Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 26 giugno 2024 N. d’incartoKSK 24 19 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ ricorrente contro B._____ SA resistente 1 C._____ resistente 2 Oggettopignoramento Atto impugnatoi precetti esecutivi n. D._____ e n. E., come pure il verbale di pignoramento n. F. Comunicazione26 giugno 2024

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. D._____ emesso il 2 maggio 2023 dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF), B._____ SA ha escusso A._____ per l’incasso di una fattura non pagata del 12 dicembre 2022 di CHF 18'011.80 oltre interessi al 12% dal 27 aprile 2023, tasse di ingiunzione di CHF 845.05 e spese esecutive. Tale atto è stato notificato il 14 giugno 2023 a G.. B.Il 12 dicembre 2023 l’UEF, su domanda d’esecuzione del Comune C. dell’11 dicembre 2023, ha emesso un ulteriore precetto esecutivo n. E._____ nei confronti di A._____ per l’incasso di un importo di CHF 934.00, oltre interessi al 4% dal 12 dicembre 2023, tasse di diffida di CHF 30.00 e spese esecutive, con l’indicazione quale causa del credito “imposta sul reddito e sulla sostanza comune 01.01.2019 – 31.12.2019”. Tale atto è stato notificato al debitore il 16 dicem- bre 2023 il quale non vi ha interposto alcuna opposizione. C.Il 19 dicembre 2023, in seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione di B._____ SA del 18 dicembre 2023 relativa all’esecuzione n. D., l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento e, il giorno stesso, provveduto ad eseguirlo (pignoramento n. F.). D.Il 15 gennaio 2024 il Comune C._____ ha formulato a sua volta una do- manda di continuazione concernente l’esecuzione n. E., alla quale è seguita l’emissione dell’avviso di pignoramento del 24 gennaio 2024, ciò che ha permesso la partecipazione al pignoramento di cui sopra. E.Il 25 gennaio 2024 il Comune C. ha informato l’UEF in merito al pa- gamento, effettuato il 3 gennaio 2022 da parte di A., dell’importo di CHF 1'144.90 e, in risposta alla ricezione della copia del verbale di pignoramento del 19 febbraio 2024 a lui destinata, chiesto, tramite e-mail del 20 febbraio 2024, l’annullamento del pignoramento n. F.. F.Con ricorso del 27 febbraio 2024, depositato il giorno successivo (data del timbro postale) dinnanzi al Tribunale cantonale, quale autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento, A._____ (di seguito: ricorrente) ha impugnato i precetti esecutivi n. D._____ del 2 maggio 2023 e n. E._____ del 19 dicembre 2023 come pure i verbali relativi al pignoramento rilasciati il 19 febbraio 2024, chiedendo di procedere alla cancellazione dei primi nonché all’annullamento del pignoramento n. F._____ ritenendoli formalmente viziati.

3 / 6 G.Nelle proprie osservazioni del 21 giugno 2024, B._____ (di seguito: resistente 1) ritiene che la notifica del precetto esecutivo n. D._____ debba essere considerata valida data l’impossibilità di notificare tale atto personalmente al ricorrente in ragione della sua mancata collaborazione. Essa chiede pertanto, allegando due riconoscimenti di debito firmati da quest’ultimo il 30 gennaio 2023 e il 28 maggio 2023, la reiezione del reclamo (recte: ricorso). H.Nelle proprie osservazioni del 21 giugno 2024, il Comune C._____ (di se- guito: resistente 2) chiede invece che non si entri nel merito del ricorso considera- to che il debito posto in esecuzione è stato nel frattempo saldato e che il pignora- mento n. F._____ avrebbe dovuto essere, in ragione della propria richiesta del 20 febbraio 2024, annullato dall’UEF. Considerando in diritto: 1.1Nella propria impugnativa, il ricorrente ritiene, innanzitutto, che la notifica del precetto esecutivo n. D._____ del 2 maggio 2023 sia formalmente viziata. Tale atto sarebbe infatti stato notificato ad una terza persona non autorizzata al ritiro. È dunque necessario esaminare se la notifica sia stata effettuata validamente. 1.2.1 Giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento, di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. 1.2.2 L’art. 64 cpv. 1 LEF prevede che gli atti esecutivi – tra i quali il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 c. 2a; TF 5A_843/2016 del 31.01.2017 c. 4.1) – devono essere notificati al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui egli esercita la propria professione. Quando egli non è presente, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funziona- rio comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). L’atto esecutivo non è validamente notificato se viene semplicemente depositato in una cassetta delle lettere o in una casella postale (TF 5A_843/2016 del 31.01.2017 c. 4.1; 5A_343/2016 del 20.10.2016 c. 2.1; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, in: Foëx/Jeandin/Braconi [ed.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Commen- taire de la Loi de la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi sur le droit international privé – LP, 2 a ed., Basilea 2005, n. 15 ad art. 64 LEF). Nel caso in cui, per un vizio di notifica, il precetto esecutivo non è pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e tale nullità dev’essere

4 / 6 rilevata d’ufficio in qualsiasi momento (DTF 110 III 9). L’ufficio di esecuzione o di fallimento sopporta infine l’onere della prova dell’avvenuta valida notifica (DTF 120 III 117). 1.3Nel caso di specie, il precetto esecutivo n. D._____ emesso il 2 mag- gio 2023, è stato notificato, tramite un agente di polizia, ad una terza persona, e meglio G._____ (act. UEF, E). Ora, la persona giuridica indicata non rientra, in- nanzitutto, tra le persone autorizzate al ritiro in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF e, se- condariamente, non è stata autorizzata al ritiro mediante un’esplicita procura rila- sciata dal ricorrente e portata alla conoscenza dell’UEF. A ciò si aggiunga che la notifica del precetto esecutivo neppure indica quale sarebbe la natura del rapporto tra tale persona giuridica e il ricorrente (act. UEF, E). La corrispondenza elettroni- ca del 23 agosto 2023 trasmessa da G._____ all’UEF agli atti riguarda una società amministrata dal ricorrente dalla quale quest’ultimo, quale persona fisica, dev’essere distinto e non contiene alcuna procura a lui conferita (act. UEF, N). Ne consegue che la notifica del precetto esecutivo in parola risulta formalmente vizia- ta. Non è dunque possibile ritenere che il ricorrente sia venuto validamente a co- noscenza, in tale occasione, del contenuto del medesimo. L’UEF non ha d’altronde dimostrato che egli ne sia venuto a conoscenza in seguito. 1.4La censura sollevata dal ricorrente dev’essere dunque accolta e la procedu- ra esecutiva n. D._____ del 2 maggio 2023 dichiarata nulla, ciò che comporta in particolare la nullità dei successivi provvedimenti esecutivi, tra cui il pignoramento n. F.. 2.1Il ricorrente ritiene, inoltre, che il precetto esecutivo n. E. e la relativa procedura debbano essere annullati in ragione del fatto che, in primo luogo, egli non sia stato validamente avvisato del futuro pignoramento e, in secondo luogo, che l’UEF, una volta ricevuto lo scritto della resistente 2 del 25 gennaio 2024, il quale constatava l’avvenuto pagamento, nelle proprie mani, del debito posto in esecuzione, avrebbe dovuto annullare il pignoramento n. F._____. Occorre dun- que parimenti esprimersi in merito a tali questioni. 2.2.1 Giusta l’art. 90 LEF il debitore dev’essere avvisato, nelle forme previste dal suesposto art. 64 LEF (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, op. cit., n. 7 ad art. 90 LEF), con richiamo alle disposizioni dell’art. 91 LEF (obblighi del debitore e dei terzi), del pignoramento almeno il giorno prima. L’assenza di un tale avviso costituisce un motivo di annullabilità del pignoramento, il quale può essere fatto valere tramite ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF 77 III 106; Yvan Jeanne- ret/Saverio Lembo, op. cit., n. 19 ad art. 90 LEF).

5 / 6 2.2.2 Per quanto concerne invece la richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – essa dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuta se sono date le condizioni legali per accogliere la domanda (TF 4A_440/2014 del 27.11.2014 c. 2 e 4.2). Per quanto concerne in particolare le esecuzioni estinte tramite paga- mento, esse continuano ad essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (cfr. art. 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal creditore (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 c. 1/b; 129 III 286 c. 3.1). La notifica da parte del creditore all’ufficio d’esecuzione del pagamento diretto effet- tuato a suo favore equivale ad una rinuncia alla continuazione dell’esecuzione (TF 7B.36/2004 del 29.04.2004 c. 1.3; Frank Emmel, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3 a ed., Basilea 2021, n. 22 ad art. 12 LEF). 2.3Nel caso di specie, si rileva che al momento della ricezione dello scritto del 25 gennaio 2024 della resistente 2 (act. UEF, S), la quale informava l’UEF dell’avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione e delle relative spese esecutive (act. UEF, S e T), avvenuta il giorno seguente all’emissione dell’avviso di pignoramento del 24 gennaio 2024 (act. UEF, R), l’UEF avrebbe dovuto rinun- ciare a procedere con quest’ultimo ritenendo tale missiva, conformemente alla suesposta giurisprudenza, quale una dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione dell’esecuzione. Ciò avrebbe permesso di evitare le ulteriori spese superflue di CHF 96.90 relative alla procedura di pignoramento (act. UEF, T). 2.4La censura invocata dal ricorrente dev’essere dunque accolta e, anche per questo motivo, il pignoramento n. F._____ annullato. 3.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono as- segnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). 4.Il Presidente della Camera statuisce in veste di giudice unico in ragione dell’evidente fondatezza del presente ricorso (artt. 7 cpv. 2 lett. b LACPC [CSC 320.100] e 18 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]).

6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1Il precetto esecutivo n. D._____ del 2 maggio 2023 dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è dichiarato nullo. 1.2Il pignoramento n. F._____ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è annullato. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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