Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 31 maggio 2013Comunicata per iscritto il: SK1 12 34[non comunicata oralmente]26 giugno 2013 Sentenza Prima Camera penale PresidenzaPritzi GiudiciBrunner e Michael Dürst Attuaria ad hoc Vecellio Nell'appello penale di X . _ _ _ _ _ , appellante e appellato incidentale, patrocinato dall’avv. lic. iur. Mirco Rosa, Residenza al Mai, 6535 Roveredo, e nell’appello incidentale della Y . _ _ _ _ , appellata e appellante incidentale, patrocinata dall’avv. lic. iur. Philipp Rupp, Steinengraben 14, 4003 Basel, contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 25 maggio 2012, comunicata il 19 giugno 2012, in re dell’appellante incidentale e della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, appellata, contro l’appellante, concernente truffa e infrazione alle norme della circolazione stradale, è risultato:
pagina 2 — 21 I. Fattispecie A.X._____ è nato a Locarno il _____ 1970 ed è cresciuto a Z.1._____ con una sorella ed un fratello in condizioni familiari normali. A Z.1._____ ha frequentato le scuole elementari e due anni di scuola secondaria. Presso il A._____ ha poi approfondito per un anno le sue conoscenze linguistiche. Dopodiché ha assolto l’apprendistato di quattro anni di lattoniere di carrozzeria presso suo padre a Z.1.. Quindi ha lavorato per un breve periodo alle dipendenze della carrozzeria B. ed è poi tornato presso suo padre in Mesolcina. Il 1° gennaio 1990 ha costituito la C._____ con sede a Z.1., la quale il 10 maggio 1995 è stata mutata in società anonima. Dal 1990 in poi ha sempre lavorato in proprio gestendo questa società, dapprima assieme al padre e dal 2004 assieme al fratello C.X.. Per l’anno fiscale 2009 è stato tassato un reddito imponibile di CHF 233'694.– ed una sostanza netta di CHF 822'566.–. Nel 2004 X._____ si è sposato con B.X._____ nata B.X.. È padre di due figli nati nel 2006 e nel 2009. X. non è iscritto nel casellario giudiziale svizzero. Dall’estratto del casellario dei provvedimenti amministrativi ADMAS risulta che dal 13 settembre al 12 dicembre 2010 gli è stata revocata la licenza di condurre per eccesso di velocità. B.Dal decreto di accusa della Procura pubblica dei Grigioni del 14 marzo 2012 risulta la seguente fattispecie: X., verso la fine di aprile 2008 e quale responsabile della C., dalla sede della stessa a Z.1., ha messo in vendita, sul sito internet W., al miglior offerente, un’automobile V._____ al prezzo minimo di offerta di CHF 27'600.–. Vettura che, nell’agosto 2004, era stata coinvolta in un incidente della circolazione, subendo un danno totale alla parte frontale, segnatamente alla car- rozzeria, alla parte del motore, al cambio, all’albero cardanico, alla pompa della benzina e al turbocompressore. Danni che sono stati perlomeno in gran parte ripa- rati dalla C.. Nonostante ciò, nella pubblicazione di vendita su internet, l’imputato ha scientemente dichiarato che il veicolo era esente da incidenti, inse- rendo accanto alla dicitura “unfallfrei” la parola “ja”. Inoltre, sulla pubblicazione internet indicava dei costi supplementari per la verniciatura di CHF 500.– e quelli per lavori di preparazione di CHF 2'000.–. In questo modo l’imputato, al fine di procacciarsi un indebito profitto, traeva in inganno la società Y. di Z.6._____ sull’effettivo stato del veicolo e di conseguenza sul suo reale valore. Il 24 aprile 2008 quest’ultima proponeva alla C._____ di acquistare il veicolo al prezzo di CHF
pagina 3 — 21 26'400.00, offerta che l’imputato accettava il giorno stesso. Dopo la conclusione del contratto d’acquisto, la C._____ consegnava il veicolo e la Y._____ pagava il prezzo pattuito. Secondo una perizia della O., Zurigo, del 12 dicembre 2008, richiesta dalla Y., i costi supplementari di riparazione erano valutati a CHF 21'660.75 con conseguente deprezzamento del veicolo di circa CHF 2'000.–. Il pregiudizio arrecato all’acquirente ammontava perciò a CHF 23'660.–. In questa misura l’imputato si è procacciato un indebito arricchimento. X., il 25 aprile 2010, alle ore 11.45, ha guidato il veicolo T., con targa U., sulla strada cantonale provenendo da Z.1. in direzione Z.2.. All’interno dell’abitato di Z.1., in zona “Z.3.”, all’altezza della Z.4., pur essendo a conoscenza del limite massimo di velocità segnalato di 50 km/h, è transitato ad una velocità di 76 km/h, ovvero – dedotta la tolleranza di 5 km/h – a 26 km/h oltre il consentito. X., in occasione del controllo di polizia effettuato il 29 aprile 2010, è circolato alla guida del veicolo T., omettendo scientemente di munirlo con le neces- sarie targhe posteriori. La procura pubblica ha accusato X._____ dei reati di truffa secondo l’art. 146 cpv. 1 CP, di infrazione grave alle norme della circolazione stradale secondo gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cifra 2 vLCStr (corrispondente all’attuale art. 90 cpv. 2 LCStr) e di infrazione alle norme della circolazione strada- le secondo l’art. 96 OETV in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 vLCStr (corrispondente all’attuale art. 93 cpv. 2 lett. a LCStr). C. Evasa l’istanza di complemento istruttorio proposta dall’imputato, al dibat- timento del 25 maggio 2012 di fronte al Tribunale distrettuale Moesa hanno parte- cipato il Procuratore pubblico Dr. iur. Franco Passini, l’imputato accompagnato dal difensore avv. Mirco Rosa e l’avv. Philipp Rupp per l’accusatrice privata Y.. H., B.D._____ e I._____ sono stati interrogati il 25 maggio 2012 di fronte al Tribunale distrettuale Moesa in qualità di testimoni. Nel corso del dibattimento, il Procuratore pubblico ha chiesto la condanna dell’imputato per i reati di truffa, infrazione grave e semplice delle norme alla circo- lazione stradale ad una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di CHF 240.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 5'800.–, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 24 giorni.
pagina 4 — 21 L’imputato ha ammesso le infrazioni alle norme della circolazione stradale e ha contestato l’accusa di truffa. Per quanto concerne la truffa, il difensore dell’imputato ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, difettando la prova che l’imputato sapeva dell’incidente subito dalla vettura V._____ e che quindi vi sia stato inganno ai danni della Y.. Il patrocinatore dell’accusatrice privata ha confermato quanto già esposto nella denuncia, postulando il riconoscimento delle pretese civili. D. Con la sentenza del 25 maggio 2012, comunicata il 29 maggio 2012 in di- spositivo ed il 19 giugno 2012 con la motivazione scritta, il Tribunale distrettuale Moesa ha dichiarato l’accusato colpevole di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cifra 2 vLCStr e infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 96 OETV in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 vLCStr, pu- nendo l’accusato con una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 240.– cadauna, sospesa con condizionale per un periodo di prova di 2 anni. Inoltre l’accusato è stato punito con una multa di CHF 3'000.–, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 12 giorni. L’azione civile della Y., Z.6., è stata rinviata al foro civile. Per la motivazione della senten- za, il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che la vettura sarebbe stata forza- tamente consegnata all’imputato nello stato in cui si trovava dopo l’incidente nell’agosto 2004. L’imputato quindi avrebbe saputo che la vettura aveva subito un incidente di una certa entità e che dunque la vettura V. non poteva che es- sere venduta quale veicolo non accidentato, come del resto riferito a J._____ e da questi confermato agli agenti di polizia nel corso del suo primo interrogatorio. Oltre a ciò il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che ulteriori indizi confermerebbe- ro la tesi della Pubblica accusa e l’atto di accusa. L’imputato avrebbe esplicita- mente escluso il coinvolgimento del veicolo in precedenti incidenti della circolazio- ne stradale. Non corrispondendo tale affermazione al vero ed essendo l’imputato cosciente di tale fatto, sarebbe indubbio che egli abbia garantito una qualità che la vettura non poteva avere. Egli avrebbe quindi venduto un veicolo accidentato, di- chiarandolo come esente da danni, al fine di ottenere un congruo profitto, che, altrimenti, non avrebbe ottenuto. Per questo motivo il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto che la fattispecie di truffa sarebbe adempiuta sia dal lato oggettivo che soggettivo. Oltre a ciò il Tribunale distrettuale Moesa ha ritenuto l’imputato colpe- vole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cifra 2 vLCStr e di infrazione alle nor-
pagina 5 — 21 me della circolazione stradale secondo l’art. 96 OETV in unione all’art. 93 cifra 2 cpv. 1 vLCStr. Infine il Tribunale distrettuale Moesa è giunto alla conclusione che l’azione civile dell’accusatrice privata non sarebbe matura per la pronuncia di meri- to, siccome non sufficientemente motivata. Non sarebbe stato infatti possibile giu- dicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accertamenti probatori, quali, per esempio, una perizia giudiziaria (e non solo di parte) sull’entità dei difetti e dei co- sti di riparazione. In questo caso sarebbe toccato all’accusatrice privata dimostrare il minor valore della vettura V._____ in applicazione del metodo relativo, riducendo il prezzo di vendita proporzionalmente alla differenza esistente tra il valore oggetti- vo della cosa senza difetti e il suo valore oggettivo con difetti. E.Contro tale sentenza l’imputato è insorto al Tribunale cantonale con dichia- razione di appello del 28 giugno 2012 (act. A.2), contestando il verdetto di colpe- volezza, segnatamente di essere stato autore e colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP. L’appellante ha richiesto che la sentenza di primo grado sia modifi- cata e che egli sia condannato per l’infrazione grave alle norme della circolazione stradale e per infrazione alle norme della circolazione stradale. L’imputato ha ri- chiesto che sia condannato ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di CHF 240.– ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni e ad una multa di CHF 800.–, sostituibile in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 4 giorni. Infine l’imputato ha richiesto che l’azione civile della Y., Z.6., sia rinviata al foro civile. In data 10 luglio 2012 il patrocinatore dell’accusatrice privata ha dichiarato appello incidentale (act. A.5), chiedendo la reiezione dell’appello dell’accusato e la con- ferma dei punti impugnati dall’appellante della sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 25 maggio 2012. Inoltre l’attrice adesiva e appellata ha richiesto l’annullamento della cifra 3 del dispositivo della sentenza di primo grado, postu- lando che l’appellante sia condannato a pagare all’attrice adesiva e appellata la pretesa di CHF 27'202.10 inclusi interessi del 5% dal 20 gennaio 2009, i costi per l’esecuzione di CHF 100.– ed i costi della rappresentanza legale nella procedura penale svolta finora di CHF 18'576.40. L’attrice adesiva e appellata ha ritenuto che l’appellante adempierebbe la fattispecie della truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP. Oltre a ciò l’attrice adesiva e appellata ha contestato il rinvio al foro civile pronun- ciato dal Tribunale distrettuale Moesa. L’attrice adesiva e appellata ha ribadito che il danno subito sarebbe stato comunicato all’appellante in data 23 dicembre 2008. L’azione civile – a detta dell’attrice adesiva e appellata - si comporrebbe dai costi della riparazione di CHF 21'660.75, il minor valore di CHF 2'000.– ed un’indennità
pagina 6 — 21 di inconvenienza di CHF 1'620.–. Ha inoltre precisato che l’indennità di inconve- nienza ed i relativi costi sarebbero noti e quest’indennità sarebbe solo in parte in grado di coprire i costi di CHF 1'663.90 (commissione del venditore, costi di ga- ranzia, costi per la perizia). Per l’insieme di questi motivi l’attrice adesiva e appel- lata ha ritenuto che il danno da lei subito sarebbe sufficientemente comprovato. Come petito eventuale l’accusatrice privata ha richiesto una perizia giuridica per stabilire se l’V._____ venduta era un veicolo esente da incidente (“unfallfrei”) e se si trattava di un veicolo accidentato (“Unfallwagen”). A detta dell’attrice adesiva e appellata tale perizia avrebbe dovuto considerare ed applicare solamente le diret- tive vigenti nel 2008. In ormai ordinata procedura scritta l’appellante ha inoltrato la sua motivazione scritta dell’appello del 17 ottobre 2012 (act. A.8), asserendo che egli non avrebbe ricevuto la vettura nello stato in cui si trovava dopo l’incidente di metà agosto 2004 e che non avrebbe eseguito la riparazione completa dell’V.. L’appellante ha dichiarato che dai documenti rilasciati dall’L. non risulterebbe nemmeno un pezzo di ricambio acquistato dalla C._____ dal gennaio 2005 fino alla fine di aprile 2008 che potesse riferirsi ad una vettura del tipo V._____ e che per questo motivo egli non potrebbe aver eseguito la riparazione completa dell’V._____ in discussio- ne. Inoltre l’appellante ha ritenuto insostenibile il fatto che il Tribunale distrettuale Moesa abbia escluso che il defunto A.D._____ possa aver acquistato e riparato la vettura V.. L’appellante oltre a ciò ha dichiarato di aver indicato in circa CHF 2'500.– il costo per la messa a punto del veicolo e di quindi non aver voluto sotta- cere nulla all’acquirente Y.. Infine la Y._____ non avrebbe notato l’esistenza di difetti tanto gravi, esattamente come non li avrebbe notati l’appellante. L’appellante ha sostenuto che la tesi del Tribunale distrettuale Moesa si basereb- be sul principio secondo cui la vettura in parola sarebbe pervenuta a lui nello stato post-incidente di K._____ e che lui avrebbe quindi eseguito la totale riparazione del veicolo. Dagli atti – a detta dell’appellante - nulla permetterebbe però di con- cludere che ciò sia veramente accaduto. F.Invitati a presentare osservazioni il Tribunale distrettuale Moesa ha rinun- ciato con scritto del 9 luglio 2012 ad inoltrare delle osservazioni, mentre la Procura pubblica, tramite scritto del 9 novembre 2012, ha proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza dell’istanza precedente. G.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono.
pagina 7 — 21 II. Considerandi 1.a)Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP (RS 312.0) l’appello può essere proposto con- tro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. La sentenza del Tribunale distrettuale Moesa data del 25 maggio 2012 ed è stata comunicata in dispositivo il 29 maggio 2012. Giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP l’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. In data 31 maggio 2012 il patrocinatore dell’appellante annunciava l’appello (act. A.1) nei confronti del dispositivo della sentenza del Tribunale distret- tuale Moesa. L’annuncio di appello è quindi tempestivo. b)La dichiarazione scritta d’appello va poi inoltrata entro 20 giorni dalla notifi- cazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP). La motivazione scritta della sentenza è stata comunicata dal Tribunale distrettuale Moesa in data 19 giugno 2012. Anche la dichiarazione d’appello del 28 giugno 2012 (data del timbro posta- le, act. A.8) dell’appellante è dunque tempestiva ed essendo sufficientemente mo- tivata ai sensi dell’art. 399 cpv. 3 CPP va ricevuta in ordine. 2.Giusta l’art. 391 CPP nella sua decisione la prima Camera penale del Tri- bunale cantonale quale giurisdizione d’appello non è vincolata né dalle motivazioni delle parti, né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (cpv. 1). Essa non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o con- dannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore come nella fatti- specie. È fatta salva unicamente una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (cpv. 2). 3.Oggetto della presente procedura di appello è la condanna per truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e tenor appello incidentale il tema dell’azione civile dell’attrice adesiva e appellata nei confronti dell’appellante. Le infrazioni alle nor- me della circolazione stradale non vanno quindi riesaminate. 4.Dagli accertamenti svolti dalla polizia, la fattispecie rilevante può essere riassunta nel seguente modo: K., detentrice della vettura V. telaio no. V.no._____ (in seguito V._____), nell’agosto 2004 veniva coinvolta in un incidente della circolazione cau- sando svariati danni al veicolo in questione. Lo stesso veniva poi rivenduto quale
pagina 8 — 21 veicolo accidentato dalla detentrice alla ditta F._____ a Z.7._____ in data 16 set- tembre 2004 per l’importo di CHF 17'500.–. La ditta F._____ non eseguiva nessu- na riparazione alla vettura e la rivendeva in data 10 dicembre 2004 a loro dire ad un certo G., Z.5., per CHF 23'000.–. Veniva sentito B.D., com- merciante di automobili a Z.5., ma lo stesso si dichiarava estraneo ai fatti, aggiungendo di non aver mai acquistato delle vetture nel Canton Vallese e di non conoscere la ditta F.. A partire dal 5 aprile 2005 la vettura V. veniva immatricolata da J., Z.8.. Interrogato in merito, lo stesso dichiarava di averla acquistata presso la C._____ a Z.1._____ quale veicolo accidentato. Infatti X._____ gli aveva mostrato il veicolo accidentato presso la sua carrozzeria. Dopo le riparazioni eseguite dalla C., J. prendeva possesso della vettura ma dopo poco più di una settimana, a causa di ripetuti problemi meccanici, la re- stituiva alla carrozzeria in parola senza pagare il prezzo pattuito di CHF 35'000.–. Dal 18 maggio 2005 al 26 ottobre 2005 il veicolo veniva immatricolato a nome di X., Z.1.. Dopo essere stato tolto dalla circolazione per alcuni mesi, veniva in seguito acquistato ed immatricolato a partire dal 29 marzo 2006 da I., Z.9.. Quest’ultima, dichiarava di aver ricevuto la vettura in regalo dal padre M., nel frattempo deceduto. In data 25 aprile 2008 I. vende- va la vettura V._____ alla C._____ per l’importo di CHF 26'400.–, acquistando un altro veicolo. Lo stesso giorno, la C._____ per mano di X._____ pubblicava sul sito internet W._____ la vettura V._____ in questione, menzionando esplicitamen- te che il veicolo era esente da incidenti (“unfallfrei”). La ditta Y.____, Z.6., e la C. trovavano l’accordo di acquisizione del veicolo per CHF 26'400.– che veniva consegnato alla Y.. In data 17 luglio 2008 veniva collaudata la vettu- ra V. nel Canton Basilea. Dal collaudo non risultava alcun problema e la Y._____ vendeva la vettura V._____ a N._____ in data 30 settembre 2008. A cau- sa del malfunzionamento della vettura, la Y._____ sottoponeva il veicolo ad una perizia tecnica della O., dalla quale emergevano diverse lacune sia dalla parte meccanica che alla carrozzeria. La perizia tecnica della O. del 12 di- cembre 2008 stabiliva che il veicolo era evidentemente accidentato: “es handelt sich hier eindeutig um ein Unfallfahrzeug gemäss den Richtlinien des vffs” (act. PP.5.1 e PP.5.19). 5.Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 146 cpv. 1 CP).
pagina 9 — 21 L’appellante è accusato di aver messo in vendita il veicolo V., dichiarando falsamente che lo stesso era “esente da incidenti”. Al fine di procacciarsi un inde- bito profitto, egli avrebbe tratto in inganno l’acquirente Y. sull’effettivo stato della vettura e quindi sul suo reale valore. I cinque elementi che nel loro insieme configurano la fattispecie della truffa ai sen- si dell’art. 146 cpv. 1 CP sono costituiti dall’inganno con astuzia, dall’errore al qua- le viene indotta la persona ingannata, da danno patito da quest’ultima e dall’ottenimento di un vantaggio al quale è contrapposto il pregiudizio subito dalla persona ingannata. Questi elementi vanno esaminati in dettaglio nelle considera- zioni seguenti. 6.a)L’appellante contesta di aver acquistato il veicolo V., di averlo ripara- to e di averlo venduto sul sito internet W. come “esente da incidenti” (“unfall- frei”). L’appellante dichiara che la vettura V._____ in questione sarebbe arrivata alla C._____ quattro mesi dopo l’acquisto tramite un certo G., sarebbe stata immatricolata da J. e poi in seguito venduta a M.. Due anni più tardi I. avrebbe rivenduto la vettura alla C., la quale l’avrebbe rivenduta via internet alla Y.. Oltre a ciò – così l’appellante – dai documenti della società L._____ non risulterebbe che la C._____ abbia acquistato dei pezzi di ricambio per effettuare delle riparazioni all’V.. b) Al contrario di ciò che afferma l’appellante, il Tribunale distrettuale Moesa ha stabilito la fattispecie in modo corretto (consid. 2 della sentenza impugnata). La fattispecie è poi stata quindi confermata con precisione in sede di dibattimento di fronte al tribunale di primo grado, mediante la testimonianza dell’appellante. Egli ha originariamente negato, nel corso dell’interrogatorio di polizia e di fronte alla Procura pubblica (act. PP.6.1 e PP.6.5), di essere a conoscenza che l’V. fosse accidentata. In seguito, in sede di dibattimento, l’appellante ha asserito che i danni riparati sarebbero stati di lieve entità e che di conseguenza il veicolo non sarebbe dovuto essere dichiarato come accidentato. In sede di dibattimento, l’appellante ha quindi dichiarato di aver comprato la vettura V., di averla usata personalmente – dopo che J. aveva deciso di non più acquistarla –, che i fratelli D._____ non avrebbero avuto a disposizione un’officina per le ripara- zioni, di aver effettuato varie riparazioni alla vettura e di essersi scordato dove aveva ordinato i pezzi di ricambio. Per questo motivo l’appello contraddice in modo sostanziale le dichiarazioni dell’appellante di fronte al Tribunale distrettuale Moesa. Pertanto bisogna stabilire
pagina 10 — 21 – come già fatto dal tribunale di primo grado – che l’appellante ha acquistato il vei- colo V., l’ha riparato, l’ha usato personalmente per diversi mesi e che infine la vettura ha cambiato diversi proprietari, come stabilito nella fattispecie. Allo stes- so tempo va costatato che l’appellante non ha solamente effettuato i lavori di ma- nutenzione per la vendita su internet nell’anno 2008, ma ha addirittura riparato la vettura prima dell’acquisto previsto da J. nell’anno 2005. Inoltre dalla dichia- razione di J._____ di fronte alla Procura pubblica (act. PP.6.3 e PP.6.6) traspare in modo evidente che la vettura era un veicolo accidentato, da come comunicato esplicitamente dall’appellante nei confronti del teste. Questa testimonianza com- prova che l’appellante era in realtà a conoscenza che l’V._____ non era “esente da incidenti”. Considerando che l’appellante ha offerto tale vettura sul sito W._____ esplicitamente come “esente da incidenti” (“unfallfrei”), in tal modo egli ha agito in malafede, ingannando i possibili acquirenti e pertanto anche la Y._____ sull’effettivo stato della vettura V.. c) L’appellante fa valere che dai documenti rilasciati dalla società L. non risulterebbe che egli abbia ordinato dei pezzi di ricambio per il veicolo V._____ per il periodo da gennaio 2005 ad aprile 2008. In questo contesto bisogna menzionare che l’appellante ha esplicitamente ammesso di aver effettuato delle riparazioni al veicolo (interrogatorio dell’imputato 25 maggio 2012) e di non ricordarsi da chi aveva ordinato i pezzi di ricambio. È quindi probabile che l’appellante abbia ordi- nato i pezzi di ricambio presso un altro rivenditore. Infatti dalla perizia tecnica della O._____ del 12 dicembre 2008, emerge che la riparazione del veicolo è stata ef- fettuata con dei pezzi di ricambio non originali. Anche per questo motivo l’argomentazione dell’appellante risulta priva di fondamento. d) L’appellante ritiene che per le riparazioni effettuate da lui stesso non vi sa- rebbe stato l’obbligo di indicare la vettura come accidentata nel senso tecnico. L’appellante cita il perito H., esperto veicoli, il quale ha deposto che un vei- colo sarebbe considerato come accidentato, se ha subito dei danni importanti su elementi portanti primari. Secondo la deposizione del perito la sostituzione di pa- raurti, fari e supporto dell’albero di trasmissione non comporterebbe che il veicolo sia considerato come “veicolo accidentato”. Anche la rottura di una turbina a pare- re dell’esperto non sarebbe sufficiente per considerare il veicolo come accidenta- to. e) L’appellante misconosce che lui ha esplicitamente dichiarato il veicolo V. come “esente da incidenti”, nonostante le riparazioni che lui stesso aveva
pagina 11 — 21 effettuato. Bisogna pertanto stabilire che il termine “esente da incidenti” (“unfall- frei”) e “veicolo accidentato” (“Unfallwagen”) hanno differenti significati. Secondo la normativa del BWR 2000 +vffs (Associazione Svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti) e dell’Unione Svizzera dei Carrozzieri, il termine “esente da incidenti” (“unfallfrei”) indica un veicolo che non ha mai subito danni da incidenti. Sono con- siderate vetture accidentate („Unfallwagen“) le automobili che hanno invece subito ingenti danni alla struttura portante primaria del veicolo. „Ogni veicolo che ha subito un danno d'entità superiore a un danno bagatella (per es. una piccola ammaccatura da parcheggio) è considerato "non esente da incidenti". La designazione "non esente da incidenti" non deve però esse- re confusa con l'espressione "vettura accidentata/veicolo accidentato". Si parla di vettura accidentata solo se sono stati danneggiati seriamente gli elementi portanti primari della carrozzeria (supporti principali, supporti del motore, assi, trasmissione e i supporti delle gambe ammortizzatrici)” (http://www.vsci.ch/xml_1/internet/it/application/d168/d270/f434.cfm) Considerando che l’appellante ha svolto personalmente delle riparazioni al veicolo V._____ (sostituzione paraurti, fari e supporto dell’albero di trasmissione, ecc.), tale veicolo non poteva assolutamente essere qualificato come “esente da inciden- ti”. Oltre a ciò, anche il teste J._____ ha deposto che l’appellante lo avrebbe in- formato che l’V._____ era una vettura accidentata ma che sarebbe stata riparata. J._____ ricordava anche i forti danni alla parte frontale della carrozzeria nella par- te del motore. Per l’insieme dei motivi elencati è evidente che l’appellante era a conoscenza che il veicolo era accidentato e che inoltre – a causa dei danni mani- festi e delle riparazioni da lui effettuate – il veicolo non poteva essere dichiarato come “esente da incidenti”. 7.a)Sotto il profilo oggettivo, il reato di truffa giusta l’art. 146 CP presuppone tra l'altro un inganno, inganno che deve inoltre essere astuto. Secondo la giurispru- denza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a forni- re delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragione- volmente esigibile oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una veri- fica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnata- mente, di un particolare rapporto di fiducia (sentenza 6B_94/2007 del Tribunale federale del 15 febbraio 2008; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3). L'astuzia, tuttavia, va negata qualora la vittima potesse difendersi facendo prova di un minimo di at- tenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Non è però necessario che la vittima abbia fatto prova della più grande diligenza e adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò
pagina 12 — 21 che poteva per evitare di essere ingannata. L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno per non aver osservato le misure elementari che si imponevano. Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì oc- corre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii). Il Tribunale fe- derale ha precisato che con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o control- lo. L’alta Corte ha anche menzionato che chi, in occasione della vendita di un’automobile, sottace che essa ha subito importanti danni in un incidente e pre- senta la vettura riparata come nuova, inganna l’acquirente con astuzia. Per giudi- care poi se un’automobile deve essere considerata come una vettura accidentata, occorre basarsi sui criteri generalmente praticati nel commercio (DTF 96 IV 145). b) In casu risulta evidente che la (falsa) indicazione “esente da incidenti” pote- va essere verificata solamente con estrema difficoltà. Infatti, durante il collaudo della vettura da parte dell’Ufficio tecnico del Canton Basilea, non è emerso alcun problema o difetto e solamente una perizia tecnica su incarico dell’accusatrice pri- vata ha portato alla luce che la vettura in questione non soltanto non era “esente da incidenti”, ma che addirittura si trattava di un veicolo accidentato (“Unfallwa- gen”). Il comportamento dell’appellante deve essere pertanto qualificato come astuto ai sensi di legge. 8.L’errore è da considerarsi dato dal fatto che la persona ingannata ritiene la fattispecie oggetto di finzione veritiera, la qual cosa condiziona direttamente anche gli atti di disposizione patrimoniale della persona ingannata. In base alle chiare dichiarazioni dell’appellante, l’accusatrice privata era pertanto convinta che la vet- tura V._____ offerta fosse effettivamente “esente da incidenti” (“unfallfrei”). All’accusatrice privata non va pertanto rimproverata nessuna negligenza. Come già stabilito, l’astuto inganno corroborato dalla falsa dichiarazione dell’appellante poteva essere smascherato solamente con estrema difficoltà. Va anche menzio- nato che il sito W._____ può essere utilizzato solamente da un numero limitato di utenti, che devono annunciarsi con una password. Oltre a ciò, gli utenti vengono esplicitamente resi attenti che sono obbligati ad offrire i veicoli in tutta onestà (act. PP.5.21). Il sito non tollera pertanto che vengano tralasciate informazioni impor-
pagina 13 — 21 tanti ad. es. se un veicolo è accidentato. Per questo motivo gli acquirenti pongono un’elevata fiducia nella veridicità delle offerte pubblicate. Di conseguenza, l’appellante ha abusato della serietà del sito internet, ingannando l’accusatrice privata. 9. In seguito all’astuto inganno e all’errore ottenuto, l’accusatrice privata ha versato il prezzo di compravendita per il veicolo e di conseguenza l’appellante ha ricevuto l’importo pattuito. Pertanto anche il requisito dell’immediato atto di dispo- sizione patrimoniale della persona ingannata, in questo caso è adempiuto. 10.L’entità del danno che l’appellante ha effettivamente causato al patrimonio dell’accusatrice privata verrà stabilita nell’ambito del procedimento civile (consid. 13 seguente). Il termine giuridico del danno patrimoniale è in realtà applicabile per ogni danno causato da inganno e quindi anche per ogni perdita indesiderata di denaro (Gunther Arzt, in Basler Kommentar zum Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 86 ad art. 146 CP). Dalla pretesa dell’accusatrice privata nei confronti dell’appellante emerge indirettamente che la perdita di valori patrimoniali dovuta all’inganno astuto perpetrato dall’appellante e al conseguente errore dell’accusa- trice privata era manifestamente indesiderata. Anche l’offerta dell’appellante nei confronti dell’accusatrice privata di riprendersi il veicolo per il prezzo di compra- vendita, non influenza in alcun modo la perdita patrimoniale indesiderata. Di con- seguenza, anche il danno al patrimonio dell’accusatrice privata risulta comprovato. 11.a) L’appellante fa valere di aver acquistato l’V._____ per l’importo di CHF 26'400.– da I._____ e di averla rivenduta allo stesso prezzo alla Y.. Per questo motivo l’appellante non avrebbe tratto profitto e l’estremo dell’indebito pro- fitto non sarebbe adempiuto. b)Per quanto riguarda il criterio dell’indebito profitto rispettivamente dell’intenzione di arricchirsi da parte dell’appellante bisogna stabilire che l’indebito arricchimento non consiste solamente in un aumento degli attivi ma può risultare anche da una diminuzione dei passivi. J. ha dichiarato di aver acquistato la vettura V._____ nell’anno 2005 per un prezzo di circa CHF 34'000.–/36'000.– (act. PP.6.6). Per questo motivo si può presumere che l’appellante abbia venduto la vettura a M._____ ad un prezzo analogo. La riconsegna dell’V._____ nel 2008 da parte di I._____ è avvenuta per il prezzo che ha poi anche pagato l’accusatrice privata, cioè di CHF 26'400.– (act. PP.5.5 e PP.5.6). Questa particolare conforma- zione nel momento della rivendita dell’V._____ va pertanto considerata. Oltre a ciò l’appellante non può dichiarare che lui abbia rivenduto il veicolo alla Y._____ per il
pagina 14 — 21 prezzo di acquisto pattuito con I._____ e che quindi nemmeno i costi di manuten- zione fossero coperti da questo importo, motivo per cui egli non avrebbe potuto essersi arricchito. Al contrario bisogna stabilire che l’appellante era a conoscenza che l’autovettura V._____ era accidentata rispettivamente che non era “esente da incidenti”. In questo caso lui avrebbe dovuto dichiarare tale aspetto sul sito W._____ e di sicuro avrebbe ottenuto un prezzo notevolmente inferiore. Effettiva- mente, anche il prezzo offerto dall’accusatrice privata, cioè CHF 26'400.–, risulta- va inferiore al prezzo minimo di offerta stabilito dall’appellante di CHF 27'600.–. Escludendo il coinvolgimento del veicolo in precedenti incidenti della circolazione stradale ed essendo consapevole che il veicolo era accidentato, l’appellante ha intenzionalmente ottenuto un congruo profitto, che altrimenti non avrebbe ottenuto. Per l’insieme dei motivi elencati, la fattispecie della truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP è adempiuta sia dal lato oggettivo che soggettivo. 12.Nella fattispecie il Tribunale distrettuale Moesa ha condannato l’appellante ad una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 240.– cadauna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di due anni e ad una multa di CHF 3'000.–. Tale sanzione può essere considerata proporzionata e perfettamente con- forme al diritto e alla prassi in materia e pertanto non si impone di riesaminare la sanzione pronunciata, visto anche che questa Corte non è giunta ad un risultato diverso in nessuno dei punti avanzati dall’appellante. È pertanto comprovato che l’appellante ha intenzionalmente venduto un veicolo accidentato, dichiarandolo in modo esplicito come “esente da incidenti”, al fine di ottenere un congruo profitto. Bisogna pertanto concludere che le pretese dell’appellante si rivelano infondate e la sentenza impugnata merita di essere con- fermata. L’appello va pertanto respinto e il petito 1 dell’appello incidentale va ac- colto. 13.a) L’accusatrice privata qui appellata chiede con appello incidentale che l’appellante sia condannato a pagarle l’importo di CHF 27'202.10 oltre a interessi del 5% dal 20 gennaio 2009, i costi per l’esecuzione di CHF 100.– e i costi della rappresentanza legale nella procedura penale svolta finora di CHF 18'576.40. Ag- giunge infine anch’essa ai suoi petiti la solita formula “protestate spese e ripetibili a carico dell’appellante”, inoltrando poi però il 21 settembre 2012 una nota d’onorario, quantificando e comprovando così sufficientemente la sua pretesa. L’attrice adesiva ribadisce che il danno che avrebbe subito sarebbe stato comuni- cato all’appellante in data 23 dicembre 2008. L’azione civile si comporrebbe dai
pagina 15 — 21 costi della riparazione di CHF 21'660.75, il minor valore di CHF 2'000.– ed un’indennità di inconvenienza di CHF 1'620.–. L’attrice adesiva precisa che l’inconvenienza e i relativi costi sarebbero noti e quest’indennità sarebbe solo in parte in grado di coprire i costi di CHF 1'663.90 (provvigione del venditore, costi di garanzia, costi per la perizia). Come petito eventuale l’attrice adesiva e appellata richiede una perizia giuridica per stabilire se l’V._____ venduta era un veicolo “esente da incidenti” (“unfallfrei”) e se si trattava di un veicolo accidentato (“Un- fallwagen”). Secondo l’attrice adesiva e appellata tale perizia dovrebbe applicare le direttive del 2008. b)Come ha già stabilito correttamente il Tribunale distrettuale Moesa, l’azione civile dell’attrice adesiva e appellata non è sufficientemente motivata. Tenor esso non sarebbe possibile giudicare la richiesta di risarcimento senza ulteriori accer- tamenti probatori quali per esempio una perizia giudiziaria sull’entità dei difetti e dei costi di riparazione. Mancano difatti le considerazioni essenziali circa il calcolo del danno subito e il metodo determinante per stabilire il minor valore. In più va però precisato pure che essa non ha nemmeno presentato le allegazioni di fatto necessarie quanto ai presupposti legali della responsabilità risp. dell’obbligo al risarcimento dell’imputato per i crediti che lei fa valere nei suoi confronti. In tal senso l’azione è insufficientemente motivata. Anche il tribunale d’appello non è quindi autorizzato a giudicare la pretesa civile, dovendo confermare piuttosto il rinvio al foro civile in base all’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP. c)Il petito formulato in via eventuale dell’attrice adesiva qui appellante inci- dentale di ordinare una perizia giuridica in merito alla qualificazione del veicolo come “esente da incidenti” e come veicolo accidentato infine può senz’altro essere respinto. Esso aveva difatti per scopo la conferma della condanna dell’imputato X._____ (cfr. cifra 20 pag. 7 dell’appello incidentale, act. A.5). Visto l’esito dell’appello dell’imputato con la conferma della condanna di primo grado, non è necessario assumere ulteriori prove a tale fine. Del resto, nella misura in cui l’appellante incidentale avesse voluto approfittare del risultato di tale perizia anche per la sua azione adesiva, va detto che non è compito del tribunale penale rispet- tivamente del tribunale di appello colmare le lacune probatorie dell’attrice adesiva mediante l’assunzione di prove con un dispendio sproporzionato. Detto petito an- drebbe dunque respinto pure sotto quest’ottica.
pagina 16 — 21 d)Per questo motivo le cifre 2 e 3 del petito dell’attrice adesiva e appellata vanno respinte, fatta salva la richiesta di indennità di CHF 18'576.40 a titolo di ri- petibili che va esaminata nel seguito. 14.a) Il tribunale di primo grado ha inoltre posto le spese processuali interamente a carico dell’imputato, senza riconoscere spese ripetibili di alcun tipo. In via d’appello l’imputato qui appellante chiede che le spese processuali siano poste a suo carico soltanto nella misura del 20% (CHF 1'053.–) e che il resto debba anda- re a carico dello stato, senza pretendere che l’accusatrice privata sostenga una parte dei costi. Egli pretende inoltre un’indennità forfetaria a titolo di risarcimento ex art. 429 CPP di CHF 10'000.–. Con le osservazioni all’appello incidentale pro- testa infine “tasse, spese e ripetibili”, senza precisare espressamente se chiede (anche) un’indennità a carico dell’accusatrice privata ai sensi dell’art. 432 cpv. 1 CPP. b)Essendo l’appello integralmente respinto e la condanna dell’appellante con- fermata in tutti i punti, non vi è motivo per discostarsi dalla decisione dei primi giu- dici. Non vi è spazio nemmeno per riconoscere un’indennità a favore dell’imputato qui appellante a carico dello stato, non essendo manifestamente riunite le condi- zioni di cui all’art. 429 CPP. c)Il rinvio al foro civile ai sensi dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP è reputato quale soccombenza dell’attrice civile. Considerato quindi che nell’occorrenza l’imputato prevale nel punto civile, egli ha di principio diritto che l’accusatrice privata lo in- dennizzi adeguatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili. Quest’indennità può essere riconosciuta anche congiuntamente per entrambe le sedi (procedura di primo grado e procedura d’appello, inclusa quella d’appello incidentale). L’imputato qui appellante avendo protestato “tasse, spese e ripetibili” con la formula usuale fra avvocati nelle sue osservazioni all’appello incidentale che concerne il punto civile del procedimento, va esaminato se ciò sia sufficiente per riconoscerli un’indennità a carico dell’accusatrice privata giusta l’art. 432 cpv. 1 CPP. Secondo la convinzione della prima Camera penale deve bastare che l’imputato o il suo patrocinatore protestino ripetibili. Non si giusti- fica di esigere da essi che quantifichino e comprovino le proprie pretese come lo si deve invece fare ex lege dall’accusatrice privata (art. 433 cpv. 2 CPP). Qualora – come nell’occorrenza – l’imputato non dia ulteriori indicazioni quanto all’importo da lui concretamente investito per difendersi contro l’azione civile, spetta al giudice chiedere le necessarie informazioni oppure statuire secondo equità (vedi per il
pagina 17 — 21 tutto la sentenza SK1 11 25 del Tribunale cantonale del 30 novembre 2012 con- sid. 22.6 e 23, prevista per la pubblicazione, ma contro la quale è pendente un ricorso al Tribunale federale [proc. 6B_41/2013]). d)In considerazione di tutti gli elementi, in particolare del fatto che l’imputato in difesa contro le pretese civili dell’accusatrice privata si tiene assai breve (cfr. le osservazioni all’appello incidentale del 27 luglio 2012, act. A.7) e avanza prevalen- temente gli stessi argomenti come già a sostegno del proscioglimento da lui ri- chiesto, cosicché l’azione civile non gli ha provocato un dispendio supplementare di misura particolarmente grande, è ritenuta adeguata un’indennità complessiva di CHF 1'000.– (IVA inclusa). 15.Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguata- mente l’accusatrice privata delle spese necessarie da lei sostenute nel procedi- mento se l’accusatrice privata vince la causa – sia nel punto penale, sia nel punto civile. a)L’appellante incidentale chiede in questa sede un’indennità “per le spese di patrocinio sostenute finora nel procedimento penale” per un importo di CHF 18'576.40 (IVA inclusa). Queste spese si riferiscono alla procedura di primo grado. Con la nota d’onorario del 21 settembre 2012 fa valere inoltre CHF 3'670.90 (IVA inclusa) per la procedura d’appello e d’appello incidentale. Le due richieste posso- no essere giudicate congiuntamente, la pretesa totale corrispondente dunque a CHF 22'247.30 (IVA inclusa). Come esposto sopra, l’accusatrice privata è reputata vincente nel punto penale quando l’imputato è condannato. Essa è invece consi- derata soccombente nel punto civile se la sua azione civile è rinviata al foro civile giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP perché non sufficientemente quantificata o moti- vata (sentenza del Tribunale federale 6B_310/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 4.3; confronta per più dettagli la sentenza SK1 11 25 consid. 22 segg.). Il primo presupposto è dunque parzialmente dato. b)L’accusatrice privata che chiede di essere indennizzata dall’imputato è tut- tavia tenuta ad inoltrare un’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza (art. 433 cpv. 2 CPP). Al contrario dell’indennità ai sensi dell’art. 432 cpv. 1 CPP a favore dell’imputato quindi se non vi è una richie- sta concreta e sufficientemente motivata dell’accusatrice privata, l’indennizzo a suo favore e a carico dell’imputato non deve e non può essere esaminato, nem- meno secondo equità, il giudice non essendo tenuto a chiedere di sua iniziativa
pagina 18 — 21 che l’accusatrice privata quantifichi o comprovi le proprie pretese (sentenza SK1 11 25 consid. 23). Nel caso qui in giudizio la Y._____ ha presentato una richiesta motivata d’indennizzo a titolo di ripetibili per le spese sostenute in primo grado di complessivi CHF 18'576.40 (IVA inclusa; vedi act. C.9 e C.17). Essa va giudicata in questa sede, i primi giudici avendo omesso di farlo. Per ciò che concerne invece la procedura d’appello, l’appellante incidentale si è limitata dapprima alla mera formula usuale “con protesta di spese e ripetibili”, ma ha poi inoltrato una nota d’onorario il 21 settembre 2012 per l’importo di CHF 3'670.90 (IVA inclusa; act. D.5). Anche in questo caso essa ottempera dunque sufficientemente al suo obbli- go ai sensi del cpv. 2 della citata disposizione. I presupposti della forma sono dunque anch’essi adempiuti. c)L’accusatrice privata va indennizzata soltanto nella misura in cui vince la causa. A tale proposito il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare che va distinto fra le spese sostenute per l’azione penale e quelle per l’azione civi- le. La distinzione è raramente facile da effettuare, come ha ammesso pure la massima Corte elvetica. In tal senso quest’ultima ritiene che tenor l’art. 433 cpv. 1 CPP l’importo concreto dell’indennità andrebbe fissato secondo libero apprezza- mento del giudice, qualora l’accusatrice privata non abbia fatto detta distinzione (vedi sentenza 6B_310/2012 consid. 4.5). Alla luce di quanto previsto al cpv. 2 della stessa disposizione quindi ciò significa che l’accusatrice privata è – quanto- meno – libera di indicare quali spese concernono l’azione penale e quali quella civile, il che va senz’altro consigliato perché generalmente in suo favore e agevola e accelera il lavoro del tribunale. Se però tralascia questa distinzione, a mente del Tribunale cantonale ciò non può nuocerle e l’autorità penale fissa la ripartizione delle spese ripetibili fra punto penale e punto civile e riconosce l’indennità concre- ta secondo il suo libero potere discrezionale. Nell’occorrenza come costatato l’accusatrice privata rimane soccombente nel punto civile e vince soltanto nel pun- to penale. L’imputato qui appellante deve quindi versare all’accusatrice privata qui appellante incidentale un’indennità a titolo di ripetibili per il solo punto penale. La distinzione è dunque primordiale in questo caso. L’appellante incidentale non si esprime sul rapporto fra le spese per l’azione penale e quelle per l’azione civile. Spetta quindi alla prima Camera penale statuire sulla ripartizione. In considerazio- ne della partecipazione dell’accusatrice privata al procedimento e degli atti da lei prodotti ed inoltrati, in particolare però anche del fatto che nella denuncia penale e in sede di dibattimento di primo grado essa si è espressa quasi esclusivamente sul punto penale, può essere costatato che la quasi totalità delle spese sostenute
pagina 19 — 21 dall’attrice civile concernono il lato penale del procedimento. Tuttavia, di gran lun- ga non tutte queste spese erano necessarie. d)Va infine stabilito quali spese dell’accusatrice privata possano essere rite- nute “necessarie” nel punto penale ai sensi dell’art. 433 cpv. 1 CPP. Considerato che il perseguimento di reati compete esclusivamente alle autorità penali, nella fattispecie alla Procura pubblica (art. 12 lett. b CPC), l’accusatore privato può farsi indennizzare soltanto le spese di patrocinio che hanno contribuito in modo sostan- ziale all’accertamento di una fattispecie penale – peraltro sufficientemente com- plessa dal punto di vista giuridico da dover chiamare in campo l’aiuto di un avvo- cato – e alla condanna del reo, dato che in tal caso le spese dello stato hanno po- tuto essere contenute (Stefan Wehrenberg/Irene Bernhard, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 10 segg. ad art. 433 CPP; vedi per più dettagli i consid. 5.3.2 segg. della sentenza dell’Obergericht del Canton Zurigo SB110338 del 2 novembre 2011 con rinvii). In un caso di truffa co- me il presente occorre che la parte lesa segnali il comportamento penalmente re- prensibile alla Procura pubblica, possibilmente con tutta la documentazione ne- cessaria (atto di compravendita, prova che il venditore abbia assicurato l’esenzione di danni, foto delle parti che hanno fatto oggetto di riparazione ecc.). A tale scopo le incombe un certo onere della prova, ma non illimitato, la Procura pubblica essendo competente per completare gli accertamenti, una volta convinta che si tratti di una fattispecie possibilmente penalmente rimproverabile. In conside- razione di questi fatti, ritenuto che l’imputato ha sempre negato tutto e che le que- stioni giuridiche non erano semplicissime, cosicché un intervento di un avvocato può essere giudicato necessario in una certa misura, che d’altronde però l’importo chiesto dall’appellante incidentale di complessivi CHF 22'247.30 (IVA inclusa) pare indubbiamente troppo elevato dal punto di vista della necessità, si giustifica di condannare l’imputato qui appellante a versare all’attrice civile qui appellante inci- dentale un importo di CHF 5'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per le sue spe- se nel punto penale. Esso può compensare il suo credito a titolo di ripetibili di CHF 1'000.– (consid. 14.d supra), cosicché gli resta da pagare un importo di CHF 4'000.– (IVA inclusa). e)Per quanto concerne invece le spese per il punto civile, l’accusatrice privata rimasta soccombente non deve essere indennizzata, essendo rimasta soccom- bente. Infine è precisato ancora che secondo il principio dell’esclusività delle di- sposizioni sull’indennizzo (artt. 429 segg. CPC) le spese finora assunte dall’accusatrice privata non potranno nemmeno essere fatte valere in foro civile
pagina 20 — 21 (vedi per più dettagli i consid. 15 seg. della sentenza SK1 11 25, mentre va ricor- dato che il Tribunale federale nella sentenza 6B_310/2012 si è espresso esclusi- vamente in merito alla costellazione in cui si giunge ad una condanna mediante decreto d’accusa, perciò tale giurisprudenza non si applica nella fattispecie). 16.a) Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l’art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l’art. 37 cpv. 4 lett. b della legge d’applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) per procedure giudiziarie l’ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L’ordinanza sugli emo- lumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede al suo art. 7 che per decisioni in procedure d’appello l’emolumento è compreso tra i CHF 1'500.– e i CHF 20'000.–. Nella presente procedura d’appello un emolumento di CHF 3'000.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. Giusta l’art. 428 cpv. 1 CPP le spese della procedura vanno a carico della parte soccombente. b)In casu, lasciando da parte le ripetibili riconosciute ad entrambe le parti, l’appellante soccombe totalmente con i suoi petiti, mentre l’attrice adesiva e appel- lata trionfa nel punto penale e soccombe nel punto civile. Per questo motivo, in considerazione del dispendio causato dal punto penale e quello civile, le spese di procedura di complessivi CHF 3'000.– vanno per 5/6, cioè CHF 2'500.–, a carico dell’imputato qui appellante, e per 1/6, quindi CHF 500.–, a carico dell’attrice ade- siva qui appellante incidentale.
pagina 21 — 21
III. La prima Camera penale giudica:
1.L’appello è parzialmente accolto e l’appellata è obbligata a rifondere
all’appellante un’indennità complessiva di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
2.L’appello incidentale è deciso come segue:
rifondere all’appellata un’indennità di CHF 5'000.– (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili. Per il resto i petiti sono respinti.
3.Le indennità di cui alle cifre 1 e 2.c sono compensate. Di conseguenza
l’appellante è obbligato a versare all’appellata un’indennità di complessivi
CHF 4'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.Le spese della procedura d’appello e d’appello incidentale di CHF 3'000.–
vanno a carico di X._____ (appellante) in ragione di 5/6, cioè di CHF
2'500.–, e a carico della Y._____ (appellante incidentale) in ragione di 1/6,
ossia di CHF 500.–.
5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
sensi dell’art. 78 LTF al Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli
artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la
procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
6.Comunicazione a: