Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 16 dicembre 2024 N. d'incartoKSK 24 79/80/84 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Matteo Simona Nievergelt & Stoehr SA, Crappun 8, 7503 Samedan contro B._____ resistente rappresentato dall'Ufficio curatori professionali della regione Maloja C._____, Chesa Ruppanner, 7503 Samedan patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann Visinoni & Metzger Rechtsanwälte, Via dal Bagn 3, casella postale 3086, 7500 St. Moritz Oggettorigetto dell'opposizione/nullità Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Maloja, giudice unico, del 27.08.2024, comunicata il 02.09.2024 (n. d'incarto 335-2024-54). Comunicazione17 dicembre 2024
2 / 16 Ritenuto in fatto: A.Con decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024, comunicata senza motivazione scritta la medesima data, il giudice unico del Tribunale regionale Maloja ha accolto la relativa istanza del 14 marzo 2024 inoltrata da A., e rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B. al pre- cetto esecutivo n. D._____ emesso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti della Re- gione Maloja (in seguito: UEF) per il credito di CHF 287'000.00. B.Con scritto del 16 maggio 2024, C._____ ha in sostanza comunicato al Tri- bunale regionale di essere stato nominato curatore generale di B._____ ex art. 398 CC – allegando in proposito la relativa nomina del 26 giugno 2023 emana- ta dall'APMA dei Grigioni, sede distaccata E._____ – e di essere venuto a cono- scenza in data 14 maggio 2024 della citata decisione di rigetto dell'opposizione. Egli ha contestualmente chiesto al Tribunale regionale la visione degli atti relativi alla citata procedura di rigetto. A tale richiesta è stato dato seguito il giorno successivo. C.In data 24 maggio 2024, B._____ – rappresentato dal curatore generale e patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann – ha inoltrato dinanzi al Tribunale regionale un'istanza di accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione. Con presa di posizione del 30 maggio 2024, A._____ si è opposto a tale istanza. D.Con decisione del 27 agosto 2024, comunicata il 2 settembre 2024, il giudi- ce unico del Tribunale regionale ha dichiarato nulla la citata decisione di rigetto dell'opposizione, poiché B._____ non sarebbe stato rappresentato dal proprio cu- ratore generale in corso di procedura, difettando così un presupposto processuale. E.Avverso tale decisione, in data 12 settembre 2024 A._____ (in seguito: re- clamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantonale, postulando l'annullamen- to della decisione impugnata, in quanto abusiva e arbitraria. In via superprovvisio- nale, egli ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo oppure – in subordine – che fosse fatto ordine all'UEF di sospendere la ripartizione del ricavato della rea- lizzazione degli immobili del debitore. In via ancora più subordinata, ne ha chiesto la sospensione per il nono gruppo (n. F._____). Infine, in via ancor più subordina- ta, egli ha chiesto l'adozione immediata dei necessari provvedimenti conservativi atti a tutelare la sua pretesa creditoria. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. F.Con disposizione ordinatoria del 13 settembre 2024, il presidente della Ca- mera delle esecuzioni e dei fallimenti (in seguito: presidente) ha respinto la do- manda di effetto sospensivo e di provvedimenti superprovvisionali.
3 / 16 G.In data 26 settembre 2024, B._____ (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo, proponendo di respingerlo, per quanto ricevibile, e protestan- do spese e ripetibili. H.Con istanze separate del 12 settembre 2024 il reclamante, rispettivamente del 26 settembre 2024 il resistente, le parti hanno richiesto il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (inc. n. KSK 24 80 e KSK 24 84). I.Invitata a esprimersi, in data 30 ottobre 2024 l'Amministrazione delle impo- ste del Cantone dei Grigioni ha rinunciato a presentare osservazioni in merito all'istanza di gratuito patrocinio del resistente, il solo con domicilio nel Cantone dei Grigioni, limitandosi a inoltrare le decisioni di tassazione definitive del 2023. L.Sono stati acquisiti gli atti della procedura di prima istanza. La causa è ma- tura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1.Il giudizio impugnato – con cui viene dichiarata nulla una precedente decisione in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 OOTC [CSC 173.100]) senza riguardo al valore litigioso. 1.2.La decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (artt. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al reclamante il 4 settembre 2024 (act. B.2), il termine d'impugnazione è scaduto il 16 settembre, sicché il reclamo è tempestivo. 1.3.Dal profilo formale, il resistente ritiene che in assenza di un petito riformatorio il reclamo andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di motivazione. A suo avviso, il reclamo dovrebbe obbligatoriamente contenere un petito riformatorio qualora entri in considerazione l'emanazione di una decisione di merito da parte dell'autorità giudiziaria superiore, come in concreto (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, II.II.2.1.8). 1.3.1. L'art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'atto di reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
4 / 16 L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5D_43/2019 del 24.5.2019 consid. 3.2.2.1; Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 a ed., Lugano 2017, n. 21 e seg. ad art. 311 CPC). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'appello, l'atto ricorsuale deve inoltre essere provvisto delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ossia quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale (TF 4D_72/2014 del 12.3.2015 consid. 3). Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti (DTF 137 III 617 consid. 4.2 seg.; TF 5A_775/2018 del 15.4.2019 consid. 3.4). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile se dalla sua motivazione si evince senza equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137 III 617 consid. 6.2). Tali esigenze si applicano per analogia al reclamo ex art. 321 cpv. 1 CPC, qualora la decisione impugnata sia finale, affinché l'autorità di secondo grado possa eventualmente statuire nel caso in cui la causa fosse matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; TF 4D_72/2014 del 12.3.2015 consid. 3). 1.3.2. Ora, posto come la decisione impugnata – con cui è stata dichiarata la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione – è finale, il reclamante ha rettamente chiesto in via principale che: "[...] la decisione del Tribunale regionale Maloja (proc. n. 335-2024-54) del 27 agosto 2024 sia annullata" (act. A.1, petito n. 1), ciò che costituisce una domanda di riformare la decisione di prima istanza. Premesso ciò, occorre in ogni caso rilevare che pure dalla motivazione del reclamo si può evincere che esso tende all'annullamento della decisione impugnata e quindi alla conferma della decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024 (act. A.1). 1.3.3. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il resistente, il reclamante ha concretizzato nel petitum la domanda di riformare la decisione di prima istanza, nel senso di respingere l'istanza di accertamento della nullità. Ciò che, lo si ribadisce, è pure evincibile dalla motivazione del reclamo, sicché la domanda formulata dal reclamante in via principale è ricevibile in ordine (act. A.1, petito n. 1). 2.Nel giudizio impugnato, il Tribunale regionale ha rilevato in sostanza che il debitore – sottoposto a curatela generale – sarebbe privato per legge dell'esercizio
5 / 16 dei diritti civili e di conseguenza della capacità processuale, e che di principio una decisione emessa nonostante l'assenza di un presupposto processuale sarebbe nulla. Il giudice di prime cure ha inoltre rilevato che la nullità andrebbe osservata d'ufficio da tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto e in qualsiasi momento. Pertanto, la decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024 sarebbe nulla e la procedura di rigetto dell'opposizione sarebbe dunque nuovamente pendente dinanzi al Tribunale regionale (cfr. per tutto quanto precede act. B.2). Il tribunale di prima istanza ha rinunciato a prelevare spese processuali e ha riconosciuto a favore del resistente un'indennità di CHF 250.00 posta a carico del Tribunale regionale (act. B.2, dispositivo n. 4). 3.Con l'impugnativa, il reclamante rimprovera il giudice di prime cure per avere dichiarato nulla la decisione di rigetto dell'opposizione, ciò che a suo dire costituirebbe una grave violazione del diritto (act. A.1, 4.3 segg.). Dal profilo formale, il reclamante eccepisce l'incompetenza funzionale del Tribunale regionale per decidere sulla nullità delle proprie decisioni, fintanto che al resistente era data la possibilità d'impugnare la decisione mediante reclamo dinanzi all'autorità di ricorso (act. A.1, 4.3.2). Tale vizio procedurale sarebbe tanto grave da comportare la nullità della decisione impugnata (act. A.1, 4.3.2). Inoltre, la decisione impugnata non si confronterebbe con l'attuale giurisprudenza e dottrina, secondo cui la nullità di una decisione andrebbe ponderata in base alle circostanze concrete, alla gravità dei vizi della decisione, agli interessi delle parti, e ciò sempre tenendo conto del principio della certezza del diritto. In concreto la decisione di rigetto dell'opposizione sarebbe una decisione di merito, cresciuta in giudicato e avrebbe già sortito importanti e inderogabili effetti per il reclamante, sicché la sua nullità porrebbe a grave rischio la certezza del diritto. A seguito della decisione impugnata, il reclamante si ritroverebbe infatti in una fase dell'esecuzione precedente al pignoramento, perdendo così il diritto di partecipare alla realizzazione appena occorsa dei beni immobili del debitore e di conseguenza anche la possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito. Inoltre, durante la procedura di rigetto dell'opposizione sarebbe stato prodotto un valido riconoscimento di debito, datato e firmato dal debitore prima dell'istituzione della curatela generale. In siffatte circostanze, limitandosi il debitore a riconfermare tale riconoscimento in corso di procedura di rigetto dell'opposizione, egli si sarebbe espresso con la stessa linearità e coerenza di quando non era sotto curatela, sicché la mancanza di un presupposto processuale non costituirebbe un vizio particolarmente grave. Anche volendo tornare allo stadio di pendenza del procedimento di rigetto dell'opposizione, la sussistenza di un valido titolo di rigetto
6 / 16 provvisorio condurrebbe sempre alla conclusione del rigetto provvisorio dell'opposizione (cfr. per tutto quanto precede act. A.1, 4.3.1). Dal canto suo, il resistente ritiene anzitutto che, dal punto di vista formale, al momento della presa di conoscenza della decisione di rigetto da parte del suo curatore generale, il termine d'impugnazione era già ampiamente scaduto. Egli è dell'avviso che tale presa di conoscenza non avrebbe attivato un nuovo termine d'impugnazione. A tal proposito, il resistente osserva infine che la nullità dovrebbe essere rilevata in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita. Per quanto riguarda il merito, sulla base della costante giurisprudenza, una decisione emanata nei confronti di una parte priva di capacità processuale e non rappresentata nell'ambito della procedura – come avvenuto in concreto – sarebbe affetta da nullità. Ciò a maggior ragione, considerato come l'incapacità processuale del resistente sarebbe stata nota al Tribunale regionale al momento della procedura di rigetto. Pertanto, difettando in concreto un presupposto processuale, la decisione di rigetto dell'opposizione sarebbe affetta da un vizio estremamente grave e il resistente sarebbe stato privato di tutelare i propri interessi (cfr. per tutto quanto precede act. A.2, II.II.2.2). Inoltre, tutte le allegazioni, nonché tutti i mezzi di prova, offerti del reclamante in sede di reclamo costituirebbero inammissibili nova (act. A.2, II.III.18.1). Infine, nulla ostacolerebbe un nuovo pignoramento nei confronti del resistente, sicché il reclamante non subirebbe alcun pregiudizio esistenziale in relazione alle asserite pretese creditorie a causa della decisione di nullità (act. A.2, II.III.18.6). 3.1.In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale ("Aktenprozess"), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l'esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; TF 5A_552/2021 del 5.1.2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
7 / 16 Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 408 consid. 4; Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 a ed., Basilea 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 a ed., Zurigo 2020, n. 3 ad art. 82 LEF). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito. Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (artt. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 528 consid. 3.2). 3.2.L'eccezione di nullità è ammessa molto raramente in materia civile (DTF 145 III 438 consid. 4; 130 III 125 consid. 2). Una decisione è nulla quando l'errore che la intacca è particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscere la nullità non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. Il principio della sicurezza del diritto può imporre che una decisione, che accerta o crea una situazione giuridica, non possa essere rimessa in discussione (DTF 115 Ib 152 consid. 3.a). La questione dipende dalla ponderazione degli interessi in gioco, dove è da procedere a un confronto tra l'interesse alla corretta attuazione del diritto (principio della legalità, art. 5 Cost.) e l'interesse alla sicurezza del diritto (protezione della buona fede). Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l'incompetenza funzionale o materiale dell'autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 147 III 226 consid. 3.1.2; TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 5.1; 1C_41/2022 del 4.2.2022 consid. 1.1). 3.3.La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev'essere rilevata d'ufficio da ogni autorità competente per l'applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2). Tuttavia, tale formulazione non deve essere intesa nel senso che qualsiasi autorità possa essere interpellata in qualsiasi modo per accertare il relativo vizio. In primo luogo, la nullità deve essere fatta valere mediante rimedi giuridici ordinari o straor- dinari, altrimenti si aprirebbero le porte all'elusione dei termini per i rimedi giuridici, che sono in ultima analisi nell'interesse della certezza del diritto (TF 5A_900/2021 del 23.1.2021 consid. 4.2). A seconda della costellazione, in particolare nel caso di
8 / 16 sentenze di accertamento o costitutive, può essere possibile un'azione indipen- dente per la dichiarazione di nullità (TF 5A_758/2018 del 18.4.2019 consid. 1.4). 3.4.L'art. 137 CPC dispone che se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante. La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al rappresentato (TF 5A_106/2012 del 20.9.2012 consid. 5.2). Quest'ultimo può ritenere che l'atto è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto a trasmettergliene una copia. Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto alla sola parte e non al suo rappresentante, pur essendogli noto, la notificazione è viziata (DTF 143 III 28 consid. 2.2.1). Non ogni notificazione irregolare comporta però la sua nullità. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio (DTF 122 I 97 consid. 3; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 8 ad art. 137 CPC). Qualora vi sia stata mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare va considerata inefficace (DTF 122 I 97 consid. 3). Giusta l'art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la notificazione avvenuta in contrasto all'art. 85 cpv. 2 CPP – analogo all'art. 138 cpv. 1 CPC – è però valida se è possibile provare in altro modo che il destinatario ha preso conoscenza dell'invio e sono garantiti gli interessi degni di protezione del destinatario (diritto di informazione). In presenza di particolari norme di notifica, come ad esempio la notificazione contro ricevuta prevista dall'art. 85 cpv. 2 CPP, non è sufficiente che l'invio giunga nella sfera d'influenza del destinatario. Determinante è piuttosto che questi ne abbia effettiva conoscenza (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1 seg.). 3.5.Per costante giurisprudenza, una parte non deve trarre delle conseguenze negative da un errore di notifica, che comporta una violazione formale del suo diritto di essere sentita (DTF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 111 V 149 consid. 4c; TF 6B_1104/2020 del 25.2.2021 consid. 2.2). Di principio, affinché la censura di violazione del diritto di essere sentito possa essere accolta la parte interessata deve indicare nei motivi di reclamo quali argomenti avrebbe addotto in procedura di prima istanza se le fosse stato concesso tale diritto e in che misura tali
9 / 16 argomenti sarebbero stati rilevanti per la procedura (TF 5A_561/2018 del 14.12.2018 consid. 2.3; 5D_21/2017 del 20.12.2021 consid. 2.3). 3.6.Premesso che il giudice di prime cure ha, sulla base dell'istanza di accertamento del 24 maggio 2024, dichiarato nulla una sua precedente decisione, ci si può chiedere se la decisione qui impugnata non sia viziata per incompetenza funzionale del Tribunale regionale. Resta il fatto che ciò non appare manifesto, o almeno facilmente riconoscibile, e che in concreto – come si vedrà in appresso – l'ammissione della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024 minaccia in ogni caso seriamente la sicurezza del diritto, sicché non occorre approfondire la questione. In concreto è indubbio che il precetto esecutivo n. D._____ del 2 novembre 2023 è stato notificato al curatore generale C._____ – che vi figura quale rappresentante legale del debitore, sicché il giudice di prime cure era a conoscenza della rappre- sentanza legale del resistente (act. TR II.2). E che ciò nonostante, la decisione di rigetto dell'opposizione emessa il 22 aprile 2024 – nonché tutti i documenti notificati nell'ambito di tale procedura – sono stati comunicati direttamente al resistente e non al suo curatore generale (act. TR IV.1; act. TR V.1 segg.). Tuttavia, occorre rilevare che la decisione di rigetto dell'opposizione è stata validamente notificata nel momento in cui il rappresentante legale del resistente ne ha preso effettiva conoscenza. A tal proposito, con scritto del 16 maggio 2024 C._____ ha informato il Tribunale regionale di essere stato nominato curatore ge- nerale del resistente – allegando in proposito la relativa nomina del 26 giugno 2023 emanata dall'APMA dei Grigioni, sede distaccata E._____ – e ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della decisione di rigetto in data 14 maggio 2024, chiedendo nel contempo la visione degli atti relativi a tale procedura (act. TR V.4). Con scritto raccomandato del 17 maggio 2024 – notificato il 21 maggio 2024 (act. TR V.5) – il Tribunale regionale ha trasmesso tali atti al curatore generale, sicché la valida notifica della decisione di rigetto è quindi avvenuta al più tardi in data 21 maggio 2024. Il resistente avrebbe di conseguenza avuto la possibilità di impugnare tale decisione mediante reclamo entro il termine di 10 giorni a decorre- re da tale data, rispettivamente di inoltrare un'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, ciò che non ha fatto. Rappresentato dal curatore generale e patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann, il resistente ha invece inoltrato un'istanza di accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione dinanzi al Tribunale regionale in data 24 maggio 2024 (act. TR V.6). Ora, anche a voler considerare tale istanza quale reclamo, il resistente non ha sollevato nei motivi – né reso verosimile – eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito prodotto
10 / 16 in corso di procedura di rigetto dell'opposizione – e notificatogli con la trasmissione degli atti del 17 maggio 2024 (act. TR V.5) – venendo così meno al suo onere di motivazione in relazione alla violazione del diritto di essere sentito. Neppure in sede di risposta al reclamo ha indicato quali argomenti avrebbe addotto in procedura di rigetto dell'opposizione se gli fosse stato concesso il diritto di essere sentito e in che misura tali argomenti sarebbero stati rilevanti per la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Infatti in sede di risposta, il resistente si limita a sollevare contestazioni generiche in merito all'esistenza del credito, indicando che: "Si contesta che il reclamante abbia prestato alla parte resistente una somma pari a EUR 300'000.00." (act. A.2, II.III.18.1), affermando in seguito che: "A tal riguardo si specifica che la presunta pretesa del reclamante è del tutto infondata" (act. A.2, II.III.18.6), e successivamente che: "Si contesta che parte resistente abbia espresso la propria volontà a ripagare il presunto debito. In tal senso giova ricordare che egli non ha alcuna conoscenza di suddetto debito; lo stesso presume di essere oggetto di un raggiro legato alla sua condizione di incapacità di agire ragionevolmente" (act. A.2, II.III.19.7). Pure in relazione alla validità del titolo di rigetto prodotto, il resistente si è limitato a indicare in modo generico che: "È tacito che il reclamante non disponga di un titolo atto a permettergli di prendere parte alla ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dell'immobile e delle rispettive quote di comproprietà" (act. A.2, II.III.19.1), e che: "In tal senso si contesta la presenza di un riconoscimento di debito valido" (act. A.2, II.III.20.24). Dall'altro lato, occorre rilevare che, sulla base della decisione di rigetto dell'opposizione provvisorio, il reclamante ha chiesto la continuazione della procedura esecutiva n. D._____ (act. B.5). Tale procedura ha proseguito il suo corso e in data 20 agosto 2024 l'UEF ha comunicato lo stato di ripartizione della somma ricavata dalla realizzazione degli immobili del resistente (act. TR III.3). Solo successivamente, in data 2 settembre 2024, è stata emanata la decisione di nullità qui impugnata, con cui è stata dichiarata di nuovo pendente dinanzi al Tribunale regionale l'istanza di rigetto dell'opposizione del 14 marzo 2024 del reclamante (act. B.2, dispositivo n. 2). Alla luce della decisione impugnata, in data 10 settembre 2024 l'UEF ha comunicato al reclamante di respingere a posteriori la sua domanda di continuazione dell'esecuzione (act. B.5). Ora, come visto in precedenza, agli atti risulta un valido titolo di rigetto provvisorio, di cui il curatore generale è venuto a conoscenza il 21 maggio 2024, a seguito dell'invio raccomandato degli atti (act. TR V.5). Trattasi nello specifico della dichiarazione – scritta e firmata il 4 marzo 2023 dal resistente, e pertanto antecedente all'istituzione della curatela generale (act. TR III.1) – con cui egli ha riconosciuto di
11 / 16 avere un debito di EUR 300'000.00 nei confronti del reclamante, e dei relativi dieci assegni bancari dell'importo di EUR 30'000.00 cadauno (act. TR II.1; act. TR II.5 segg.). A fronte di tale riconoscimento di debito e del fatto che il reclamante non ha, né in sede di istanza di accertamento del 24 maggio 2024, né in questa sede, sollevato e reso verosimile alcuna valida eccezione, non solo non porterebbe alcun beneficio al resistente ripetere la procedura di rigetto dell'opposizione, ma ciò porrebbe a rischio il soddisfacimento del credito del reclamante. 3.7.In siffatte circostanze, la sicurezza giuridica verrebbe messa in pericolo se venisse accertata la nullità della decisione di rigetto del 22 aprile 2024, non essendo qui adempiuti i criteri alquanto restrittivi posti dalla giurisprudenza. 4.Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo deve essere accolto e la decisione del Tribunale regionale del 27 agosto 2024 annullata. 5.Con istanze separate del 12 settembre 2024 e del 26 settembre 2024, le parti hanno chiesto di essere poste a beneficio del gratuito patrocinio per la pre- sente procedura di reclamo, postulando l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l'esenzione dalle spese processuali e la designazione dell'avv. Matteo Simona, rispettivamente dell'avv. Kevin Eggimann quali patrocinatori d'ufficio (act. A.1, inc. n. KSK 24 80; act. A.1, inc. n. KSK 24 84). 5.1.Giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Il gratuito patrocinio comprende l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, l'esenzione dalle spese processuali, nonché dalle spese per il proprio patrocinio e la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. a-c CPC). 5.2.Il reclamante – come risulta dagli atti (act. B.2 segg., inc. n. KSK 24 80) – è manifestamente sprovvisto dei mezzi necessari e i suoi petiti nella procedura di reclamo non apparivano privi di probabilità di successo. Come risulta dalla documentazione agli atti, anche il resistente risulta manifestamente sprovvisto dei mezzi necessari (act. B.10 segg., inc. n. KSK 24 84) e inoltre, quale parte convenuta nella procedura di reclamo, le sue richieste non erano da considerare di per sé prive di probabilità di successo (DTF 139 III 475 consid. 2.3). 5.3.Pertanto, i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio sono adempiuti (art. 117 CPC). Il gratuito patrocinio viene concesso a far tempo dall'inoltro delle relative istanze, vengono ad ogni modo indennizzate prestazioni
12 / 16 dei patrocinatori d'ufficio legate ad una comparsa scritta inoltrata contemporaneamente. 5.4.Nella fattispecie, risulta inoltre necessario designare dei patrocinatori (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Quale patrocinatore ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 lett. c CPC del reclamante è designato l'avv. Matteo Simona, Samedan, e quale patrocinatore del resistente l'avv. Kevin Eggimann, St. Moritz. 5.5.Si ritengono così evase le procedure di gratuito patrocinio di cui agli inc. n. KSK 24 80 e n. KSK 24 84, relative alle istanze separate del 12 settembre 2024 e del 26 settembre 2024 delle parti. 6.1.Per la decisione impugnata non sono state prelevate spese processuali e sono state riconosciute a favore del resistente CHF 250.00 a titolo di spese ripetibili a carico del Tribunale regionale, essendo stata l'unica parte patrocinata (act. B.2). Ciò va mantenuto. Per quanto riguarda invece le spese della presente procedura di reclamo, si osserva che la tassa di giustizia è fissata e ripartita d'uffi- cio (art. 105 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 48 OTLEF in combinato disposto con l'art. 61 OTLEF, il Tribunale cantonale riscuote una tassa di giustizia in procedure di reclamo con un valore litigioso fino a CHF 1'000'000.00 compresa tra CHF 70.00 e CHF 3'000.00. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 1'500.00. Poiché il resistente è soccombente, la tassa di giustizia per la procedura di reclamo deve essere posta integralmente a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Giusta l'art. 122 CPC le spese coperte dal gratuito patrocinio vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono assunte dalla cassa del tribunale (art. 12 cpv. 3 LACPC), sicché la tassa di giustizia a carico del resistente rimane a carico del Cantone dei Grigioni. È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni. 6.2.Il gratuito patrocinio non esenta dall'obbligo di rifondere le ripetibili alla controparte (artt. 118 cpv. 3 e 122 cpv. 1 CPC), ragion per cui il resistente – patrocinato d'ufficio e integralmente soccombente – è tenuto a rifondere al reclamante i costi di patrocinio a lui cagionati in sede di reclamo (art. 105 cpv. 2 CPC). Il Tribunale cantonale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, qualora queste siano state protestate (artt. 105 cpv. 2 e 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]; DTF 139 III 334 consid. 4.3). 6.3.Con il reclamo, l'insorgente ha protestato spese e ripetibili (act. A.1, petito n. 1.2). Egli non ha tuttavia prodotto alcuna nota di onorario. Il Tribunale non può
13 / 16 quindi basarsi sull'importo fatturato per stabilire le ripetibili (art. 2 cpv. 2 OOA). L'art. 3 cpv. 1 OOA stabilisce che è considerata corrente una tariffa oraria fra CHF 210.00 e CHF 270.00. In assenza di un accordo sull'onorario, come nella fattispecie, il Tribunale cantonale applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 con un supplemento spese forfettario del 3% (cfr. fra tante TC GR ZK1 16 133 del 24.11.2016 consid. 2.c con rinvii). In concreto, considerate le questioni di fatto e di diritto della presente fattispecie, così come il dispendio causatogli – limitato essenzialmente alla presentazione del reclamo (act. A.1; cfr. pure act. A.1, inc. n. KSK 24 80) – si ritiene adeguato riconoscere al patrocinatore del reclamante un importo di CHF 1'440.00 corrispondente a un dispendio orario di 6 ore a una tariffa oraria di CHF 240.00, ai quali è da aggiungere il supplemento forfettario del 3% per gli esborsi e IVA all'8.1%. Si riconoscono pertanto complessivamente spese di patrocinio e quindi ripetibili in favore del reclamante a carico del resistente di CHF 1'603.35 (IVA e spese incluse). 7.1.Come visto in precedenza (cfr. supra consid. 5.3 seg.), al reclamante è sta- to concesso il gratuito patrocinio. Poiché il reclamante prevale integralmente, le spese giudiziarie non vanno a suo carico e, come esposto nel considerando pre- cedente, il resistente è condannato a rifondergli le spese di patrocinio necessarie. Ciò nonostante dev'essere qui stabilita la remunerazione cui il patrocinatore del reclamante avrebbe diritto in seguito alla concessione del gratuito patrocinio. Il patrocinatore di una parte risultante vincente cui è stato concesso il gratuito patro- cinio deve infatti poter essere adeguatamente remunerato nel caso in cui le ripeti- bili, al cui versamento la controparte soccombente è stata condannata, non pos- sono essere riscosse (art. 122 cpv. 2 CPC, prima frase, in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 3 LACPC). Se alla parte debitrice delle spese è stato concesso il gra- tuito patrocinio, come è qui il caso, il risarcimento delle ripetibili da parte sua è di regola considerato irrecuperabile sin dall'inizio (cfr. TC GR ZK1 20 140 del 2.3.2021 consid. 8.3 con rinvii). 7.2.Per quanto riguarda l'onorario per il patrocinio d'ufficio si applica la tariffa oraria di CHF 200.00; all'onorario risultante vanno sommati gli esborsi riconosciuti e l'IVA al tasso vigente dell'8.1% (cfr. art. 5 cpv. 1 OOA). Sulla base del dispendio di tempo di 6 ore l'onorario ammonta a CHF 1'200.00, per cui l'indennità da versa- re dalla cassa del Tribunale in caso di irrecuperabilità delle ripetibili va fissata a CHF 1'336.00, tenuto conto del supplemento spese forfettario di CHF 36.00 (3% di CHF 1'200.00) e dell'IVA di CHF 100.00 (8.1 % di CHF 1'236.00). A pagamento avvenuto la pretesa passa, nella misura corrispondente, al Cantone (art. 122 cpv. 2, seconda frase, CPC).
14 / 16 8.1.In virtù dell'art. 122 cpv. 1 lett. a CPC, il patrocinatore del resistente – a cui è stato concesso il gratuito patrocinio (cfr. supra consid. 5.3 seg.) – deve essere adeguatamente remunerato dal Cantone dei Grigioni, essendo egli risultato soccombente. 8.2.Anche in tal caso trova applicazione l'art. 5 OOA, si rimanda quindi a quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 7.2. segg.). In concreto, considerate le questioni di fatto e di diritto della presente fattispecie, così come il dispendio causatogli – limitato essenzialmente alla presentazione della risposta al reclamo (act. A.2; cfr. pure act. A.1, inc. n. KSK 24 84) – si ritiene adeguato riconoscere al patrocinatore del resistente un dispendio di tempo di 5 ore. Sulla base di tale dispendio, l'onorario ammonta a CHF 1'000.00, per cui l'indennità da versare dalla cassa del Tribunale va fissata a CHF 1'113.45, tenuto conto del sup- plemento spese forfettario di CHF 30.00 (3% di CHF 1'000.00) e dell'IVA di CHF 83.45 (8.1 % di CHF 1'030.00). 8.3.Da quanto detto discende che il rappresentante legale del resistente dev'essere remunerato dal Cantone dei Grigioni con CHF 1'113.45 (IVA e spese incluse). 9.È in ogni caso riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
15 / 16 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione del Tribunale regionale Maloja del 27 agosto 2024 è annullata. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico di B.. 3.B. è condannato a rifondere a A._____ CHF 1'603.35 (IVA e spese incluse) a titolo di spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4.1.L'istanza del 26 settembre 2024 è accolta e a B._____ è concesso il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 CPC nella presente procedura di reclamo a far tempo dall'inoltro dell'istanza. 4.2.L'avv. Kevin Eggimann, St. Moritz, è designato patrocinatore d'ufficio di B.. 5.1.L'istanza del 12 settembre 2024 è accolta e a A. è concesso il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 CPC nella presente procedura di reclamo a far tempo dall'inoltro dell'istanza. 5.2.L'avv. Matteo Simona, Samedan, è designato patrocinatore d'ufficio di A.. 6.Al patrocinatore d'ufficio di A., avv. Matteo Simona, è versato un indennizzo di CHF 1'336.00 (IVA e spese incluse) a carico dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). In tale misura, l'indennità a titolo di ripetibili posta a carico di B._____ passa al Cantone dei Grigioni (art. 122 cpv. 2 CPC). 7.La tassa di giustizia posta a carico di B._____ di CHF 1'500.00, come anche la remunerazione del suo patrocinatore d'ufficio, avv. Kevin Eggimann, di CHF 1'113.45 (IVA e spese incluse), è assunta dal Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 8.È riservata la richiesta di rifusione ai sensi dell'art. 123 CPC da parte del Cantone dei Grigioni.
16 / 16 9.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 10.Comunicazione a: