Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 31 marzo 2021 N. d'incartoSK1 18 11 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Baldassarre, attuario PartiA._____ appellante B._____ accusatrice privata rappresentata da C._____ SA patrocinata dall'avv. Marco Cereda Piazza Simen 6, casella postale 1065, 6501 Bellinzona contro D.________ appellato difeso dall'avv. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo Oggettoincendio colposo giusta l'art. 222 cpv. 1 CP Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa dell'08.02.2018, comunicata il 05.03.2018 (n. d'incarto 515.17.07) Comunicazione16 luglio 2021
2 / 11 Ritenuto in fatto: A.Il Tribunale regionale Moesa ha prosciolto D.________ (in seguito: imputato) dall'accusa d'incendio colposo giusta l'art. 222 cpv. 1 CP con decisione dell'8 febbraio 2018, comunicata oralmente il giorno stesso. La A._____ (in seguito: Procura pubblica) ha interposto appello, chiedendo la condanna dell'imputato. B.In sede d'appello è stata in un primo momento disposta la procedura scritta, nell'ambito della quale ha avuto luogo uno scambio di allegati. In ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti necessari per la disposizione della procedura scritta, il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha citato le parti al dibattimento del 31 marzo 2021 con decreto del 19 gennaio 2021. C.Con scritto del 26 gennaio 2021 il patrocinatore dell'imputato ha chiesto alla Corte d'indicare e documentare il livello di competenza nella lingua italiana della Giudice a latere Ursula Michael Dürst, nonché di garantire che la medesima sia in grado di seguire il processo. Il patrocinatore dell'imputato ha contestualmente dichiarato di non ritenere la Prima Camera penale costituita legalmente in assenza di una tale formale assicurazione. Con scritto del 10 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha essenzialmente sostenuto che l'assenza di un riscontro da parte del Presidente della Prima Camera penale in merito alla questione delle competenze linguistiche della Giudice a latere Michael Dürst costituirebbe a suo avviso un atto di denegata giustizia, chiedendo contestualmente al medesimo di esprimersi con urgenza in merito. Il 16 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha quindi avvisato il Presidente della Prima Camera penale di aver informato la Commissione di giustizia del Gran Consiglio, quale Autorità di vigilanza sul Tribunale cantonale, della circostanza che le sue precedenti istanze sarebbero rimaste inevase, allegando la relativa missiva. D.In data 18 marzo 2021 il Presidente della Prima Camera penale ha ricordato al patrocinatore dell'imputato che, non avendo il medesimo chiesto una modifica della composizione delle Corte o presentato una formale istanza di ricusa, un'eventuale richiesta in tal senso verrebbe trattata in corso d'udienza, sempreché il tribunale non ricevesse tempestiva comunicazione che lo scritto 10 marzo 2021 sia da interpretare come tale. E.In un ulteriore inoltro del 24 marzo 2021 il patrocinatore dell'imputato ha sostanzialmente postulato l'aggiornamento del dibattimento d'appello sulla base di quanto già lamentato nelle precedenti missive (cfr. lett. C supra), senza tuttavia formulare istanze in relazione alla questione sollevata.
3 / 11 F.Il 25 marzo 2021 il Presidente della Prima Camera penale ha respinto la domanda di aggiornamento del dibattimento d'appello, ricordando che il momento preposto per esporre le proprie posizioni nell'ambito di una procedura orale è – di principio – il dibattimento d'appello, eccezion fatta per istanze di ricusa ex art. 59 cpv. 1 CPP. Il Presidente della Prima Camera penale ha quindi ribadito che la presentazione di una relativa istanza sarebbe nella discrezione del patrocinatore dell'imputato. G.In sede d'appello l'imputato ha innanzitutto chiesto in via pregiudiziale di essere informato in merito alle conoscenze linguistiche della Giudice a latere Michael Dürst. Ottenute le relative informazioni dalla Corte, l'imputato ha quindi formulato un'istanza di esclusione contro la stessa. Dopo aver deliberato sulla questione, la Prima Camera penale ha deciso di trattare l'istanza con decisione separata in assenza della giudice interessata e di proseguire al contempo l'esame dell'appello nell'attuale composizione, in applicazione analogica dell'art. 59 cpv. 3 CPP. Nel merito, la Procura pubblica ha chiesto la condanna dell'imputato a una pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote giornaliere di CHF 250.00 ciascuna e a una multa di CHF 500.00 per il reato di incendio colposo. La difesa ha postulato il proscioglimento. H.Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in data 1° aprile 2021. I.L'istanza di esclusione presentata in sede dibattimentale dall'imputato contro la Giudice a latere Ursula Michael Dürst è stata ritirata il 28 aprile 2021 e stralciata dai ruoli con decreto del 15 giugno 2021 (incarto SK1 21 40). Considerando in diritto: 1.Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'azione civile dell'accusa- trice privata (act. E.1 dispositivo n. 4). Non avendo quest'ultima interposto appello o appello incidentale, si costata il passaggio in giudicato del relativo dispositivo della decisione impugnata. 2.La difesa rimprovera a più riprese all'accusa di discostarsi in modo illecito dagli accertamenti di fatto operati dal Tribunale regionale (ad esempio act. H.2 pag. 9 terzo paragrafo: "[n]el processo d'appello la Procura pubblica ha tentato – molto abilmente, sia ben chiaro – di introdurre un'alterazione dei fatti che però non potete considerare, perché i fatti stabiliti dalla prima istanza non sono stati conte- stati"). Al riguardo, giova ricordare che la circostanza che la Procura pubblica non abbia contestato singoli fatti accertati dall'istanza precedente non impedisce in al-
4 / 11 cun modo all'istanza d'appello di accertare liberamente la fattispecie (cfr. art. 398 cpv. 2 CPP). 3.1.L'imputato è essenzialmente accusato di aver attivato la sauna del E.________ ed essersi quindi allontanato dalla stessa per circa 25 minuti, senza essersi sufficientemente sincerato che la struttura fosse pronta per l'uso e ignorando in particolare l'indicazione "piscina chiusa per manutenzione". In tal modo egli sa- rebbe venuto meno al suo dovere – previsto anche nel manuale del costruttore della stufa – di verificare accuratamente prima di ogni seduta l'assenza di oggetti inap- propriati nella cabina o sulla stufa della sauna. Poiché il custode del condominio avrebbe lasciato un secchio di plastica sulla predetta stufa e omesso di disattivarla, si sarebbe conseguentemente sviluppato un incendio. Quest'ultimo avrebbe quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e cagionato danni stimati in CHF 63'200.00 (cfr. act. PP 1, 2). 3.2.Nell'evenienza è incontestato che l'imputato abbia attivato la stufa della sauna dopo aver lanciato uno sguardo fugace nella cabina della stessa e non abbia visto il secchio di plastica depositato sulla stufa, come è anche incontestato che si sia quindi sviluppato un incendio e che quest'ultimo abbia cagionato un danno ma- teriale al condominio. A sua volta incontestata è infine la circostanza che il custode abbia depositato un secchio sulla stufa della sauna e sia stato condannato tramite decreto d'accusa per il comportamento negligente così assunto. Contestata è in- vece la questione a sapere se l'imputato con il suo comportamento si sia reso col- pevole del reato di incendio colposo di cui all'art. 222 cpv. 1 CP (act. H.1 n. 2). 4.1.Giusta l'art. 222 cpv. 1 CP chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 4.2.Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevi- denza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Un comportamento è imprevidente se l'autore non ha usato le pre- cauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (cfr. art. 12 cpv. 3 CP). Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'au- tore, al momento dei fatti, avrebbe potuto e dovuto, in considerazione delle circo- stanze e delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto di mettere in pericolo il bene giuridicamente protetto e di eccedere i limiti del rischio ammissibile. Laddove esistono norme di sicurezza specifiche che impongono un determinato comporta- mento al fine di prevenire incidenti, il dovere di prudenza deve essere stabilito in primo luogo sulla base di tali norme (DTF 143 IV 138 consid. 2.1; TF 6B_283/2020
5 / 11 del 02.11.2020 consid. 2.4.3). Ciò non esclude che un obbligo di diligenza possa essere dedotto dai principi generali del diritto, quali il cosiddetto "Gefahrensatz", ovverosia il principio secondo cui chi crea una situazione di pericolo è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché non abbia a prodursi un danno a terzi (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; TF 6B_63/2020 del 10.03.2021 con- sid. 3.3.1). 5.La pubblica accusa ritiene che la circostanza che ogni apparecchio gene- rante calore celi il pericolo di provocare un incendio costituirebbe esperienza di vita comune (cfr. act. H.1 n. 3). In virtù del precitato "Gefahrensatz" ne discenderebbe il dovere dell'utente di verificare sempre l'assenza di materiali infiammabili in prossi- mità della stufa di una sauna prima dell'utilizzo della stessa. Secondo la Procura pubblica, il predetto dovere sarebbe di carattere notorio (cfr. act. H.1 n. 4 prima parte). Il dovere di diligenza così circoscritto sarebbe stato violato dall'imputato, avendo il medesimo attivato la sauna senza sincerarsi con la dovuta accuratezza che all'in- terno della cabina – e segnatamente in prossimità della stufa – non vi fosse mate- riale infiammabile, lasciando quindi la struttura incustodita per circa 25 minuti (cfr. act. H.1 n. 4 seconda parte). Limitandosi a lanciare un'occhiata fugace all'interno della sauna, l'imputato avrebbe peraltro anche già disatteso le istruzioni relative all'utilizzo della stufa della stessa, le quali prevedrebbero che prima di ogni utilizzo l'utente debba controllare che nella cabina, sulla stufa o al suo interno non vi siano oggetti inappropriati (cfr. act. H.1 n. 5). La circostanza che l'imputato utilizzasse da anni la sauna in esame confidando che tutto fosse in regola non sarebbe atta a scusare il suo comportamento, comportando la pratica da lui messa in atto un certo rischio (cfr. act. H.1 n. 11 prima parte). Con- siderate infine le circostanze personali dell'imputato – in particolare la sua profes- sione di consulente assicurativo –, la Procura pubblica sostiene che si debba poter pretendere dal medesimo la conoscenza delle elementari regole di diligenza nell'im- piego di apparecchi generanti calore e il rischio insito nell'utilizzo di una sauna (cfr. act. H.1 n. 11 seconda parte). 6.1.Onde poter determinare l'imprevidenza di un comportamento occorre innan- zitutto circoscrivere il dovere di diligenza che il medesimo potrebbe aver violato. 6.2.In relazione a eventuali disposizioni specifiche, si rileva che la Procura pub- blica si fonda esclusivamente sulle istruzioni per l'uso della stufa della sauna.
6 / 11 Nell'evenienza, non sussiste alcun indizio che tali istruzioni fossero note all'imputato o gli siano anche soltanto state rese accessibili. Non essendo di pubblico dominio, le istruzioni per l'uso non costituiscono quindi una fonte per il riconoscimento di un dovere di diligenza (cfr. DTF 133 IV 158 consid. 5.1; TF 6B_261/2018 del 28.01.2019 consid. 5.1). Le raccomandazioni e le avvertenze contenute in simili opuscoli sono inoltre anche inadatte a istituire un dovere di diligenza degli utenti per il fatto di essere primariamente – se non esclusivamente – volte a escludere o limi- tare la responsabilità dei produttori (Marc Thommen/Martina Farag-Jaussi, Feuer und Flammen für Brandschutzvorschriften, in: sui generis 2020, pagg. 132 segg., pag. 140, con rimandi giurisprudenziali e dottrinali). Non sono infine identificabili – né sono peraltro addotte dalla pubblica accusa – altre disposizioni specifiche che prescrivano in modo sufficientemente concreto un determinato comportamento de- gli utenti in circostanze come quelle della presente fattispecie (cfr. a tal riguardo Thommen/Farag-Jaussi, op. cit., pag. 139). 6.3.1. Un dovere di diligenza fondato sul "Gefahrensatz" sussiste invece unica- mente entro i limiti di quanto è ragionevolmente esigibile; segnatamente non sono richieste misure di protezione che eccedono quanto usualmente necessario e pos- sibile (TF 6B_261/2018 del 28.01.2019 consid. 5.1; TF 6B_1025/2019 del 03.12.2019 consid. 2.3.2). Assenti indizi concreti atti a mettere seriamente in dubbio la sicurezza dell'uso, appare quindi eccessivo pretendere che il consumatore adotti misure di sicurezza particolari ogniqualvolta attivi una sauna. In altre parole, la man- cata adozione di tali misure non supera in ogni caso la soglia del rischio ammissibile. Non dovendo l'utente aprioristicamente presumere di causare un pericolo attivando semplicemente una sauna, l'esperienza di vita comune imporrebbe al medesimo di procedere con particolare cautela soltanto in presenza d'indizi del tipo appena de- scritto (cfr. in tal senso anche PTC 1960 n. 65 pagg. 165 in fine e 166). 6.3.2. Nella fattispecie la circostanza che siano stati effettuati lavori di pulizia nella sauna non può costituire un indizio dell'intensità appena illustrata. Del resto, il car- tello affisso alla porta d'entrata indicava solamente una chiusura per manutenzione della piscina, senza fare esplicito riferimento alla sauna. 6.3.3. Assenti altri indizi concreti atti a mettere seriamente in dubbio la sicurezza dell'uso della sauna in esame, il controllo sommario effettuato dall'imputato era suf- ficiente. 7.1.Un ulteriore requisito della responsabilità per negligenza è la prevedibilità dell'evento.
7 / 11 7.2.La domanda a sapere se una persona avrebbe dovuto prevedere – almeno a grandi linee – che il comportamento da essa assunto fosse atto a causare l'evento imputato dev'essere valutata in base al criterio dell'adeguatezza, ovverosia secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza di vita generale (TF 6B_410/2015 del 28.10.2015 consid. 1.3.2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1). L'adeguatezza dev'es- sere in ogni caso esclusa laddove il comportamento (con-)causale assunto da terzi è talmente errato o foriero di pericolo da risultare improbabile e talmente incisivo da dover essere considerato come causa immediata dell'evento (cfr. DTF 135 IV 56 consid. 2.1; Marcel Alexander Niggli/Stefan Maeder, in: Niggli/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4.a ed., n. 113 e 115 ad art. 12 CP). 7.3.Nella fattispecie gli utenti della sauna in esame non avrebbero dovuto aspet- tarsi che sulla stufa della medesima fosse depositato materiale infiammabile, tanto- meno materiale atto a provocare l'incendio dell'intera struttura. Una stufa non è in- fatti in nessuna occasione il luogo adatto su cui posare oggetti – tantomeno un sec- chio di plastica – e non lo è certamente laddove l'impianto può essere in qualsiasi momento attivato da terzi o è addirittura già attivo. La presenza di un secchio di plastica sulla stufa in esame costituiva pertanto un comportamento talmente errato e pericoloso da dover esser considerato improbabile e talmente incisivo da costituire la causa immediata del verificarsi dell'evento. Inoltre, lo svolgimento di lavori di pu- lizia – anche qualora fosse stato riconoscibile per l'imputato – non implica in alcun modo che oggetti infiammabili siano posati e lasciati incustoditi su una stufa. L'evento non era quindi prevedibile per l'imputato. 7.4.La presenza del secchio sulla stufa non era prevedibile dall'imputato a pre- scindere dalla sua professione di consulente assicurativo. Quest'ultima non lasce- rebbe peraltro nemmeno necessariamente presumere particolari conoscenze in re- lazione ai rischi legati all'utilizzo di saune. Eccezion fatta per il caso in cui vi fossero stati indizi concreti atti a mettere in dubbio la sicurezza dell'uso della struttura in esame, la predetta conclusione s'impone altresì a prescindere dalla persona che ha depositato il secchio di plastica sulla stufa e pertanto anche senza riguardo per quanto sostenuto dalla difesa in merito all'impiego di un custode da parte dei con- domini e alla rimunerazione del medesimo. Lo stesso vale per tutte le considerazioni della pubblica accusa e della difesa in merito alle pulizie in corso, all'asserita mano- missione a posteriori del cartello indicante la chiusura della piscina, nonché alla questione dell'illuminazione della struttura. Irrilevanti ai fini del giudizio, tali questioni non necessitano di ulteriore approfondimento. 8.In sintesi, l'imputato non ha violato alcun dovere di diligenza. Egli dev'es- sere pertanto prosciolto dall'accusa d'incendio colposo.
8 / 11 9.Le spese della procedura preliminare e della procedura di prima istanza, così come l'indennità forfettaria di CHF 3'000.00 riconosciuta in prima istanza, sono confermate e poste a carico dello Stato, essendo l'imputato prosciolto. 10.1.In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 OECP (CSC 350.210) la tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00. Prevalendo l'imputato integral- mente nella procedura d'appello, le spese della relativa procedura rimangono a loro volta a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 1 CPP). 10.2.L'imputato pienamente o parzialmente prosciolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; cfr. anche art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA [CSC 310.250]). Nella nota d'onorario inoltrata in sede dibattimentale d'appello l'imputato quantifica le spese di patrocinio da lui sostenute nella relativa procedura in CHF 10'008.00 (IVA inclusa), facendo valere un dispendio lavorativo del patrocinatore di 30 ore e 25 minuti alla tariffa oraria di CHF 270.00 (act. G.1 pag. 1; cfr. in merito con- sid. 10.2.1 infra). Agli atti non figura tuttavia una convenzione relativa all'onorario. In aggiunta all'onorario, l'imputato fa valere disborsi del patrocinatore dell'importo complessivo di CHF 1'080.70, di cui CHF 210.00 per costi di trasferta relativi al di- battimento d'appello, CHF 786.00 relativi a "spese di scritturazione e cancelleria", CHF 71.70 per disborsi postali, CHF 5.00 per disborsi telefonici e CHF 8.00 per fax e e-mail, act. G.1 pag. 1; cfr. consid. 10.2.2 infra). 10.2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OOA si considera corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fat- tispecie, il Tribunale cantonale dei Grigioni applica per prassi la tariffa oraria me- diana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). Per quanto concerne il dispendio lavorativo allegato, si rileva innanzitutto che le 9 ore e 30 minuti fatte valere per le osservazioni scritte del 31 luglio 2018 (act. G.1 pag. 2 settima riga) – sebbene possano apparire eccessive alla luce della previa conoscenza dell'incarto da parte del patrocinatore dell'imputato e della complessità del caso – non risultano del tutto inadeguate. Esse sono pertanto riconosciute. Ec- cezion fatta per le posizioni in seguito illustrate, anche le altre posizioni della nota d'onorario sono da riconoscere integralmente. Tenendo segnatamente conto della circostanza che già l'onorario fatturato per le osservazioni scritte del 31 luglio 2018 era al limite di quanto possa essere ricono-
9 / 11 sciuto necessario – e che la situazione fattuale e giuridica della causa di merito è rimasta sostanzialmente inalterata dall'inoltro delle medesime –, il dispendio lavo- rativo di 6 ore fatto valere per la preparazione del dibattimento e la relativa confe- renza tra l'imputato e il patrocinatore si rivela eccessivo. Considerata tuttavia la ne- cessità di entrare nuovamente nella materia della causa in esame dopo un periodo relativamente lungo d'inattività di questa Corte, di prepararsi diligentemente al di- battimento e di coordinarsi adeguatamente con il cliente, si riconosce necessario un dispendio temporale del patrocinatore dell'imputato di 4 ore. Assente qualsiasi motivo plausibile atto a giustificarla – segnatamente un inoltro o un altro atto procedurale nei giorni successivi –, la posizione "conferenza con cliente
10 / 11 scritturazione e cancelleria", di CHF 786.00. Qualora tale importo dovesse com- prendere anche il costo del lavoro della cancelleria, si ricorda che il compenso per le relative spese dev'essere già compreso nell'onorario del patrocinatore. Qualora ciò non fosse il caso, si dovrebbe invece dedurre che il patrocinatore abbia fatturato al suo mandante CHF 6.00 per ogni pagina nel caso di lettere e memorie e CHF 2.00 per ogni foglio nel caso di fotocopie. Ciò peraltro oltre ad aver fatturato CHF 2.00 per ogni messaggio di posta elettronica (sul tutto act. G.1 pag. 2 e 3, co- lonne "lettera (pagina)", "fotocopie" e "cancelleria", nonché "fax + email"). Perlo- meno per quanto concerne la professione forense nel Cantone dei Grigioni, gli im- porti usuali – e pertanto riconoscibili come adeguati e necessari – sono sensibil- mente inferiori. Si riconoscono pertanto esborsi pari al 3% dell'onorario riconosciuto, ovverosia per l'importo di CHF 180.00 (3% di CHF 6'000.00). Appare nella fattispecie corretto ag- giungere a tale importo gli esborsi relativi alla trasferta da Roveredo a Coira per il dibattimento d'appello, di CHF 210.00. Sono pertanto complessivamente ricono- sciuti esborsi dell'importo di CHF 390.00. 10.2.3. L'indennità dell'imputato per le spese di patrocinio della procedura d'appello dev'essere pertanto fissata in CHF 6'390.00 complessivi (CHF 6'000.00 + CHF 390.00). Sommandovi l'IVA di CHF 492.05 (7.7% di CHF 6'390.00), ne conse- gue che lo Stato è tenuto a risarcire all'imputato per la relativa procedura l'importo di CHF 6'882.05.
11 / 11 La Prima Camera penale pronuncia: 1.È costatato il passaggio in giudicato della sentenza dell'8 febbraio 2018 del Tribunale regionale Moesa come segue: