quindi in un apposito posto a sedere di detto veicolo. Il veicolo trasportato disponeva a sua volta di un determinato numero di posti autorizzati, e – non essendovi, come si dirà meglio in seguito, un chiaro divieto – la persona al suo interno deve quindi essere computata al numero di posti autorizzati di detto veicolo, e non di quelli del veicolo di soccorso. Non risulta infatti da nessuna di- sposizione di legge che nel caso in cui un veicolo viene trasportato i suoi posti au- torizzati vengono meno. 5.2.Già solo per il fatto che la presente fattispecie non rientra nei casi discipli- nati dall'art. 30 cpv. 1 LCStr, quanto esposto della Procura pubblica in merito alle eccezioni di cui agli art. 61 e 63 ONC, non merita tutela. Va ad ogni modo rilevato che l'Ordinanza sulle norme della circolazione prevede una disposizione specifica per quanto concerne i veicoli rimorchiati, e il divieto in determinati casi di prendere posto su tali veicoli (art. 72 cpv. 2 seconda frase ONC). Se si seguisse la tesi della Procura pubblica – secondo cui il veicolo trasportato sarebbe da considerare co- me carico e troverebbero quindi applicazione le eccezioni previste per il trasporto di cose – la disposizione dell'art. 72 cpv. 2 ONC sarebbe del tutto superflua. 5.3.L'art. 72 cpv. 2 ONC nella versione fino al 31 gennaio 2018 – applicabile in concreto essendo i fatti del 2017 – prevedeva infatti piuttosto un chiaro divieto solo per i casi in cui i veicoli erano rimorchiati da gru o da un carello di sostegno (nella versione in tedesco: "die an einem Kran oder auf einem Rolli geschleppt werden"; in francese: "remorqué au moyen d'une grue ou placé sur un essieu de remorqua- ge"). Se con tale disposizione voleva essere vietato anche il trasporto di persone su veicolo caricato interamente sul pianale di carico di un autocarro, non è chiaro. La mancata chiarezza di tale disposizione trova confermata nel fatto che in seguito è stata modificata, con effetto al 1° febbraio 2019. La prima istanza ha ad ogni modo, a giusta ragione, ritenuto che da tale disposizione – perlomeno così come formulata nella sua vecchia versione – non se ne può dedurre un divieto assoluto. Questa, contemplato unicamente due casi specifici, lasciava piuttosto intendere che in altri casi il trasporto di persone sul veicolo rimorchiato non fosse a priori escluso. Ora, dalle fotografie agli atti si evince chiaramente che in concreto non si trattava né di una gru né di un carrello di sostegno (cfr. act. PP 4, pag. 3). Il veico- lo in questione era infatti piuttosto apposto interamente su un veicolo di soccorso stradale. È pertanto da ritenere che la presente fattispecie non rientri nel divieto previsto nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2018 dell'art. 72 cpv. 2 secon- da frase ONC.
7 / 8 5.4.Alla luce di tutto quanto precede – non emergendo dalle disposizioni legali in vigore al momento della fattispecie un chiaro divieto di prendere posto sul veico- lo debitamente assicurato e caricato interamente sull'autocarro – l'appellato, giusta l'art. 1 CP, non può essere condannato per un'infrazione alle norme della circola- zione stradale. Pertanto la decisione del Tribunale regionale non può che essere confermata. 5.5.Si osserva inoltre che nulla cambia il fatto che la Polizia cantonale avrebbe in passato già informato la carrozzeria dell'appellato in merito a un tale divieto (cfr. act. PP 5-7). La Polizia cantonale non ha infatti potere legislativo e, come visto, la legge non era chiara in merito a una fattispecie come quella del caso in esame. 5.6.Va inoltre pure evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura pubblica – non si tratta in concreto di alcuna questione di principio, es- sendo per di più nel frattempo intervenuta una modifica della legge, la quale è pe- raltro entrata in vigore a far tempo dal 1° febbraio 2019, e quindi pure prima dell'- inoltro dell'appello da parte della Procura pubblica. 5.6.Alla luce di tutto quanto precede l'appello presentato dalla Procura pubblica è quindi respinto e la decisione del 29 marzo 2019 del Tribunale regionale Moesa confermata. 6.In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia della procedura d'appello è fissata in CHF 2'000.00. Prevalendo l'imputato inte- gralmente nella procedura d'appello, le spese della relativa procedura sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP). 7.Essendo l'appellato stato assolto egli ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali anche per que- sta sede. Esse vanno ugualmente a carico del Cantone dei Grigioni (art. 436 cpv. 1 CPP in unione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Poiché non è stata presentata una nota d'onorario per la procedura di appello, l'indennità va fissata secondo il prudente e libero apprezzamento del giudice. Nel caso concreto, tenuto conto del limitato dispendio causato dalla presente procedura, appare adeguato riconoscere all'appellato un importo di CHF 500.00 (IVA e spese incluse) quale indennità.
8 / 8 La Prima Camera penale pronuncia: 1.A._____ è assolto dall'accusa di infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 30 cpv. 1 LCStr e 60 cpv. 2 ONC in unione all'art. 90 cpv. 1 LC- Str. 2.Le spese della procedura preliminare di CHF 1'307.00 sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Procura pubblica). 3.La tassa di giustizia del procedimento di prima istanza di CHF 1'500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 4.La tassa di giustizia della procedura d'appello di CHF 2'000.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 5.A A._____ è riconosciuta un'indennità di CHF 1'500.00 per la procedura di prima istanza posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 6.A A._____ è riconosciuta un'indennità di CHF 500.00 per la procedura d'- appello posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 7.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 8.Comunicazione a: