Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 17 febbraio 2021 (con sentenza 6B_605/2021 del 18 gennaio 2023 il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato contro questa sentenza. La sentenza impugnata è stata annul- lata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio.) N. d'incartoSK1 18 1 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Baldassarre, attuario A._____ appellante contro B._____ appellato patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni Via dal Bagn 3, casella postale 3086, 7500 St. Moritz Oggettoinfrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'art. 90 cpv. 2 LCStr Atto impugnatosentenza 19.09.2017 del Tribunale regionale Maloja, comunicata il 05.01.2018 (n. d'incarto 515-2017-5) Comunicazione21 aprile 2021

2 / 13 Ritenuto in fatto: A.Tramite decreto d'accusa del 28 febbraio 2017 la A._____ (in seguito: A.) ha dichiarato B. (in seguito: imputato) colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'art. 90 cpv. 2 LCStr. L'imputato ha interposto opposizione. B.Il 19 settembre 2017 il Tribunale regionale Maloja ha prosciolto l'imputato dall'accusa, ponendo i costi del procedimento a carico dello Stato e riconoscendo all'imputato un'indennità di CHF 4'350.55, spese incluse. La A._____ ha pre- sentato appello dinanzi al Tribunale cantonale. C.Le parti sono state citate al dibattimento d'appello il 6 gennaio 2021. Nel corso del dibattimento d'appello, tenuto il 17 febbraio 2021, la A.________ ha chiesto che l'imputato sia dichiarato colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'- art. 90 cpv. 2 LCStr e sia di conseguenza condannato a una pena pecuniaria so- spesa di 40 aliquote giornaliere di CHF 1'740.00 e a una multa di CHF 10'000. L'imputato ha per contro postulato il suo proscioglimento. Il dispositivo della sentenza è stato notificato alle parti il 18 febbraio 2021. Considerando in diritto: 1.1.1. Ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 LCStr è permesso sorpassare solo laddove la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'im- pedimento per i veicoli sopraggiungenti in senso inverso. Nella circolazione in co- lonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli. 1.1.2. Causa concretamente impedimento ai veicoli sopraggiungenti in senso in- verso una manovra che costringe tali veicoli a moderare la velocità e/o a spostarsi più di quanto sia esigibile a destra (cfr. DTF 114 IV 146, 148; DTF 101 IV 77 con- sid. 2). 1.1.3. Tenor giurisprudenza un sorpasso può essere inoltre considerato sicuro solamente laddove tra il termine della manovra e l'incrocio con l'autovettura sulla corsia inversa intercorrano almeno due secondi (sentenza del Tribunale federale 6B_104/2015 del 20 agosto 2015 consid. 2.4 e 2.10). In virtù della medesima prassi la manovra deve ottemperare alla predetta regola anche sotto l'assunto che l'autovettura sulla corsia inversa circoli a una velocità

3 / 13 leggermente superiore a quella permessa, ovverosia a 90 km/h su strade extraur- bane (sentenza del Tribunale federale 6B_104/2015 del 20 agosto 2015 con- sid. 2.2 e 2.4). 2.1.1. Per quanto rilevante ai fini del giudizio, l'imputato è accusato di aver sor- passato sul rettilineo tra l'uscita E.________ e la rotonda F.________ a G.________ un'autovettura con rimorchio e subito dopo una seconda autovettura, malgrado una terza autovettura si stesse avvicinando sulla corsia opposta e la strada fosse coperta di neve. Onde evitare una collisione, il conducente di quest'- ultimo veicolo sarebbe stato costretto a spostarsi sul ciglio destro della strada. Ciò nonostante, gli specchietti delle due macchine si sarebbero toccati, rimanendo danneggiati (cfr. act. PP 1, 14 pag. 2). È pacifico che l'imputato abbia sorpassato almeno un veicolo – l'autovettura Mi- tsubishi L200 con rimorchio – sul rettilineo indicato nel decreto d'accusa e che dal- la corsia opposta si stesse avvicinando un'altra autovettura. È altresì pacifico che al momento del sorpasso nevicasse leggermente e che la strada fosse coperta da un lieve nevischio (cfr. act. H.4 domanda n. 1; cfr. in tal senso anche act. PP 3, 11 domanda n. 9: "[d]ie Strasse war jedenfalls rutschig"). 2.1.2. L'istanza precedente ha essenzialmente fondato la sentenza di prosciogli- mento su perplessità in merito all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone in- terrogate. Non essendo ravvisabili altre prove o indizi, sussisterebbero dubbi in- sopprimibili in merito all'adempimento degli elementi di fatto (act. F.1 consid. 7). 2.1.3. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha reiteratamente illustrato i criteri di va- lutazione di dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio (fra tante sentenza del Tri- bunale cantonale dei Grigioni SK1 17 36 del 31 ottobre 2018 consid. 3). Si riman- da alla relativa giurisprudenza. 2.2.1. Aspetti salienti della presente fattispecie sono segnatamente le domande a sapere se il veicolo sulla corsia opposta sia stato costretto a frenare bruscamente e a spostarsi sul ciglio destro della strada e se tale veicolo e l'autovettura dell'im- putato si siano incrociati durante (o perlomeno subito dopo) la conclusione della manovra di sorpasso (cfr. consid. 1 supra). Pur potendo costituire la collisione di striscio delle due autovetture un indizio a favore dell'illiceità della manovra dell'im- putato, essa non costituisce tuttavia un elemento della fattispecie di reato in esa- me. Il chiarimento delle relative questioni non è pertanto essenziale ai fini dell'ac- certamento della fattispecie.

4 / 13 2.2.2. In merito all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone interrogate si rileva quanto segue. Il conducente dell'autovettura con rimorchio è stato interrogato sotto la comminato- ria dell'art. 307 CP (act. PP 3, 11), mentre il passeggero dello stesso veicolo è sta- to interrogato in qualità di persona informata sui fatti (act. PP 3, 6). Entrambi han- no ricostruito gli aspetti salienti dell'accaduto con la massima precisione esigibile alla luce delle circostanze del caso. Essi hanno posto l'accento su quanto da essi visto e provato, indicando anche chiaramente dove – a causa delle condizioni me- teorologiche o del tempo trascorso – non erano in condizione di ricostruire con certezza singoli elementi della fattispecie. Le loro deposizioni, coerenti tra loro, non risultano in alcun punto faziose o esagerate. Esse contengono invece formu- lazioni comprensibili ed efficaci (ad esempio act. PP 3, 6 domanda n. 2: "ich dach- te mir, jetzt knallt es"; "ho pensato, adesso ci sarà il botto"). Non sono infine ravvi- sabili motivi per cui le predette persone, sconosciute all'imputato e tra loro, do- vrebbero aver dichiarato il falso. Anche le condizioni meteorologiche non possono aver influito in modo sostanziale su quanto da essi visto, essendo escluso che la macchina dell'imputato abbia sollevato una quantità di neve atta a oscurare l'intera manovra. Pur riconoscendo essi stessi che la coltre di neve sollevata dall'imputato abbia influito sulla loro visuale (cfr. act. PP 3, 6 domanda n. 3), si deve concludere che il conducente e il passeggero del veicolo sorpassato potevano vedere le sa- gome delle automobili coinvolte e percepirne i movimenti, in particolar modo ma- novre brusche e repentine come il sorpasso da essi descritto. L'imputato stesso ha peraltro dichiarato in sede d'interrogatorio d'appello che si vedeva distante, non essendoci nebbia o altro, e che una macchina che rallentava o frenava sulla neve si sarebbe vista (act. H.4 domande n. 1 e 6). Anche il conducente dell'autovettura sulla corsia opposta, il quale ha a sua volta deposto – nel secondo interrogatorio dinanzi alla A.________ – sotto la commina- toria dell'art. 307 CP (act. PP 3, 10), ha ricostruito gli aspetti salienti dell'accaduto con la massima precisione esigibile nelle circostanze. Anch'egli ha chiaramente indicato gli elementi della fattispecie di cui non aveva sufficiente certezza. Nean- che nel suo caso sono ravvisabili motivi di presumere che abbia dichiarato il falso o sporto denuncia mendace; tali motivi non sono peraltro neppure addotti. Al con- trario, la circostanza che egli abbia immediatamente contattato la polizia, presen- tando alla stessa una ricostruzione degli eventi in seguito corroborata da un testi- mone e da una persona informata sui fatti a lui sconosciuti – nonché da lui stesso confermata sotto la comminatoria dell'art. 307 CP – depone a sua volta a favore dell'attendibilità delle sue dichiarazioni. Egli ha infine illustrato l'accaduto in modo

5 / 13 equilibrato, presentando anche elementi a favore dell'imputato (come segnata- mente la circostanza di non credere di aver avuto paura; act. PP 3, 10 domanda supplementare n. 1: "ob ich Angst hatte, ich glaube nicht"). Nessuna delle dichiarazioni delle persone interrogate combacia invece con quanto asserito dall'imputato, segnatamente con la tesi per cui i veicoli avrebbero gene- ralmente transitato troppo vicino alla linea di mezzavia a causa della neve al lato della strada e con l'asserzione per cui il medesimo avrebbe seguito in sorpasso una Mercedes S nera. Al contrario, in relazione a quest'ultima asserzione il condu- cente del veicolo sulla corsia opposta ha esplicitamente dichiarato che, al momen- to della collisione, l'autovettura dell'imputato non seguiva alcun altro veicolo (act. PP 3, 10 domanda n. 5). Il conducente dell'autovettura con rimorchio ha con- fermato di esser stato sorpassato da una sola automobile (act. PP 3, 11 domanda n. 4). Si rileva infine in tal senso che sia il conducente, sia il passeggero dell'autovettura con rimorchio concordano in modo credibile nel dichiarare che – subito dopo averli sorpassati – l'imputato avrebbe proceduto a sorpassare anche almeno uno dei veicoli che li precedeva, rientrando parzialmente sulla propria corsia prima di pro- cedere alla seconda parte della manovra (act. PP 3, 11 domanda n. 2; act. PP 3, 6 domanda n. 2). L'imputato afferma per contro di aver sorpassato solamente l'auto- vettura con rimorchio (act. H.4 domande n. 3 e 4). Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza, negli aspetti salienti della fattispecie le ricostruzioni del conducente e del passeggero dell'autovettura con rimorchio sorpassata e del conducente del veicolo sulla corsia opposta sono per- tanto attendibili. Nella stessa misura esse si rivelano anche coerenti tra loro (cfr. consid. 2.2.3 seg. infra). Per contro, le dichiarazioni dell'imputato devono essere considerate inattendibili. 2.2.3. In relazione all'impedimento concreto causato dalla manovra dell'imputato (cfr. consid. 1.1.2 supra), il conducente dell'autovettura sulla corsia opposta ha dichiarato di esser stato da essa costretto a frenare bruscamente e a spostarsi sul ciglio destro della strada (act. PP 3, 5 domanda n. 2; cfr. anche act. PP 3, 10 do- manda n. 2). La sua dichiarazione è confermata dalla testimonianza del conducen- te dell'autovettura con rimorchio, il quale ha dichiarato di aver visto come il veicolo sulla corsia opposta si sarebbe spostato a tal punto sul ciglio destro della strada da essere quasi finito nel fiume (act. PP 3, 11 domanda n. 8). La versione del conducente dell'autovettura sulla corsia opposta è anche già corroborata dalle ri- costruzioni del conducente e del passeggero dell'autovettura con rimorchio, i quali

6 / 13 hanno essenzialmente dichiarato che, attimi prima d'incrociare l'autovettura sulla corsia opposta, l'autovettura dell'imputato si trovava ancora sulla medesima corsia (cfr. act. PP 3, 6 domande n. 2 e 4; act. PP 3, 11 n. 7; consid. 2.2.4 infra). La rea- zione descritta dal conducente dell'autovettura di fronte all'imputato costituiva per- tanto l'unica reazione adeguata a simili circostanze. Essendo le dichiarazioni delle persone interrogate – fatta eccezione per quelle dell'imputato – attendibili e coerenti tra loro, si accerta che la manovra dell'imputa- to ha costretto il conducente del veicolo sulla corsia opposta a mitigare fortemente la velocità e a spostarsi sul ciglio destro della strada, ragion per cui è doveroso concludere che la medesima abbia concretamente causato impedimento al veicolo sulla corsia opposta. 2.2.4. In relazione al tempo intercorso tra il termine della manovra di sorpasso e l'incrociarsi dei due veicoli (cfr. consid. 1.1.3 supra), il passeggero dell'autovettura con rimorchio ha dichiarato che l'imputato doveva essere rientrato sulla propria corsia meri attimi prima che i veicoli si incrociassero (act. PP 3, 6 domanda n. 4: "[d]er Überholer musste offensichtlich ganz knapp vor dem entgegenfahrenden Wagen wieder nach rechts einbiegen"). Nell'istante immediatamente precedente l'incrocio delle due autovetture egli era inoltre convinto che la collisione fosse or- mai inevitabile (act. PP 3, 6 domanda n. 2: "ich dachte mir, jetzt knallt es"). Il con- ducente dello stesso veicolo ha a sua volta concluso che l'imputato non si sarebbe trovato completamente sulla sua corsia al momento della collisione (act. PP 3, 11 domanda n. 7). Nonostante abbia in seguito indicato di non essere certo di tale circostanza, essendosi concentrato sulla guida (act. PP 3, 11 domanda supple- mentare n. 1), la sua deposizione conferma nondimeno che il termine della mano- vra di sorpasso era sostanzialmente simultaneo all'incrociarsi delle due autovettu- re (cfr. segnatamente act. PP 3, 11 domanda n. 2: "gleichzeitig kam ein italieni- scher Fahrzeuglenker auf der Gegenfahrbahn entgegen"; act. PP 3, 11 domanda supplementare n. 1: "Das Ganze geschah in einem Bruchteil von Sekunden"). An- che dalla deposizione del conducente dell'autovettura sulla corsia opposta emerge che, al momento della collisione di striscio – e a maggior ragione negli attimi im- mediatamente precedenti –, l'imputato era ancora in fase di rientro e non aveva pertanto ancora terminato il sorpasso (cfr. act. PP 3, 10, domanda n. 6 e 7). Si rileva inoltre che, circolando l'imputato per propria ammissione alla velocità di 70 km/h e il veicolo sulla corsia opposta alla velocità di 50 km/h, i due veicoli avrebbero percorso assieme 33.33 metri ogni secondo (19.44 metri l'imputato e 13.89 metri l'autovettura sulla corsia opposta). Due secondi prima d'incrociarsi (cfr. in merito alla relativa "regola dei due secondi" consid. 1.1.3 primo lemma supra), i

7 / 13 due veicoli avrebbero pertanto dovuto trovarsi a 66.66 metri di distanza l'uno dall'- altro. Anche volendo tener conto della brusca decelerazione dell'autovettura sulla corsia inversa, due secondi prima che si incrociassero avrebbero dovuto esservi perlomeno 38.88 metri di distanza tra i due (velocità dell'autovettura dell'imputato di 19.44 metri/secondo x 2 secondi). Se tra le due autovetture vi fossero effettiva- mente state simili distanze due secondi prima che si incrociassero, le persone in- terrogate non avrebbero potuto unanimemente concludere che l'imputato sia rien- trato sulla propria corsia appena in tempo per evitare una collisione. Essendo le dichiarazioni delle persone interrogate – fatta eccezione per quelle dell'imputato – attendibili e coerenti tra loro, si accerta che l'imputato ha concluso la manovra di sorpasso durante o immediatamente prima d'incrociare il veicolo sulla corsia opposta, in ogni caso meno di due secondi prima di tale evento. Il sor- passo effettuato dall'imputato non può essere pertanto considerato sicuro. In virtù della precitata prassi del Tribunale federale, la liceità della manovra avreb- be infine presupposto che l'imputato potesse portarla a termine due secondi prima dell'incrocio anche qualora il veicolo sulla corsia opposta stesse circolando a una velocità leggermente superiore a quella permessa, ovverosia a 90 km/h su strade extraurbane (cfr. consid. 1.1.3 secondo lemma supra). Tenendo conto delle condi- zioni meteorologico-stradali sfavorevoli del caso di specie, ben si giustifica ridurre tale velocità a 70 km/h, più consoni a quanto nella fattispecie ragionevole. La di- stanza tra i due veicoli al termine del sorpasso avrebbe anche in tal caso dovuto ammontare ad almeno 77.76 metri, ovverosia più di un decimo dell'intero rettilineo (19.44 metri/secondo x 2 secondi dell'imputato + 19.44 metri/secondo x 2 secondi dell'autovettura sulla corsia inversa). Le deposizioni delle persone interrogate permettono di escludere d'acchito una simile distanza tra l'imputato e l'autovettura sulla corsia opposta al termine della manovra. Ciò posto, la questione di sapere se la collisione avvenuta tra gli specchietti delle vetture coinvolte è da ricondurre alla manovra di sorpasso oppure a circostanze posteriori a quest'ultima, come suggeri- to dalla difesa nel corso del dibattimento d'appello (act. H.2 pag. 3 terzo paragrafo, pag. 5 quarto lemma e pag. 9 secondo paragrafo; act. H.3 pag. 3 secondo para- grafo), può restare indecisa. 2.3.L'imputato ha causato un impedimento concreto al veicolo che sopraggiun- geva in senso inverso e ha disatteso la "regola dei due secondi", violando pertanto l'art. 35 cpv. 2 LCStr. 3.1.Giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circola-

8 / 13 zione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. 3.2.Nella fattispecie l'imputato ha concretamente causato un elevato rischio di collisione frontale con il veicolo sulla corsia opposta. Senza la tempestiva reazione del conducente di tale veicolo il predetto rischio si sarebbe con ogni probabilità realizzato. Il rischio – concreto o già solo astratto – di una collisione frontale costi- tuisce un serio pericolo per la sicurezza altrui. Alle velocità alle quali circolavano i veicoli in esame, la manovra dell'imputato avrebbe potuto senz'altro cagionare un pregiudizio grave all'incolumità fisica delle parti coinvolte. 3.3.Gli elementi oggettivi del reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'- art. 35 cpv. 2 LCStr sono pertanto adempiuti. 4.1.In virtù dell'art. 100 n. 1 LCstr, prima frase, salvo disposizione espressa e contraria i reati previsti dalla LCStr sono punibili sia se commessi con dolo, sia se commessi per negligenza. Infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale presuppongono che il reato sia stato perlomeno commesso per negligenza grave (DTF 142 IV 93 consid. 3.). Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente; basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne assuma il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). 4.2.Nella fattispecie in esame l'imputato non poteva non essere conscio della circostanza che la sua manovra avrebbe potuto cagionare un serio e concreto pe- ricolo per la sicurezza altrui e per l'incolumità fisica delle persone coinvolte. Egli doveva confidare nella circostanza che i predetti rischi sarebbero stati mitigati dal- la pronta reazione del veicolo sulla corsia opposta. Procedendo comunque a effet- tuare la manovra, egli ha consapevolmente e volontariamente assunto tali rischi, agendo pertanto con dolo eventuale. 4.3.Gli elementi soggettivi del reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'- art. 35 cpv. 2 LCStr sono pertanto a loro volta adempiuti. 5.Non essendo infine ravvisabile alcun motivo giustificativo o di esclusione della responsabilità, l'imputato si è reso colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'art. 35 cpv. 2 LCStr.

9 / 13 6.1.Per quanto concerne la commisurazione della pena, si ricorda innanzitutto che il nuovo diritto delle sanzioni del Codice penale svizzero è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. L'imputato ha commesso il reato in esame prima di tale data. Di principio è giudicato secondo il nuovo diritto solamente chi commette un crimine o un delitto dopo l'entrata in vigore della riforma (art. 2 cpv. 1 CP). Il nuovo diritto dev'essere tuttavia anche applicato a reati precedentemente commessi nella misu- ra in cui si rivela più favorevole al reo del diritto vigente al momento dei fatti (prin- cipio della lex mitior; art. 2 cpv. 2 CP). Il diritto più favorevole è determinato se- condo il metodo concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_1053/2018 del 26 febbraio 2019 consid. 3.3, con rimando a DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Poiché, come illustrato in seguito, l'imputato dev'essere punito con una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere (cfr. consid. 6.6 seg. infra), il nuovo diritto non si rivela più favorevole all'imputato, ragion per cui trovano applicazione le norme in vigore al momento dei fatti. 6.2.Il Tribunale federale ha illustrato in numerose occasioni i criteri per la com- misurazione delle pene ai sensi degli artt. 47 segg. CP e i relativi requisiti di moti- vazione delle sentenze di condanna (DTF 136 IV 55 consid. 5.4 segg., con riman- di; cfr. anche DTF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2.3 segg.; 142 IV 265 consid. 2.3 segg.). Si rimanda alla relativa giurisprudenza. 6.3.Come precedentemente illustrato (cfr. consid. 3.1 supra), l'art. 90 cpv. 2 LCStr prevede l'inflizione di una pena detentiva sino a tre anni o di una pe- na pecuniaria. 6.4.Non sono nella fattispecie ravvisabili circostanze aggravanti. La violazione dell'imperativo di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU) impone solamente una riduzione della pena nei limiti del quadro edittale (cfr. DTF 136 IV 55 consid. 5.8; cfr. consid. 6.8.5 infra). 6.5.In considerazione della misura della pena l'inflizione di una pena detentiva può essere esclusa (art. 40 vCP; cfr. consid. 6.6 seg. infra). 6.6.Tenuto conto dei predetti fattori s'impone l'inflizione di una pena pecuniaria, dal quadro edittale tra una e 360 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 vCP). 6.7.1. In merito alla gravità oggettiva del reato si rileva innanzitutto che le condi- zioni meteorologico-stradali avrebbero imposto un'attenzione particolare da parte dell'imputato. Il comportamento rimproverato non palesa tuttavia una particolare energia criminale. Sul piano oggettivo la gravità del reato dev'essere pertanto con- siderata lieve.

10 / 13 6.7.2. Dal punto di vista soggettivo si rileva inoltre che l'imputato ha agito con dolo eventuale e perseguito fini egoistici. Non era inoltre data una situazione d'emer- genza o altri motivi atti a giustificare il suo comportamento. In considerazione di tali circostanze la gravità soggettiva del reato non giustifica né un aumento né una riduzione della pena. 6.7.3. La gravità del reato giustifica pertanto una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere. 6.8.1. La pena può essere in un secondo momento ridotta o aumentata in consi- derazione di circostanze afferenti la persona dell'imputato. 6.8.2. Non emergendo dagli atti elementi di rilievo in merito, la vita anteriore e la situazione personale dell'imputato devono essere valutate neutralmente (act. F.1 consid. A; act. H.4 domande n. IV.1-7). 6.8.3. Dall'estratto aggiornato del casellario giudiziale assunto agli atti risulta una condanna del 9 novembre 2012 per infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Il periodo di prova della pena pecuniaria ivi inflitta era già terminato al momento dei fatti in esame. Non figurano nuove condanne nei confronti dell'imputato (cfr. sul tutto act. D.8). La recidiva dell'imputato comporta un aumento della pena di 5 aliquote giornaliere (Hans Mathys, Leitfaden Strafzumes- sung, 2.a ed., Basilea 2019, n. 320 segg.). 6.8.4. Contrariamente a quanto sostenuto nel rapporto conclusivo della A.________ (act. PP 1, 21 pag. 4), la circostanza che l'imputato si sia comportato in modo corretto nel corso dell'istruzione non giustifica una riduzione della pena, costituendo un atto dovuto. La sua condotta cooperativa nel corso dell'istruzione dev'essere pertanto valutata neutralmente. 6.8.5. In procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie, ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU). Dal giorno della commissione del reato in esame a oggi sono intercorsi approssimati- vamente cinque anni. Nel suo insieme, la procedura si rivela pertanto eccessiva- mente lunga. Ciò vale in particolare per la presente procedura d'appello, durata approssimativamente tre anni. La necessità d'interrogare diversi testimoni e la re- sidenza estera dell'imputato possono parzialmente giustificare la durata della pro- cedura istruttoria. Ciò non è tuttavia il caso per la durata della procedura giudizia- ria, segnatamente della procedura d'appello. In assenza di una durata straordina- riamente lunga della procedura o di un particolare pregiudizio subìto a causa della

11 / 13 medesima, la violazione dell'imperativo di celerità giustifica una riduzione della pena di cinque 5 aliquote giornaliere. 6.8.6. Compensando l'aumento della pena dovuto alla recidiva dell'imputato (5 aliquote giornaliere) la riduzione della pena causata dalla violazione dell'impera- tivo di celerità (5 aliquote giornaliere), le circostanze afferenti la persona dell'impu- tato non giustificano un aumento o una riduzione della pena. 6.9.In sede d'interrogatorio d'appello l'imputato ha dichiarato di percepire un reddito annuo al netto delle imposte di EUR 300'000.00-400'000.00 (act. H.4 do- manda n. IV./3). Egli ha inoltre dichiarato di non percepire dividendi dalla società vinicola di cui è unico proprietario (act. H.4 domande n. IV./2 e IV./4). L'imputato ha infine dichiarato di versare un contributo di mantenimento alla moglie – dalla quale vive separato – per un importo mensile lordo di EUR 20'000.00; la figlia sa- rebbe per contro autosufficiente (act. H.4 domanda n. IV./5-7). Su base annua so- no pertanto deducibili contributi di mantenimento dell'importo di EUR 240'000.00. Considerato il tasso di cambio vigente al momento della deliberazione della sen- tenza d'appello, s'impone di fissare l'ammontare delle singole aliquote giornaliere in CHF 480.00 (EUR 160'000.00 [EUR 400'000 ./. EUR 240'000.00] x 1.08 / 360). 6.10. L'imputato è pertanto condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 480.00 ciascuna. 7.1.Giusta l'art. 42 cpv. 1 vCP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trat- tenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favo- revoli. Nella fattispecie la presunzione legale a favore della sospensione dell'ese- cuzione della pena (art. 42 cpv. 1 vCP) non è pertanto ribaltata dalla precedente condanna del 9 novembre 2012, non essendo la misura della pena ivi inflitta suffi- ciente (art. 42 cpv. 2 vCP; act. D.8). Non sono nemmeno ravvisabili altri motivi atti a ribaltare detta presunzione. L'esecuzione della pena pecuniaria è conseguente- mente sospesa per un periodo di prova di 3 anni. 7.2.1. Alla pena pecuniaria sospesa con il beneficio della condizionale dev'essere infine cumulata una multa (art. 42 cpv. 4 vCP in combinato disposto all'- art. 106 CP; cfr. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). In considerazione della gravità comparativamente lieve del reato, la multa cumulata può essere fissata in

12 / 13 CHF 1'500.00, costituenti il 15% della pena pecuniaria e pertanto ¾ del limite massimo del 20% della medesima pronunciabile in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 vCP (cfr. DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4; Hans Mathys, op. cit., n. 455, 460). Segnatamente alla luce della considerevole capacità economica dell'imputato, una multa di minore importo avrebbe peraltro valenza prettamente simbolica. 7.2.2. Per il caso in cui l'imputato omettesse per sua colpa di pagare la multa cu- mulata, la valutazione della gravità del reato e degli elementi afferenti la sua per- sona giustificano una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni (CHF 1'500.00 / CHF 480.00; cfr. Hans Mathys, op. cit., n. 455). 8.1.In applicazione dell'art. 7 cpv. 1 dell'Ordinanza cantonale sugli emolumenti in cause penali (OECP; CSC 350.210) la tassa di giustizia della procedura d'ap- pello è fissata in CHF 3'000.00. 8.2.Ai sensi dell'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della proce- dura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Soc- combendo l'imputato integralmente, la tassa di giustizia per la procedura d'appello è posta nella medesima misura a suo carico. 9.Essendo l'imputato dichiarato colpevole, non si riconoscono indennità per la procedura d'appello e per la procedura di prima istanza (art. 429 cpv. 1 CPP).

13 / 13 La Prima Camera penale pronuncia: 1.B._____ è dichiarato colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale a norma dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto all'art. 35 cpv. 2 LCStr. 2.B._____ è condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di CHF 480.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. 3.B._____ è inoltre condannato a una multa di CHF 1'500.00. In caso di mancato pagamento per sua colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. 4.Le spese del procedimento di prima istanza, di complessivi CHF 3'701.20, sono poste a carico di B.. 5.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta a carico di B.. 6.Non si riconoscono indennità. 7.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 8.Comunicazione a:

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