Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 07 ottobre 2022 N. d'incartoKSK 21 82 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Baldassarre, attuario PartiA._____ ricorrente patrocinata dall'avv. Brenno Martignoni Polti Cà Bianca, Viale Officina, casella postale 1853, 6501 Bellinzona contro Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa Centro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo C._____ resistente Oggettovendita a trattative private Atto impugnatoprovvedimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 01.10.2021 Comunicazione12 ottobre 2022
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.In data 3 novembre 2017 il presidente del Tribunale regionale Moesa ha dichiarato lo scioglimento della società C., ordinandone la liquidazione in via di fallimento ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO. La procedura di fallimento è sta- ta successivamente sospesa per mancanza di attivo con decreto del 21 febbraio 2018. B.Su istanza dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti regione Moesa (in seguito: Uf- ficio esecuzioni e fallimenti), venuto a conoscenza di altri beni di proprietà della fallita, con decisione del Presidente del Tribunale regionale Moesa del 12 mar- zo 2020 è stata quindi ordinata la riapertura della procedura di liquidazione del fallimento mediante svolgimento della liquidazione in via sommaria giusta l'art. 230 cpv. 2 LEF. C.All'inventario del fallimento n. 2017054 – non datato, ma necessariamente redatto in seguito alla riapertura della procedura di liquidazione – figura quale uni- co attivo della massa fallimentare il "pacchetto immobiliare C.", del valore stimato di CHF 55'000.00. D.Il 19 novembre 2020 A._____ ha offerto EUR 50'000.00 per l'acquisto del "pacchetto immobiliare di proprietà della fallita C.". E.In data 20 novembre 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha comunicato ai creditori della fallita che, qualora la maggioranza dei creditori non si fosse opposta entro il 13 dicembre 2020, avrebbe proceduto alla predetta vendita a trattative pri- vate del predetto "pacchetto immobiliare", contestualmente informando i creditori circa la possibilità di presentare offerte superiori entro il medesimo termine. F.Trascorsi i predetti termini senza ricezione di offerte superiori od opposizio- ni, il 19 gennaio 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha comunicato a A. l'accettazione dell'offerta, descritta nei seguenti termini: "Immobili siti in Italia di proprietà della fallita, offerta di EUR 50'000.00". Esso ha quindi segnalato a A._____ che essa avrebbe potuto provvedere al pagamento della cifra pattuita, potendo in seguito disporre degli oggetti elencati. A._____ ha ricevuto la comuni- cazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti in data 21 gennaio 2021. G.Il 21 maggio 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha inviato una missiva a A._____, in cui illustrava le nuove modalità di cessione degli immobili in esame, resesi necessarie al fine di poter "chiudere la procedura fallimentare senza atten-
3 / 7 dere i tempi, notoriamente lunghi, della giustizia italiana, per quanto concerne il dissequestro dell'appartamento di D.". H.In data 25 agosto 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha diffidato A. in relazione al pagamento dell'importo di EUR 50'000.00 per la "sua offerta per l'acquisto di beni immobili siti in Italia e di proprietà della società fallita". I.Il 30 settembre 2021 A._____ ha indicato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di non ritenere di dover dar seguito al predetto pagamento, mancando una valida controprestazione contrattuale a causa dell'impossibilità oggettiva di accedere al possesso e alla proprietà dei beni sopramenzionati, sottoposti a sequestro in Italia. Essa ha contestualmente chiesto all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di annullare la richiesta di pagamento 25 agosto 2021 e di sospendere "il relativo procedere" in attesa dell'esito della procedura di dissequestro estera. L.In data 1°ottobre 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha quindi comunicato a A._____ di aver preso atto del contenuto della missiva del 30 settembre 2021, in particolar modo della sua volontà di non dar seguito al pagamento per l'acquisto dei beni siti in Italia, informandola contestualmente della circostanza che la proce- dura di liquidazione fallimentare sarebbe proseguita. M.Il 14 ottobre 2021 A._____ (di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso av- verso la predetta decisione, chiedendone in via principale l'annullamento oltre alla sospensione, senza alcuna penale a suo carico, della vendita a trattative private e della procedura di liquidazione fallimentare fino al definitivo dissequestro del pac- chetto immobiliare di pertinenza della società fallita. In via subordinata, essa ha chiesto l'annullamento della decisione e della vendita a trattative private; in en- trambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili. Essa ha infine chiesto la con- cessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, di conseguenza, la sospensione per la durata del procedimento della vendita a trattative private e della procedura di liquidazione. N.Con decreto del 18 ottobre 2021 il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha provvisoriamente concesso effetto sospensivo al ricorso. O.Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha postulato in via principale l'inammissibilità del ricorso e in via subordinata la reiezione, in ambedue i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili.
4 / 7 P.Nella replica del 26 novembre 2021 e nella duplica del 13 dicembre 2021, la ricorrente e l'istanza precedente hanno confermato i loro petiti. Considerando in diritto: 1.Aspetti processuali e tempestività del ricorso 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Ai sensi dell'art. 132a cpv. 1 LEF, la realizzazio- ne può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l'aggiudicazione o l'atto di vendita a trattative private. La predetta disposizione è applicabile anche alle condizioni della vendita a trattative private in virtù dell'art. 259 LEF (DTF 128 III 104 consid. 2). Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso con- formemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF [CSC 220.000]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]). 1.2.È legittimata a interporre ricorso qualsiasi persona toccata nei propri inte- ressi giuridicamente protetti o perlomeno fattuali da un provvedimento di un orga- no esecutivo (DTF 129 III 595 consid. 3). La legittimazione della ricorrente non dà nella fattispecie adito a osservazioni. 1.3.Il termine di ricorso per l'impugnazione di una vendita a trattative private per vizi di volontà, di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto contestato e poteva conoscere i motivi d'impugnazione (art. 132a LEF in combinato disposto all'art. 259 LEF; DTF 128 III 104 consid. 2). L'esame della tempestività del ricorso si rivela tuttavia superfluo, dovendo nella fattispecie essere accertata la nullità della decisione di vendita a trattative private del 19 gennaio 2021, nonché – per estensione – della decisione del 1° ottobre 2021 qui impugnata (cfr. consid. 2 infra). 2.Nullità della vendita a trattative private 2.1.La decisione del 1° ottobre 2021 qui impugnata, in cui l'istanza precedente respingeva essenzialmente la richiesta della ricorrente di annullare la vendita a trattative private decisa il 19 gennaio 2021 o sospenderla fino alla conclusione della procedura di dissequestro penale pendente in Italia, dipende dalla validità della predetta vendita a trattative private. Giusta l'art. 22 cpv. 1 seconda frase LEF l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità di una decisione anche qualora
5 / 7 tale circostanza non sia censurata dal ricorrente. La nullità dev'essere constatata in ogni tempo (cfr. DTF 129 I 361 consid. 2). Nel seguito occorre pertanto esami- nare se la realizzazione in esame si appalesi nulla e non esplichi di conseguenza alcun effetto, rendendo conseguentemente nulla, per estensione, anche la deci- sione qui impugnata (cfr. DTF 129 I 361 consid. 2.3). 2.2.1. Come la vendita ai pubblici incanti, dalla quale si differenzia primariamente per il meccanismo di formazione del prezzo, la vendita a trattative private è un isti- tuto del diritto fallimentare e pertanto una decisione – ovverosia un atto di pubblico imperio – avente per scopo la realizzazione di beni del debitore comune (DTF 128 III 104 consid. 3a, con rimandi giurisprudenziali). 2.2.2. Decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'in- teresse di persone non partecipanti al procedimento sono nulle (art. 22 cpv. 1 pri- ma frase LEF). Violano interessi pubblici segnatamente anche decisioni incomple- te o indefinite. Un pignoramento, ad esempio, è nullo laddove l'ufficiale esecutore non indichi con precisione i beni sottoposti al provvedimento (DTF 114 III 75 con- sid. 1). Il medesimo principio vale per il contenuto di decisioni relative alla vendita a trattative private di beni pignorati o – come nella fattispecie – di beni del fallito: un simile provvedimento si rivela nullo laddove la descrizione del bene da realizza- re sia talmente lacunosa, vaga o ambigua da impedirne l'individualizzazione (sul tutto DTF 131 III 237 consid. 2.1, con rimandi). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la formulazione "tutti i marchi" è insufficientemente indivi- dualizzante e pertanto nulla (DTF 131 III 237 consid. 2.3.2 in fine). Non sono rav- visabili ragioni per giungere a una diversa conclusione nel caso di immobili. 2.3.Nella fattispecie la decisione del 19 gennaio 2021 descriveva l'oggetto della vendita a trattative private nei seguenti termini (act. B.G): "Immobili siti in Italia di proprietà della fallita [...]" Dagli atti non emerge che vi sia stata alcuna precedente individualizzazione degli immobili oggetto della realizzazione in esame. L'offerta inoltrata dalla ricorrente all'Ufficio esecuzioni e fallimenti in data 19 novembre 2020 menzionava meramen- te un "pacchetto immobiliare di proprietà della fallita C." (act. B.E). Lo stesso vale per l'inventario – non datato – del fallimento, il quale fa a sua volta riferimento a un generico "pacchetto immobiliare C." (act. B.D, pag. 2). Non permetten- do la descrizione dei beni da realizzare una sufficiente individualizzazione del be- ne da realizzare, la decisione si rivela nulla.
6 / 7 2.4.Si constata pertanto la nullità della vendita a trattative private oggetto del presente contenzioso e, per estensione, della decisione impugnata. Difettando di un atto impugnato, il reclamo si rivela quindi irricevibile, senza che vi sia bisogno di entrare nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente. 3.Spese e ripetibili 3.1.Le procedure dinanzi all'autorità di vigilanza sono gratuite (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]). 3.2.Nelle procedure di ricorso giusta gli artt. 17 segg. LEF non si riconosce alle parti alcuna indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
7 / 7 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Si constata la nullità della decisione impugnata del 1° ottobre 2021 e della decisione di vendita a trattative private degli immobili siti in Italia di proprietà della fallita del 19 gennaio 2021. 3.Non si prelevano spese. 4.Non si riconoscono indennità. 5.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 6.Comunicazione a: