Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 22 ottobre 2021 N. d'incartoSK1 18 13 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Michael Dürst e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____, appellante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono contro Procura pubblica dei Grigioni Sennhofstrasse 17, 7001 Coira appellata Oggettoinfrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta gli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 15.03.2018, comunicata il 27.03.2018 (no. d'incarto 515-2016-16). Comunicazione07 dicembre 2021
2 / 20 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 15 marzo 2018 il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato A._____ colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr. Egli è stato quindi condannato a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 270.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di CHF 2'000.00. I costi di procedura sono stati posti a carico di A.. B.Contro tale decisione A. (in seguito: imputato), per il tramite del proprio rappresentante legale, ha interposto tempestivamente appello. Con la dichiarazione d'appello del 16 aprile 2018 l'imputato ha inoltre formulato delle istanze probatorie, chiedendo la testimonianza di B., così come l'edizione da parte della Procura pubblica dell'intero incarto penale relativo al sabotaggio del radar "Semista" del 26 agosto 2015. C.Con scritto del 1° maggio 2018 la Procura pubblica ha preso posizione in merito alle istanze probatorie formulate dall'imputato, al quale è poi seguita la presa di posizione del 9 maggio 2018 da parte dell'imputato, e la relativa risposta della Procura pubblica in data 17 maggio 2018. D.Con decreto dell'8 gennaio 2021 le parti sono state citate al dibattimento d'appello, previsto inizialmente per il 3 marzo 2021. Con tale decreto il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale (in seguito: Presidente) ha inoltre invitato la Procura pubblica a inoltrare gli atti in suo possesso relativi alla riparazione del radar "Semista" in seguito al sabotaggio del 26 agosto 2015. Con atto separato di medesima data è poi stato citato B. in qualità di testimone. E.Con scritto del 12 gennaio 2021 l'avv. Fabrizio Keller ha chiesto quali fossero le conoscenze della lingua italiana della giudice Ursula Michael Dürst. Il 15 gennaio 2021 il Presidente ha risposto che non compete alla direzione della procedura valutare le capacità linguistiche dei membri del collegio giudicante. In data 20 gennaio 2021 l'imputato ha quindi presentato un'istanza di ricusa nei confronti della giudice Michael Dürst. Tale procedimento si è concluso con la sentenza del 28 maggio 2021 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso inoltrato dall'imputato avverso l'ordinanza del 18 marzo 2021, con la quale il Tribunale cantonale aveva respinto l'istanza di ricusa (cfr. inc. SK1 2021 2). F.A fronte della menzionata procedura pendente dinnanzi al Tribunale federale e della richiesta del 9 aprile 2021 da parte dell'avv. Keller, con l'accordo
3 / 20 delle parti, il dibattimento d'appello – il quale con decreto del 1° febbraio 2021 era stato posticipato al 20 aprile 2021 – è stato rinviato. In data 20 aprile 2021 ha tuttavia avuto luogo un'udienza preliminare per l'audizione del testimone. G.A seguito di un ulteriore rinvio, con decreto del 28 giugno 2021, le parti sono state citate al dibattimento per il 22 ottobre 2021. H.In vista del dibattimento il Presidente ha acquisito d'ufficio agli atti l'estratto del casellario giudiziale e i fattori fiscali aggiornati dell'imputato. Questi sono quindi stati trasmessi alle parti. Con scritto del 27 settembre 2021 l'imputato ha presentato le proprie osservazioni in merito ai fattori fiscali. I.In data 22 ottobre 2021 ha avuto luogo il dibattimento. Preliminarmente l'avv. Keller ha contestato la composizione della Corte, ritenendo la giudice a latere Michael Dürst inabile a giudicare la vertenza. Il Presidente ha a tal proposito deciso che si potesse proseguire con il dibattimento. Nel merito la Procura pubblica ha quindi chiesto la condanna dell'imputato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 160.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di CHF 800.00, per infrazione grave alle norme della circolazione secondo l'art. 27 cpv. 1 LCStr e 32 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 2 LCStr. La difesa dal canto suo ha postulato in via principale il proscioglimento dell'imputato, così come il riconoscimento di un'indennità di CHF 8'606.40 per le spese di patrocinio di prima istanza e di CHF 1'000.00 quale indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. In via subordinata ha invece postulato che l'imputato sia dichiarato colpevole di violazione delle norme della circolazione stradale giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr, e condannato di conseguenza al pagamento di una multa di CHF 1'000.00, che i costi di procedura siano posti a suo carico in ragione del 20% e a carico dello Stato in ragione dell'80%, così come che gli venga riconosciuta un'indennità pari all'80% delle spese di patrocinio di prima istanza e di CHF 800.00 quale indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. L.Dopo aver deliberato il Tribunale cantonale ha notificato per scritto alle parti il dispositivo della sentenza.
4 / 20 Considerando in diritto: 1.Anzitutto, per quanto concerne le obiezioni contro la composizione della Corte sollevate dalla difesa, così come la contestata competenza del Presidente a decidere al riguardo, si osserva quanto segue. 1.1.All'inizio del dibattimento del 22 ottobre 2021 l'avv. Keller, dopo aver posto delle domande alla giudice a latere Michael Dürst, in merito al suo livello di conoscenza della lingua italiana, e al Presidente, in merito alle misure disposte per ovviare le eventuali lacune linguistiche, ha fatto valere che – a fronte delle risposte ricevute – la giudice Michael Dürst sarebbe da ritenere, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, inabile a giudicare la presente vertenza. Il Presidente, in veste di direzione del procedimento, ha deciso di proseguire con il dibattimento. L'avv. Keller ha contestato la competenza del Presidente a decidere a tal proposito, ritenendo che la decisione non competesse al solo Presidente ma al Tribunale, senza la Giudice interessata. 1.2.Giusta l'art. 61 lett. c CPP nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante collegiale il procedimento è diretto dal presidente del collegio. L'art. 62 CPP stabilisce che chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (cpv. 1), nella procedura dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio (cpv. 2). In concreto la questione a sapere se la decisione in merito alla contestazione sulla composizione della Corte sollevata dalla difesa potesse essere presa dal solo Presidente o doveva essere presa dal collegio può rimanere aperta. La Corte ritiene infatti che le obiezioni sollevate dalla difesa sono ad ogni modo infondate nel merito, e ciò per i motivi qui di seguito esposti. 1.3.L'avv. Keller ha dichiarato di aver posto le domande alla Giudice e al Presidente in quanto – contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura pubblica – il Tribunale federale, nella procedura di ricusa da lui avanzata nei confronti della Giudice a latere (inc. SK1 21 2), non avrebbe stabilito che la Giudice è abile a giudicare la presente vertenza, ma piuttosto che l'esame deve avere luogo al dibattimento sulla base delle circostanze del caso concreto. 1.3.1. Al dibattimento la difesa non ha tuttavia fatto valere alcuna circostanza concreta per cui nel caso in esame il livello di conoscenza della lingua italiana della Giudice a latere sarebbe da ritenere insufficiente, limitandosi piuttosto a un esame generico al riguardo. Già nell'ambito della procedura di ricusa di cui all'inc.
5 / 20 SK1 21 2, così come pure nel corso del dibattimento stesso – rispondendo alle domande dell'avv. Keller (cfr. act. H.5 pag. 2) – la giudice Michael Dürst ha dato prova di disporre delle sufficienti conoscenze della lingua italiana, che le permettono di valutare compiutamente in maniera autonoma gli atti di causa e di seguire quanto esposto oralmente dalle parti durante il dibattimento. In concreto si tratta di un caso semplice, la fattispecie oggetto del dibattimento orale non infatti è di particolare difficoltà né in fatto né in diritto. Questo non viene peraltro neppure addotto dalla difesa. A ciò si aggiunge inoltre che nella fattispecie buona parte degli atti e delle prove sono comunque in lingua tedesca. 1.3.2. Alla luce di quanto precede, nella presente fattispecie è quindi da ritenere che la Giudice a latere, così come il resto del collegio giudicante – composto da tre giudici con le sufficienti conoscenze della lingua italiana –, è in grado di confrontarsi in maniera adeguata con le richieste e gli argomenti delle parti. Si è pertanto in presenza di un processo equo e che garantisce alle parti il diritto di essere sentiti, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale a cui fa riferimento l'avv. Keller (DTF 134 I 16 consid. 4.3). Le obiezioni sollevate dall'imputato sono di conseguenza da ritenere infondate nel merito. 2.L'imputato è essenzialmente accusato di aver circolato in data 17 settembre 2015, ore 20:40, a bordo della vettura targata GR Z.1._____ lungo sulla semiautostrada A13, da Bellinzona in direzione nord, a una velocità di 37 km/h oltre il limite di velocità consentito. Egli, in territorio comunale di Grono, è infatti incappato in un controllo di velocità radar, dal quale è emerso che viaggiava ad una velocità di 123 km/h in una tratta in cui in quel momento, a fronte dei lavori e il restringimento a una corsia, vigeva il limite di 80 km/h. Dedotto il margine di tolleranza di 6 km/h, egli viaggiava quindi a una velocità di 117 km/h, e pertanto a 37 km/h in più rispetto al limite di velocità consentito. Ciò sarebbe avvenuto in quanto per grave negligenza l'imputato non teneva sott'occhio la velocità, considerato che era a conoscenza del limite di velocità vigente o che perlomeno lo avrebbe dovuto conoscere in base alla segnaletica sul posto (cfr. act. PP 1, 3). 3.In concreto, incontestato è che in data 17 settembre 2015, ore 20:40, l'imputato fosse alla guida del veicolo targato GR 881-U, fotografato dal apparecchio radar a fronte di un superamento del limite di velocità. L'imputato, avendo notato il flash dell'apparecchio radar, neppure contesta il superamento del limite di velocità consentito, non sapendo tuttavia dire di quanti km/h (cfr. act. 5.1). Egli solleva tuttavia tre censure che impedirebbero, a suo avviso, di ritenerlo colpevole di infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale. L'imputato contesta infatti in primo luogo la validità del controllo radar e il corretto
6 / 20 funzionamento dell'apparecchio; in secondo luogo la validità del cartello indicante la limitazione della velocità; e infine il fatto che tale cartello sia stato effettivamente apposto (cfr. act. D.42). 3.1.In merito alla prima censura si osserva che, già dinnanzi alla prima istanza, l'imputato ha fatto valere che la misurazione dell'apparecchio radar Gasto RS- GS11 F/R della ditta D._____ – utilizzato per il controllo di velocità in esame – non sarebbe valida in quanto, a seguito del sabotaggio del 26 agosto 2015 di cui è stato oggetto tale apparecchio radar e della susseguente riparazione, non è stata fatta alcuna nuova verifica del suo funzionamento da parte del competente ufficio federale prima della misurazione del 17 settembre 2015. 3.1.1. Pacifico è che l'apparecchio radar utilizzato per il controllo di velocità del caso in esame sia stato oggetto di un sabotaggio in data 26 agosto 2015, a seguito del quale è stato trasportato dapprima a Coira e in seguito presso la ditta costruttrice D._____ per la riparazione (cfr. act. PP 5, 2; act. D.13). La prima istanza, seguendo quanto sollevato dalla Procura pubblica, ha tuttavia ritenuto come appurato – sulla base della documentazione agli atti, in particolare dei rapporti di polizia e della comunicazione mail della ditta costruttrice dell'apparecchio radar che ha effettuato la riparazione – che i danni subiti dall'apparecchio radar non riguardavano parti rilevanti per la misurazione, e che pertanto una nuova taratura dell'apparecchio, in ottemperanza dell'art. 24 dell'Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210), non era necessaria. Ha inoltre ritenuto privo di fondamento l'argomento della difesa, secondo cui a una semplice mail della ditta costruttrice non firmata non potrebbe essere riconosciuta alcuna forza probante, non ravvedendo motivi per cui la D._____ avrebbe dovuto omettere di dichiarare determinati lavori eseguiti o rinunciare a eseguire determinati lavori supplementari qualora questi fossero risultati necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchio. 3.1.2. In sede di appello, su richiesta dell'imputato, con udienza preliminare del 20 aprile 2021, è stato interrogato B., dipendente della D., in qualità di testimone (cfr. act. H.1). Egli ha fornito delle delucidazioni in merito alla composizione di apparecchi radar come quello della presente fattispecie, così come – con il supporto del rapporto di servizio assunto agli atti (cfr. act. K.1) – in merito all'entità del danneggiamento subito dall'apparecchio in esame e alle riparazioni effettuate. In sede di dibattimento d'appello (cfr. act. H.2) l'imputato ha fatto valere che le dichiarazioni del teste non sarebbero credibili, basandosi egli sul rapporto di servizio e non avendo eseguito personalmente i lavori. L'entità del danneggiamento sarebbe poi ravvisabile dalle dichiarazioni della Polizia, secondo
7 / 20 cui il radar sarebbe stato sradicato ("Steuergerät herausgerissen"), così come dalle fotografie agli atti (cfr. act. PP 5, 2.3; act. PP 5, 6.1). A mente dell'imputato, a fronte di un danneggiamento di tale portata si sarebbe dovuto procedere senz'altro a una nuova verifica dell'apparecchio da parte del competente ufficio federale (METAS), avendo l'intero apparecchio subito, perlomeno indirettamente, importanti urti e colpi. Non essendo ciò stato fatto, l'apparecchio in parola non sarebbe stato conforme alle prescrizioni e di conseguenza il controllo di velocità sarebbe illegale. La successiva certificazione di taratura avvenuta in data 1° marzo 2016 (cfr. act. PP 5, 4.3) sarebbe irrilevante, non dicendo questa nulla in merito allo stato dell'apparecchio prima di tale data. L'imputato censura poi il fatto che agli atti non vi sarebbe alcuna prova della consegna dell'intero apparecchio – e quindi anche della parte superiore qui di rilevanza – alla ditta D._____ per la riparazione. 3.1.3. Le censure sollevate dall'imputato non possono essere seguite, e ciò per i motivi che seguono. Come rettamente evidenziato dai giudici di prima cure, giusta l'art. 24 cpv. 1 OStrM "durante l’intero periodo d’utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d’esecuzione competenti secondo l’ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest’ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione". In concreto, già con la mail del 9 marzo 2016 (cfr. act. PP 5, 4.2), è stato confermato dalla ditta costruttrice che nessuna parte dell'apparecchio rilevante per la misurazione – e meglio l'antenna radar, l'unità di calcolo SU, l'apparecchio di comando GUI e la documentazione digitale delle immagini – è stata danneggiata e di conseguenza riparata, una nuova taratura da parte dell'istituto federale di metrologia METAS (in seguito: METAS) non era pertanto necessaria. Quanto precede è stato confermato dal testimone, interrogato a tal proposito durante l'udienza preliminare del 20 aprile 2021. Egli ha infatti spiegato che l'apparecchio in parola è un apparecchio del tipo "Semista", ossia un impianto di misurazione semistazionario. L'apparecchio radar è sostanzialmente composto da due parti, e meglio dal contenitore, rispettivamente dall'involucro del sistema di misurazione, e dal rimorchio su cui questo viene montato. Unicamente il rimorchio era in concreto danneggiato, non invece il sistema di misurazione. Egli ha poi chiarito che nella parte inferiore dell'impianto semistazionario si trovano unicamente le batterie, c'è poi un palo oltre il quale si trova il contenitore all'interno
8 / 20 del quale si trova il sistema di misurazione. Il testimone, basandosi anche sul rapporto di servizio indicante i lavori effettuati, ha quindi più volte ribadito che unicamente la parte inferiore, contenente le batterie, è stata danneggiata e riparata, non invece quella superiore, contenente il sistema di misurazione (cfr. act. H.1 domande 2, 7, 9, 10 e domande supplementari da parte della difesa 2, 3, 17, 18). In risposta alla difesa il testimone ha inoltre confermato che, anche sulla base delle fotografie di cui all'act. PP 5, 6.1, la parte superiore dell'apparecchio non risulta danneggiata. Infatti, la "porticina" indicata dalla difesa quale danno, è in realtà una finestra di vetro in cui si trova il flash (cfr. act. H.1 domande supplementari da parte della difesa 17-24). Va a tal proposito rilevato che, dalle menzionate fotografie, tale vetro non appare neppure scheggiato o in alcun modo danneggiato. Contrariamente a quanto asserisce l'imputato, il testimone ha inoltre pure dichiarato che l'intero apparecchio, quindi anche la parte superiore, è stato consegnato alla ditta e che anche questa è stata controllata da un collaboratore (cfr. act. H.1 domande supplementari da parte della difesa 2-6). 3.1.4. In merito alla contestata credibilità delle dichiarazioni del testimone – da lui richiesto – si osserva che, giusta l'art. 143 cpv. 6 CPP, l’interrogato depone in base a quanto ricorda e, con l’accordo di chi dirige il procedimento, può servirsi di documenti scritti; i quali al termine dell’interrogatorio sono acquisiti agli atti. In concreto quindi, il fatto che il testimone oltre a riferire in base alle sue conoscenze specifiche, si sia servito del rapporto di servizio – assunto poi agli atti – non rende le sue dichiarazioni meno attendibili, essendo questo permesso dalla stessa legge. Si evidenzia poi come nel caso in esame il Presidente ha esplicitamente ricordato al testimone – oltre ai sui obblighi e le conseguenze in caso di falsa testimonianza – di dichiarare unicamente quello che sapeva, rispettivamente di cui si ricordava, veramente (cfr. act. H.1 domanda 1). Inoltre, come già evidenziato dal Tribunale regionale, non si ravvedono validi motivi per cui la ditta, interpellata per una riparazione ben specifica, avrebbe dovuto omettere di dichiarare determinati lavori eseguiti o rinunciare ad eseguire determinati lavori supplementari se questi fossero stati necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchio. Di conseguenza, in concreto ci si può pertanto attenere a quanto esposto nella mail del 9 marzo 2016 e nel rapporto di servizio prodotto dal testimone, così come alle dichiarazioni del testimone stesso. 3.1.5. Dalle dichiarazioni del testimone risulta quindi chiaramente che la parte relativa la misurazione non è in alcun modo stata danneggiata. Si evidenzia poi che, dall'incarto assunto agli atti relativo al sabotaggio del 26 agosto 2015, emerge che l'apparecchio radar è stato forzato con l'ausilio di un cacciavite – e non colpito
9 / 20 con delle spranghe come sostenuto dall'imputato –, e che è poi stato forzato il quadro elettrico. Non risulta invece che l'apparecchio sia stato violentemente colpito (cfr. act. D.13, in particolare D.13g domanda 10). Pertanto, anche la tesi dell'imputato secondo cui, almeno indirettamente, la parte superiore abbia subito dei danni a fronte dei grandi contraccolpi subiti non può essere seguita, non trovando questa alcun riscontro negli atti ed essendo infondata. Va a tal proposito pure rilevato che, come spiegato dal testimone, il sistema di misurazione viene montato sopra un rimorchio, in fase di trasporto questo viene pertanto – anche involontariamente – sottoposto a vibrazioni e contraccolpi ben maggiori rispetto a quelli causati dalla forzatura degli sportelli del rimorchio con un cacciavite. Questo non comporta tuttavia chiaramente un danneggiamento al sistema di misurazione, poiché se così fosse questi non potrebbero mai venire trasportati senza comprometterne la misurazione. Tenuto conto di quando precede – non essendo stata riparata alcuna parte rilevante per la misurazione e non essendovi alcun elemento atto a metterne in dubbio il suo corretto funzionamento – è, a giusta ragione, stato ritenuto che una nuova verifica da parte di METAS, in ottemperanza dell'art. 24 cpv. 1 OStrM, non era necessaria. 3.1.6. Si osserva inoltre che, se da un lato corrisponde al vero che con la verifica di taratura effettuata da METAS in data 1° marzo 2016 (cfr. act. PP 5, 4.3) è stato certificato lo stato dell'apparecchio in quel momento e non prima di tale data, d'altro lato da tale verifica, e dalle dichiarazioni del testimone, emerge tuttavia che anche i meccanismi di sicurezza non sono stati danneggiati. In caso contrario infatti i sigilli sarebbero stati infranti e METAS al momento della verifica avrebbe chiesto ragguagli alla ditta, ciò che non è tuttavia avvenuto (cfr. act. H.1 domanda supplementare da parte della difesa 13). Anche questo conferma pertanto che il sistema di misurazione non era danneggiato e che una nuova verifica dell'apparecchio non era effettivamente necessaria. 3.1.7. Va infine evidenziato che, prima della messa in funzione dell'apparecchio radar in data 17 settembre 2015, questo è stato testato dallo specialista E._____ senza che siano stati riscontrati dei malfunzionamenti (cfr. act. PP 5, 2.4). 3.1.8. Alla luce di tutto quanto precede è quindi da ritenere che l'apparecchio radar utilizzato disponeva di un valido certificato di taratura al momento del controllo di velocità in esame e che la misurazione è dunque avvenuta in modo corretto. Per tale ragione, la questione di sapere se l'apparecchio radar è stato ricalibrato in occasione della successiva verifica periodica, avvenuta il 1° marzo 2016, è ininfluente ai fini del giudizio.
10 / 20 3.2.L'imputato censura poi la validità della limitazione di velocità a 80 km/h. Con decisione dell'Ufficio federale delle strade USTRA (in seguito: USTRA) del 30 gennaio 2015 (act. PP 5, 2.7), relativa alla regolamentazione del traffico a causa di cantieri sulla strada nazionale N13, è in particolare stata decisa – per quanto concerne la carreggiata sud-nord – la limitazione della velocità a 80 km/h, dal km 5.190 al km 5.670, e il restringimento della larghezza della corsia di marcia a 3.65m, dal km 5.190 al km 5.900, e ciò per le fasi 2A (dal 2 febbraio fino al 31 maggio 2015) e 2B (dal 1° giugno 2015 fino al 31 marzo 2016). In tale decisione è poi previsto che le regolamentazioni del traffico sono indicate secondo i piani di segnaletica e secondo lo stato di avanzamento dei lavori e sono valide per le fasi 2A e 2B. A mente dell'imputato per comprendere la portata della segnaletica occorrerebbe quindi riferirsi al piano relativo alle fasi 2A e 2B. Tale piano non è tuttavia presente agli atti. Il piano agli atti (act. PP 5, 2.8) concerne infatti piuttosto la fase 2C, fase diversa dalle due menzionate nella decisone USTRA del 30 gennaio 2015, e per la quale agli atti mancherebbe invece la relativa decisione. Quanto ritenuto dalla prima istanza e dalla Procura pubblica, e meglio che la fase di costruzione 2C – decisa in un secondo momento essendosi resa necessaria la realizzazione di una corsia d'emergenza – corrisponde, per quanto concerne la segnaletica e la riduzione della larghezza della corsia, al piano di costruzione 2B contemplato nella decisione USTRA, non troverebbe alcun riscontro agli atti. A mente dell'imputato mancherebbe quindi ad ogni modo la prova che il segnale sia stato deciso conformemente alle prescrizioni legali, e di conseguenza non sarebbe valido. Rilevante per giudicare l'infrazione dell'imputato sarebbe quindi la limitazione a 120 km/h, trattandosi di un'autostrada, o in via subordinata a 100 km/h. 3.2.1. Ora, anche volendo seguire quanto sollevato dall'imputato, questo non sarebbe per lui ad ogni modo liberatorio. Il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di stabilire che, nell'interesse della sicurezza stradale, anche i segnali e le demarcazioni che non sono stati collocati in modo regolare non sono nulli e devono essere rispettati. Questo trae origine dall’art. 26 cpv.1 LCStr, giusta il quale ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il conducente che è a conoscenza dell’irregolarità di un segnale stradale non può dunque, attraverso una sua inosservanza, mettere in pericolo gli altri utenti che confidano nella validità di tale segnalazione. Questo vale solo per i segnali stradali che creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta, non invece per quelli la cui inosservanza non causa alcun pericolo concreto per gli altri utenti della strada, come è spesso il caso per i
11 / 20 divieti di posteggio. Anche in caso di vizi particolarmente gravi e manifestamente riconoscibili, o perlomeno facilmente riconoscibili, la nullità può essere ammessa unicamente se non vi si oppone la sicurezza stradale. I segnali indicanti la velocità massima consentita creano una situazione di affidamento, su cui gli utenti della strada devono poter contare in varie situazioni (svolte, sorpassi, ecc.). Pertanto anche le limitazioni di velocità apposte irregolarmente sono di principio da rispettare. Questo non vale unicamente in casi eccezionali, in cui il segnale è manifestamente affetto da vizi ed è quindi nullo (DTF 128 IV 184 consid. 4.2 segg. e riferimenti ivi citati). Quanto esposto vale anche nei casi in cui un segnale non si basa su un decreto, non essendo questo ancora esecutivo, essendo nullo o abrogato, oppure non essendo mai stato emesso. Anche in tali casi infatti, un utente della strada, persino se a conoscenza di tale circostanza, deve tenere in conto che gli altri utenti facciano affidamento sull'apparenza giuridica creata da tale segnale. Questo in quanto non ci si può aspettare dagli altri utenti della strada che sappiano se un determinato cartello è stato apposto legittimamente (Stefan Maeder, in: Niggli/Probst/Waldmann [edit.], Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 30 ad art. 27 SVG). 3.2.2. Nella presente fattispecie quindi, sulla base di quanto precede, quandanche il cartello fosse stato apposto senza una valida decisione da parte di USTRA, o non conformemente ai piani approvati da USTRA, questo sarebbe comunque valido. Il vizio della limitazione non sarebbe infatti in concreto né manifestamente né facilmente riconoscibile, trattandosi peraltro di una zona di cantiere, con restringimento della carreggiata a 3.65m. Pertanto, nell'interesse della sicurezza stradale, il cartello di limitazione a 80 km/h è in concreto in ogni caso vincolante. 3.3.In sede di dibattimento d'appello l'imputato ha poi sollevato per la prima volta il dubbio sul fatto che il cartello indicante il limite di velocità di 80 km/h fosse stato effettivamente apposto. Egli fa valere di aver richiesto, con scritto del 18 novembre 2015, la prova dell'apposizione di tale cartello (cfr. act. PP 5, 1.1), alla quale non è tuttavia stato dato seguito. Mancando la prova dell'apposizione del cartello a beneficiarne dovrebbe quindi essere l'imputato, e sarebbe pertanto da considerare quale limite di velocità quello di 120 km/h o eventualmente 100 km/h. 3.3.1. Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità, l'autorità penale si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza, che valuta liberamente e secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (art. 10 cpv. 2 CPP). I mezzi di prova comprendono, tra gli altri, anche gli atti raccolti dalle autorità giudiziarie penali (art. 100 cpv. 1 lett. b CPP). Poiché la polizia è un'autorità di perseguimento penale (art. 12 lit. a e art.
12 / 20 15 CPP), un rapporto di polizia costituisce per principio un mezzo di prova ammissibile. Tale rapporto ha quindi un certo valore probatorio. In particolare, il contenuto di un rapporto può essere preso in considerazione nella valutazione delle prove se corrisponde con le informazioni fornite dall'accusato e con gli atti, e se contiene risultanze istruttorie che si basano su propri accertamenti e sono, se necessario, verificabili. Lo stesso vale se sono stati fatti ulteriori chiarimenti che permettono al giudice di verificare la credibilità delle dichiarazioni. Per esempio, gli agenti di polizia che fanno le dichiarazioni devono essere ascoltati come testimoni se le loro osservazioni sono contestate. In assenza di tali presupposti non ci si può basare unicamente sulle sole dichiarazioni contenute nel rapporto di polizia. Un rapporto di polizia non deve quindi essere preso in considerazione nella valutazione delle prove, se le dichiarazioni ivi contenute non corrispondono a quelle dell'accusato e non sono supportate da altri mezzi di prova (TC GR SK1 18 10 del 24.7.2018 consid 4.1; TC GR SK1 14 18 del 12.11.2014 consid. 4e e riferimenti ivi citati). 3.3.2. Ora, vero è che agli atti non vi è il verbale di apposizione del cartello di limitazione di velocità, così come da nessuna fotografia agli atti è possibile vedere un tale cartello. Nel rapporto di polizia viene tuttavia espressamente dichiarato che il limite di velocità di 80 km/h era più volte segnalato (cfr. act. PP 4, 1). Questo trova conferma nel piano USTRA agli atti (cfr. act PP 5, 2.8), dal quale emerge che nella tratta percorsa dall'imputato vi sarebbero stati ben due cartelli indicanti la limitazione della velocità a 80 km/h. La Polizia cantonale, in risposta alla richiesta dell'avv. Keller del 18 novembre 2015, ha poi dichiarato che la segnaletica, presente nella zona di cantiere durante la misurazione in questione ("welche während der betreffenden Messung im Baustellenbereich angebracht war"), corrispondeva ai piani approvati dall'USTRA, e che ciò è stato confermato pure dalla direzione lavori, ditta F., O.1. (cfr. act. PP 5, 2). Di particolare rilevanza è poi in concreto il verbale di misurazione (Messprotokoll RS- GS 11), sottoscritto dallo specialista di radar E._____ (cfr. act. PP 5, 2.4). Egli in tale verbale di misurazione attesta l'installazione dell'apparecchio radar all'altezza ex Kiwi a Grono, dal 17 settembre 2015 al 2 ottobre 2015, e, in particolare, che il limite di velocità in tale tratta era di 80 km/h e che questo era segnalato. Lo stesso si evince pure dal verbale di misurazione del 2 ottobre 2015 (cfr. act. PP 5, 4.1), in cui è indicato: "signalisierte Geschwindigkeit" (velocità segnalata): 80 km/h. 3.3.3. Sulla base di quanto precede, è quindi da ritenere che la limitazione di velocita fosse effettivamente segnalata. Questo, oltre a essere dichiarato nel rapporto di polizia, è infatti supportato da più documenti agli atti. In concreto non vi
13 / 20 sono in particolare motivi per mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni dello specialista E., il quale ha, come evidenziato, esplicitamente indicato che la limitazione era segnalata. Inoltre, risulta poco plausibile che sia stata omessa l'apposizione di ben due segnali di limitazioni di velocità, previsti dal piano USTRA. Si osserva poi che dai menzionati verbali di misurazione risulta che l'apparecchio radar è stato apposto e testato in data 17 settembre 2015, ore 10:15, dallo specialista E., il quale ha verosimilmente in tale momento compilato il verbale di misurazione di cui all'act. PP 5, 2.4, nel quale ha per l'appunto attestato anche la presenza del segnale. L'imputato è stato fotografato dal radar la sera stessa del 17 settembre 2015, alle ore 20:40. Considerato il breve tempo trascorso dal verbale di misurazione è quindi da ritenere che il cartello stradale presente alle ore 10:15 lo fosse anche alle 20:40. Va inoltre osservato che, secondo il verbale di misurazione del 2 ottobre 2015, nel periodo di apposizione dell'apparecchio radar solo l'1.64% dei veicoli controllati ha superato il limite di velocità di 80 km/h. In tale periodo è infatti stata misurata la velocità di 75'294 veicoli, e sono state registrate 1'232 infrazioni (cfr. act. PP 5, 4.1). Ora, se effettivamente – come sollevato dall'imputato – la limitazione di velocità a 80 km/h non fosse stata segnalata, tutti i 75'294 utenti avrebbero ritenuto che vigeva la limitazione generale di velocità di 100 km/h e non quella ridotta di 80 km/h. Di conseguenza sarebbero dovute essere state registrate molte più infrazioni. Questo non è tuttavia il caso, pertanto – anche sulla base di ciò – è da ritenere che la limitazione di velocità a 80 km/h fosse effettivamente segnalata. Anche tale censura non può pertanto essere seguita. Per la valutazione del caso in esame è di conseguenza da considerare la limitazione di velocità di 80 km/h. 4.Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In caso di superamento della velocità massima segnalata, come nel caso in esame, entra in linea di conto una violazione di tale norma (Gerhard Fiolka, in: Niggli/Probst/Waldmann [edit.], Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, N. 123 ad art. 90 SVG), e non – come rettamente sollevato dall'imputato – dell'art. 32 cpv. 1 LCStr. L'art. 90 cpv. 2 LCStr stabilisce che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo 4.1.Dal profilo oggettivo, una grave violazione di una norma della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr presuppone che l'autore abbia posto in serio
14 / 20 pericolo la sicurezza del traffico. Un serio pericolo per la sicurezza altrui non sussiste unicamente in caso di messa in pericolo concreta, sufficiente è una messa in pericolo astratta accresciuta (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; TF 6B_630/2020 del 6.10.2020 consid. 3.1). 4.1.1. Come rettamente evidenziato dai giudici di prima cure e dalla Procura pubblica, nell'ambito del superamento dei limiti di velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra i conducenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il caso è grave ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete e salvo casi eccezionali – non ravvisabili in concreto –, quando il superamento della velocità autorizzata è di almeno 25 km/h all'interno delle località, almeno 30 km/h fuori dalle località e sulle semiautostrade e almeno 35 km/h sulle autostrade (DTF 143 IV 508 consid. 1.3 e riferimenti ivi citati; TF 6B_973/2020 del 25.2.2021 consid. 2.1). 4.1.2. In concreto l'imputato viaggiava a una velocità di 117 km/h (dedotto il margine di 6 km/h), in una tratta di semiautostrada in cui in quel momento era segnalata una limitazione di velocità a 80 km/h, a fronte dei lavori della circonvallazione di Roveredo e del conseguente restringimento della carreggiata. Il superamento del limite di velocità consentito è quindi in concreto pari a 37 km/h. Sulla base di quanto esposto nel considerando precedente si tratta quindi di una grave violazione di una norma della circolazione stradale, e meglio l'inosservanza di un segnale stradale, ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in unione con l'art. 27 cpv. 1 LCStr. 4.2.Soggettivamente l'art. 90 cpv. 2 LCStr presuppone un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione, vale a dire una colpa grave, o in caso d’infrazione commessa per negligenza, una grave negligenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costituivo di una crassa negligenza. Un’eccezione può entrare in considerazione solamente ove risulti, per esempio, che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più, o non ancora, nella zona in cui vigeva tale limite (DTF 142 IV 93 consid. 3.1; DTF 123 II 37 consid. 1f; TF 1C_518/2012 del 9.1.2013 consid 2.3 e riferimenti ivi citati). Alla luce di quanto precede, a fronte del superamento di velocità in questione, oggettivamente grave, è da ritenere che l'imputato abbia perlomeno agito per negligenza grave. Nulla cambia il fatto che egli a quei tempi non percorreva
15 / 20 regolarmente tale tratta, e che pensava vi fosse la limitazione a 100 km/h (cfr. act. 5.1). Egli viaggiava ad una velocità di 117 km/h pur avendo perlomeno dovuto conoscere la limitazione a 80 km/h, essendo questa segnalata. Inoltre l'infrazione è, come detto, avvenuta in una zona di cantiere, con riduzione ad una sola corsia di marcia e restringimento della carreggiata a 3.65m. È pertanto escluso che l'imputato avesse in concreto seri motivi per ritenere di non trovarsi nella zona in cui vigeva la limitazione di velocità. 4.3.Tenuto conto di quanto precede, non essendo ravvisabile alcun motivo giustificativo o di esclusione della responsabilità, l'imputato si è reso colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 27 cpv. 1 LCStr. 5.Per quanto concerne la commisurazione della pena, si osserva che, giusta l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il Tribunale federale ha illustrato in numerose occasioni i criteri per la commisurazione delle pene ai sensi degli artt. 47 segg. CP e i relativi requisiti di motivazione delle sentenze di condanna (DTF 136 IV 55 consid. 5.4 segg., con rimandi; cfr. anche DTF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2.3 segg.; 142 IV 265 consid. 2.3 segg.). Si rimanda alla relativa giurisprudenza. 5.1.La prima istanza ha condannato l'imputato a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di CHF 270.00 ciascuna e una multa di CHF 2'000.00. In sede di appello, in particolare a fronte della nuova situazione finanziaria dell'imputato e di una sua nuova condanna con decreto d'accusa del 10 febbraio 2020, la Procura pubblica ha richiesto la condanna dell'imputato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 160.00 ciascuna, così come a una multa di CHF 800.00. A mente della Procura pubblica con la presente sentenza andrebbe pronunciata una pena complementare a quella di cui al decreto d'accusa del 10 febbraio 2020. 5.2.Per quanto concerne la pena complementare si osserva quanto segue. 5.2.1. Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
16 / 20 Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale deve infliggere una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, occorre basarsi sulla data del cosiddetto primo giudizio (Ersturteil), ossia della prima condanna emanata nella prima procedura. Il tribunale deve quindi chiedersi se il nuovo reato è stato commesso prima della prima condanna emanata nella prima procedura. In caso di risposta negativa l'art. 49 CP non è applicabile. Per rispondere a tale quesito, è irrilevante sapere se il primo giudizio o una sentenza dell'autorità ricorsuale siano passati in giudicato oppure se, in seguito a cassazione, si debba prendere una nuova decisione. Ci si deve basare sulla data della decisione nella prima procedura anche se questa viene in seguito riformata nella procedura d'appello. Lo stesso vale se il primo giudizio viene cassato e i primi giudici o l'autorità ricorsuale devono nuovamente occuparsi della questione (DTF 138 IV 113 consid. 3.4.2 segg. e riferimenti ivi citati). 5.2.2. In concreto per la fattispecie oggetto del presente gravame il Tribunale regionale ha emanato una decisione in data 15 marzo 2018. Per i fatti del 17 settembre 2015 vi è quindi già un primo giudizio, la cui data è determinante per stabilire l'eventuale sussistenza degli estremi per infliggere una pena complementare. Come sopra esposto, nulla cambia il fatto che tale decisione non sia ancora passata in giudicato e che venga riformata nella procedura d'appello. Con decreto d'accusa del 10 febbraio 2020, l'imputato è stato condannato dalla Procura pubblica per un altro fatto commesso in data 24 marzo 2019, quindi dopo la prima decisione. Di conseguenza, a differenza di quanto ritenuto dalla Procura pubblica, nel caso in esame non sono dati gli estremi per una pena complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP. 5.3.Come precedentemente esposto l'art. 90 cpv. 2 LCStr prevede l'inflizione di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria. Nella presente fattispecie, come rettamente ritenuto dalla prima istanza, non sono ravvisabili circostanze aggravanti e attenuanti la pena. 5.4.Per quanto concerne la colpa dell'imputato si rileva che giusta l’art. 47 cpv. 2 CP questa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa. Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
17 / 20 5.4.1. In concreto il superamento del limite di velocità commesso dall’imputato – pari a 37 km/h, in una zona di cantiere, con riduzione a una sola corsia di marcia e ristringimento della carreggiata – non è trascurabile e la lesione del bene protetto è oggettivamente di una certa gravità, avendo egli messo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada, o essendosi quantomeno assunto tale rischio. In relazione all’aspetto soggettivo, l’imputato ha, come visto, agito perlomeno per negligenza grave. Non era inoltre data una situazione d'emergenza o altri motivi atti a giustificare il suo comportamento. In considerazione di tali circostanze la gravità soggettiva del reato non giustifica né un aumento né una riduzione della pena. 5.4.2. La gravità del reato giustifica pertanto quale pena ipotetica adeguata una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere. 5.5.La pena può essere in un secondo momento ridotta o aumentata in considerazione di circostanze afferenti la persona dell'imputato. 5.5.1. In concreto, la vita anteriore e la situazione personale dell'imputato devono essere valutate neutralmente, non emergendo dagli atti elementi di rilievo a tal proposito. 5.5.2. Dall'estratto aggiornato del casellario giudiziale assunto agli atti risultano una condanna del 15 aprile 2013 per impiego di stranieri sprovvisti di permesso e una condanna del 10 febbraio 2020 per ingiuria (cfr. act. D.33). Ritenuto che queste ultime non sono specifiche, così come che la prima condanna risale a più di 8 anni fa, mentre per la seconda condanna si tratta di una pena lieve, non si giustifica in concreto un aumento della pena. Per quanto concerne invece i due precedenti penali specifici ritenuti dalla prima istanza, questi sono nel frattempo stati cancellati dall'estratto del casellario giudiziale e non entrano pertanto in linea di conto (DTF 135 IV 87 consid. 2.3). 5.5.3. In procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie, ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU). Dal giorno della commissione del reato in esame a oggi sono intercorsi più di sei anni. Nel suo insieme, la procedura si rivela pertanto eccessivamente lunga. Ciò vale in particolare per la presente procedura d'appello, durata approssimativamente tre anni. La violazione dell'imperativo di celerità giustifica una riduzione della pena di 10 aliquote giornaliere.
18 / 20 5.6.A fronte della diminuzione della pena causata dalla violazione dell'imperativo di celerità (10 aliquote giornaliere) la pena pecuniaria viene quindi ridotta a 30 aliquote giornaliere. 5.7.Giusta l'art. 34 cpv. 2 CP l'aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.00 e al massimo a CHF 3'000.00. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. 5.7.1 In concreto, con scritto del 27 settembre 2021 (cfr. act. A.9), l'imputato ha formulato delle precisazioni in merito alla propria situazione finanziaria indicata nelle informazioni su fattori fiscali (cfr. act. D.34). Egli fa infatti valere che, avendo lasciato la carica pubblica che lo occupava nel Municipio di O.2_____, il suo reddito attuale deve essere diminuito di CHF 6'196.00 (cfr. act. B.B). Inoltre, la voce "altri redditi e redditi da sostanza" farebbe riferimento a proprietà immobiliari, le quali sarebbero per 2/3 di proprietà della moglie. Per tali immobili all'imputato andrebbe pertanto imputato unicamente un reddito di circa CHF 23'000.00. Tale situazione patrimoniale è stata poi confermata in sede d'interrogatorio d'appello (cfr. act. H.6). 5.7.2. Tenuto conto di quanto precede, il reddito netto mensile dell'imputato ammonta quindi a CHF 9'412.00 (CHF 7'466.85 quale reddito da attività lucrativa; CHF 1'945.25 quale quota di 1/3 dei redditi da sostanza). Da questo va dedotta, conformemente alla prassi, una percentuale forfettaria del 20% per la cassa malati e le imposte. Inoltre, essendo la moglie senza attività lucrativa, va pure dedotta una percentuale del 15% per il suo sostegno (cfr. Trechsel/Keller, in: Trrechsel/Pieth [edit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4 a ed., Berna 2021, N. 15 ad art. 34 StGB e riferimenti). Ne risulta quindi un reddito netto di CHF 6'400.16, da cui consegue un'aliquota giornaliera di CHF 213.34. L'ammontare delle singole aliquote giornaliere è pertanto da fissare in CHF 210.00. 5.8.Alla luce di tutto quanto precede, l'imputato è pertanto condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 210.00 ciascuna. 6.Giusta l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Nella fattispecie, non sussistendo una prognosi negativa e non essendo dati ulteriori motivi atti a
19 / 20 ribaltare detta presunzione, si giustifica sospendere l'esecuzione della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP). 6.1.Alla pena pecuniaria sospesa con il beneficio della condizionale va in concreto cumulata una multa (art. 42 cpv. 4 CP in combinato disposto all'art. 106 CP; cfr. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La multa fissata dai giudici di prima istanza in CHF 2'000.00 va ridotta a CHF 1'200.00 in modo da essere adeguata alla situazione finanziaria dell’imputato e rispettare la soglia del 20% della pena di base (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2 a ed., Basilea 2019, n. 455, 460). 6.2.Per il caso in cui l'imputato omettesse per sua colpa di pagare la multa cumulata, si giustifica una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni (CHF 1'200.00 / CHF 210.00; cfr. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.3; Mathys, op. cit., n. 455). 7.La decisione di prima istanza va confermata per quanto concerne le spese procedurali e disborsi della Procura pubblica, ammontanti a CHF 1'220.00, e la tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00, poste a carico dell'imputato in virtù dell'art. 426 cpv. 1 CPP. 8.In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210) la tassa di giustizia della procedura d'appello è fissata in CHF 4'000.00, a quest'ultima vanno poi aggiunti CHF 403.00 quali disborsi (art. 422 CPP; cfr. act. D.25). Le spese procedurali della procedura d'appello ammontanti quindi complessivamente a CHF 4'403.00 sono poste a carico dell'imputato in quanto integralmente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Il fatto che sia stata accolta la censura dell'imputato in merito all'inapplicabilità in concreto dell'art. 32 cpv. 1 LCStr non ha alcun influsso sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili, risultando l'imputato ad ogni modo integralmente soccombente. 9.Essendo l'imputato dichiarato colpevole, non si riconoscono indennità per la procedura d'appello e per la procedura di prima istanza (art. 429 cpv. 1 CPP).
20 / 20 La Prima Camera penale pronuncia: 1.A._____ è dichiarato colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr in unione all'art. 27 cpv. 1 LCStr. 2.A._____ è condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di CHF 210.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 3.A._____ è inoltre condannato a una multa di CHF 1'200.00, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 5 giorni. 4.Le spese della procedura preliminare di CHF 1'220.00 sono poste a carico di A.. 5.La tassa di giustizia della procedura di prima istanza di CHF 3'000.00 è posta a carico di A.. 6.Le spese procedurali della procedura d'appello di complessivi CHF 4'403.00 (tassa di giustizia di CHF 4'000.00 e disborsi di CHF 403.00), sono poste a carico di A._____. 7.Non si riconoscono indennità. 8.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 9.Comunicazione a: