Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 10 dicembre 2024 N. d’incartoKSK 24 85 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente patrocinata dall’avv. Laura Decamilli Muzzarelli LDM Legal, Vicolo dei Ciossi 7, 6648 Minusio Oggettorigetto dell’opposizione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 16.09.2024, comunicata il 20.09.2024 (proc. no. 335-2024-118) Comunicazione10 dicembre 2024

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. C._____ emesso il 14 maggio 2024 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF), la A._____ ha escusso B._____ per l’incasso di CHF 2’492.85 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2023 e spese esecutive di CHF 74.00 indicando quale causa del credito “Conguaglio spese riscaldamento 01.07.2022 – 31.03.2023”. Tale docu- mento è stato notificato il 29 maggio 2024 all’escussa, la quale vi ha interposto opposizione totale lo stesso giorno. B.Con decisione del 16 settembre 2024, il Tribunale regionale Maloja ha inte- gralmente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata da A._____ il 19 giugno 2024 (proc. no. 335-2024-118). C.Con reclamo del 26 settembre 2024, presentato dinnanzi al Tribunale can- tonale dei Grigioni, la A._____ (in seguito: reclamante) postula l’annullamento di tale decisione, l’accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e la condanna di B._____ (in seguito: resistente) al pagamento dell’importo di CHF 2’942.84 oltre interessi a suo favore, con protesta di spese processuali e ripetibili. Considerando in diritto: 1.1.Nella procedura di reclamo (artt. 319 segg. CPC) non sono di principio am- messe né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige pertanto un divieto assoluto di nova. 1.2.La reclamante propone, in sede di reclamo, per la prima volta, quale mezzo di prova, il conguaglio delle spese di riscaldamento e accessorie di locazione rela- tivo al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e riferito alla locazione dello stabile D._____ del 19 ottobre 2023 trasmesso alla resistente (act. B.3). 1.3.Ne consegue che tale documento non può essere ritenuto ai fini del giudi- zio, a prescindere da un’eventuale rilevanza nell’ambito della presente procedura.

3 / 5 2.1.Nella propria impugnativa, la reclamante invoca la violazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF da parte del giudice di prime cure asserendo che avrebbe dovuto riget- tare provvisoriamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. C._____ emesso dall’UEF per il credito posto in esecuzione di CHF 2'492.85. Il conguaglio delle spese di riscaldamento e accessorie di locazione relativo al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 del 19 ottobre 2023 (act. B.3) costituirebbe un valido riconoscimento di debito non avendo la resistente contestato tale conteggio nel termine di trenta giorni previsto dalla clausola 14.6 delle condizioni generali integrate al contratto di locazione (act. A.1 pag. 2). 2.2.1. Giusta l’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito posto in esecuzione è fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il ricono- scimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice deve esaminare d’ufficio l’esistenza di un riconoscimento di debito (DTF 142 III 720 consid. 4.1) e verificare solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferirvi for- za esecutiva ove l’escusso, a cui incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio, non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega sola- mente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Essa non priva le parti del diritto di sottoporre nuo- vamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2). 2.2.2. Per “riconoscimento di debito” ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF si intende il documento firmato dall’escusso o da un suo rappresentante dal quale si evince la volontà di pagare all’escutente, senza riserva né condizioni, un importo determina- to o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 114 III 71 consid. 2; 112 III 88). Esso può basarsi anche su una raccolta di documenti, purché siano presenti gli elementi necessari. Ciò significa che il documento firmato deve chiaramente e di- rettamente fare riferimento o rinviare ai documenti conosciuti dall’escusso che menzionano l’ammontare del debito o ne consentono la quantificazione (DTF 136 III 627 consid. 2 e 3.3; 106 III 99 consid. 3). Per costante giurispruden- za, il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce valido riconoscimento di debito per la pigione scaduta (art. 257 CO) e per le spese accessorie debita- mente pattuite e quantificate (artt. 257a segg. CO; DTF 134 III 267 consid. 3).

4 / 5 2.3.Nel caso in esame, il 1° gennaio 2018 la reclamante, quale locatore, e la resistente, quale conduttrice, hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto lo stabile denominato D._____ e sito in E._____ (act. B.2). La reclamante ha in seguito escusso la resistente per un importo complessivo di CHF 2'492.85 sulla base del conguaglio delle spese di riscaldamento e accessorie relativo al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 del 19 ottobre 2023 (act. B.3). Il credi- to posto in esecuzione non è tuttavia fondato su alcun riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il conguaglio, che non è stato firmato dal debitore, non può ad ogni modo essere preso in considerazione in questa sede non essen- do stato prodotto dinanzi al tribunale di prima istanza (cfr. supra consid. 1). Il con- tratto di locazione del 1° gennaio 2018 costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le spese accessorie corrisposte secondo il sistema di compu- to per acconti periodici di CHF 500.00 mensili (doc. B.2), siccome determinate ed esigibili mensilmente. Per contro, non costituisce un tale titolo il conguaglio di fine anno, il cui importo non è determinabile prima del relativo conteggio. Neppure la diffida di pagamento relativa al conguaglio del 19 ottobre 2023 può tuttavia essere ritenuta tale, in quanto non sottoscritta dalla resistente e ciò a prescindere dal fatto che quest’ultima non abbia contestato il conguaglio entro i termini previsti dalla clausola 14.6 delle condizioni generali del contratto di locazione (act. TR II.2). Il giudice di prime cure ha pertanto correttamente respinto l’istanza di rigetto provvi- sorio dell’opposizione presentata dalla reclamante il 19 giugno 2024. 2.4.La censura della reclamante è in definitiva infondata. 3.Il reclamo è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 16 settembre 2024 è confermata. 4.1.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 300.00, è posta a carico della reclamante, soccombente, in virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Tale importo è compensato intera- mente con l’anticipo del medesimo importo da lei versato il 9 ottobre 2024. 4.2.Alla resistente non è riconosciuta alcuna indennità per spese ripetibili nella misura in cui non è incorsa in ulteriori spese in ragione del reclamo non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta. 5.Il Presidente della Camera statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente infondatezza del presente reclamo (artt. 7 cpv. 2 lett. b LACPC [CSC 320.100] e 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 16 settembre 2024 è confermata. 2.Le spese processuali della procedura di reclamo di CHF 300.00 sono poste a carico di A._____. 3.Non si assegnano indennità per spese ripetibili relative alla procedura di reclamo. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30’000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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