Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 23 marzo 2021 N. d'incartoKSK 21 6 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Michael Dürst Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante patrocinato dall'avv. Giovanna Petrioli Piazza Cioccaro 12, 6900 Lugano contro C._____ SA resistente Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione 29.01.2021 del Tribunale regionale Moesa, giudice uni- co, comunicata il giorno stesso (n. d'incarto 335.20.281) Comunicazione26 marzo 2021

2 / 6 Ritenuto in fatto: A.Il 29 gennaio 2021 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qualità di giudice unico, ha dichiarato il fallimento di A._____ a far tempo dallo stesso giorno, ore 10:15. La decisione di fallimento, comunicata il giorno stesso, è stata notificata ad A._____ il 9 febbraio 2021. B.Il 18 febbraio 2021 A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la suddetta decisione presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, postulan- done per diverse ragioni l'annullamento, con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo all'atto impugnativo e protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Nel Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100] in combinato disposto all'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). La decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 9 febbraio 2021 (act. B.B). Il reclamo, interposto al Tribunale cantonale dei Grigioni in forma debitamente motivata il 18 febbraio 2021, è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1.Il reclamante postula in via principale l'annullamento della dichiarazione di fallimento, censurando essenzialmente che l'istanza precedente avrebbe leso il suo diritto di difesa, così come la garanzia dell'integrità del contraddittorio e del giusto processo, non concedendogli regolare avviso della domanda di fallimento e della trattazione giudiziale della medesima, indetta per il 13 gennaio 2021. Il re- clamante sostiene che il primo tentativo di notifica dei predetti atti sarebbe fallito, non potendo essere ritenuta integrata la fattispecie del perfezionamento della noti- fica per compiuta giacenza ex art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in combinato disposto all'art. 168 LEF. Poiché la raccomandata sarebbe stata ritornata al mittente in quanto non ritirata, la notifica dell'istanza di fallimento non sarebbe andata a buon fine. Ritenendo di non aver pertanto avuto conoscenza della domanda di fallimen- to, il reclamante sostiene inoltre di non essersi dovuto aspettare alcuna notifica- zione. A suo avviso, il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto procedere a nuova notifica dei predetti atti (cfr. sul tutto act. A.1 n. III./1; act. A.1 n. II./2).

3 / 6 2.2.Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima (art. 168 LEF). Tenor giu- risprudenza del Tribunale federale il debitore non deve aspettarsi di ricevere l'av- viso dell'udienza fallimentare per il solo motivo di aver ricevuto la comminatoria di fallimento, non stabilendo quest'ultima un rapporto processuale dinanzi al giudice fallimentare. In tale misura, la finzione di notifica degli invii postali raccomandati (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) non è applicabile alla notifica dell'avviso dell'udienza fallimentare (DTF 138 III 225 consid. 3.2). 2.3.In seguito a un infruttuoso tentativo di notifica postale, il 14 gennaio 2021 il reclamante ha ricevuto in consegna dalla Polizia cantonale l'avviso dell'udienza fallimentare indetta per il 13 gennaio 2021, ovverosia per il giorno precedente (act. TRM 6). Non avendo potuto notificare il primo avviso prima del dibattimento, l'istanza precedente ha aggiornato d'ufficio l'udienza al 29 gennaio 2021 (cfr. la disposizione ordinatoria del 15 gennaio 2021, act. TRM 7). La notifica dell'aggior- namento della data dell'udienza è quindi rimasta infruttuosa, non essendo stata ritirata dal reclamante (act. TRM 8). 2.4.Con la notifica avvenuta il 14 gennaio 2021 tramite la Polizia cantonale il reclamante è stato reso attento dell'esistenza e del contenuto della domanda di fallimento e della circostanza che il primo giudice avesse già indetto un'udienza fallimentare, successivamente posticipata. Sulla scorta di tale notifica il reclamante era quindi già a conoscenza dell'esistenza di una procedura dinanzi al giudice del fallimento e doveva inoltre aspettarsi la notifica di un nuovo avviso, essendo la data dell'udienza notificata per mezzo del primo avviso già trascorsa. Era in altre parole già stabilito un rapporto processuale dinanzi al giudice fallimentare. Il divie- to della finzione di notifica per avvisi d'udienza fallimentare si rivela pertanto inap- plicabile alla fattispecie in esame. Il nuovo avviso è stato dunque validamente noti- ficato il 25 gennaio 2021 (act. TRM 8; art. 138 cpv. 3 lett. a CPC in combinato di- sposto all'art. 168 LEF). 2.5.Rivelandosi la relativa censura infondata, il petito principale del reclamo dev'essere respinto. 3.1.In via subordinata il reclamante postula a sua volta l'annullamento della di- chiarazione di fallimento, sostenendo di essere solvibile e di aver provveduto a saldare il debito alla base della domanda di fallimento (act. A.1 n. III./2). 3.2.L'art. 174 cpv. 2 LEF presuppone in primo luogo che il debitore renda verosimile di essere solvibile, ovverosia di disporre di mezzi liquidi sufficienti ad

4 / 6 estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2013 consid. 3.1; Flavio Cometta, in: Dallèves/Foëx/Jeandin [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 8 ad art. 174 LEF). Il debitore non può pertanto rendere verosimi- le la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2013 consid. 4.2). La solvibilità del debitore è resa verosimile laddove appare più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste esigenze eccessivamente severe, segnatamente nei casi in cui la possibilità di sopravvivenza economica dell'impresa non può essere negata a priori (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2). ll debitore è nondimeno tenuto ad addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua asserita solvibilità (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2) e porta quindi anche le conseguenze della mancanza di prove in merito (Peter Diggelmann, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG, 2.a ed., Basilea 2014, n. 13 ad art. 174 LEF, con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5A_80/2007 del 4 settembre 2007 consid. 3.1). 3.3.A sostegno della sua asserita solvibilità, il reclamante si è limitato a produrre diverse fatture e tre contratti, oltre a sostenere di essere in parola con l'Ufficio esecuzioni per determinare un piano di rateizzo dei debiti già posti in esecuzione (act. A.1 n. III./2, secondo e terzo lemma). Tali documenti e la scarna motivazione del reclamo non forniscono al Tribunale un quadro sufficiente della situazione finanziaria del reclamante. Essi non permettono in ogni caso né di accertare i mezzi liquidi – ovverosia gli attivi immediatamente e concretamente disponibili – a sua disposizione, né di stabilire l'ammontare dei debiti esigibili, verosimilmente superiore a quello dei debiti già posti in esecuzione. Non è pertanto possibile concludere sulla base degli atti che il reclamante sia solvibile. Portando il reclamante le conseguenze della mancanza di prove, si conclude che il medesimo non ha saputo rendere verosimile la sua solvibilità. 3.4.Non essendo il primo requisito cumulativo dell'art. 174 cpv. 2 LEF adempiuto, la questione dell'estinzione (rispettivamente del deposito) del debito alla base della domanda di fallimento può essere lasciata aperta. Il petito subordinato del reclamo dev'essere pertanto a sua volta respinto.

5 / 6 4.Da quanto precede discende che il reclamo, rivelatosi infondato, dev'essere respinto. 5.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) in CHF 300.00, è posta a carico del reclamante – quale parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC – e compensata con l'anticipo di CHF 300.00 da lui versato. 6.Alla controparte non si assegnano ripetibili, non essendo la medesima stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.

6 / 6 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 300.00, è posta a carico di A._____ e compensata con l'anticipo spese dello stesso importo da lui versato. 3.Non si riconoscono ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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