Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione dell'8 novembre 2022 N. d'incartoKSK 22 32 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Rossi, attuaria PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Riccardo Viganò Studio legale Legal Ferrari Rei, Via Alberto di Sacco 8, CP 1036, 6501 Bellinzona contro B.1/B1.2._____ resistenti Oggettoprecetto esecutivo Atto impugnatoprecetto esecutivo Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa del 17.06.2022, comunicato il 21.06.2022 Comunicazione09 novembre 2022

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.In data 1° giugno 2022 B.1/B.2._____ hanno inoltrato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: UEF) una domanda di esecuzioni nei con- fronti di A., in qualità di gerente, per un importo di CHF 5'721.10 indicando quale causa del credito "Mancato pagamento affitti 2019, 2020 e 2021 inquilina C.". B.Sulla base di detta domanda d'esecuzione, in data 17 giugno 2022, l'UEF ha quindi emanato il precetto esecutivo n. D._____ nei confronti di A., il qua- le ha immediatamente interposto opposizione totale. C.In data 27 giugno 2022 A. (in seguito: reclamante) ha presentato ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità di vigilanza chiedendo l'annullamento del precetto esecutivo n. D._____ dell'UEF, a causa di una indicazione insufficiente della causa del credito, protestando tasse, spese e ripetibili. D.Con osservazioni dell'11 luglio 2022 B.1/B1.2._____ (in seguito: resistenti) hanno indicato il dettaglio del debito, trasmettendo la tabella dei pagamenti e rispettivi mancati pagamenti degli affitti 2018, 2019 e 2020, con l'impegno sottoscritto da C._____ di saldare l'importo scoperto entro il 1° giugno 2020, così come il contratto d'affitto di quest'ultima, indicante il reclamante quale garante. E.Con scritto del 19 luglio 2022 l'UEF, inoltrando tutti gli atti del caso in loro possesso, ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale cantonale. Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LAdLEF; CSC 220.000]). 1.2.A norma dell'art. 67 cpv. 1 cifra 4 LEF la domanda d'esecuzione deve, tra l'altro, enunciare il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. Tali indicazioni devono essere riportate nel precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF).

3 / 5 L'indicazione del titolo di credito rispettivamente della causa del credito devono permettere all'escusso di capire, unitamente alle altre indicazioni figuranti sul pre- cetto esecutivo, quale sia il credito posto in esecuzione, onde permettergli di pren- dere posizione e decidere se interporre opposizione. Lo scopo non è quindi quello di consentire all'Ufficio esecuzioni di effettuare un esame materiale del credito. In assenza di un titolo di credito deve essere indicata la causa del credito. Una desi- gnazione succinta del credito è sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale la ragione per cui viene escusso. L’escusso non dev- 'essere costretto a interporre opposizione per ottenere, in una procedura di rigetto successiva o in una causa di riconoscimento di debito, informazioni sul credito vantato dall’escutente (TF 5A_976/2019 del 28.7.2020 consid. 4.2; 5A_1023/2018 dell'8.7.2019 consid. 6.2.4.1; 5A_606/2016 del 24.11.2016 consid. 2.1; DTF 141 III 173 consid. 2.2.2; 121 III 18 consid. 2a). Se le indicazioni contenute nel precetto esecutivo siano da ritenere sufficienti va determinato in base alle circostanze del caso concreto. Con ciò si tratta unicamente di sapere se il debitore ha ottenuto una corretta informazione in merito all'esecuzione nei suoi confronti (Sabine Kof- mel Ehrenzeller, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bunde- sgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3 a ed., Basilea 2021, n. 43 ad art. 67 LEF). I requisiti formali del precetto esecutivo non proteggono invece ancora l'- escusso da eventuali esecuzioni ingiustificate (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG, 2 a ed., Zurigo 2014, n. 6 ad art. 67 LEF; su tutto TF 5A_976/2019 del 28.7.2020 consid. 4.2 e rinvii). È mediante ricorso (art. 17 LEF) che l'escusso deve far valere che la causa del credito posto in esecuzione non è riconoscibile, anche tenuto conto dell'intero contesto (DTF 121 III 18 consid. 2/aa; TF 5A_861/2013 del 15.4.2014 consid. 2.2). 1.3.Ove l'esecuzione tenda all'incasso di prestazioni periodiche, quali ad esem- pio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli artt. 67 cpv. 1 cifra 4 e 69 cpv. 2 cifra 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l'esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore, anche se esse derivano dalla medesima causale (“Rechtsgrund”), dal momento che si tratta comunque di crediti distinti tra loro, soggetti ognuno al proprio destino (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2; TF 5A_861/2013 del 15.4.2014 consid. 2.3 e rinvii; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad art. 67 LEF). 2.1.In concreto il reclamante fa valere che la dicitura "Mancato pagamento affitti 2019, 2020 e 2021 inquilina C._____", indicata nella domanda d'esecuzione dei resistenti rispettivamente nel precetto esecutivo del 17 giugno 2022 emesso nei

4 / 5 suoi confronti dall'UEF, sarebbe un'indicazione insufficiente ai sensi della giuri- sprudenza, tanto più che il credito farebbe riferimento a pigioni riferite a un'inquili- na che non è l'escusso, bensì la sua ex compagna. 2.2.Nella presente fattispecie dall'indicazione contenuta nel precetto esecutivo emerge la causa alla base dell'esecuzione, ossia il mancato pagamento degli affit- ti. Nemmeno totalmente assente è l'indicazione del periodo a cui farebbe riferi- mento il credito vantato, avendo i resistenti indicato tre anni, e meglio 2019, 2020 e 2021. È tuttavia evidente che l'importo di CHF 5'721.10 posto in esecuzione non riguarda il mancato pagamento degli affitti per i tre anni completi indicati, bensì piuttosto unicamente alcuni mesi, peraltro nemmeno completi, ammontando la pigione mensile a CHF 1'780.00 (act. C.2). Nella domanda di esecuzione rispetti- vamente nel precetto esecutivo i mesi esatti non sono però stati indicati, e neppu- re è stata dettagliata la composizione del credito vantato. Come esposto in prece- denza (cfr. consid. 1.3) per le prestazioni periodiche, tra cui rientrano anche le pi- gioni, è necessario indicare il periodo esatto per il quale si intende procedere nei confronti del debitore, in modo da permettere all'escusso di prendere posizione e poter quindi pure decidere se interporre eventualmente opposizione, anche solo parziale. Mancando in concreto una precisa indicazione in merito al periodo, così come pure riguardo alla composizione del credito posto in esecuzione, vi è da chiedersi se il reclamante avesse comunque in buona fede potuto capire dal con- testo generale per quali crediti esattamente sia stato escusso. Nella fattispecie in esame ciò non risulta essere il caso. Dagli atti non emerge che egli fosse in alcun modo a conoscenza dei mesi scoperti. Non risulta infatti, né viene dalle parti so- stenuto, che il reclamante fosse a conoscenza della tabella con il dettaglio dei pa- gamenti e mancati pagamenti – con rispettivo impegno a pagare l'importo scoper- to, poi posto in esecuzione – inoltrata dai resistenti. Tale documento è peraltro stato sottoscritto unicamente da C., ma non dal reclamante (act. C.1). Alla luce di quanto precede non può pertanto essere ritenuto che, nonostante la caren- te indicazione nella domanda d'esecuzione, il reclamante fosse in grado di capire precisamente la ragione del credito dedotto in esecuzione. A fronte di ciò il ricorso è quindi da accogliere e il precetto esecutivo n. D. del 17 giugno 2022 da annullare. 3.Giusta l'art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF le procedure davanti alle autorità di vigi- lanza sono gratuite. Nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF non è inoltre riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza il precetto esecutivo n. D._____ del 17 giugno 2022 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa è annullato. 2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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