Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun


Rif.: Coira, 01/21 febbraio 2006Comunicata per iscritto il: SB 05 32/33(non comunicata oralmente) (Eine gegen diesen Entscheid erhobene staatsrechtliche Beschwerde hat das Bundesgericht mit Urteil vom 07. Dezember 2006 (6P.121/2006) gegenstandslos abgeschrieben, die Nichtigkeitsbeschwerde hat das Bundesgericht mit Urteil vom 07. Dezember 2006 (6S.261/2006) gutgeheissen.) Sentenza Commissione del Tribunale cantonale PresidenzaPresidente Brunner GiudiciVital e Möhr AttuarioCrameri —————— Visti gli appelli penali di A., accusato ed appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, casella postale 74, Poststrasse 43, 7002 Coira, e di R., accusato ed appellante, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Casa la Grida, 6535 Roveredo, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 7 aprile 2005, comunicata il 28 luglio 2005, nella causa contro gli accusati ed appellanti, concernente omicidio colposo, è risultato:

2 A. 1. A. è cresciuto a B. e a C. in seno alla famiglia composta dai genitori, da una sorella e due fratelli in condizioni ordinate. A D. ha frequentato la scuola elementare e secondaria. Indi ha assolto dapprima con successo il tirocinio di disegnatore edile presso l’Ufficio d’architettura E., F., poi l’apprendistato di muratore presso la G. AG, F., ottenendo il relativo diploma. Dopo aver lavorato alcuni anni presso uno studio d’ingegneria a H., ha conseguito il diploma di perito edile della scuola edile di I.. In seguito era per tre anni alle dipendenze di J., K.. Nel 1978 è stato assunto quale direttore dei lavori dall’ufficio d’architettura L., F.; dal 1979 al 1986 era associato a tale ufficio. Nel 1986 ha aperto uno studio di direzione dei lavori a F.. Nel 1990 s’è messo in società con M.; insieme hanno ritirato uno studio d’architettura a N.. Da alcuni anni questo studio è la O. SA con sede a D.. Per l’anno 2003 A. è stato imposto provvisoriamente per un reddito di fr. 65'500.--. Per sua asserzione è proprietario della casa paterna a C., su cui grava un’ipoteca di circa fr. 450'000.--. Nel 1980 A. s’è sposato con P., dopo sei anni ha divorziato. Nel 1990 s’è unito in matrimonio con Q.. Non ha figli. A. gode di una buona reputazione. 2.R. è cresciuto a S. in seno alla famiglia con i genitori, due sorelle e due fratelli in condizioni ordinate. Ivi ha frequentato la scuola elementare, media e professionale, ottenendo il diploma di capo muratore. Inizialmente svolgeva un’attività edile in proprio. Dal 1986 lavora in Svizzera come capo muratore. Dal 1993 è alle dipendenze della T. SA, U.. A suo dire percepisce un salario mensile netto di circa fr. 5'000.-- e non ha debiti. Nel 1983 R. s’è sposato con V.. È padre di due figli ed una figlia. R. gode di una buona reputazione. B.Con decreto del 6 luglio 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha messo A. e R. in stato d’accusa per omicidio colposo ai sensi dell’art. 117 CP dinanzi alla Commissione del Tribunale del Distretto Bernina. L’atto d’accusa si fonda sulla seguente fattispecie: “Negli anni 2001 – 2003 l’Ospedale di D. fu ristrutturato e ampliato. La progettazione, la direzione lavori come pure il coordinamento degli stessi furono assegnati alla ditta di architettura O. SA di D.. A., comproprietario di detta ditta, era responsabile per l’esecuzione di tutti i lavori assegnati alle varie imprese. La struttura nuova del complesso ospedaliero consiste in una

3 parte centrale, alle cui estremità nord, est e ovest sono annessi tre settori a forma di torri. Ognuna di queste torri esterne, eseguite in calcestruzzo armato, presenta alle estremità tre rientranze di ca. 2 x 2 metri. Il 22 luglio 2002, ultimati già cinque angoli, si doveva procedere alla posa dell’armatura dell’angolo no. 3 della torre 2. La procedura dei lavori per il definitivo rivestimento esterno delle torri in calcestruzzo armato a vista era il seguente:

  1. Costruzione della struttura portante interna in calcestruzzo compresa la costruzione dei ponteggi delle facciate a norme SUVA.
  2. Ponteggio delle facciate per l’esecuzione prevista eseguito con delle mensole interne.
  3. Applicazione sugli angoli dell’isolazione termica eseguita dai ponteggi esterni.
  4. Posa dell’armatura per l’esecuzione dei muri in calcestruzzo armato a vista.
  5. Costruzione dei casseri esterni e getto. Onde poter eseguire il lavoro di cui ai punti 4 e 5, vale a dire la posa dell’armatura citata, era necessario allontanare le mensole interne dei ponteggi. Di conseguenza, lo spazio tra la facciata e il ponteggio misurava ora 75 cm, invece dei normali 30 cm a norme SUVA; detta situazione eccezionale sussisteva, tuttavia, solo temporaneamente, vale a dire per alcune ore. Tale procedura era la stessa adottata per l’esecuzione anche degli angoli precedentemente eseguiti. Nell’ambito delle sedute settimanali indette dalla direzione lavori, le persone che svolgevano dei lavori nel complesso ospedaliero, risp. i loro superiori erano informati anticipatamente in merito. Venerdì, 19 luglio 2002, pure W., impresario e responsabile per i lavori di copritetto presso il cantiere Ospedale, fu reso attento dei lavori che si sarebbero svolti la settimana successiva. Nel corso della mattinata del 19 luglio 2002, questi aveva pure preso parte - assieme ai due accusati - al sopralluogo tenutosi sul tetto dell’ospedale. A seguito di tale incontro era stata discussa in modo dettagliato la procedura, risp. l’esecuzione degli angoli delle facciate. Lunedì mattina, 22 luglio 2002, W. salì sul tetto portandosi fino al quinto piano dell’impalcatura, utilizzando la scala dei ponteggi sul lato ovest dell’edificio della torre 2. Per raggiungere il tetto, tuttavia, non passò dalla parte dove erano state volutamente posate le lastre di isolazione - per facilitare l’accesso in quel punto sul tetto dove era necessario superare un bordo di ca. 50 cm di altezza - ma si recò presso l’angolo nord della torre sud-ovest e passò tra i pacchi contenenti materiale isolante, passando per un varco di una larghezza di 48 cm. Stando alle deposizioni dei testi, tutti i collaboratori della ditta W. usufruivano di tale passaggio, in quanto - prima della posa dei pacchi di isolazione - era più comodo, evitando in tal modo di dover passare per il parapetto. Poco prima di mezzogiorno, gli operai della ditta T. SA/X. S.p.a., sotto la direzione e su indicazioni del capo cantiere R., iniziarono a togliere le lastre del ponteggio e le rispettive mensole dagli angoli rientranti sulla parte nord- ovest della torre 2 per assicurarsi l’apertura e poter calare così la rete metallica con la gru e terminare in questo modo i lavori di armatura dell’angolo in questione. Dopo la pausa di mezzogiorno i lavori proseguirono. All’accesso dell’impalcatura in questione non fu apposta alcuna struttura di

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sbarramento, limitandosi a smontare la parte iniziale della scala. In questo

modo si creò un vano di 1.10 - 1.40 metri. Poco dopo le ore 14.00 W. fu visto

uscire dal box/magazzino della sua ditta a pianoterra e salire sul ponteggio

della torre 2. Attimi dopo egli cadeva da un’altezza di circa dieci metri

dall’impalcatura più alta/angolo del tetto tra la parete e il ponteggio,

riportando ferite mortali.”

Con complemento dell’atto d’accusa del 6 luglio 2004 la Procura pubblica ha

proposto che gli accusati siano dichiarati colpevoli conformemente al decreto

d’accusa e che siano condannati a multe di fr. 1'000.-- (A.) nonché di fr. 700.-- (R.),

da cancellare anticipatamente dal casellario giudiziale dopo un periodo di prova di

un anno.

C.Con sentenza del 7 aprile 2005, comunicata il 28 luglio 2005, la

Commissione del Tribunale distrettuale Bernina ha giudicato:

“1. L’istanza di aggiornamento di R. viene respinta.

2. A. e R. sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo ai sensi dell’art. 117

CP.

3. Di conseguenza sono condannati

  1. A. ad una multa di CHF 1'000.00
  2. R. ad una multa di CHF 700.00.

4. La cancellazione anticipata della multa dal casellario giudiziale svizzero

viene concessa trascorso un periodo di prova di un anno.

5. Le spese della presente procedura ammontano a CHF 10'817.40 (spese

di istruttoria Procura pubblica dei Grigioni CHF 6'317.40, tassa di

giudizio CHF 4'500.00) e sono a carico di A. e R. in ragione della metà,

cioè CHF 5'408.70 ciascuno. A questo importo va aggiunta la multa di

CHF 1'000.00 per A. e di CHF 700.00 per R..

6. (Rimedio legale).

7. (Comunicazione).

D.Il 18 e 19 agosto 2005 i condannati si sono appellati contro questo

giudizio alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. A. ha chiesto:

“1. La sentenza venga annullata e A. venga prosciolto dall’accusa di

omicidio colposo ai sensi dell’art. 117 CP.

2. Venga ordinato un dibattimento d’appello.

3. Vengano sentiti quali testi i collaboratori (perlomeno tre) del Consorzio

Ospedale, composto dalla T. SA, U., e dalla X. S.p.a., Y., che hanno

operato alla posa dell’armatura sugli angoli delle torri del complesso

ospedaliero antecedenti a quello no. 3 della torre 2 e vengano sentiti in

merito al modus operandi attuato per questa fase di lavoro sugli angoli

precedenti.

Vengano sentiti inoltre quali testi:

5 • Z., • AA. 4.Con protesta di spese, tasse e ripetibili.” R. ha postulato: “A. Formalmente

  1. In virtù dell’art. 144 cpv. 1 LGP è indetto un dibattimento orale.
  2. Nel quadro del dibattimento orale, all’appellante è concesso di esibire la ricostruzione in scala 1:1 dell’angolo della torre da cui è caduta la vittima W..
    1. Materialmente
    2. In via principale
  3. L’appello è accolto e l’impugnata sentenza è integralmente cassata.
  4. In virtù dell’art. 145 cpv. 3 LGP gli atti vengono ritornati alla Commissione del Tribunale distrettuale Bernina, rispettivamente alla Procura pubblica dei Grigioni per completazione dell’istruttoria e per l’emanazione di un nuovo atto d’accu-sa.
  5. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza. b) In via eventuale
  6. L’appello è accolto e i dispositivi no. 2, 3b, 4 e 5 dell’impu- gnata sentenza sono cassati. 1.1 Per conseguenza, R., U., è prosciolto da ogni accusa.
  7. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza.” La Commissione del Tribunale distrettuale ha proposto la reiezione degli appelli. La Procura pubblica ha rinunciato ad una presa di posizione. Con scritto del 27 settembre 2005 il Presidente del Tribunale cantonale ha disposto le audizioni dei testi Z. e AA., richieste da A.. Le escussioni hanno avuto luogo il 14 novembre 2005 per il tramite del Giudice istruttore di N.. Al dibattimento orale del 1° febbraio 2006 sono presenti gli appellanti ed i loro difensori di fiducia. R. ritira il suo petito di merito principale.

6 La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1.Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali il condannato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. L’appello dev’essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell’impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello di A. del 18 agosto 2005 e quello di R. del giorno seguente sono tempestivi e motivati. Essi adempiono quindi gli anzidetti presupposti, sicchè sono ricevibili in ordine. 2.Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3.Nell’ordine A. chiede che siano sentiti almeno tre operai della T. SA/X. S.p.a., che hanno operato alla posa dell’armatura agli angoli delle torri, ma non si intravede che utilità potrebbe realmente avere l’escussione degli stessi. L’inserto della causa include già i concordanti verbali degli interrogatori di diversi dipendenti della T. SA, da cui si desume come veniva svolto il lavoro agli angoli delle torri e che misure di sicurezza erano state prese (atti 4.16, 4.17, 4.18 e 4.28). 4.La Commissione del Tribunale del Distretto Bernina ha ritenuto A. e R. colpevoli di omicidio colposo ai sensi dell’art. 117 CP. Essa ha considerato che ambedue erano responsabili della sicurezza del cantiere e che quindi si trovavano in posizioni di garante. Da esse sgorgavano per loro obblighi particolari di diligenza, fondati nella fattispecie sulle disposizioni dell’ordinanza sulla sicurezza e la prote- zione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di co- struzione, OLCostr, RS 832.311.141). Essi non avevano preso i provvedimenti ne- cessari e ragionevoli, che in virtù delle loro posizioni avrebbero dovuto adottare per garantire la protezione della vita e della salute dei lavoratori. Per giustificarsi d’aver trascurato i propri obblighi di diligenza non potevano richiamarsi al comportamento della vittima, anche se questa aveva disatteso il pericolo.

7 Coll’appello A. fa valere che la posizione di garante e la prevedibilità dell’evento, le due premesse principali per essere ritenuto colpevole di omicidio col- poso, non sono adempite. A suo dire i provvedimenti onde evitare delle cadute dal ponteggio sono stati presi, ma non sono stati imposti. Dell’imposizione delle misure di sicurezza lui non era però responsabile. Inoltre è del parere che il comportamento della vittima è stata una concausa, che ha interrotto il nesso di causalità adeguata tra l’omessa imposizione dei provvedimenti di sicurezza e l’infortunio mortale. Quest’ultimo punto di vista è condiviso da R.. 5.Per l’art. 117 CP commette omicidio colposo ed è punito con la deten- zione o la multa, chiunque cagiona per negligenza la morte di alcuno. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CP agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto e l’impre- videnza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, in specie secondo le sue co- noscenze, la sua esperienza e la sua capacità. Per ammettere la negligenza occorre quindi che l’agente, facendo uso della diligenza che s’imponeva oggettivamente e che da lui poteva soggettivamente essere pretesa, sia stato in grado di prevedere o d’impedire l’evento di cui gli è fatto carico quale conseguenza del suo agire. Se delle norme speciali, segnatamente di sicurezza e di prevenzione di incidenti, esi- gono un determinato comportamento, la diligenza da osservare dipende in primo luogo da queste prescrizioni (DTF 130 IV 7 cons. 3.2 seg., 127 IV 34 cons. 2a, 121 IV 14 con riferimenti). Condizione di fondo della violazione dell’obbligo di diligenza e quindi della responsabilità colposa è la prevedibilità dell’evento. L’art. 18 cpv. 3 CP non esige tuttavia che l’agente abbia potuto prevedere l’esatto svolgimento quale effetto del suo agire; è sufficiente che egli fosse in grado di prevedere la possibilità che l’evento avesse luogo, ossia il semplice pericolo di un tale evento come conseguenza del suo comportamento. È perciò da chiedersi se l’agente avrebbe potuto e dovuto pre- vedere rispettivamente riconoscere il pericolo per la vittima. Per la risposta a questa domanda si applica il criterio della causalità adeguata. Secondo questo un determi- nato fatto costituisce la causa naturale di un certo risultato (quando ne è la “conditio sine qua non” oppure quando, in assenza di tale fatto, non ci si può nemmeno im- maginare il risultato) e nel contempo (quindi cumulativamente) è atto, secondo il corso normale delle cose e la comune esperienza, a cagionare o favorire detto ri- sultato. La causalità adeguata va negata unicamente se circostanze del tutto straor- dinarie, p. es. la colpa concorrente della vittima rispettivamente di terzi oppure difetti

8 di materiale o di costruzione, subentrano quale non prevedibile e talmente grave concausa, che si rivela la causa più probabile e più immediata dell’evento e fa così passare in secondo piano tutti gli altri fattori concausali, in particolare il comporta- mento dell’agente (Rehberg/Donatsch, Straf-recht I, 7. Aufl. Zürich 2001, pag. 296; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, 3. Aufl. Bern 2005, § 9 n. 32; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. Aufl. Zürich 1997, art. 18 n. 27; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bern 1982, art. 117 n. 13;DTF 131 IV 145 cons. 5.1 e 5.2; 130 IV 7 cons. 3.2; 127 IV 62 cons. 2d, con riferimenti). Questi principi valgono anche per il delitto omissivo improprio. Poiché sia dato tale delitto occorre che l'agente si trovi in una posizione di responsabilità com- portante un obbligo di diligenza e che l'omissione sia in relazione causale con l'evento. Per accertare l’esistenza di questo nesso causale si deve far capo a un ragionamento ipotetico e chiedersi, applicando i concetti generali della causalità na- turale e della causalità adeguata, se il compimento dell'atto omesso avrebbe con un alto grado di probabilità evitato la realizzazione dell'evento e se l’omissione era in nesso di causalità adeguata con l’evento insorto (sentenza del Tribunale federale 6S. 41/2005, relativa all’imposizione dell’obbligo di portare l’elmetto protettivo; DTF 117 IV 130 cons. 2a; 116 IV 182 cons. 4, ambedue con riferimenti). 6. a) Nel concreto caso la negligenza è fondata sulla violazione delle dispo- sizioni dell’ordinanza sui lavori di costruzione. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OLCostr i lavori di costruzione devono essere pianificati in modo che il rischio di infortuni o di danni alla salute sia possibilmente minimo e che i provvedimenti di sicurezza ne- cessari, segnatamente anche se sono utilizzati dispositivi e apparecchi tecnici, pos- sano essere rispettati. Protezioni laterali sono da installare in punti non protetti con un’altezza di caduta di più di 2 m (art. 15 cpv. 1 OLCostr). La distanza tra le mensole del ponteggio e la facciata non può in nessun caso superare i 30 cm. Se ciò non è possibile, devono essere presi ulteriori provvedimenti onde evitare delle cadute (art. 44 cpv. 2 OLCostr). La condanna per omicidio colposo esige d’altra parte che sia dimostrato il nesso causale adeguato tra il non ossequio delle norme di sicurezza e l’evento mor- tale e, secondo la giurisprudenza, tale rapporto è da negare solo se altre cause concomitanti costituiscono circostanze così eccezionali da non poter esser previste (DTF 122 IV 17 cons. 2c, 122 IV 310, 115 IV 102).

9 b)Non v’è dubbio che gli appellanti - A. quale direttore dei lavori e R. quale capocantiere - erano competenti per la sicurezza dei lavori di costruzione, nel senso che il primo era responsabile della sicurezza di tutte le attività sul cantiere, mentre che il secondo era responsabile della sicurezza delle attività di muratura (art. 4 cpv. 1 OLCostr). Come tali essi avevano l’obbligo di rispettare e far rispettare le disposizioni dell’anzidetta ordinanza. La conclusione a cui è giunta l’istanza prece- dente è del tutto corretta. A nulla vale argomentare - come fa A. - che non aveva posizione di garante e non era responsabile dell’imposizione dei provvedimenti di sicurezza. L’obbligo di osservare e far osservare le norme di sicurezza incombe a chi dirige lavori di costruzione e come direttore non può quindi negare la sua posi- zione di garante (Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. Aufl. Freiburg 1995, n 1812 seg.). Questo obbligo giuridico scaturisce in primo luogo dagli art. 15 cpv. 1 e 44 cpv. 2 OLCostr, ma anche dal fatto che il direttore dei lavori contribuisce a creare la situazione di pericolo necessitante le misure atte a scongiurarlo. c)Il lavoro d’armatura nell’angolo no. 3 della torre no. 2 richiedeva il pre- cedente smontaggio delle mensole interne del ponteggio. Di conseguenza nell’an- golo la distanza tra il ponteggio e la facciata dell’edificio non era più di al massimo 30 cm, ma di 75 cm. Questa circostanza esigeva delle precauzioni onde evitare delle cadute (art. 44 cpv. 2 OLCostr). A. contesta di non aver preso i provvedimenti necessari. A suo dire il ponteggio rimaneva privo delle mensole interne al massimo per alcune ore, durante le quali la sicurezza era garantita dagli operai che ponevano la rete metallica e che quindi ostruivano l’accesso all’angolo ai non addetti a questo lavoro. Gli operai, in particolare quelli alle dipendenze della T. SA, che il 22 luglio 2002, il giorno dell’infortunio, dovevano fissare l’armatura nell’angolo della torre ma- nifestamente non sono stati orientati che questo lavoro doveva essere fatto imme- diatamente dopo lo smontaggio delle mensole interne del ponteggio. Il gruista AB., che doveva calare la rete metallica nell’angolo, ha deposto di non aver ricevuto l’or- dine di rendere attento chicchessia, che non poteva accedere all’angolo durante tale lavoro. Inoltre che gli era impossibile sorvegliare tale accesso, ubicato sul lato ovest dell’edificio, poiché lui si trovava sul lato sud (atto 4.18). AC. ha dichiarato che le mensole erano state allontanate già prima dell’inizio del lavoro pomeridiano (atto 4.16). AD. ha esposto che dopo il pranzo gli era stato ordinato di smontare le men- sole, ma che aveva iniziato a toglierle già prima di mezzogiorno, poiché sapeva che doveva eseguire questo lavoro. L’incarico di sbarrare l’accesso all’angolo non l’aveva ricevuto (atto 4.17).

10 A A., come pure a R., che a questo proposito non solleva delle censure, sog- gettivamente era palese che privare il ponteggio delle mensole interne era fonte di un rilevante pericolo di cadute, in particolare se a ciò non seguiva immediatamente il lavoro d’armatura nell’angolo. Ciònonostante essi hanno tralasciato di orientare gli operai ed inoltre d’imporre loro, con la dovuta determinatezza, di levare le men- sole unicamente in presenza degli operai addetti alla posa della rete metallica. Il 19 luglio 2002 W. ha partecipato alla seduta della direzione dei lavori per la prima volta. Il 22 luglio 2002 egli ed i suoi operai hanno iniziato i lavori di copertura, isolazione ed impermeabilizzazione del tetto. Per accedervi salivano dalle scalette esterne del ponteggio sul lato ovest dell’edificio e superavano l’orlo del tetto proprio nell’angolo no. 3 della torre no. 2. Che la vittima sia stata orientata che a causa del lavoro d’armatura non poteva più salire sul ponteggio con certezza non è dato di sapere. Nel verbale delle sedute della direzione dei lavori del 19 e 26 luglio 2002, che è stato redatto il 30 luglio 2002, non è per niente descritto che ciò sia stato fatto (atto 1.14). AE., lattoniere alle dipendenze della vittima, ha deposto di non essere stato informato che le mensole del ponteggio venivano tolte (atto 4.15). Sulla scorta di questi accertamenti dev’essere concluso, come correttamente hanno ritenuto i giu- dici precedenti, che la causa dell’infortunio risiede nell’omissione degli appellanti. Se essi non fossero venuti meno ai loro obblighi di previdenza ed avessero ordinato ed imposto di non lasciare incustodito il ponteggio scoperto, l’incidente, con sicu- rezza, non si sarebbe verificato. E nemmeno si sarebbe verificato, con grande pro- babilità, se essi avessero disposto altre misure di sicurezza, quale lo sbarramento del ponteggio sul lato ovest dell’edificio, che è stato reputato indispensabile da parte del perito AF. (atto 4.24) e che è stato ordinato dopo che era accaduto l’infortunio (atto 4.3.1). Che questa precauzione avrebbe impedito la posa della rete metallica è un argomento che non può esser messo in causa. Le sbarre poste a sinistra e a destra dell’angolo del ponteggio, come si evince dalla documentazione fotografica, non sarebbero state d’intralcio al lavoro nell’angolo. d)Contrariamente al parere di A. e R. il comportamento di W. non ha interrotto il nesso causale adeguato tra la loro omissione e l’incidente. Certo, per portarsi sul tetto la vittima è salita sul ponteggio scoperto nell’angolo. Ma in quel momento gli operai addetti al lavoro d’armatura, che dovevano ostruirgli l’accesso, non c’erano e il passaggio non era sbarrato. Il comportamento della vittima non costituisce quindi una circostanza talmente eccezionale da non poter esser prevista e da far apparire interrotto il nesso causale adeguato tra la negligenza degli appel- lanti e la morte della vittima a seguito della caduta. Anzi, il nesso causale adeguato non può essere negato, proprio in virtù dell’assenza di qualsiasi provvedimento volto

11 a garantire la sicurezza del lavoro. Infatti come spesso simili incidenti professionali sono la conseguenza di un’interazione, ossia di una negligenza del responsabile della sicurezza dei lavori e di una leggerezza o di una disattenzione della vittima. Ma ciò non basta per interrompere il rapporto di causalità adeguata. In effetti l’infor- tunio non è da attribuire alla vittima perché è salita sul ponteggio privo delle mensole interne nell’angolo, ma perché il ponteggio è stato scoperto ed i responsabili della sicurezza non hanno preso delle precauzioni. Coloro che detengono la responsabi- lità della sicurezza dei lavori devono prendere le necessarie misure di prevenzione d’incidenti proprio per evitare che disattenzioni (purtroppo inevitabili), dovuti magari a una falsa sicurezza acquisita con l’abitudine, si tramutino in incidenti del lavoro. Questo è lo scopo delle misure di sicurezza che devono essere sempre prese dai responsabili della sicurezza e non quello di proteggere chi non commette errori. Se gli appellanti avessero disposto ed imposto le necessarie misure di sicurezza, con alto grado di probabilità avrebbero escluso il pericolo. La disattenzione della vittima non avrebbe avuto come conseguenza il grave infortunio. e)Per i motivi suesposti a ragione A. e R. sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo ai sensi dell’art. 117 CP per aver omesso di osservare e far osservare le disposizioni degli artt. 3 cpv. 1, 15 cpv. 1 e 44 cpv. 2 OLCostr. 7.Quanto alla commisurazione delle pene la Commissione del Tribunale cantonale, il cui apprezzamento non può non essere condizionato dai motivi risul- tanti dalla sentenza di primo grado, ritiene adeguata tanto la multa di fr. 1'000.-- inflitta a A., quanto quella di fr. 700.-- inflitta a R.. Esse tengono conto della tragica conseguenza della negligenza dei condannati e del fatto che per impedire l’accesso all’angolo hanno fatto togliere la scaletta inferiore del ponteggio. Inoltre considerano la buona reputazione, la situazione finanziaria (art. 48 CP) e, con riguardo al diffe- rente grado di responsabilità dei condannati, la necessità di non creare disparità di trattamento. 8.In simili circostanze gli appelli si rivelano infondati e devono essere respinti. Le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 60 cpv. 1 LGP).

12 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1.Gli appelli sono respinti. 2.I costi della procedura d’appello di fr. 2'000.-- vanno a carico degli appellanti in ragione della metà cadauno. 3.Avverso questa sentenza, se vien fatta valere la violazione del diritto fede- rale, può esser interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale entro 30 giorni della ricezione della sentenza completa nel modo prescritto dall'art. 273 della Legge federale sulla procedura penale (PP). Per la legittimazione al ricorso e gli ulteriori presupposti del ricorso per cassazione fanno stato gli art. 268 segg. PP. 4.Comunicazione a:


Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il PresidenteL'Attuario

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