Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 7 aprile 2022 N. d'incartoKSK 21 80 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ComposizioneMoses, presidente Cavegn e Bergamin Baldassarre, attuario PartiA._____, ricorrente patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni Via Campo Marzio 7, 6500 Bellinzona Oggettoproroga di termine Atto impugnatoprovvedimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa del 30.09.2021 Comunicazione11 aprile 2022
2 / 5 Ritenuto in fatto: A.Il giudice unico presso il Tribunale regionale Moesa ha dichiarato il fallimen- to della B._____ con decisione del 5 marzo 2020, a far tempo dallo stesso giorno (n. d'incarto del Tribunale regionale Moesa 335.20.21; fallimento n. C._____ dell'- Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa). B.In data 17 settembre 2020 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (in seguito: Ufficio esecuzioni e fallimenti) ha accordato tra l'altro a A._____ l'auto- rizzazione ad agire in luogo della massa fallimentare (art. 260 LEF) in relazione ad alcuni crediti vantati dalla società fallita nei confronti di terzi, impartendogli un ter- mine scadente il 30 marzo 2021 per adire le vie giudiziarie. C.Con decreto del 25 febbraio 2021 il Tribunale regionale Moesa ha chiuso il fallimento della B., la quale è stata quindi cancellata dal registro di commercio in data 1° marzo 2021. D.Su richiesta di A. e di due ulteriori cessionari, in data 17 marzo 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha prorogato il termine per adire le vie giudiziarie fino al 30 settembre 2021. E.Il 29 settembre 2021 A._____ e un altro cessionario hanno chiesto una se- conda proroga del termine. F.In data 30 settembre 2021 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha respinto la ri- chiesta di proroga, motivando essenzialmente la decisione con la circostanza che la procedura di liquidazione in via di fallimento della B._____ si sia conclusa con il precitato decreto del Tribunale regionale Moesa del 25 febbraio 2021. G.Il 15 ottobre 2021 A._____ (in seguito: ricorrente) ha interposto ricorso avverso il predetto provvedimento, postulandone l'annullamento (act. A.1 petito n. 1) e il rinvio dell'incarto all'Ufficio esecuzioni e fallimenti per nuova decisione sulla richiesta di proroga ed eventuale riapertura del fallimento (petito n. 2); il tutto con protesta di spese, tasse e ripetibili (petito n. 3). Considerando in diritto: 1.1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giu- diziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Nel Cantone dei Grigioni, unica autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LAdLEF).
3 / 5 1.2.1. È legittimata a interporre ricorso qualsiasi persona toccata nei propri inte- ressi giuridicamente protetti o perlomeno fattuali da un provvedimento di un orga- no esecutivo (DTF 129 III 595 consid. 3). Ogni creditore ha diritto che gli atti d'- amministrazione del fallimento avvengano in conformità delle disposizioni vigenti in materia; in caso d'inosservanza di tali prescrizioni, il creditore è pertanto in linea di principio legittimato a interporre ricorso ex art. 17 LEF (DTF 119 III 81 con- sid. 2). Il ricorso deve tuttavia perseguire un interesse concreto. In altre parole, il provvedimento impugnato deve cagionare al ricorrente un pregiudizio attuale e pratico (cfr. Flavio Cometta/Urs Möckli, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3° ed., Basi- lea 2021, n. 7 ad art. 17 LEF). 1.2.2. Nella fattispecie il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del 30 settembre 2021 con cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti ha respinto la sua ri- chiesta di proroga del termine per agire in giudizio, lamentando essenzialmente la circostanza che l'amministrazione del fallimento non avrebbe formalmente revoca- to la cessione ex art. 260 LEF in suo favore, ragion per cui la medesima sarebbe ancora valida e l'Ufficio esecuzioni e fallimenti avrebbe conseguentemente potuto concedere la proroga postulata (cfr. act. A.1 n. 4). La circostanza che la cessione ex art. 260 LEF del ricorrente non sia mai stata revocata è pacifica (cfr. act. A.2 pag. 2). Il rischio di un'ipotetica revoca della cessione non appare neppure immi- nente e il ricorrente non adduce nulla in tal senso. 1.2.3. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di statuire che l'autorizzazione del creditore cessionario ad agire in luogo della massa fallimentare perdura fintan- toché non sia formalmente revocata. Anche laddove il creditore cessionario omet- te di promuovere azione entro il termine impartitogli, non interviene pertanto un'au- tomatica perenzione del relativo diritto, nemmeno qualora sia nel frattempo inter- venuta la chiusura del fallimento (sul tutto DTF 65 III 61 consid. 3; DTF 121 III 291 consid. 3c; DTF 138 III 628 consid. 5.3.2). Inoltre, in virtù di una recente giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la cancellazione della società fallita dal registro di commercio si ripercuote sulla legit- timazione attiva di creditori cessionari in processi contro debitori della massa a essi ceduti ai sensi dell'art. 260 LEF (DTF 146 III 441 consid. 2). 1.2.4. In sintesi, non essendo stato revocato, il diritto del qui ricorrente di agire in giudizio in relazione ai crediti cedutigli non decade allo scadere del termine la cui proroga è oggetto del presente contenzioso e il rischio di una revoca della cessio- ne da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti non appare imminente. Neppure la
4 / 5 cancellazione dal registro di commercio della società fallita può peraltro ripercuo- tersi su tale diritto. Il ricorrente non dispone quindi di un interesse attuale e pratico all'annullamento del provvedimento impugnato. Egli non è pertanto legittimato a ricorrere. 1.3.Ne consegue che il ricorso è irricevibile. La questione dell'impugnabilità del provvedimento del 30 settembre 2021 sollevata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti (act. A.2 penultima pagina) può essere pertanto lasciata irrisolta. Per il medesimo motivo, anche l'esame degli ulteriori presupposti di una decisione di merito si rivela superfluo. 2.Non si prelevano spese, non potendo essere imputate al ricorrente malafede o temerarietà (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]). 3.Nelle procedure di ricorso giusta gli artt. 17 segg. LEF non si riconosce alle parti alcuna indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
5 / 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Non si prelevano spese. 3.Non si riconoscono indennità. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: