Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 6 febbraio 2024 N. d'incartoKSK 23 94 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ ricorrente Oggettocalcolo minimo esistenziale Atto impugnatoprovvedimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 13.06.2023. Comunicazione6 febbraio 2024

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.In data 14 ottobre 2023 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: ricor- rente) si è rivolto al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con uno scritto, cui ha allegato svariata documentazione, chiedendo la rettifica del minimo vitale di CHF 2'050.00 assegnatogli il 17 aprile 2023 dall'Ufficio esecuzioni e falli- menti Regione Moesa (in seguito: UEF), nonché la revoca del pignoramento dello stipendio per poter pagare in autonomia le spese di vita quotidiana. B.Con scritto del 17 ottobre 2023 (data del timbro postale) il Tribunale ammi- nistrativo ha trasmesso per competenza il citato ricorso e i relativi allegati al Tribu- nale cantonale. C.Invitato a presentare osservazioni scritte, il 21 novembre 2023 (data del timbro postale) l'UEF, ritenendo di aver correttamente eseguito il pignoramento di salario, ha proposto, in via principale, di dichiarare l'atto inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo. Con le sue osservazioni, l'UEF ha pure inoltrato gli atti del caso in suo possesso. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]). 1.2.Per sua natura, il ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF può volgersi soltanto contro provvedimenti di un ufficio d'esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un organo dell'esecuzione forzata. La cognizione dei suddetti – e pertanto anche la cognizione delle autorità di vigilanza – è limitata ai presupposti procedurali dell'esecuzione; la decisione relativa a questioni di diritto materiale rimane per contro prerogativa del giudice di merito (DTF 142 III 643 consid. 3.1; TF 7B.36/2006 del 16.5.2006 consid. 2.1). Con il termine "provvedimento" s'intende un atto autoritativo, compiuto da un organo di esecuzione forzata nell'adempimento di un compito ufficiale in un caso concreto. Tale atto dev'essere inoltre idoneo a creare, modificare o estinguere una situazione di diritto dell'esecuzione forzata nel caso in questione. Detto in altre parole, deve trattarsi di un atto materiale che ha per scopo la continuazione o il completamento della

3 / 5 procedura esecutiva e che produce effetti verso l'esterno (DTF 142 III 643 consid. 3.1). In concreto, con il suo ricorso del 14 ottobre 2023, l'insorgente ha chiesto, oltre alla revoca del pignoramento dello stipendio, la rettifica del minimo vitale di CHF 2'050.00 assegnatogli dall'UE con la "Notificazione di pignoramento di salario" emessa in applicazione dell'art. 99 LEF il 13 giugno 2023 alla cassa disoccupazione B., che allega in copia al gravame (act. A.1; act. B.1). Il ricorrente ha quindi impugnato tale notificazione, che è un provvedimento impugnabile mediante ricorso giusta l'art. 17 LEF (DTF 142 III 643 consid. 3.2). 1.3.L'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni (artt. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 17 cpv. 2 LAdLEF). L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove ed è vincolata – fatto salvo l’art. 22 LEF – dalle conclusioni delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF). Essa si procura infine le necessarie prese di posizione (art. 17 cpv. 2 LAdLEF), come avvenuto nel caso in esame. 1.4.Ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato. Il divieto del formalismo eccessivo impone che un atto indirizzato a un'autorità incompetente sia trasmesso d'ufficio a quella competente e che determinante per la tempestività sia il momento dell'inoltro dell'atto all'autorità incompetente (DTF 118 Ia 241 consid. 3c). Nella presente fattispecie, come visto, il ricorrente ha inoltrato l'atto ricorsuale in data 14 ottobre 2023 (data del timbro postale) al Tribunale amministrativo (act. A.1), che ha provveduto a trasmettere d'ufficio l'impugnativa al Tribunale cantonale per competenza (act. D.1). Il provvedimento impugnato, emesso in data 13 giugno 2023, è stato ricevuto dalla cassa disoccupazione B. il 16 giugno 2023 (act. B.1). Ora, giova rilevare che in tali casi l'ufficiale procedente è tenuto a informare il debitore dell'avvenuto pignoramento formale (art. 96 cpv. 1 LEF) e che, agli atti, non emerge quando l'atto qui impugnato sia stato trasmesso in copia al ricorrente. Tuttavia, dall'"estratto conto" dell'UEF relativo alla situazione del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 23 ottobre 2023 emerge che in data 4 luglio 2023, a seguito della notificazione di pignoramento di salario emessa il 13 giugno 2023, la cassa disoccupazione B._____ ha versato direttamente all'UEF CHF 1'097.80 (act. UEF D-F), e che il mese successivo, in data 5 settembre 2023, la citata cassa ha versato all'UEF CHF 833.80, riducendo di

4 / 5 conseguenza l'importo delle indennità versato al ricorrente. In siffatte circostanze, si ritiene che il ricorrente sia venuto a conoscenza della notificazione di pignoramento di salario emessa il 13 giugno 2023 e della relativa diminuzione del minimo vitale, fissato in CHF 2'050.00, già il 4 luglio 2023, rispettivamente al più tardi in data 5 settembre 2023. In entrambi i casi, il ricorso del 14 ottobre 2023 (act. A.1) è pertanto tardivo (art. 31 LEF in combinato disposto con l'art. 142 CPC). Per le stesse ragioni, è pure tardiva l'istanza del 30 settembre 2023 (data del timbro postale) presentata al Tribunale amministrativo (act. B.10), qualora la si volesse considerare quale ricorso. 1.5.Ne consegue che il ricorso è irricevibile, ferma restando la facoltà eventuale per il ricorrente di convenire con l'UEF le modalità atte a garantire il pagamento di eventuali nuove spese, quali premi di cassa malati e spese di trasferta, nel quadro di una procedura di revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF. 2.Non si prelevano spese, non potendo essere imputate al ricorrente malafede o temerarietà (artt. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF). Nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF non è inoltre riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF). 3.Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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