KSK 2022 39

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 24 ottobre 2022 N. d'incartoKSK 22 39 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Bensbih, attuaria PartiA._____ istante contro B._____ resistente Oggettoricorso all'autorità di vigilanza Comunicazione27 ottobre 2022

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.In data 11 luglio 2022 (data del timbro postale), A._____ (in seguito: istante) si è rivolta al Tribunale cantonale con uno scritto, cui ha allegato svariata docu- mentazione, indicando quanto segue: "[...] come discusso al telefono le inoltro lo scritto. Spero di riuscire così a ricevere il giusto [...]". B.Con scritto del 13 luglio 2022, il Tribunale cantonale ha assegnato un ter- mine all'istante per specificare e motivare in forma scritta le sue richieste. C.Dando seguito a quanto richiesto dal Tribunale cantonale, con scritto del 25 luglio 2022 l'istante ha chiesto che l'operato dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti B._____ (in seguito: UEF) fosse oggetto di vigilanza, sia in merito al calcolo del minimo vitale, sia in relazione al fatto che tale Ufficio avrebbe commesso un abuso di potere e proferito minacce. D.Invitato a presentare osservazioni scritte, il 22 agosto 2022 l'UEF ha propo- sto, in via principale, di dichiarare l'atto irricevibile e, in via subordinata, di respin- gerlo, protestando tasse, spese e chiedendo nel contempo che all'istante venga inflitta una multa di almeno CHF 200.00 ex art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF. E.Con presa di posizione del 3 settembre 2022, sottoscritta da entrambi i co- niugi A._____, essi hanno esposto quanto sarebbe accaduto in occasione di due incontri avvenuti con l'UEF in data 9 e 16 agosto 2022. F.Nelle successive osservazioni del 7 settembre 2022, l'UEF si è sostanzial- mente riconfermato nella propria posizione.

3 / 6 Considerando in diritto: 1.Preliminarmente, in merito alla natura della presente procedura, si osserva che con gli scritti dell'11 e del 25 luglio 2022 l'istante contesta sostanzialmente l'operato dell'UEF in relazione al fatto che tale Ufficio avrebbe commesso un abu- so di potere e proferito minacce. Tali richieste si riferiscono quindi alla vigilanza esercitata dalla preposta autorità sull'esecuzione e sul fallimento nell'ambito del suo potere disciplinare. Per quanto riguarda invece la generica contestazione dell'- istante in merito al calcolo del minimo esistenziale effettuato dall'UEF, evocata nei suddetti scritti, occorre rilevare quanto segue. Nell'ambito di una precedente pro- cedura, con decisione del 17 giugno 2022 – cresciuta incontestata in giudicato – il Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dai coniugi A._____ contro gli atti emessi il 5 maggio 2022, 8 maggio 2019, 26 gennaio 2022, 24 maggio 2022, 4 gennaio 2021, 23 agosto 2021 e 11 gennaio 2019 (TC GR KSK 2022 30). In questa sede, allo scritto dell'11 luglio 2022 l'istante non ha allegato alcun nuovo calcolo del minimo esistenziale. Solo in sede di osserva- zioni del 3 settembre 2022, i coniugi A._____ hanno prodotto un calcolo del mini- mo vitale rilasciato però il 23 agosto 2022 (act. B.10), quindi successivamente all'- atto dell'11 luglio 2022, senza contestare lo stesso, né formulare richieste. In siffat- te circostanze, il calcolo del minimo esistenziale non può essere oggetto della pre- sente procedura. Alla luce di quanto precede, l'atto presentato in data 11 luglio 2022, e motivato il 25 luglio 2022, è da trattare quale segnalazione per l'adozione di provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 14 LEF nei confronti dell'Ufficiale esecutore B._____, unico interlocutore figurante nella documentazione versata agli atti. 2.In conformità con l'art. 14 cpv. 2 LEF, l'autorità cantonale di vigilanza eser- cita il potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 14 Legge d'- applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 apri- le 2014 [LAdLEF; CSC 220.000]). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei con- fronti delle autorità e la fiducia nelle stesse (Frank Emmel, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 a ed., Basilea 2021, n. 5 ad art. 14 LEF; Jolanta Kren Kostkiewicz, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 a

ed., Zurigo 2020, n. 3 ad art. 14 LEF; Marco Levante, in: Hunkeler [edit.], Kurz- kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2 a ed., Basilea 2014, n. 6 ad art. 14 LEF). Le misure disciplinari mirano a garantire, dal punto di vista sia pre- ventivo che repressivo, il corretto adempimento dei rispettivi obblighi da parte degli

4 / 6 organi sottoposti al potere disciplinare (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 3 ad art. 14 LEF). 3.Unica autorità cantonale di vigilanza conformemente all'art. 13 LEF e autori- tà di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LAdLEF l'autorità di vigilanza eser- cita i poteri disciplinari che le spettano conformemente all'art. 14 cpv. 2 LEF. Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 1 Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). 4.Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e falli- menti, o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a CHF 1'000.00, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. 5.Mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge (Emmel, op. cit., n. 5 ad art. 14 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 5 ad art. 14 LEF; Levante, op. cit., n. 9 ad art. 14 LEF; Louis Dallèves, in: Dallèves/Foëx/Jeandin [edit.], Com- mentaire romand Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 5 ad art. 14 LEF). In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri parti- colari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese even- tuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Emmel, op. cit., n. 5 e 8 ad art. 14 LEF). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità secon- do cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere sanzionata (Emmel, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 14 LEF). L'autorità di vigilanza gode di un ampio margine d'apprezzamento in relazione all'adozione di misure disciplinari (Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 14 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 6 ad art. 14 LEF; Levante, op. cit., n. 9 ad art. 14 LEF; Dallèves, op. cit., n. 4 ad art. 14 LEF). Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'inter- vento disciplinare (Emmel, op. cit., n. 8 ad art. 14 LEF; Levante, op. cit., n. 8 ad art. 14 LEF; Dallèves, op. cit., n. 4 ad art. 14 LEF). La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, dev'essere

5 / 6 commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 14 LEF; Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 6 ad art. 14 LEF; Levante, op. cit., n. 9 ad art. 14 LEF; Dallèves, op. cit., n. 4 ad art. 14 LEF). 6.Il procedimento disciplinare è retto nel Cantone dei Grigioni dalla LAdLEF e può essere promosso d'ufficio dall'autorità cantonale di vigilanza o su denuncia (art. 18 cpv. 1 LAdLEF). Il denunciante non ha qualità di parte né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; TF 5A_471/2016 del 17.8.2016 consid. 2.3; Emmel, op. cit., n. 11 ad art. 14 LEF; Levante, op. cit., n. 11 ad art. 14 LEF; Dallèves, op. cit., n. 6 ad art. 14 LEF). 7.Nel caso concreto, con l'atto dell'11 luglio 2022 l'istante sostiene in modo generico che l'UEF avrebbe commesso un abuso di potere e proferito minacce. Ora, si rileva che i rimproveri rivolti all'UEF, quindi all'Ufficiale esecutore B., non trovano sufficiente riscontro nella documentazione versata agli atti, né sono stati giustificati in modo logico e convincente. Benché dagli atti emerga che nella corrispondenza intercorsa con la parte escussa, l'Ufficiale esecutore non abbia sempre adottato il ritegno e la forma consoni alla funzione pubblica da lui assunta – e comprendendo quindi le ragioni che hanno condotto l'istante ad inoltrare una segnalazione all'autorità di vigilanza – i presupposti per l'adozione di misure disci- plinari non sono in concreto dati (supra consid. 2 segg.), sicché la domanda d'in- tervento non può avere un seguito. 8.Tenuto conto di quanto precede, in assenza di sufficienti elementi oggettivi in relazione ad una violazione dei doveri di funzione, non si ritengono qui dati gli estremi per avviare una procedura disciplinare nei confronti dell'Ufficiale esecutore B.. 9.Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF).

6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Non si dà luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'Ufficiale esecutore B._____. 2.Non si prelevano spese processuali. 3.Comunicazione a:

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