Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 4 febbraio 2021 (Con sentenza 6B_288/2021, 6B_289/2021 del 12 aprile 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto contro questa sentenza.) N. d'incartoSK1 17 53 / SK1 17 54 IstanzaPrima Camera penale ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Michael Dürst Richter, attuaria PartiProcura pubblica dei Grigioni Sennhofstrasse 17, 7001 Coira appellante contro A._____ B._____ appellati Oggettoreiterato riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis cifra 1 CP Atto impugnatosentenze Tribunale regionale Maloja del 29.06.2017, comunicate il 08.11.2017 (n. d'incarto 515-2016-22 e 515-2016-23) Comunicazione9 febbraio 2021

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con sentenze del 29 giugno 2017 il Tribunale regionale Maloja ha dichiara- to B._____ e A._____ colpevoli di reiterato riciclaggio di denaro. Nei confronti di B._____ il Tribunale regionale ha pronunciato una pena pecuniaria di 200 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna, mentre A._____ è stato condannato a una pe- na pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di CHF 30.00 ciascuna. Il Tribunale re- gionale ha inoltre ordinato il dissequestro del conto corrente EUR _____ presso la Banca C., intestato a B.. B.Avverso le sentenze del Tribunale regionale insorge, con due dichiarazioni d'appello distinte, la Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica), chiedendo la confisca a favore dello Stato dell'importo di EUR 52'729.95 seque- strato sul conto presso la Banca C._____ e la condanna di B._____ e A._____ al pagamento delle spese procedurali. C.La procedura scritta d'appello è stata ordinata il 20 dicembre 2017. La Procura pubblica ha quindi presentato, il 9 gennaio 2018, le motivazioni scritte d'appello. B._____ e A._____ (in seguito: appellati) chiedono, con memoriali del 23 febbraio 2018, la conferma delle sentenze di prima istanza. La Procura pubblica ha rinunciato a replicare. Considerando in diritto: 1.Litigioso in entrambe le procedure d'appello (SK1 17 53 e SK1 17 54) è il destino degli averi sequestrati sul conto intestato a B._____ presso la Banca C.. Si giustifica pertanto di riunire i procedimenti e di emanare un'unica sen- tenza (art. 30 CPP). 2.1.Reato a monte del riciclaggio di denaro è, nell'evenienza, lo sfruttamento della prostituzione, per il quale gli appellati sono stati condannati dal Tribunale di O.1 con sentenza del 25 febbraio 2014 (act. PP 5.23). Tale reato non sa- rebbe però di competenza della giurisdizione svizzera e non costituirebbe quindi un antefatto criminoso ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP. Neppure il riciclaggio di denaro, sanzionato dall'art. 305 bis CP, giustificherebbe, a mente del Tribunale regionale, una confisca degli averi sequestrati. Il riciclaggio di denaro non sarebbe, infatti, un reato contro il patrimonio, ma contro l'amministrazione della giustizia. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 305 bis CP non si allaccerebbe a un vantaggio delittuoso, imprescindibile sotto il profilo dell'art. 70 cpv. 1 CP (act. F.1 [SK1 17 53 e 54]). La Procura pubblica, nel suo appello, ritiene invece che la

3 / 6 confisca sia lecita, essendo il reato di riciclaggio di denaro stato commesso in Svizzera (act. A.3 [SK1 17 53 e 54]). 2.2.A norma dell'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale, i valori patrimoniali riciclati o in fase di riciclaggio sono confiscabili in quanto considerati prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305 bis CP (DTF 128 IV 145 consid. 2d; sentenze 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001 consid. 3c; 6B_242/2011 del 15 marzo 2012 consid. 3.1; 6B_67/2019 del 16 dicembre 2020 consid. 5.8.2). Il ragionamento del Tribunale regionale circa l'ammissibilità della confisca in caso di riciclaggio di denaro, fondato su un'opinione dottrinale divergente (Kajetan M. Kobryn, Beschlagnahme und Einziehung von in der Schweiz "gewaschenen" Vermögenswerten aus einer rein ausländischen Vortat, in: forumpoenale 4/2017, pag. 234 segg.), non può pertanto essere seguito. 3.1.Sul conto presso la Banca C., aperto nel 2009, sono stati effettuati nel corso del 2012 versamenti a contanti contemplati nell'atto d'accusa per complessivi EUR 151'000.00. Alla vigilia del sequestro, ordinato dalla Procura pubblica in data 11 dicembre 2012, il saldo del conto era di EUR 52'729.95 (act. PP 4.27 e 4.28). Il Tribunale regionale ritiene che sulla base delle risultanze dell'istruttoria non si possa concludere che tutto il denaro versato sul conto sia di origine criminale (act. F.1, consid. 2.2.3 [SK1 17 53 e 54]). Nel suo appello, la Procura pubblica ritiene che almeno l'importo di EUR 52'729.05, ancora presente sul conto al momento del sequestro, sia di origine delittuosa (act. A.3, n. 5b [SK1 17 53 e 54]). Gli appellati sostengono invece che la somma di EUR 151'100.00, versata sul conto nel corso del 2012, sia costituita da un trattamento di fine rapporto percepito in Italia e dal ricavato della vendita di tre negozi e di una lavanderia (act. A.5, pag. 2 [SK1 17 53 e 54]). 3.2.Il Tribunale regionale ha ritenuto gli appellati colpevoli di reiterato riciclaggio di denaro per avere – tra l'altro – trasportato dall'Italia in Svizzera denaro contante provento di reato, senza tuttavia determinare l'importo esatto o – quantomeno – un importo minimo. Tale questione non può, segnatamente sotto il profilo della confisca, restare indecisa. L'attività delittuosa per la quale gli appellati sono stati condannati dal Tribunale di O.1 si estende da aprile a novembre 2012. In tale periodo sono stati effettuati 10 versamenti sul conto per un importo complessivo di EUR 141'500.00 (act. PP 4.27 e seg.). Tra lo sfruttamento della prostituzione, avvenuto in diversi

4 / 6 stabilimenti erotici in Italia, e i versamenti operati in Svizzera vi è quindi uno stretto nesso temporale, che permette di concludere che gli importi versati in quel periodo siano provento di reato. Tale conclusione è, del resto, corroborata da quanto di- chiarato da B._____ al momento dell'apertura del conto, ovvero che i fondi deposi- tati proverrebbero "da attività lavorativa (centro idromassaggi in I)" (act. PP 4.9), ciò che corrisponde, in realtà, all'esercizio di stabilimenti erotici e relativo sfrutta- mento della prostituzione in Italia. Alla luce di questi elementi appare assodato che almeno l'importo di EUR 141'500.00, versato sul conto tra aprile e novembre 2012, è provento di reato. Poco credibile appare invece – tenuto conto dei cospicui ver- samenti a contanti già avvenuti in epoca precedente (cfr. act. PP 4.21 - 4.26) – che il provento della vendita di tre negozi e di una lavanderia come anche il trat- tamento di fine rapporto, di cui nulla di preciso è dato sapere, siano confluiti sul conto esattamente in questo limitato spazio temporale. 3.2.1. L'importo di EUR 141'500.00 appena indicato è stato versato sul conto al- lorquando questo aveva già – a inizio aprile 2012 – un saldo di EUR 4'475.00. La dottrina propone diverse soluzioni al problema della mescolanza (o contaminazio- ne) di fondi di origine delittuosa con averi di provenienza legale. Il Tribunale fede- rale, nella sua giurisprudenza, ha avuto occasione di esporre le diverse opinioni dottrinali, senza tuttavia determinarsi in favore dell'una o dell'altra. Oggetto del dibattito dottrinale sono in primo luogo soluzioni radicali che prevedono o escludo- no la confisca dell'integralità dei fondi contaminati. A queste si aggiungono solu- zioni intermediarie che prevedono una confisca proporzionale agli averi di prove- nienza delittuosa oppure dell'integralità dei beni contaminati, se la quota di fondi illeciti supera una certa soglia. Due opinioni considerano infine che i fondi delittuo- si, se mescolati con soldi di origine lecita, vengano a trovarsi, in senso figurato, sul fondo del conto ("Bodensatz-/Sockeltheorie") o, al contrario, al di sopra dei beni legali (sentenze 6B_285/2018 del 17 maggio 2019 consid. 1.4.2; 6B_334/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 4.4.3; con riferimenti). 3.2.2. La confisca a norma dell'art. 70 cpv. 1 CP si fonda sul principio che un comportamento punibile non deve pagare (DTF 141 IV 155 consid. 4.1; 139 IV 209 consid. 5.3), ciò che impone una sottrazione rapida e mirata dei fondi di provenienza delittuosa. Tra le soluzioni passate in rassegna dal Tribunale fede- rale non meritano accoglimento quelle che prevedono una contaminazione com- pleta – con o senza soglia minima di valori contaminati – degli averi depositati su un conto. Queste soluzioni non sono infatti compatibili con l'art. 70 cpv. 1 CP, che limita il diritto alla confisca a valori patrimoniali provento di reato o destinati a ri- compensare l'autore di un reato. Delle rimanenti soluzioni, solo la teoria che posi-

5 / 6 ziona l'integralità degli averi contaminati sul "fondo" evita una dispersione del pro- vento di reato tramite semplici operazioni quotidiane e garantisce alle autorità pe- nali un accesso mirato ai fini della confisca. La "Bodensatz-/Sockeltheorie" merita quindi, tra le varie soluzioni citate dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza, la preferenza. 3.2.3. Come si è visto, sul conto presso la Banca C._____ sono stati versati EUR 141'500.00 provenienti dal riciclaggio di denaro. Alla vigilia del sequestro il saldo era di EUR 52'729.05. Tale importo è "sedimentato" sul fondo del conto ed è inferiore agli averi illeciti versati. Esso va pertanto, come richiesto dalla Procura pubblica, interamente confiscato. 4.L'importo da confiscare non è più disponibile, come giustamente osserva la Procura pubblica, per coprire le spese procedurali e le pene pecuniarie poste a carico degli appellati dal Tribunale regionale (cfr. Marcel Scholl, in: Jürg-Beat Ackermann, Kommentar Kriminelles Vermögen – Kriminelle Organisation, vol. I, 2018, pag. 555). L'ammontare delle pene pecuniarie e delle spese di prima istanza non è, per contro, contestato ed è quindi passato in giudicato. 5.Nella procedura di appello, le spese seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CP) e sono di conseguenza da porre a carico degli appellati. Di riflesso, gli appellati non hanno diritto a indennità.

6 / 6 La Prima Camera penale pronuncia: 1.I procedimenti SK1 17 53 e SK1 17 54 sono congiunti. 2.È constatato il passaggio in giudicato dei punti 1, 2, 4 e 5 delle sentenze inc. 515-2016-22 e 515-2016-23 del Tribunale regionale Maloja del 29 giugno 2017. 3.L'importo di EUR 52'729.95, oltre interessi, sequestrato sul conto intestato a B._____ EUR _____ presso la Banca C._____ è confiscato a favore del Cantone dei Grigioni. 4.La tassa di giustizia per la procedura d'appello, di CHF 3'000.00, è posta in solido a carico di B._____ e A._____. 5.Non si riconoscono indennità. 6.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della deci- sione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fan- no stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 7.Comunicazione a:

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