Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 19 luglio 2024 N. d'incartoKSK 24 50 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Michael Dürst e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ SA reclamante contro B._____ SA resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione 01.05.2024 del Tribunale regionale Maloja, giudice uni- co, comunicata il giorno stesso (n. d'incarto 335-2024-35). Comunicazione2 agosto 2024
2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Con decisione del 1° maggio 2024, il presidente del Tribunale regionale Maloja ha dichiarato il fallimento della A._____ SA dal 1° maggio 2024 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di CHF 200.00. B.Avverso tale decisione, in data 13 maggio 2024 (data del timbro postale) la A._____ SA (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale cantona- le, per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del fallimento. C.Con decreto del 14 maggio 2024, il presidente della Camera delle esecu- zioni e dei fallimenti ha parzialmente concesso l'effetto sospensivo in applicazione dell'art. 174 cpv. 3 LEF. D.In data 4 giugno 2024 (data del timbro postale), la B._____ SA (in seguito: resistente) ha inoltrato la risposta al reclamo. Considerando in diritto: 1.1.La decisione impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Came- ra delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a A._____ SA il 2 maggio 2024 (act. B.2), il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché il reclamo è senz’altro tempestivo e ricevibile in ordine. 2.Nella decisione impugnata, il giudice unico del Tribunale regionale ha dichiarato il fallimento della reclamante a far tempo dal 1° maggio 2024, non avendo essa prodotto alcuna prova dell'estinzione del debito né della sua dilazione (act. B.1). Con la presente impugnativa, la reclamante asserisce di avere estinto in data 7 maggio 2024 l'intero credito – incontestato – compresi gli interessi e le spese, e afferma di presentare attualmente una situazione di bilancio positiva, vantando
3 / 6 crediti nei confronti di terzi per un totale di CHF 241'686.43 e di EUR 549'946.30. La reclamante rileva inoltre come il bilancio 2022 si sarebbe chiuso con un utile di CHF 160'091.86 e come in sostanza le procedure esecutive i cui importi sarebbero ancora scoperti potrebbero essere saldate senza difficoltà. Infine, la reclamante è dell'avviso che la resistente avrebbe dichiarato di voler ritirare la procedura di fallimento una volta estinto il debito (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). 3.In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovverosia il fatto di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (TF 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle ese- cuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (TF 5A_251/2018 del 31.5.2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (TF 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fon- dandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (TF 5A_944/2013 del 19.3.2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all’autorità di ricorso ricercare d’ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati addotti dal debitore al quale incombe l’onere della prova (TF 5A_181/2018 del 30.4.2018 consid. 3.1). Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclu- sione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità (TF 5A_642/2010 del 7.12.2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può es- sere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (TF 5A_328/2011 dell’11.8.2011 consid. 2). L’illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvibilità può emergere dal
4 / 6 numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità (Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 a ed., Zurigo 2020, n. 23 ad art. 174 LEF). 4.Nel caso di specie, la reclamante allega, a sostegno del proprio reclamo, una ricevuta rilasciata il 7 maggio 2024 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Maloja (in seguito: UEF) relativa al versamento di CHF 12'000.00 a saldo dell'ese- cuzione promossa dalla resistente (act. B.3), per cui il presupposto di cui all'- art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto. Non occorre pertanto approfondire la questione a sapere se – come sostiene la reclamante – la resistente abbia ritirato la domanda di fallimento. Per quanto riguarda invece il requisito della solvibilità, la reclamante ha anzitutto prodotto 18 fatture, alcune emesse nel 2023 e altre nel corso dei primi mesi del 2024, di cui tre si riferiscono ad acconti per servizi ancora da eseguire, per un im- porto complessivo di EUR 549'946.30 (act. B.4). Nell'impugnativa, la reclamante afferma di vantare, oltre a tale credito, pure un credito di CHF 241'686.43 nei con- fronti di altri due creditori, senza tuttavia allegare alcuna documentazione a com- prova di quanto asserito. La reclamante non ha inoltre prodotto alcun contratto relativo alle citate fatture. Ora, le fatture prodotte – nonché l'ulteriore documenta- zione prodotta, come si vedrà in appresso – non forniscono al tribunale un quadro sufficiente della situazione finanziaria della reclamante. Esse non permettono in ogni caso né di accertare i mezzi liquidi – ovverosia gli attivi immediatamente e concretamente disponibili – a disposizione della reclamante, né di stabilire l'ammontare dei debiti esigibili. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il bilancio e il conto economico per l'anno contabile 2022, prodotti dalla reclamante (act. B.5). Anzitutto si osserva che tale documentazione non è attuale, riferendosi alla situa- zione economica della società reclamante nel 2022. La società reclamante non produce infatti alcun bilancio intermedio relativo all'anno contabile 2024. Occorre in ogni caso rilevare che neppure gli attivi liquidi riportati a bilancio 2022 sono stati resi verosimili, essendo la loro esistenza e il loro ammontare suffragato esclusi- vamente dal bilancio stesso e mancando segnatamente agli atti estratti conto at- tuali o altri giustificativi che permettano riscontri oggettivi in merito alle relative po- sizioni. Infine, la reclamante ha prodotto l'estratto del registro delle esecuzioni emesso dall’UEF il 3 maggio 2024, da cui si evince che essa è confrontata con 17 procedure esecutive attive per l'importo complessivo di CHF 457'819.74 (dedotte le 8 procedure per cui gli importi posti in esecuzione sono stati pagati dalla recla-
5 / 6 mante; cfr. act. B.6). Ora, per quanto riguarda le procedure esecutive figuranti nell- 'estratto esecutivo, si osserva che tre di queste sono giunte allo stadio del pigno- ramento e 14 sono allo stadio del precetto esecutivo. Inoltre, la procedura esecuti- va n. C._____ avviata nel dicembre 2022 da un altro creditore rispetto alla società resistente – e il cui debito posto in esecuzione sarebbe stato saldato, a detta della reclamante, direttamente al creditore (cfr. act. A.1) – era giunta allo stadio della comminatoria di fallimento. Si rileva pure che contro la reclamante sono state av- viate procedure esecutive anche per piccoli importi, quali CHF 87.15 (procedura esecutiva n. D.), CHF 160.00 (procedura esecutiva n. E.) e CHF 185.35 (procedura esecutiva n. F.). Tali indizi lasciano desumere l'in- solvibilità della società reclamante. A ciò nulla muta la tesi di quest'ultima, secon- do cui essa sarebbe intenzionata, ma momentaneamente impossibilitata, a inter- porre opposizione contro le procedure esecutive ni. G., H._____ e I._____ (act. A.1). In siffatte circostanze, sussistono dunque motivi seri per dubitare che la reclamante disponga di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti a medio termine. Non è pertanto possibile concludere sulla base degli atti che la reclamante sia solvibile. Portando essa le conseguenze della mancanza di prove, si conclude che la reclamante non ha saputo rendere verosimile la sua solvibilità e che in concreto difetta il primo requisito cumulativo dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 5.Visto tutto quanto precede, il reclamo dev'essere dunque respinto e la di- chiarazione di fallimento del giudice unico del Tribunale regionale del 1° maggio 2024 confermata. 6.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, soc- combente, ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l’anticipo di CHF 500.00 da lei versato (act. D.2). Mentre non si pone problema di un'indennità d'inconvenienza, giacché la resistente non ha formulato alcuna conclusione in tal senso nella risposta (act. A.2).
6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della A._____ SA e compensata con l’anticipo delle spese dello stesso importo da lei versato. 3.Non si assegnano indennità di inconvenienza. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: