Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 25 settembre 2009Comunicata per iscritto il: SK1 09 27[non comunicata oralmente] Sentenza I. Camera penale Presidenzapresidente Brunner GiudiciSchlenker e Michael Dürst AttuarioCrameri Visto l'appello penale di X., accusato ed appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 26 maggio 2009, comunicata il 9 giugno 2009, in re contro l’accusato ed appellante, concernente guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza è risultato:
pagina 2 — 7 I. Fattispecie A.X. è pensionato, esercita però ancora la professione di architetto in proprio a tempo parziale. Per l’anno 2007 è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 80'000.-- ed una sostanza di fr. 299'400.--. Nel casellario giudiziale centrale figura una condanna a scapito di X.; con mandato penale dell’8 febbraio 2008 il Presidente del Circolo di Roveredo l’ha condannato ad una pena pecuniaria di 17 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-- per grave violazione di norme della circolazione stradale, commessa il 10 dicembre 2007. X. gode di una buona reputazione generale. B.Per la surriferita grave infrazione l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni, con decisione del 25 marzo 2008, ha revocato ad X. la licenza di condurre per 3 mesi (dal 16 giugno al 15 settembre 2008) e l’ha reso edotto che durante il periodo di revoca era autorizzato a guidare veicoli a motore delle categorie G (veicoli a motore agricoli la cui velocità massima non supera 30 km/h) e M (ciclomotori). Ciononostante egli conduceva, dal 18 giugno al 25 agosto 2008, lo scooter Kymco People 50S-2T (detto appresso scooter), la cui velocità massima è 45 km/h, percorrendo in media 2 o 3 volte la settimana il tragitto fra la sua abitazione in zona A. ed il centro di B.. C.Su proposta di mandato penale per delitti della Procura pubblica dei Grigioni, con mandato penale del 24 ottobre 2008 il Presidente del Circolo di Roveredo ha ritenuto X. colpevole di guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre ai sensi dell’art. 95 cifra 2 LCS e l’ha condannato ad una pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 120.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché ad una multa di fr. 500.--. La sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con mandato penale dell’8 febbraio 2008 non è stata revocata, il periodo di prova è però stato prolungato di un anno. D.Interposta opposizione da parte dell’imputato, la causa è stata trasmessa alla Procura pubblica. Con decreto del 12 gennaio 2009 essa ha messo X. in stato d’accusa per reiterata guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 LCS) e deferito il caso alla Commissione del Tribunale del Distretto Moesa, che dopo aver completato l’istruttoria - audizione fra altri del teste C. - con sentenza del 26 maggio 2009 ha dichiarato l’accusato
pagina 3 — 7 colpevole conformemente all’accusa e l’ha condannato ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 120.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 400.--, in caso di mancato pagamento sostituibile con una pena detentiva di 4 giorni. Il periodo di prova per la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 17 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, inflitta con mandato penale dell’8 febbraio 2008, è stato prolungato di un anno. E.Contro questo giudizio, comunicato il 9 giugno 2009, in data 24 giugno 2009 il condannato è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili (del procedimento d’appello e di prima istanza), che in accoglimento del rimedio legale sia prosciolto dall’accusa di reiterata guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre. La Procura pubblica e la Commissione del Tribunale distrettuale hanno rinunciato a prendere posizione. II. Considerandi 1.Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio é impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 24 giugno 2009 é tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché é ricevibile in ordine. 2.Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della I. Camera penale é libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non é legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio é limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3.La Commissione del Tribunale distrettuale ha ritenuto che l’accusato non potesse ignorare che un ciclomotore o un motorino non può superare la velocità di 30 km/h. Egli non poteva quindi confondere uno scooter come quello comperato, la cui velocità massima è di 45 km/h, con un motorino, così come doveva perlomeno sospettare che una targa bianca non è né una targa gialla né una targa di ciclomotore. Dal disegno del ciclomotore nella decisione di revoca era poi per lui
pagina 4 — 7 chiaramente desumibile che la categoria speciale M (ciclomotori) si riferiva solo ai motorini e non alle leggere motorette. Inoltre i giudici precedenti non hanno ammesso l’esistenza di ragioni sufficienti per ritenere la pretesa buona fede dell’accusato nella liceità della guida dello scooter. Infatti, non avrebbe potuto fidarsi delle informazioni di C., il venditore dello scooter, poiché unicamente informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, a determinate condizioni, delle ragioni sufficienti per ammettere che l’atto sia lecito. Dato che il venditore non era un’autorità competente, l’accusato avrebbe dovuto assicurarsi che aveva il diritto di circolare con lo scooter. Omettendo ciò, egli non poteva essere protetto nella sua buona fede, poiché per mancanza della licenza di condurre, la guida di un veicolo a motore non autorizzato è vietata e punibile, anche se l’infrazione è commessa per negligenza. 4.L’appellante lamenta la violazione dell’art. 21 CP, l’istanza precedente non avendo applicato alla concreta fattispecie l’errore di diritto. Egli sostiene d’intrat- tenere con il mondo dei motori un sano rapporto distaccato, meramente funzionale, in altre parole, di non capire un tubo di motori e veicoli e di non interessarsene. Aggiunge inoltre di non aver mai avuto dubbi sulla liceità della guida dello scooter, avendo letto correttamente la decisione di revoca della licenza di condurre e richiesto un ciclomotore al venditore, che è per altro il suo garagista. Questi gli ha proposto e venduto lo scooter, credendo erroneamente che nonostante la revoca della licenza si potesse guidare gli scooter, la cui velocità massima fosse 45 km/h. A mente dell’appellante alla base del suo errore v’era l’informazione sbagliata del suo garagista, ma questa era ragione sufficiente per credere che la guida dello scooter comperato fosse lecita. 4.1Ai sensi dell’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Affinché vi sia un errore di diritto ai sensi della disposizione testé citata è necessario che l’agente abbia agito, mentre si credeva in buona fede legittimato a farlo, poiché ignorava che l’atto perpetrato fosse illecito o perseguibile. I presupposti dell’errore di diritto sono adempiti, quando l’agente crede, al momento in cui è perpetrata l’azione di non fare niente di illecito. L’art. 21 CP non si applica, quando l’agente è cosciente dell’illiceità del suo comportamento, ma è convinto di sfuggire ad una condanna. Ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell’errore di diritto; l’agente deve aver avuto anche delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità. In altre parole egli non deve aver mancato all’obbligo, imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale, di assicurarsi che aveva il diritto
pagina 5 — 7 di agire come ha fatto. Determinante per fondare tale obbligo è il sentimento di contravvenire all’ordine giuridico, poiché in tal caso una persona coscienziosa s’informerebbe prima di agire. Pertanto non vi può essere errore, quando l’agente ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento e, ciò nonostante, non ha preso le dovute precauzioni (sentenza del Tribunale federale 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, cons. 3.1; DTF 129 IV 6 cons. 4.1 seg., 129 IV 238 cons. 3.1, 109 IV 65). 4.2Conformemente alla suddetta sentenza 6S.428/2006 quale concretizzazione del diritto costituzionale alla tutela della buona fede, le informazioni ricevute da autorità competenti possono costituire, a determinate condizioni, delle ragioni sufficienti per credere che un determinato atto sia lecito. Nell’evenienza concreta, però, l’accusato non s’è rivolto ad un’autorità competente. Non ha perciò ricevuto dalla stessa l’informazione, che in caso di revoca della licenza di condurre, la guida di uno scooter, la cui velocità massima è 45 km/h, è autorizzata. Egli ha esplicitamente chiesto al suo garagista di vendergli un ciclomotore, per poter circolare durante il periodo che era senza licenza di condurre, questi gli ha detto che ciclomotori non erano più costruiti e gli ha proposto di comperare uno scooter, con cui era permesso circolare, che ha poi acquistato (cfr. atti 10 e 15 del Tribunale distrettuale). Sennonché non sapendo e non avendo ricevuto l’informazione che ciclomotore è reputato il velocipede, la cui velocità massima è 30 km/h, l’accusato non poteva avere il sentimento che guidando lo scooter comperato, di cui non conosceva la velocità massima, agiva lecitamente. In queste circostanze, egli non sapendo, ma potendo sapere di agire illecitamente, non può giustificare un errore ai sensi dell’art. 21 CP. Infatti, va rilevato che l’ordinamento in vigore è chiaro. Ciclomotori sono reputati i ciclomotori leggeri, vale a dire i veicoli ad un posto, con due ruote collocate una dietro l’altra ed altri veicoli ad un posto con una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana ed una cilindrata massima di 50 cm 3 per motori a combustione interna (art. 18 a e b dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV, RS 741.41). Omettendo d’informarsi dell’ordine giuridico presso un’autorità competente, l’appellante non aveva ragioni sufficienti per credere che la guida dello scooter fosse lecita. Di conseguenza essendo stato l’errore evitabile, egli non può essere prosciolto dall’accusa di reiterata guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre. Contrariamente all’assunto dell’appellante i giudici precedenti correttamente hanno basato il loro giudizio sulla sentenza del Tribunale federale 6S.428/2006. L’obiezione dell’appellante, che essa dai primi giudici è stata citata a sproposito, è infondata.
pagina 6 — 7 5.Quanto alla pena commisurata dall’istanza precedente è da rilevare che l’appellante ha chiesto unicamente il proscioglimento da qualsiasi colpa e non ha speso una parola per criticarla nel caso che i giudici cantonali avessero confermato il verdetto di colpevolezza. Di conseguenza colla commisurazione della pena da parte dei giudici di primo grado il discorso a tal riguardo può essere chiuso. 6.Da quanto esposto, la pretesa dell’appellante si rivela manifestamente infondata e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto. 7.I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).
pagina 7 — 7 III. La I. Camera penale giudica 1.L’appello è respinto. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 2'000.-- vanno a carico dell’appellante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: