Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 14 giugno 2024 N. d’incartoKSK 23 104 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Togni, attuario PartiA._____ ricorrente patrocinata dall’avv. Cesare Lepori Studio legale e notarile, Via Parco 2, CP 1803, 6501 Bellinzona contro B._____ resistente patrocinata dall’avv. Davide Nollo Studio legale Andrea Toschini, Piaza 10, CP 174, 6535 Rovere- do GR Oggettocomminatoria di fallimento Atto impugnatocomminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Re- gione Moesa del 20.09.2023, comunicata lo stesso giorno Comunicazione14 giugno 2024
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Con precetto esecutivo n. C._____ del 16 febbraio 2023 B._____ ha escus- so A._____ per l’incasso della somma di CHF 22'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2021 e spese esecutive, indicando quale causa del credito “affitti dal 01.03.2021 al 31.12.2022”. B.Interposta tempestiva opposizione il 27 febbraio 2023, con istanza del 24 aprile 2023 B._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa, il quale con decisione del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) ha accolto la domanda. C.Fondandosi su tale sentenza, passata in giudicato il 30 agosto 2023, il 19 settembre 2023 B._____ ha chiesto la continuazione dell’esecuzione di modo che il 20 settembre 2023 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di segui- to: UEF) ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, notificata- le il 13 novembre 2023. D.Con ricorso del 23 novembre 2023, A._____ (di seguito: ricorrente) ha chiesto, in ordine, il conferimento dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento della comminatoria di fallimento. E.Con decreto del 24 novembre 2023, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha assegnato all’UEF e a B._____ (di seguito: resistente) un termine per trasmettere eventuali osservazioni al ricorso, concedendo a quest’ultimo l’effetto sospensivo provvisorio. Ne è seguito un doppio scambio di scritti tra le parti. Nelle rispettive osservazioni, sia l’UEF che la resistente chiedono la reiezione del ricorso. F.Con decreto del 23 maggio 2024, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale ha inoltre richiamato l’intero inc. no. 335.23.73, relativo alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal Tribunale regionale Moesa. Considerando in diritto: 1. 1.1.Nella propria impugnativa, la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il credito posto in esecuzione e indicato nella comminatoria di fallimento sia fondato su un “falso e simulato contratto di locazione” il quale sarebbe stato da lei sottoscritto quando ancora il suo amministratore unico era il medesimo della resistente
3 / 5 (act. A.1, pag. 2). Essa ritiene, inoltre, che in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella propria domanda di esecuzione del 14 febbra- io 2023 come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023, la quale avrebbe impedito la medesima di ritirare gli atti esecutivi a lei desti- nati ed impugnare tempestivamente la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del 3 agosto 2023 (inc. no 335.23.73) rispettivamente inoltrare azione di disconoscimento del debito (act. A.1, pag. 2 e 3), non avrebbe potuto avviare nel frattempo un’azione di disconoscimento del debito. Per questi motivi, la comminatoria di fallimento dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 20 settembre 2023 dovrebbe essere annullata. 1.2.Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza – nel Cantone dei Grigioni il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l’art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]) – è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzio- ne o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezza- mento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (sentenze del Tribunale federale 7B.58/2006 del 1° maggio 2006 consid. 2; 7B.136/2005 del 29 settembre 2005 consid. 2; Alexander R. Markus, in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6; 96 III 33 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (artt. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 ab initio LEF). La via del ri- corso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, in particolare nell’ambito della procedura di ri- getto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). 1.3.Nel caso di specie, la censura relativa all’esistenza del credito posto in ese- cuzione sollevata dalla reclamante riguarda una questione di merito, e meglio i rapporti tra ricorrente e resistente e non l’operato dell’UEF. Non spetta tuttavia né a quest’ultimo né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento del debi- to (art. 83 cpv. 2 LEF).
4 / 5 Per quanto concerne invece la pretesa notifica viziata di – non meglio precisati – atti esecutivi, in ragione dell’indicazione di recapito errata inserita dalla resistente nella domanda di esecuzione del 14 febbraio 2023 (act. E1, A) come pure nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti del Tribu- nale regionale Moesa proc. no. 335.23.73; di seguito: atti TR), essa dev’essere considerata intempestiva. Da un lato, la ricorrente è verosimilmente già venuta a conoscenza del precetto esecutivo n. C._____ (act. E.1, E) al momento della sua notifica avvenuta il 27 febbraio 2023 e, dall’altro, era al corrente dell’esistenza del- la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. no. 335.23.73) avendo inoltrato le proprie osservazioni del 6 giugno 2023 all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 aprile 2023 (atti TR). Ad ogni modo, dal tracciamento dell’invio relativo alla decisione del Tribunale regionale Moesa del 3 agosto 2023 si evince che quest’ultima le è stata notificata, tramite lettera raccomandata, il 4 agosto 2023, che non sia stata ritirata entro il termine di giacenza e che sia dun- que ritornata al mittente (atti TR). Nonostante il mancato ritiro, essa dev’essere considerata, in virtù della finzione di notificazione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, validamente notificata. Dagli atti risulta infatti l’invio all’indirizzo indicato dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 6 giugno 2023 (D.) e non, come da lei sostenuto nel ricorso del 23 novembre 2023 (act. A.1, pag. 2), presso la casella postale n. E.. 1.4.La ricorrente non fa dunque valere motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento. Emanando quest’ultima sulla base della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – cresciuta in giudicato il 30 agosto 2023 – del 3 agosto 2023 (inc. no. 335.23.73) annessa alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (act. E.1, G), l’UEF ha agito correttamente (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso, evidentemente infondato. 2.Per legge non viene prelevata alcuna tassa di giustizia e non vengono as- segnate indennità (artt. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 Ordi- nanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS 281.35]). 3.La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecu- zioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale giudice unico in applicazione dell’art. 18 cpv. 3 LOG (CSC 173.000).
5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell’art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: