Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 5 luglio 2023 N. d'incartoKSK 23 49 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bensbih, attuaria PartiA._____ SA in liquidazione reclamante contro B._____ resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione del Tribunale regionale Moesa del 23.05.2023, comuni- cata il 23.05.2023 (n. d'incarto 335-2023-70). Comunicazione5 luglio 2023

2 / 3 Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.Con decisione del 23 maggio 2023 il Tribunale regionale Moesa ha dichia- rato il fallimento della A._____ SA. Avverso tale decisione la A._____ SA ha pre- sentato reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni. 2.La reclamante è stata invitata il 31 maggio 2023 a versare un anticipo di CHF 500.00 entro il 12 giugno 2023 (act. D.1). Con decreto del 21 giugno 2023 le è stato accordato un termine suppletorio scadente il 28 giugno 2023 per provvede- re al pagamento dell'anticipo richiesto (act. D.4). 3.Giusta l'art. 101 cpv. 3 CPC se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza. Il termine (suppletorio) è rispettato se il conto della reclamante o del suo patrocinatore è addebitato entro l'ultimo giorno utile (art. 143 cpv. 3 CPC; DTF 139 III 364 consid. 3). L'addebito cui fa riferimento l'art. 143 cpv. 3 CPC riguarda operazioni di pagamento tramite un conto postale o bancario in Svizzera, mentre un pagamento o un bonifico effettuato dall'estero è tempestivo solo se l'importo giunge sul conto del tribunale o in ogni caso alla Posta svizzera entro la scadenza del termine (TF 4A_481/2016 del 6.1.2017 consid. 3.1.2; Francesco Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2 a ed., Lugano 2017, n. 22 ad art. 143 CPC). 4.Ora, il bonifico di CHF 500.00 effettuato da un conto presso una banca estera indica quale data d'esecuzione il 29 giugno 2023 ed è stato accreditato sul conto del Tribunale cantonale il 3 luglio 2023 (act. D.5), sicché il versamento dell'- anticipo è tardivo. A norma dell'art. 101 cpv. 3 CPC non si entra quindi nel merito del reclamo. 5.Nell'evenienza si giustifica di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie. Il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).

3 / 3 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è inammissibile. 2.Non si prelevano spese giudiziarie. L'anticipo di CHF 500.00 è restituito a A._____ SA in liquidazione. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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GR_KG_003
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Entscheidungsdatum
05.07.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026