Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione dell'8 marzo 2022 N. d'incartoKSK 21 84 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinata dall'avv. Lucio Levi Via Vedeggio 1, 6928 Manno contro B._____ resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione del giudice unico presso il Tribunale regionale Moesa del 13.10.2021, comunicata il 13.10.2021 (n. d'incarto 335.21.188) Comunicazione08 marzo 2022

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.In data 13 ottobre 2021 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qua- lità di giudice unico, ha dichiarato il fallimento della A._____ a far tempo dallo stesso giorno, ore 09:15. B.Il 22 ottobre 2021 la A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la decisione di fallimento presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, postu- landone l'annullamento, con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo all'atto impugnativo e protesta di tasse, spese e ripetibili. C.Con decreto del 25 ottobre 2021 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo, limitato all'esecutività della decisione impugnata. D.Nella sua risposta del 12 novembre 2021 la B._____ (in seguito: resistente) ha postulato la reiezione del reclamo. E.Il 26 novembre 2021 la reclamante ha inoltrato una replica, producendo nuova documentazione. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice di fallimento può esse- re impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Nel Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato dispo- sto all'art. 8 cpv. 2 OOTC [CSC 173.100]). La decisione impugnata è stata notifica- ta alla reclamante all'udienza del 13 ottobre 2021 (act. A.1 n. I/1). Il reclamo, inter- posto al Tribunale cantonale dei Grigioni in forma debitamente motivata il 22 otto- bre 2021, è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1.La reclamante postula l'annullamento della dichiarazione di fallimento (act. A.1 petito n. 2). 2.2.1. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF il giudizio postulato presuppone innanzi- tutto che il debitore provi per mezzo di documenti che il creditore abbia ritirato la domanda di fallimento. 2.2.2. La resistente ha acconsentito alla proposta della reclamante di versare im- mediatamente un acconto di CHF 15'000.00 e pagare in seguito ratealmente i re- stanti CHF 40'000.00 in otto rate da CHF 5'000.00 ciascuna a partire da novem-

3 / 6 bre 2021, ritirando contestualmente la domanda di fallimento (cfr. act. B.3 "con- venzione di pagamento – ritiro istanza di fallimento"). Lo scritto con cui è stata riti- rata la domanda di fallimento, recante la data 21 ottobre 2021, è tuttavia successi- vo alla decisione di prima istanza del 13 ottobre 2021, ragion per cui l'istanza di reclamo è tenuta a valutare anche la verosimiglianza della solvibilità della recla- mante, quale condizione cumulativa per l'annullamento della decisione di fallimen- to. Tale è il caso infatti ove il novum – nella fattispecie il ritiro della domanda di fallimento – sia sorto in seguito alla decisione del giudice di prime cure (Roger Gi- roud/Fabiana Theus Simoni, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommen- tar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3° ed., Basilea 2021, n. 23 ad art. 174 LEF). 2.3.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF il giudizio petito presuppone che il debitore abbia reso verosimile di essere solvibile, ovverosia di disporre di mezzi liquidi sufficienti per estinguere i suoi debiti esigibili (TF 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (TF 5A_944/2013 del 19.03.2013 consid. 3.1; Flavio Cometta, in: Dallèves/Foëx/Jeandin [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 8 ad art. 174 LEF). 2.3.2. Dal bilancio inoltrato dalla reclamante si evince che essa dispone di attivi dell'importo complessivo di CHF 381'475.40 (act. B.5, Bilancio, posizione "Totale attivi"). Degli attivi riportati sono potenzialmente considerabili liquide tre posizioni, dall'importo complessivo di CHF 50'736.02 (posizioni "Cassa" [CHF 895.41], "Cre- dit Suisse CHF" [CHF 12'242.99] e "Credit Suisse Euro" [CHF 37'597.62]). La li- quidità di ulteriori posizioni, oltre a non essere ravvisabile, non è stata allegata dalla reclamante, né tantomeno resa verosimile. Si rileva inoltre che nemmeno gli attivi liquidi riportati a bilancio sono stati resi verosimili, essendo la loro esistenza e il loro ammontare suffragato esclusivamente dal bilancio stesso (non sottoposto a revisione) e mancando segnatamente agli atti estratti conto attuali o altri giustifica- tivi che permettano riscontri oggettivi in merito alle relative posizioni. A fronte dei predetti mezzi liquidi la reclamante è confrontata, secondo il bilancio da lei stessa inoltrato, con capitale di terzi a breve termine dell'importo di CHF 500'909.15 (act. B.5, Bilancio, posizione "Capitale di terzi a breve termine"). In sede di reclamo la reclamante afferma invece di dover solamente far fronte a debiti dell'importo complessivo di CHF 250.000.00 (act. A.1 n. II/2 pag. 5). Dal predetto bilancio emerge tuttavia che il capitale di terzi (a breve e lungo termine) ammonta a CHF 593'409.15 (act. B.5, Bilancio, posizione "Capitale di terzi"). In ogni caso, i soli crediti posti in esecuzione e non ancora saldati – in altre parole le

4 / 6 esecuzioni ancora attive – ammontano a CHF 257'083.12, di cui debiti per l'impor- to complessivo di CHF 132'132.75 sono peraltro già sfociati in attestati di carenza di beni (cfr. act. TR 1.1). Sebbene per alcune (singole) posizioni siano stati effetti- vamente concordati rateizzi, dagli atti non emergono giustificativi oggettivi che permettano di concludere che la reclamante stesse e stia effettivamente onorando tali accordi (con l'eccezione del pagamento dei CHF 15'000.00 di acconto alla re- sistente, pagamento peraltro avvenuto tardivamente). Anche volendo ammettere l'esistenza di attivi liquidi per un ammontare complessi- vo di CHF 50'736.02, gli stessi non sarebbero in buona sostanza nemmeno suffi- cienti a coprire la metà dei debiti già sfociati in attestati di carenza di beni (CHF 132'132.75). A maggior ragione, essi non possono essere considerati suffi- cienti a coprire i debiti esigibili, dell'importo con ogni probabilità sensibilmente su- periore. A titolo abbondanziale, si rileva infine che i documenti inoltrati dalla reclamante a suffragio dell'allegazione che essa possa contare a breve termine su sostanziali ricavi futuri sono anch'essi inadatti a rendere verosimile la circostanza asserita. Tutti i dodici documenti a tal fine inoltrati contengono infatti esclusivamente pre- ventivi, ovverosia offerte, le quali costituiscono mere allegazioni di parte e non possono pertanto fornire riscontri oggettivi circa la solvibilità della reclamante (cfr. act. B.7; cfr. TC GR KSK 19 67 del 26.09.2019 consid. 3.3.10; KSK 21 53 del 07.12.2021 consid. 2.3.2 in fine). La reclamante non ha inoltrato alcun contratto o simile documento atto a permettere di ricostruire in modo oggettivo la verosimi- glianza delle sue allegazioni relative all'utile futuro. 2.3.3. La reclamante non ha pertanto saputo rendere verosimile la propria solvibi- lità, la quale appare invece – sulla scorta della documentazione inoltrata – esclusa a priori. Ne consegue che i presupposti per un annullamento della dichiarazione di fallimento non sono adempiuti. Conseguentemente, l'esame degli ulteriori argo- menti della reclamante si rivela superfluo. 2.4.Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere respinto e la dichia- razione di fallimento del giudice unico presso il Tribunale regionale Moesa del 13 ottobre 2021 confermata. 3.Contrariamente a quanto statuito all'art. 325 cpv. 2 CPC, laddove il giudice concede effetto sospensivo a un reclamo contro una dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 3 LEF), tale effetto preclude sia l'esecutività, sia l'efficacia della decisione impugnata. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza concordano nel precisare

5 / 6 che l'effetto sospensivo può essere limitato all'esecutività della decisione di prima istanza, a condizione che tale restrizione risulti con sufficiente chiarezza dal relativo decreto dell'autorità giudiziaria superiore (cfr. TF 5A_92/2016 del 17.03.2016 consid. 1.3.2 con rinvii; Roger Giroud/Fabiana Theus Simoni, in: Bauer/Staehelin/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3° ed., Basilea 2021, n. 29 ad art. 174 LEF, con riferimento a TC GR KSK 19 67 consid. 4). Nella fattispecie l'effetto sospensivo è stato espressamente limitato, con riferimento alla succitata giurisprudenza del Tribunale federale, all'esecutività della decisione impugnata (cfr. act. D.3). Pertanto il fallimento dichiarato a far tempo dal 13 ottobre 2021, ore 09:15, è rimasto efficace; rimangono ora da adottare le necessarie misure esecutive. 4.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, quale parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da essa versato. 5.Non si assegnano ripetibili, non essendo le medesime protestate dalla resi- stente.

6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della massa fallimentare della A._____ in liquidazione e compensata con l'anticipo spese dello stesso importo versato dalla A._____ in liquidazione. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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