Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 28 luglio 2022 N. d'incartoKSK 22 27 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente PartiA._____ reclamante contro B._____ resistente Oggettorigetto dell'opposizione Atto impugnatodecisione Tribunale regionale Moesa, giudice unico del 02.06.2022, comunicato il 02.06.2022 (no. d'incarto 335-2022- 100). Comunicazione28 luglio 2022
2 / 4 Ritenuto in fatto: A.In un'istanza di conciliazione datata 2 maggio 2022 e indirizzata alla Giudi- catura di Pace Moesa la A._____ ha chiesto la condanna della B._____ al paga- mento di CHF 4'480.00 oltre interessi al 10% dal 4 dicembre 2018 e di CHF 4'495.00 oltre interessi al 10% dal 24 dicembre 2018, come anche il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo n. 20211347 dell'Ufficio di esecuzione della Regione Moesa. L'istanza di conciliazione è pervenuta al Tribunale regionale Moesa il 3 maggio 2022 (act. TR 1). B.Con decisione del 2 giugno 2022 il Tribunale regionale Moesa ha rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 20211347 limitatamente all'impor- to di CHF 3'317.15 oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2018. C.In data 11 giugno 2022 la A._____ è insorta al Tribunale cantonale con un reclamo, chiedendo il rigetto dell'opposizione per ulteriori CHF 3'327.90, oltre inte- ressi al 5% dal 24 dicembre 2018. La B._____ non ha presentato una risposta al reclamo. Considerando in diritto: 1.Una decisione è nulla se l'errore che la intacca è particolarmente grave, manifesto (o almeno facilmente riconoscibile) e il fatto di riconoscere la nullità non sia di grave nocumento per la certezza del diritto. Più che un'errata applicazione di norme di diritto sostanziale, costituiscono motivo di nullità gravi errori procedurali e l'incompetenza qualificata, segnatamente per materia e funzionale, dell'autorità (DTF 147 III 226 consid. 3.1.2; TF 5A_367/2019 del 23.6.2020 consid. 5.1). La nullità di una decisione dev'essere constata in ogni momento e d'ufficio dall'autorità adita, quindi anche nel contesto di un'impugnazione (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3). 2.Nel caso in esame, il Tribunale regionale, investito di un'istanza di concilia- zione indirizzata alla Giudicatura di pace, ha pronunciato il rigetto dell'opposizione. In assenza di un'istanza in tal senso, il Tribunale regionale non era abilitato a pro- nunciare il rigetto dell'opposizione. La decisione emanata il 2 giugno 2022 è quindi viziata da un grave errore procedurale, tale da comportarne la nullità. 3.Alla luce della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione, il reclamo difetta di un atto impugnato. Esso si rivela quindi irricevibile. Le spese dell'odierno giudizio vanno poste a carico del Cantone dei Grigioni (art. 107 cpv. 2 CPC). Non patrocinate, le parti non hanno diritto a ripetibili.
3 / 4 4.Manifestamente inammissibile, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 18 cpv. 3 LOG).
4 / 4 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è irricevibile. 2.È constatata la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione emanata dal Tribunale regionale Moesa il 2 giugno 2022 (inc. 335.22.100). 3.Le spese della procedura di reclamo, di CHF 400.00, sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a: