DTF 129 IV 6, DTF 127 I 38, 6P.126/2003, 6S.281/2004, 6S.58/2004, + 1 weiteres
Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun
Rif.: Coira, 29 marzo 2006Comunicata per iscritto il: SB 06 2(non comunicata oralmente) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale PresidenzaPresidente Brunner GiudiciVital e Möhr attuaria ad hocKeller —————— Nell’appello penale di X., coniugato, agente della Polizia cantonale, appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 23 novembre 2005, comunicata il 9 gennaio 2006, nella causa a carico dell’appellante concernente sottrazione alla prova del sangue ecc., è risultato:
2 A.X. è cresciuto a A., dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Dopo aver portato a termine un apprendistato di impiegato di commercio, nel 1984 assolveva la scuola reclute per agenti di polizia e lavorava poi in qualità di poliziotto presso la Polizia stradale di C. e D.. Dal maggio 1994, è in servizio presso il Posto di Polizia cantonale di B., dove è vice capoposto con il grado di sergente con mansioni speciali. Attualmente percepisce uno stipendio mensile netto di fr. 7'100.- e non ha sostanza. E’ sposato con G. ed è padre di H. (1990) e di I. (1993). L’accusato è incensurato e non ha debiti. X. è ben voluto nel paese di A. e gode di buona stima. Egli ama la compagnia e le feste. Durante quest’ultime si lascia a volte trascinare dal consumo eccessivo di bevande alcoliche. Non è una persona che possa essere considerata succube dell’alcool, ma il classico bevitore del giorno di festa. B.Il 21 luglio 2005, la Procura pubblica dei Grigioni metteva X. in stato d’accusa - per essersi sottratto alla prova del sangue giusta l’art. 91a cpv. 1 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), per non aver osservato i doveri in casi d’infortunio giusta l’art. 51 cpv. 1 e 3 in unione con l’art. 92 cpv. 1 LCStr e per la violazione delle norme sulla circolazione stradale giusta gli art. 31 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LCStr nonché l’art. 30 cpv. 1 della relativa ordinanza d’applicazione (ONC) in unione con l’art. 90 cifra 1 LCStr - e chiedeva alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di voler condannare l’accusato a 20 giorni di detenzione, con la sospensione condizionale della pena, e a fr. 1'000.—di multa, con la cancellazione anticipata della multa dal registro delle pene, fissando un periodo di prova di due anni. L’atto d’accusa si fondava sulla seguente fattispecie: “Sabato 30 gennaio 2005 (recte: 22 gennaio 2005), verso le ore 22.00, X. portava in macchina suo figlio H. a festeggiare il Carnevale a B.. L’accusato in seguito tornava a A.. Poco prima delle ore 24.00 X. si recava nuovamente a B., poiché si era messo d’accordo con suo figlio che sarebbe passato a prenderlo per le ore 00.30. Giunto a B. l’accusato si recava nei Bar “P.” e “Q.”, dove consumava una quantità indeterminata di birra. Verso le ore 00.30 incontrava H. e quindi di due salivano nell’autovettura F., targata GR ..., che era stata posteggiata in precedenza dall’accusato sul parcheggio del Bar “P.”, per tornare a casa. Senza accendere i fari della sua macchina l’accusato faceva dapprima marcia indietro. Facendo di nuovo marcia in avanti andava a urtare l’autovettura E., targata GR ..., di L., la quale era posteggiata parallelamente alla sua. A causa dell’urto la vettura E. veniva spinta in avanti ed andava a collidere contro il muro del giardino della casa O.. Con ciò l’accusato ha causato un danno al paraurti posteriore e anche a quello anteriore della E., danno che ammonta a circa fr. 2'554.--. Anche l’autovettura dell’accusato, a seguito dell’urto, veniva
3 danneggiata lievemente al paraurti anteriore. Dopo la collisione l’accusato arrestava la sua macchina, scendeva dalla stessa ed esaminava tutti e due i veicoli. In seguito saliva di nuovo in macchina e abbandonava il luogo dell’incidente, senza avvisare il danneggiato o la polizia. Arrivato a casa parcheggiava la sua macchina sul suo parcheggio. In seguito si recava in casa dove, a suo dire, consumava due birre piccole. Verso le ore 00.53 del 31 gennaio 2005 (recte: 23 gennaio 2005) veniva contattato telefonicamente dalla polizia, la quale nel frattempo era stata avvisata. L’agente di polizia N. in questo contesto informava l’accusato che, uscendo dal parcheggio a B. , aveva urtato un’altra autovettura e lo sollecitava ad uscire di casa. X. non dava seguito a questo ordine, motivo per cui verso le ore 01.10 l’agente N. chiamava nuovamente a casa dell’accusato, senza però riuscire a parlargli. L’accusato non usciva fuori di casa neanche durante il prossimo quarto d’ora, pur sapendo che la polizia lo stava aspettando.” C.Con sentenza del 23 novembre 2005, la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa giudicava: “1. X., 1963, A., è dichiarato colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (sottrazione alla prova del sangue; art. 91a cpv. 1 LCS), inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (art. 51 cpv. 1 e 3 LCS in unione all’art. 92 cpv. 1 LCS) e violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 31 cpv. 1 LCS, 41 cpv. 1 LCS e 30 cpv. 1 ONC in unione all’art. 90 cifra 1 LCS). X. è condannato a 10 (dieci) giorni di detenzione e ad una multa di fr. 1'000.—(mille). La pena detentiva è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni. Lo stesso periodo di prova vale anche per la cancellazione anticipata della multa dal casellario giudiziale. 2. Le spese e tasse d’istruttoria della Procura pubblica di fr. 2'111.40 e la tassa di giustizia della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 1'300.- sono a carico del condannato e dovranno essere versate, unitamente alla multa di fr. 1000.- (in totale dunque fr. 4'411.40), alla Cassa del Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 3. (Rimedio legale). 4. (Comunicazione a:). D.Contro questo giudizio, X. ha tempestivamente inoltrato appello alla Commissione del Tribunale Cantonale dei Grigioni in data 30 gennaio 2006 chiedendo: “A./Formalmente
4 1.In virtù dell’art. 144 cpv. 1 LPG è indetto un dibattimento orale. B./Materialmente 1.L’appello è accolto e l’impugnata sentenza è parzialmente cassata nei dispositivi 1 e 2. 1.1 conseguenza, X., A., è prosciolto dall’accusa di violazione degli art. 91a cpv. 1 LCS e art. 51 cpv. 1 e 3 LCS i.u. art. 92 cpv. 1 LCS. 1.2 Pertanto, X. viene condannato ad una multa non superiore a fr. 250.—per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS, 41 cpv. 1 LCS e 30 cpv. 1 i.u. art. 90 cifra 1 LCS 2. Le spese giudiziarie e le ripetibili di prima istanza vanno riformate in virtù del nuovo verdetto di cui sub 1. 3. (Protestate spese e ripetibili in sede di appello)” La Procura pubblica dei Grigioni e la Commissione del Tribunale distrettuale Moesa rinunciavano a prendere posizione sull’appello. E.Al dibattimento orale del 29 marzo 2006 erano presenti X. con il proprio patrocinatore avv. lic. iur. Roberto A. Keller, mentre il Procuratore pubblico rinunciava a prendervi parte. Su quanto addotto in sede di appello e nell’ambito del dibattimento orale si dirà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1.Giusta l’art. 141 della legge sulla giustizia penale (LGP), tanto il condannato che il Procuratore pubblico possono appellarsi alla Commissione del Tribunale cantonale contro sentenze e decreti dei tribunali distrettuali e delle loro commissioni (cpv. 1 prima parte). L'appello va presentato entro venti giorni dalla comunicazione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale in tre esemplari e corredato della decisione impugnata. L'appello deve essere motivato e si deve indicare quali vizi della decisione o procedimento giudiziario di prima istanza si vogliono attaccare e se si impugna tutta la sentenza o solo parti di essa. Nell’evenienza, l’appello presentato in data 30 gennaio 2006 soddisfa manifesta- mente queste esigenze per cui è dato entrare nel merito dello stesso. 2.Nell’ambito della procedura d’appello la Commissione del Tribunale cantonale riconsidera liberamente la sentenza dell’autorità inferiore in fatto e in di-
5 ritto, pur non potendo inasprire le pene o misure decise da questa nella sentenza impugnata se è stato interposto appello solo a favore del condannato (art. 146 cpv. 1 LPG). In principio comunque la pratica viene riesaminata solo nell’ottica delle cen- sure sollevate con l’appello. 3.a)E’ controversa in primo luogo la questione di sapere se l’appellante si è reso colpevole di sottrazione alla prova del sangue. Fino al 31 dicembre 2004 il reato di sottrazione alla prova del sangue era contemplato all’art. 91 cpv. 3 LCStr sotto la marginale “conducenti ebbri”. Detta normativa puniva - giusta il primo capoverso - con la detenzione o con la multa chiunque avesse condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà, riservando la stessa pena - al terzo capoverso - a “chiunque intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne elude lo scopo”. Con la revisione della LCStr del 14 dicembre 2001, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, il reato di sottrazione alla prova del sangue è ora contemplato all’art. 91a cpv. 1 LCStr sotto la marginale “elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida”. Ai sensi di questo disposto, il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con la detenzione o con la multa. Per quanto attiene in modo specifico all’opposizione o alla sottrazione alla prova del sangue, nulla è mutato con l’entrata in vigore della nuova normativa a livello federale, né per quanto riguarda gli elementi costitutivi del reato dal profilo oggettivo e soggettivo, né dal profilo della pena. In questo senso la giurisprudenza conosciuta sotto l’egida del diritto previgente trova tutt’ora applicazione. Come poi il Tribunale federale ha recentemente precisato, la condanna di un conducente per sottrazione alla prova del sangue non viola la garanzia di non essere costretto ad autoincriminarsi giusta gli art. 6 cpv. 1 CEDU, 14 cpv. 3 lett. g Patto ONU II (DTF 131 IV 38 cons. 2 e 3). b)Secondo la giurisprudenza il fatto di non annunciare immediatamente un incidente alla polizia adempie i requisiti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue quando (1) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvertire senza indugio la polizia, (2) l’avvertimento in questione era possibile e, (3) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell’avvertimento. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato, l’incidente in quanto tale
6 (genere, gravità, dinamica) e, dall’altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l’incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Per valutare se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o a un esame sanitario completivo occorre apprezzare l’insieme delle circostanze suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare un caso di ebrietà. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del sinistro. Più esse appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla guida. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l’obbligo di avvertire la polizia nonché l’alta verosimiglianza dell’ordine di prova del sangue. Richiesto è altresì che l’omissione dell’avvertimento prescritto in base all’art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF 131 IV 39 cons. 2.2.1, 126 IV 55 cons. 2a, sentenze del Tribunale federale 6S.346/2003 del 27 novembre 2003 e 6S.58/2004 del 22 dicembre 2004), la cui prima tappa è in pratica l’analisi dell’alito mediante etilometro (sentenze del Tribunale federale 6P.126/2003 e 6S.346/2003 del 27 novembre 2003). c)Prima di entrare in materia sulla questione principale occorre preliminarmente distinguere due momenti della dinamica fattuale. Il primo riguarda il danneggiamento e il successivo allontanamento dal luogo dell’incidente e il secondo la scena che si è verificata in seguito al domicilio dell’appellante. Relativamente all’imputazione di sottrazione alla prova del sangue, questa fattispecie verrebbe a realizzarsi già con l’allontanamento definitivo dal luogo dell’incidente, essendo questo l’ultimo momento entro il quale il conducente avrebbe potuto avvertire la polizia. Poiché la condanna pronunciata non concerne delle reiterate violazioni di tale disposto e neppure l’inosservanza di un’ingiunzione della polizia, la qualifica penale dell’atteggiamento assunto dal conducente al proprio domicilio - dopo essersi allontanato dal luogo della collisione - potrebbe rivelarsi obsoleta, qualora gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr dovessero già essere soddisfatti con il suo definitivo allontanamento dai luoghi dell’avvenimento. A questo punto verrebbero necessariamente anche a cadere tutte le, in parte magari anche motivate, censure sollevante con l’appello in merito alla mancata deposizione dell’agente di polizia che avrebbe telefonato all’appellante e all’assenza di una valida ingiunzione da parte della polizia. d)Ai sensi dell’art. 51 LCStr, in caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse
7 devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv. 3). Scopo di questo disposto è quello di proteggere le vittime di un infortunio e di stabilirne i responsabili (DTF 126 IV 56 cons. 2a). Giusta il primo capoverso, il conducente del veicolo a motore è tenuto a fermarsi immediatamente, ossia il più presto possibile secondo le circostanze e senza che con ciò venga messa in pericolo la sicurezza della circolazione. Fermarsi è il primo presupposto in vista degli ulteriori obblighi che possono imporsi in caso d’infortunio. Il dovere di fermarsi non sussiste solo quando l’avverarsi di un infortunio è chiaro e palese, ma anche quando vi è la possibilità di essere incorsi in infortunio. Nei casi dubbi, il dovere di fermarsi può servire a constatare se vi sono dei feriti o dei danni materiali ovvero se si è incorsi in un infortunio. Solo dopo che gli interessati si sono fermati ed hanno esaminata la situazione è possibile stabilire quali possano essere i loro eventuali ulteriori doveri (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Tomo 1, Berna 2002, marginale 987). Nel caso che ci occupa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può essere imputata all’appellante una violazione del primo capoverso di questo disposto. Infatti, come non viene più contestato, il conducente si era debitamente fermato dopo aver urtato l’altra vettura, era sceso dal proprio veicolo e aveva preso visione della situazione, senza che si rendessero necessari dei provvedimenti per garantire la sicurezza della circolazione. Non è in queste condizioni ammesso imputare al conducente un comportamento contrario al primo capoverso di questo disposto. In questo senso l’appello è motivato e l’appellante va prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 51 cpv. 1 LCStr. 4.a) Relativamente al primo elemento costituivo dell’infrazione di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr in merito all’obbligo di avvertimento giusta l’art. 51 cpv. 3 LCStr, l’appellante insiste nel sostenere di non essersi reso conto di aver provocato un danno materiale all’altra autovettura. A questo proposito l’interessato ha fornito più versioni dell’accaduto. Qui di seguito la versione dei fatti data in occasione del primo interrogatorio, avvenuto il 23 gennaio 2005 alle ore 10:10: “Sabato, 22.01.2005 verso le ore 2200 alla guida della mia autovettura GR ... ho portato mio figlio a B. dove vi erano i festeggiamenti di carnevale. Dopo essermi accordato con lo stesso che lo riprendevo poi verso le ore 0030 del 23.01.2005 rientravo al mio domicilio. Verso le 0015 mi sono rimesso alla guida della mia vettura raggiungendo nuovamente B.. Posteggiavo il veicolo sul posteggio pubblico antistante il bar Q.. Rintracciato mio figlio mi rimettevo alla guida della
8 vettura onde rientrare al mio domicilio di A.. Preciso che sulla strada cantonale e posteggio vi erano diverse persone oltre ad un complesso di gugen. Io ho eseguito la manovra di svoltare la mia auto sul posteggio in parola senza accorgermi di aver urtato qualcosa. Noi siamo stati chiamati il 23.01.2005 alle ore 0033 da L. siccome un automobilista aveva danneggiato la sua vettura. Lo stesso ci indicava che la persona protagonista del fatto eravate voi? Corrisponde che io ho eseguito manovra con la mia autovettura sul posteggio antistante il bar Q. a B.. Preciso comunque che non mi sono assolutamente accorto di aver urtato un veicolo posteggiato. Comunque sulla piazza e strada cantonale vi era un trambusto di persone e il forte rumore procurato dai musicisti della gugen. La vostra vettura presenta dei danni? Sul paraurti anteriore sinistro vi è una graffiatura che comunque non posso precisare quando questo sia avvenuto. Il danno che presenta il vostro paraurti sulla parte anteriore sinistra può essere stato causato in conseguenza all’urto contro la vettura di L. ...? Può essere. Comunque come già precisato non mi sono assolutamente accorto di aver urtato qualcosa sul posteggio di B.. Se avessi constatato di aver urtato qualcosa, sicuramente mi sarei fermato ad avvisare il proprietario della vettura. Durante la giornata e la sera del 22.01.2005 e 23.01.2005 avete consumato delle bevande alcoliche? No, non ho fatto consumo di nessuna bevanda alcolica. Con il vostro comportamento avete cercato di sottrarvi alla prova del sangue? Assolutamente no. Non mi sono fermato non essendomi accorto del fatto. Ha ancora qualcosa da aggiungere? Non ho altro da aggiungere, unicamente che se il Righini conferma che il danno è stato effettuato da parte mia, riconosco lo stesso e mi assumo la responsabilità. “ Alle ore 14:45 dello stesso giorno, X. prendeva posizione sul precedente interrogatorio precisando quanto segue: “Corrisponde che sabato, 22.1.2005 verso le ore 22:00 ho raggiunto B. alla guida della mia vettura GR ... onde portare mio figlio. Facevo ritorno al mio domicilio, siccome dovevo attendere fino verso le 2400 per ritornare a prendere mio figlio. Infatti il 23.01.2005 alle 0000 ho raggiunto nuovamente B. con la mia vettura. In attesa di aspettare mio figlio mi recavo nel ritrovo pubblico bar Q. dove ho consumato 2 birre piccole. In tale occasione vi era molta gente che non sono in grado se
9 questi hanno notato ciò che io ho consumato. Alle ore 00:30 sono uscito dal locale pubblico e mi sono messo alla guida della mia vettura per far rientro a casa con mio figlio. Durante la manovra per ripartire con la mia vettura ho urtato la macchina posteggiata al mio fianco. Ho annotato la targa del veicolo GR ... intenzionato a informare il detentore il giorno seguente. Ho raggiunto il mio domicilio e questa mattina ero intenzionato a cercare il detentore. Sono stato anticipato dei miei colleghi che mi hanno citato al PP per lo schiarimento del fatto. ... Per quale motivo non avete cercato immediatamente il detentore della vettura che avevate danneggiato? Visto che non sapevo chi era il detentore e sulla strada e posteggio vi era molta gente, ho pensato che avrei avuto difficoltà nel rintracciare il detentore e che avrei avuto più facilità durante la giornata. Sapevate che dopo aver causato un danno dovevate immediatamente avvisare il danneggiato o la polizia? Si lo sapevo.” Il 10 febbraio 2005, il Giudice istruttore lic. iur. C. Riedi procedeva ad un ulteriore interrogatorio e l’interessato dava la seguente versione dei fatti occorsi la notte in oggetto: “Dopo cena ho avuto una discussione con mia moglie, perché mio figlio di 14 anni e mezzo voleva andare al Carnevale a B.. Dopo una lunga discussione ho deciso di portarlo io a B.. Dopo le ore 22.00 ho portato mio figlio con la macchina a B.. Mentre mio figlio restava a B., io sono tornato a casa con la macchina, dopo che mi ero messo d’accordo col figlio che sarei andato a prenderlo a B. verso le ore 00.30. Rientrato a casa, mia moglie continuava a parlare con me e a darmi delle colpe, perché avevo portato il figlio a B.. Un po’ prima di mezzanotte ho preso la macchina e sono andato a B. per prendere mio figlio, cioè un po’ prima di quanto mi ero messo d’accordo con lui. Fino ad ora non avevo bevuto dell’alcol. A B. sono andato nei bar P. e Q. per guardare se c’era mio figlio. Lui non c’era. Io poi l’ho aspettato e nei bar ho consumato della birra. Questa birra mi era stata offerta. Non sono più in grado di dire quanta birra ho bevuto in questi bar, perché c’era il Carnevale e così può succedere che si beve un po’ di birra e poi te ne portano un’altra. Non è così che si finisce la birra, ma può anche darsi che si prende solo un sorso o due. Alle 00.30, come d’accordo con mio figlio, ci siamo incontrati al bar P.. Io ho poi deciso di andare a casa. Così abbiamo lasciato il bar. Lei non sa quanta birra ha consumato in quella mezz’ora, in cui si trovava in quei bar di B.?
10 No, non sono in grado di dirlo. Non posso neanche indicare una quantità approssimativa. La birra era servita in bicchieri di plastica e non in bottiglie. Nell’interrogatorio del 23.01.2005/ore 14.45, Lei disse di aver consumato due birre piccole, e cioè nel Bar Q.? Come già detto all’inizio, queste deposizioni dinanzi la polizia non possono essere valutate corrette. Io ho consumato della birra nel Bar Q. e nel Bar P.. Che in totale siano state due birre piccole, può darsi, ma non lo posso confermare. Poteva essere anche di meno, perché la birra veniva servita in bicchieri ed era difficile sapere quanto si stava bevendo. Quando ha lasciato il Bar P., come si sentiva? Sapevo di avere bevuto della birra. Ubriaco non mi sentivo per niente e nemmeno sotto influsso di bevande alcoliche. Lei quanto pesa? 77 kg. Lasciato il bar, cosa è successo? Sono salito in macchina e ho lasciato il parcheggio facendo retromarcia. Quando poi sono andato in avanti, ho sentito un “tuc”. Assieme a mio figlio sono sceso dalla macchina ed abbiamo guardato cos’era successo. Sia alla mia macchina, né all’altra macchina non ho visto nessun danno. Nemmeno mio figlio aveva visto un danno. Sul posto c’era anche altra gente, però nessuno ha detto niente. Poi ho guidato la mia macchina verso nord, per poi girare alla fermata della posta e prendere la direzione sud per andare a casa. Così sono passato ancora una volta al Bar P.. .... Lei, quando aveva bevuto queste due birre a casa, non ha pensato al “tuc”che ha avuto con l’altra macchina davanti al Bar P.? Io ero convinto che non avevo fatto nessun danno. Come già detto, io assieme a mio figlio non abbiamo visto che l’altra macchina era danneggiata. Dunque, quando a casa ha bevuto la birra, non ho pensato che io prima avessi fatto un danno ad un’altra macchina e che la polizia mi cercasse per poter farmi un prelievo del sangue. Le do atto della documentazione fotografica, soprattutto delle foto 4, 5 e 6 dalle quali si vede, che oltre la Sua macchina, c’era un danno anche alla E. di L.. Guardando queste foto, si può dire che la E. ha subito un danno, però nella notte dell’accaduto io non ho visto nessun danno. Non è così che lei quanto ha sentito il “tuc”, è sceso e ha poi visto il danno alla macchina di L. e sapendo che aveva bevuto della birra, voleva fuggire dal luogo dell’incidente?
11 Sicuramente no. Come già detto, nemmeno mio figlio ha visto il danno. Lei sapeva, che se si fa un danno ad un'altra macchina, si deve avvisare immediatamente il proprietario o la polizia? Si. Però io ero convinto di non aver fatto alcun danno. Lei però nell’interrogatorio di polizia ha detto che voleva informare il detentore della E. il giorno dopo. Questo però sarebbe stato solo necessario, se ci fosse stato un danno. Questo l’ho detto il giorno dopo il fatto, quando mi era stato detto che avevo fatto un danno. Quando era successo questo “tuc”, ero ancora convinto che un danno non l’avevo commesso. Giusto è che la notte dell’incidente avevo notato la targa della E., però già a casa mi ero dimenticato del numero. “ M. che aveva assistito alla scena, sentito presso il posto di polizia il 23 gennaio 2005 alle ore 17:11, così riassumeva l’accaduto: “Domenica, 23.01.2005 verso le ore 00:30 uscivo dal Bar Q. a B., che da direttamente sulla strada cantonale e dove dirimpetto vi sono i posteggi comunali dove si trovavano delle vetture posteggiate. Notavo una vettura F. che stava eseguendo manovre, onde dirigersi verso nord. Constavo che la vettura in movimento non aveva le luci accese, movendosi come al rallentatore. La vettura F. nella manovra di partenza con la parte anteriore sinistra, paraurti urtava praticamente il centro del paraurti della vettura E. posteggiata danneggiandolo. Il conducente della che ho conosciuto nella persona di X. dopo la collisione ha arrestato la vettura, è sceso dalla stessa si è portato antistante la sua vettura controllando se presentava dei danni e nello stesso tempo rivolgeva lo sguardo alla E.. Risaliva sulla vettura ripartendo in direzione nord dopo aver acceso le luci. Pochi istanti dopo notavo la stessa vettura che circolava da nord in direzione sud, A.. Al momento dei fatti sulla strada e piazza vi erano diverse persone. Durante la sera del 22.01.2005 e il 23.01.2005 fino verso le ore 00:30 avete notato X. nei ritrovi pubblici di B.? Si effettivamente ho notato lo stesso nel Bar Q.. Avete visto se lo stesso consumava bevande alcoliche e in che quantitativo? Quanto io ho notato lo stesso stava bevendo una birra. Non posso dire se ne abbia bevuto delle altre. Dove vi trovavate quando il X. è salito sulla sua vettura F. ... ? Stavo uscendo dal locale Bar Q., il X.si trovava già al volante della sua automobile. Cosa avete visto e come si è comportato il conducente X. dopo aver urtato la vettura posteggiata, E ... di L.?
12 Come già spiegato ho notato come il conducente X.alla guida della vettura F. ha urtato la vettura E. posteggiata, si fermò guardò cosa era successo e senza dire nulla risaliva sulla sua vettura abbandonando il luogo. Non ho notato se lo stesso abbia o meno annotato il numero di targa del veicolo che aveva danneggiato. Dopo l’accaduto voi cosa avete fatto, chi avete informato? Io dopo il fatto ho lasciato il posto senza dire nulla a nessuno. Non so chi abbia informato il detentore della E., L.. Il conducente X.come si è comportato, dava sintomi di ubriachezza? Non sono in grado di dare un giudizio su questa domanda. Ha ancora qualcosa da aggiungere? Preciso che sul posto vi erano diverse persone e sicuramente il conducente X. dopo aver causato il danno poteva interessarsi di chi era la macchina danneggiata prima di abbandonare il posto.” In relazione al danno provocato alla E. dall’appellante lasciando il parcheggio è poi stato sentito anche il figlio dello stesso. Nella propria deposizione del 17 giugno 2005 H. attestava: “Papà ha acceso la macchina. Poi abbiamo sentito un piccolo “tac”. Non posso dire se questo “tac” è avvenuto quando papà stava facendo retromarcia o se stava andando avanti. Ad ogni modo mio padre e anche io siamo scesi dalla macchina. Io mi ero avvicinato alla macchina che era parcheggiata sul parcheggio. La macchina era del.... . Io sono andato vicino a quella macchina e mi sono anche chinato un po’ per vedere se quella macchina aveva un danno. Mi sono avvicinato forse a ca. 30-40 cm. Io non ho visto nessun danno. Io ho guardato solo la parte posteriore della macchina. Questo perché non avevo nessun motivo per guardare anche se c’era forse un danno sulla parte anteriore della macchina. Dunque tu non hai visto danno a quella macchina ... ? Si, questo è giusto. E tuo papà, anche lui ha guardato se c’era un danno? Si, anche lui era sceso dalla macchina dopo il “tac” e si era avvicinato all’altra vettura. Dato che io ero più vicino a questa macchina, mio padre mi ha anche chiesto se io avevo visto un danno. Io risposi di no. Ti ricordi se tu o tuo papà avevate notato la targa di quella macchina? Non mi ricordo. Tu hai parlato di un “piccolo tac”. Mi puoi spiegare un po’ più preciso questo “tac”? Io ho notato solo un piccolo “tac”. La collisione non era forte. Poi in piazza c’era tanto rumore.
13 Ti ricordi se tu o tuo padre avevate guardato se c’era un danno anche alla vostra macchina? Si, sia mio padre che anche io abbiamo guardato anche la nostra macchina. Non abbiamo visto un danno. .......” b)Relativamente alla dinamica del danneggiamento dell’altra vettura gli atti contengono, come visto, le tre (parzialmente divergenti fra loro) versioni dei fatti, fornite dal protagonista motorizzato come pure le deposizioni di altri testi nonché la documentazione fotografica della vettura danneggiata. Orbene, stando a quanto precede, ed in assenza dunque di una prova apodittica, la presente fattispecie deve giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell’ampio potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Il principio "in dubio pro reo” è il corollario della presunzione d'innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 cpv. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e concerne sia la ripartizione dell'onere della prova che la valutazione delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e convenzionali garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38 cons. 2b e 123 I 221 cons. II/3f/aa). Riferito all'onere probatorio, il principio "in dubio pro reo” significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non invece a quest'ultimo dimostrare la propria innocenza. Nell’ambito della valutazione delle prove il principio afferma che il Giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il Giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 cons. 2a e rinvii, 124 IV 86 cons. 2a e 120 Ia 31 cons. 2c). In presenza di mezzi di prova divergenti, il principio del libero apprezzamento di questi non consente una loro classificazione aprioristica. In principio le deposizioni dei testi, degli esperti e dell’attore stesso hanno pieno valore probatorio ed anche se l’imputato è parte al procedimento, le sue deposizioni hanno valore di prova. Anche la ritrattazione di precedenti deposizioni non permette di concludere alla loro inattendibilità. In quest’ottica vanno invece tenute in considerazione tutte le circostanze della ritrattazione. In seguito, la presa in considerazione di tali elementi può permettere di concludere al diminuito valore probatorio o all’assenza di
14 qualsiasi valore probatorio delle precedenti deposizioni (SJZ 96 2000 pag. 40 e STC SB 02 8 e riferimenti). c)Partendo dall’iniziale versione dei fatti fornita, l’appellante si sarebbe recato a riprendere il figlio senza fare alcun consumo di bevande alcoliche, senza essersi accorto di aver urtato qualcosa uscendo dal posteggio e senza essere sceso dalla vettura. Come risulta invece dalle successive testimonianze, in particolare da quella rilasciata dal testimone oculare, l’accusato era stato visto bere birra e dopo l’urto era sceso dalla vettura a controllare. In questo contesto è dato concludere che le prime deposizioni fatte non corrispondano manifestamente alla verità, essendo state in seguito sconfessate non solo dall’interessato, ma anche dal testimone oculare e in parte anche dal figlio. Nell’ambito del secondo interrogatorio, il conducente ammetteva di aver bevuto due birre, di aver sentito l’urto, di essere sceso dalla vettura e di aver notato il numero di targa dell’altra vettura coinvolta, nell’intenzione di avvertire il giorno dopo il detentore del veicolo. Successivamente, tale versione veniva nuovamente cambiata e il conducente ricordava di essersi recato in più locali, di aver bevuto birra da bicchieri di plastica e di non poter pertanto quantificare più esattamente il consumo, di aver sentito un “tuc” uscendo dal parcheggio, di non aver visto un danno, di essere rientrato a casa e di aver nuovamente consumato birra e infine di aver dimenticato il numero di targa in parola. A motivo di questa ulteriore ritrattazione della precedente deposizione, l’interessato adduceva: “Per questo caso sono già stato interrogato dalla polizia e cioè due volte il 23 gennaio 2005 in due verbali diversi. Al momento di questi interrogatori avevo paura per il mio posto di lavoro. Mentre io pensavo che il danno era una bagattella, mi è stato detto che non era così facile. Si è interessato anche il Comando di polizia e l’ufficiale di picchetto. Io ho pensato alla mia famiglia e al mio posto di lavoro, pensando in prima linea a quello. Non ho badato al 100% a quello di cui era stato parlato e poi scritto in questi interrogatori. Perciò non posso fare riferimento alle mie deposizioni, per quanto io non ricordi neanche più ciò che avevo detto.” (interrogatorio del 10 febbraio 2005 da parte del Giudice istruttore). d)Le affermazioni addotte onde sminuire l’attendibilità delle deposizioni fatte nell’ambito del secondo interrogatorio non sono convincenti. In primo luogo, l’appellante vanta 22 anni di servizio in qualità di agente di polizia, per cui che abbia potuto essere senz’altro intimorito dai colleghi è perlomeno dubbio. Del resto, il verbale del secondo interrogatorio debitamente sottoscritto dall’appellante precisava che “si presenta spontaneamente al PP di B. per rettificare la precedente dichiarazione”. Inoltre, se effettivamente la seconda deposizione fatta fosse stata la
15 conseguenza di una qualsivoglia pressione (paura della perdita del posto di lavoro), è comunque inspiegabile il fatto che l’interessato abbia semplicemente aspettato di essere interrogato da parte del Giudice istruttore due settimane e mezzo più tardi per correggere le proprie precedenti deposizioni e sostenere di non essersi reso conto di aver provocato un danno. E’ vero che questa affermazione viene suffragata dalla testimonianza del figlio, stando alla quale il danno non sarebbe stato visto neppure dallo stesso. Senza volere mettere in dubbio l’attendibilità della deposizione fatta dal figlio dell’appellante, decisiva in questa sede è unicamente la questione di sapere se il conducente abbia visto il danno e non se anche suo figlio lo abbia visto o meno. Come si evince dalla documentazione fotografica agli atti, la collisione ha provocato un’ammaccatura del paraurti posteriore dell’altra vettura coinvolta e non un semplice graffio. Sulle fotografie è chiaramente ravvisabile la rientranza prodottasi con l’urto a metà circa del paraurti. La vettura guidata dall’appellante presentava invece dei graffi in prossimità della parte anteriore sinistra. Per bagatellizzare l’accaduto, l’autore dell’urto comprova che la fattura di fr. 2'554.- presentata per la riparazione dell’E. non riguarda solo il danno alla parte posteriore del veicolo, ma anche il danno prodottosi sulla parte anteriore, al momento dell’urto con il cancello antistante la macchina. Pur non trattandosi di un danno materiale ingente, è indubbio che il costo della riparazione per la parte posteriore del veicolo di oltre un migliaio di franchi non è come tale proprio a dimostrare come il danno prodotto possa essere passato inosservato. L’appellante insiste poi sulle scarse condizioni di visibilità vigenti al momento del controllo effettuato, non avendo egli azionato ancora le luci ed essendo pertanto la piazza poco illuminata e la posizione dei veicoli alquanto ravvicinata. Non è contestato che il conducente, procedendo alla manovra per uscire dal posteggio, non abbia azionato le luci e che quindi non regnassero delle condizioni di visibilità ottimali. Già il fatto però di iniziare una manovra d’uscita da un posteggio su di una piazza dove erano parcheggiate altre automobili e dove regnava una grande confusione di gente e rumore senza accendere le luci, lascia supporre che le condizioni di visibilità non potevano essere tanto ridotte da non poter distinguere abbastanza chiaramente le cose, tanto più se a distanza ravvicinata. Le condizioni di visibilità non avevano del resto impedito al giovane testimone oculare di notarsi esattamente la dinamica dell’accaduto e le persone coinvolte (interrogatori di M. del 23 gennaio 2005 e del 16 marzo 2005). Dalla deposizione fatta dal teste, questi si è in seguito avvicinato alla vettura per appurare i danni riportati, che comunque ha potuto vedere senza doversi neppure piegare sull’ammaccatura. Inoltre, il testimone aveva chiaramente potuto riconoscere (pur restando sull’uscio del locale pubblico) il conducente già quando questi stava ancora al volante della propria vettura e l’autore della collisione
16 si era notato senza difficoltà il numero di targa dell’altra vettura coinvolta. Questi elementi non permettono di considerare talmente scarse le condizioni di visibilità da non permettere di riconoscere un’ammaccatura al paraurti di un’automobile che è stata consapevolmente urtata. Se però per l’autore della collisione non fosse subito apparsa ben chiara la necessità di avvisare il detentore dell’altro veicolo per il danno provocato, resta in queste condizioni inspiegabile il motivo per cui l’interessato si sarebbe annotato il numero di targa della vettura coinvolta nella collisione. Sia in occasione del secondo che del terzo interrogatorio, l’appellante conferma di essersi annotato il numero di targa dell’altra vettura. Che questa annotazione possa essere ricondotta ad una semplice “deviazione professionale” per un agente di polizia non convince. A questo Giudice appare molto più verosimile la versione fornita dall’interessato stesso: “Ho annotato la targa del veicolo GR ... intenzionato a informare il detentore il giorno seguente” (verbale d’interrogatorio no. 3 del 23 gennaio 2005). Cosa che poi è del resto puntualmente avvenuta, come confermato dal detentore della vettura danneggiata in occasione della deposizione fatta il 23 gennaio 2005: “L’autore del danno mi ha telefonato questa mattina, 23.01.2005 verso le ore 1045 annunciando che mi aveva urtato la vettura danneggiandola”. In queste condizioni, è per questo Giudice assodato con la sufficiente convinzione che l’appellante abbia visto il danno provocato, ma che non abbia avvertito immediatamente né il detentore né la polizia, malgrado ciò fosse incontestabilmente fattibile e pur sapendo che questo fosse suo preciso compito. Essendoci, infatti, numerose persone sulla piazza, al conducente sarebbe bastato chiedere ai presenti di chi fosse la vettura danneggiata per poi poter avvertire il proprietario o informare dell’accaduto i propri colleghi in servizio presso il vicino posto di polizia, qualora il detentore del veicolo fosse stato irrintracciabile. Con la notifica del danneggiamento solo il giorno successivo, l’autore si è reso colpevole di una violazione dell’art. 51 cpv. 3 LCStr (120 IV 76 cons. 3, 91 IV 24 cons. 2, PTC 1981 98 e 1973 80 nonché sentenza del Tribunale federale 6S.281/2004 del 10 febbraio 2005). Ne consegue che l’imputazione di violazione dell’art. 51 cpv. 3 LCStr in concomitanza con l’art. 92 cpv. 1 LCStr, il quale punisce l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio con l’arresto o con la multa, merita piena conferma. e)Resta da stabilire se tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una prova del sangue al momento dell’avvenimento e se il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. In principio, vi è grande probabilità che venga ordinata una prova del sangue se il conducente accumula le infrazioni alla LCStr, se l’infrazione commessa è palese o inspiegabile o se è avvenuto in grave incidente (DTF 109 IV
17 141 cons. 3a). L’evento si è verificato nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale, una ricorrenza notoriamente caratterizzata anche da consumi etilici non indifferenti e durante la quale vengono un po’ ovunque operati proprio per questo motivo maggiori controlli di polizia. In occasione del carnevale, anche l’ora tarda, dopo la mezzanotte, è certamente un indizio più proprio a suscitare dubbi sull’eventuale consumo di alcool che non a fugarli. L’automobilista aveva frequentato immediatamente prima della collisione i due bar antistanti il posteggio, come avrebbero potuto confermare anche le persone presenti sulla piazza, ed aveva consumato della birra, fatto che il suo alito era reputato tradire. Lasciando il posteggio non aveva poi acceso le luci della propria vettura, malgrado vi fossero altre persone, gruppi di suonatori ed altre vetture sulla piazza, ed era andato ad urtare il centro del paraurti dell’auto parcheggiata a fianco. Questa serie di circostanze rende altamente verosimile l’esplicazione di ulteriori controlli ed accertamenti onde determinare l’idoneità alla guida del conducente da parte della polizia. E’ vero che il danno occasionato non poteva essere considerato ingente, il danneggiamento del veicolo è però solo uno di una serie di indizi che lasciano concretamente apparire come molto probabile l’esplicazione di ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Conoscendo il collega di lavoro e sapendo - come confermato dall’interessato stesso davanti al Giudice istruttore: “Se c’è festa, bevo dell’alcol e talvolta anche troppo” (interrogatorio del 10 febbraio 2005) - che alle feste questi non disdegnava il consumo di bevande alcoliche, è alquanto verosimile per non dire certo che un controllo tramite etilometro sarebbe stato effettuato. Anche la constatazione che il giorno seguente non sarebbe stato ordinato alcun prelievo è ininfluente. A dieci ore dall’eventuale consumo etilico, non avrebbe in effetti avuto verosimilmente più alcun senso ordinare accertamenti per accertare l’esistenza o l’assenza dell’idoneità alla guida. f) Dal profilo soggettivo, l’appellante deve infine aver preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF 131 IV 39 cons. 2.2.1 e riferimenti). Anche questa condizione è nell’evenienza soddisfatta, visto che il conducente, forte della propria pluriennale esperienza professionale nell’ambito della Polizia stradale, era indubbiamente consapevole della procedura nella quale sarebbe incorso nelle concrete circostanze. L’omissione dell’avvertimento della polizia non può pertanto ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che l’appellante ha preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue. In queste condizioni forza è di constatare che il conducente si è reso colpevole di una violazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr come stabilito dall’istanza precedente.
18 5. a) Fondamentale per la commisurazione della pena è la gravità della colpa. L'art. 63 CP stabilisce esplicitamente, del resto, che il Giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6 cons. 6.1, 124 IV 47 cons. 2d, 117 IV 113 cons. 1 e 116 IV 289 cons. 2a). Esigenze di prevenzione generale, per converso, hanno solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 350 cons. 2g). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume un rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate di per sé in modo conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 152 cons. 2a e 116 IV 293 cons. 2). L’art. 64 CP prevede poi una serie di ipotesi in applicazione delle quali il Giudice può attenuare la pena giusta l’art. 65 CP, mentre motivi specifici d’aggravamento della pena sono contemplati agli art. 67 e 68 CP. b)Nell’ambito della valutazione della pena, la decisione dell’istanza inferiore sfugge a qualsiasi critica. Anche se l’appellante viene in questa sede prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 51 cpv. 1 LCStr, tale fatto non è suscettibile di giustificare un diverso giudizio sulla pena, restando comunque applicabile l’art. 92 LCStr per la violazione all’art. 51 cpv. 3 LCStr e non avendo il presunto mancato arresto immediato della vettura avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena. Per il resto, come è stato esposto in precedenza, l’appellante si è reso colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’idoneità alla guida e di una serie di altre violazioni semplici della LCStr, che non vengono in questa sede più contestate. Giustamente non è stato reputato che il conducente fosse alla guida del proprio veicolo in stato di inattitudine. Per questo le precisazioni in merito al possibile tasso di alcolemia in relazione al peso effettivo dell’interessato non possono incidere oltre sul giudizio, non essendo più contestato che la presunta
19 gradazione alcolica fosse stata considerata irrilevante ai fini penali. Per il resto, considerata la pluralità di infrazioni commesse, la particolare situazione di lavoro del reo e la dinamica dell’accaduto, la colpa dell’appellante è indubbiamente grave. Nella sua funzione, l’appellante era perfettamente a conoscenza dei doveri e degli obblighi in caso d’infortunio con danni materiali. Che l’istante abbia potuto lasciare il luogo dell’incidente sotto gli occhi dei presenti senza assumersi i propri obblighi è riprovevole, non da ultimo anche in considerazione dell’attività di tutore dell’ordine pubblico altrimenti svolta dal conducente. Anche l’atteggiamento assunto in seguito non denota un vero ravvedimento, ma piuttosto la perseveranza a voler continuare a non assumersi la completa responsabilità per l’atto commesso. A favore dell’appellante è poi stato tenuto in considerazione il fatto che è incensurato. Per questo la condanna inflitta dall’autorità di prime cure - di dieci giorni di detenzione ed una multa di fr. 1'000.- con l’esecuzione della pena privativa della liberà sospesa per la durata di due anni e con la cancellazione della multa dal registro delle pene pure dopo un periodo due anni - merita in questa sede piena conferma. 6.Anche se l’appello deve essere in parte accolto, non si giustifica una diversa ripartizione delle spese della prima istanza già per i motivi indicati in precedenza, quanto all’irrilevanza dell’infrazione di cui all’art. 51 cpv. 1 LCStr ai fini del giudizio. Poiché l’appello è prevalentemente respinto, si giustifica l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento all’appellante (cfr. art. 160 cpv. 1 LGP).
20 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1.L’appello è parzialmente accolto e la cifra 1. cpv. 1 del dispositivo della sentenza impugnata viene parzialmente annullata nel senso che X. viene prosciolto dall’accusa di violazione all’art. 51 cpv. 1 LCStr. Per il resto l’appello è respinto. 2.I costi dell’appello di fr. 2'000.- vanno a carico di X.. 3.Nella misura in cui viene fatta valere una violazione del diritto federale, contro la presente sentenza è ammesso il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4.Comunicazione a:
Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Presidente:L'attuaria ad hoc: