Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.:Coira, 5 ottobre 2010Comunicata per iscritto il: SK1 09 42[non comunicata oralmente] Sentenza I. Camera penale PresidenzaSchlenker GiudiciBrunner e Michael Dürst AttuarioCrameri Visto l'appello penale della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, accusatrice ed appellante, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 12 novembre 2009, comunicata il 24 novembre 2009, in re Y., accusato ed appellato, rappresentato dal difensore di fiducia avv. lic. iur. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, contro l’accusatrice ed appellante, concernente infrazione alla Legge sulla caccia è risultato:

pagina 2 — 8 I. Fattispecie A.Y. è impiegato del servizio autopostale. Ha tre figli di 14, 13 e 12 anni. Per l’anno 2008 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 41'500.--. A suo dire la sua sostanza s’aggira sui fr. 750'000.-- (una casa ed un monte). Tuena non figura né nel casellario giudiziale svizzero, né nel registro delle pene e dei provvedimenti amministrativi LCS, né nel registro delle pene dell’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca (una condanna iscritta in quest’ultimo registro per aver abbattuto il _ un cervo non cacciabile non è stata cancellata, art. 47d cpv. 2 LCC). B.Con mandato penale del 19 dicembre 2008 il Presidente del Circolo di B. ha ritenuto Tuena colpevole di violazione dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC ed in applicazione degli artt. 47 cpv. 1 e 48 cpv. 1 lett. c LCC l’ha punito con una multa di fr. 350.-- - in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 6 giorni - e colla revoca del diritto di caccia per la durata di un anno, per avere il _, alle ore _, in zona A., su territorio del Comune di B., sparato due colpi ad un camoscio, il primo ad una distanza di 222 m, il secondo ad una distanza di circa 250 m (stando al guardacaccia) rispettivamente di circa 232 m (a dire al cacciatore). Il selvatico è scappato e tracce di sangue non sono state trovate, sicché è probabilmente stato mancato. C.Interposta opposizione al mandato penale da parte del condannato, la causa è stata trasmessa alla Presidenza del Tribunale distrettuale Bernina, che, dopo esperito completamento dell’istruttoria, con decreto del 26 settembre 2009, ha messo Y. in stato d’accusa per violazione dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC in unione agli artt. 47 cpv. 1 e 48 cpv. 1 lett. c LCC e per il giudizio ha deferito il caso alla Commissione del Tribunale distrettuale Bernina. Con sentenza del 12 novembre 2009, comunicata il 24 novembre 2009, questa commissione ha giudicato: “1. Y. è dichiarato colpevole di violazione dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC in unione agli artt. 47 cpv. 1 e 48 cpv. 1 lett. c LCC. 2. Per questo egli viene punito con una multa di CHF 350.00. 3. In caso di mancato pagamento della multa, la pena detentiva sostitutiva è di 6 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 4. Le spese della presente procedura ammontanti a CHF 1'300.00 (spese di istruttoria del Presidente del Tribunale del Distretto Bernina CHF 500.00, tassa di giudizio CHF 800.00) sono a carico di Y. e devono essere versate, unitamente alla multa di CHF 350.00, al Tribunale del Distretto Bernina entro 30 giorni.

pagina 3 — 8 Le spese di cui al mandato penale ammontanti a CHF 288.00 (tassa di circolo CHF 200.00, spese Ufficio per la caccia CHF 38.00, spese della Procura pubblica CHF 50.00) devono esser versate direttamente al Circolo di B.. 5. (Rimedio legale). 6. (Comunicazione). Questo tribunale ha ritenuto che, stando alla prassi del Tribunale cantonale dei Grigioni, lo sparo ad una distanza di 266 m su un cerbiatto e quello ad una distanza di 223 m su un capriolo fossero da reputare quali lesioni ai principi venatori. Sennonché all’accusato era da riconoscere d’esser incorso in un errore sui fatti, che usando le debite precauzioni avrebbe potuto evitare, poiché egli, benché munito di telemetro, non aveva misurato la distanza di tiro, ammettendo che il camoscio si trovasse alla stessa distanza (160 m) di quello che nello stesso luogo aveva abbattuto due giorni prima. Egli aveva quindi commesso la contravvenzione per negligenza. Di conseguenza, non avendo agito intenzionalmente, all’accusato non poteva essere revocato il diritto di caccia. Tuttavia nel dispositivo della sentenza (cifra 1) è menzionato l’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC. D.Contro questo giudizio il 14 dicembre 2009 la Procura pubblica dei Grigioni ha presentato appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto di completare l’impugnata sentenza nel senso che in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC al condannato è revocato il diritto di caccia per la durata di un anno. La Commissione del Tribunale distrettuale e l’appellato hanno proposto la reiezione dell’appello. E.Con ordinanza del 1° febbraio 2010 il Presidente della I. Camera penale ha sospeso la procedura d’appello, essendo litigioso - e la questione pendente dinanzi al Tribunale federale - se la revoca del diritto di caccia, quale pena accessoria, (art. 48 LCC) può essere pronunciata anche con la condizionale (cfr. la sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni, quale I. Camera penale, SK1 09 17 del 1° luglio 2009 cons. 3). La circostanza che nelle rivedute disposizioni generali del Codice penale nell’ambito delle pene con la condizionale non sono più menzionate le pene accessorie è stata reputata quale silenzio qualificato da parte del Tribunale cantonale, mentre che per l’appellante ciò era una lacuna legislativa, che doveva essere colmata dal giudice.

pagina 4 — 8 II. Considerandi 1.Presentato debitamente motivato il 14 dicembre 2009 contro l’impugnata sentenza, comunicata il 24 novembre 2009, l’appello adempie i requisiti formali giusta gli artt. 141 cpv. 1 e 142 cpv. 1 LGP. Di conseguenza è ricevibile in ordine. 2.L’art. 144 cpv. 1 LGP dispone che il presidente della camera competente esegue, d’ufficio o per proposta, un dibattimento d’appello orale, se l’interrogatorio personale dell’imputato è essenziale per il giudizio della vertenza. Se non ha luogo un dibattimento d’appello orale, la camera decide in base agli atti senza comparsa delle parti (art. 144 cpv. 3 LGP). Oltracciò, indipendentemente dall’ordine procedurale cantonale, giusta l’art. 6 cifra 1 CEDU ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge. La massima della pubblicità della procedura vale per principio per tutta la procedura penale, quindi anche per quella d’appello. L’interessato può però anche rinunciare al dibattimento d’appello pubblico. Presupposti per una rinuncia efficace sono che essa sia esplicitamente dichiarata o che risulti inequivocabilmente dal silenzio dell’interessato. Inoltre ad una procedura non pubblica non vi può essere d’intralcio nessun interesse pubblico importante. Se dinanzi alla prima istanza ha avuto luogo un dibattimento pubblico, può esser rinunciato ad un ulteriore dibattimento nell’ambito della procedura d’appello, fra l’altro, se sono in discussione unicamente questioni di diritto o invece questioni di fatto, che si lasciano giudicare facilmente allo stato degli atti (DTF 119 Ia 316 cons. 2b pagg. 318 seg.). Nel concreto caso l’appellato, non avendo proposto un dibattimento d’appello orale, ha tacitamente rinunciato allo stesso. A ciò s’aggiunge che anche gli ulteriori presupposti per rinunciare alla comparsa dell’appellato sono adempiti. L’istanza precedente ha emanato la sua sentenza dopo un dibattimento pubblico, cui erano presenti l’accusato e il suo difensore di fiducia. L’accusato è reo confesso. In discussione sono questioni di diritto, che non richiedono l’interrogatorio dell’appella- to. La causa penale litigiosa può quindi essere vagliata senza dibattimento orale. 3.Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della I. Camera penale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti).

pagina 5 — 8 4.Il verdetto di colpevolezza e la pena pronunciata non sono stati impugnati dall’appellato. È quindi da dare per scontato che i colpi sparati sul camoscio ad una distanza di 222 m, rispettivamente di circa 232 m o circa 250 m stanno in grave contrasto coi principi venatori, sicché la fattispecie oggettiva dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC è adempita (cfr. PTC 2008 no. 9 cons. 2.b pagg. 64 segg., sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SB 02 21 del 21 agosto 2002 cons. 3, PTC 1991 no. 37). L’appello volge quindi unicamente attorno al quesito di sapere se all’appellato dev’essere revocato il diritto di caccia per la durata di un anno, come ha proposto l’appellante, e se ciò è il caso, se l’appellato può esser messo al beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena accessoria per il periodo di prova minimo di due anni. 4.1Con sentenza 6B_17/2010 del 6 luglio 2010 il Tribunale federale ha ritenuto che nell’ambito di tutta la procedura di revisione delle disposizioni generali del Codice penale la sospensione condizionale dell’esecuzione delle pene accessorie non fosse stata abbordata. Dato che le nuove disposizioni generali del Codice penale non conoscevano più le pene accessorie, queste non erano state menzionate nell’ambito delle pene con la condizionale (artt. 42 segg. CP). Era perciò d’ammettere che le pene accessorie con la condizionale fossero state dimenticate, questa lacuna era perciò da colmare dal giudice. Ne viene quindi che la sospensione condizionale dell’esecuzione delle pene accessorie è come sinora possibile. 4.2Ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC il diritto di caccia è da revocare dal giudice al minimo un anno e al massimo dieci anni se il titolare del diritto ha contravvenuto intenzionalmente in modo grave al diritto sulla caccia. Grave intenzionale infrazione è reputata la violazione dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC, segnatamente il colpo da una distanza di tiro troppo grande. 4.2.1 Nell’evenienza concreta l’appellante sostiene che, contrariamente a quanto ammesso dall’istanza precedente, l’appellato ha agito con dolo eventuale. A suo dire egli aveva ritenuto possibile il verificarsi dell’evento, ma aveva nondimeno agito, pronto a correre il rischio della realizzazione dello stesso, anche se non lo desiderava. È quindi da vagliare se l’appellato ha commesso la contravvenzione con dolo eventuale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP oppure se ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, come egli fa valere, e se questo errore, usando le debite precauzioni fosse potuto essere evitato, ciò che avrebbe come conseguenza la punizione dell’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 1 e 2 CP).

pagina 6 — 8 L’appellato ha sparato ad un camoscio il primo colpo da una distanza di 222 m ed il secondo colpo da una distanza di circa 232 m o di circa 250 m. La distanza l’ha stimata sui 160 m, poiché a suo dire il selvatico si trovava “leggermente più laterale”, ma alla stessa distanza del camoscio, che aveva abbattuto due giorni prima e la cui distanza, per curiosità, l’aveva misurata col telemetro dopo l’uccisione. Nel valutare la distanza l’appellato s’è quindi sbagliato di 62 m rispettivamente di circa 72 o di circa 90 m. Che la valutazione della distanza - segnatamente se quest’ulti-ma è grande e se non vi sono esatti punti di riferimento - è estremamente difficile e la distanza stimata differisce spesso di molto da quella effettiva non può essere contestato. Di ciò anche l’appellato era sicuramente conscio. In concreto non si può poi fare a meno di rilevare che la stima della distanza era inoltre ostacolata da banchi di nebbia. L’appellato doveva perciò contare che il selvatico poteva trovarsi ad una distanza superiore ai 160 m, sicché sparandogli avrebbe superato il limite di 200 m, reputato dalla prassi in grave contrasto coi principi venatori e a lui indubbiamente noto (PTC 2008 no. 9 cons. 2.b pagg. 64 segg., sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SB 02 21 del 21 agosto 2002 cons. 3, PTC 1991 no. 37). Malgrado ciò ha deciso di sparare al camoscio, correndo il rischio di ferirlo. Omettendo di misurare la distanza col telemetro, l’appellato non poteva escludere che la distanza fosse superiore ai 200 m, ha quindi accettato il rischio della possibile conseguenza e così violato gravemente con dolo eventuale il principio del comportamento conforme alle regole della caccia. Contrariamente all’assunto dell’appellato e dei primi giudici egli non può invocare l’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. Conformemente a questo disposto il tribunale giudica il reato a favore del reo secondo la fattispecie, che quest’ultimo s’è immaginato, se ha agito per effetto di una supposizione erronea della stessa, p. es. se il cacciatore ha supposto che il selvatico era cacciabile mentre in realtà non lo era. Invece l’art. 13 CP non può essere invocato da chi intenzionalmente commette un errore inescusabile, vale a dire ammette una fattispecie, che in realtà non esiste. Nel concreto caso l’appellato non ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto - il camoscio non si trovava ad una distanza di 160 m - ma ha corso il rischio che la distanza di tiro poteva essere anche superiore ai 200 m. Di conseguenza ha agito con dolo eventuale. 4.2.2 È lo sparo ad un selvatico da una distanza troppo grande reputato una grave intenzionale contravvenzione al diritto di caccia ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC, il diritto di caccia dell’appellato è imperativamente da revocare al minimo un anno e al massimo dieci anni. L’appellante ha proposto di revocarlo per la durata di

pagina 7 — 8 un anno. La I. Camera penale ritiene giustificata la revoca minima di un anno della patente, dato che la colpa dell’appellato non è particolarmente grave. Per prassi del Tribunale federale la revoca del diritto di caccia è una pena accessoria (sentenza del Tribunale federale 6B_17/2010 del 6 luglio 2010, DTF 129 IV 296 segg.). Di conseguenza è da esaminare se all’appellato la revoca del diritto di caccia in applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP dev’essere pronunciata con la condizionale. Ciò è indubbiamente giustificato. Egli gode di una buona reputazione. La premessa per la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena accessoria è adempita. La durata del periodo di prova è quella minima legale di due anni (art. 44 cpv. 1 CP. 5.Ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 LGP al condannato sono addebitate le spese processuali in tutto o in parte. I giudici precedenti hanno ritenuto l’accusato colpevole di grave violazione colposa dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC. Questo verdetto di colpevolezza non è stato impugnato. Dinanzi al Tribunale cantonale è stata censurata, da parte dell’appellante, soltanto l’omessa revoca del diritto di caccia. I giudici cantonali hanno accolto quest’eccezione, ritenuto l’appellato colpevole di grave violazione con dolo intenzionale dell’art. 15 cpv. 1 e 2 LCC e revocato il diritto di caccia per la durata di un anno. L’inasprimento del verdetto di colpevolezza non giustifica però una modificazione del carico dei costi della prima istanza, poiché unicamente se l’istruttoria è stata abbandonata per una parte dei reati o se l’accusato è condannato soltanto per una parte dei fatti incriminati, le spese di procedura gli sono addebitate solo parzialmente (art. 158 cpv. 2 LGP). 6.Da quanto esposto la pretesa dell’appellante si rivela fondata e l’impugnata sentenza è completata nel senso che in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC all’appellato è revocato il diritto di caccia per il Cantone dei Grigioni per la durata di un anno. L’esecuzione della pena accessoria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L’appello va pertanto accolto. 7.I costi della procedura d’appello sono posti per ragioni di equità a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 2 LGP). All’appellato non è assegnata un’in- dennità a titolo di ripetibili, poiché ha chiesto unicamente la conferma della querelata sentenza. La concessione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena accessoria nel caso che l’istanza d’appello gli revocava il diritto di caccia non è stata da lui postulata.

pagina 8 — 8 III. La I. Camera penale giudica 1.L’appello è accolto in quanto la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 12 novembre 2009 è completata nel senso che in applicazione dell’art. 48 cpv. 1 lett. c LCC a Y. è revocato il diritto di caccia per il Cantone dei Grigioni per la durata di un anno. L’esecuzione della pena accessoria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 1'500.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’ art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da presentare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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