5A_328/2011, 5A_80/2007, 5A_885/2019, 5A_92/2016, 5A_944/2013
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 7 dicembre 2021 N. d'incartoKSK 21 53 IstanzaCamera delle esecuzioni e dei fallimenti ComposizioneMoses, presidente Bergamin e Cavegn Baldassarre, attuario PartiA._____ reclamante contro B._____ SA resistente patrocinata dall'avv. Stefano Arnold Piazza Cioccaro 8, casella postale 6483, 6901 Lugano Oggettodichiarazione di fallimento Atto impugnatodecisione di fallimento del giudice unico presso il Tribunale regio- nale Maloja del 19.08.2021, comunicata il 19.08.2021 (n. d'incarto 335-2021-92) Comunicazione08 dicembre 2021
2 / 7 Ritenuto in fatto: A.Il 19 agosto 2021 il Presidente del Tribunale regionale Maloja, in qualità di giudice unico, ha dichiarato il fallimento della A._____ a far tempo dallo stesso giorno, ore 14:00. B.Il 30 agosto 2021 la A._____ (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro la decisione di fallimento presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, postu- landone l'annullamento, con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo all'atto impugnativo e protesta di tasse, spese e ripetibili. C.Con decreto del 1° settembre 2021 il Presidente della Camera delle esecu- zioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha concesso al reclamo l'effetto sospensivo, limitato all'esecutività della decisione impugnata. D.Nella sua risposta del 19 novembre 2021 la B._____ SA (in seguito: resistente) si è rimessa al prudente giudizio del tribunale, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1.Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice di fallimento può esse- re impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Nel Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato dispo- sto all'art. 8 cpv. 2 OOTC [CSC 173.100]). La decisione impugnata è stata notifica- ta alla reclamante il 20 agosto 2021 (act. A.1 n. 5). Il reclamo, interposto al Tribu- nale cantonale dei Grigioni in forma debitamente motivata il 30 agosto 2021, è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine. 2.1.La reclamante postula l'annullamento della dichiarazione di fallimento (act. A.1 petito n. 1.1). 2.2.In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF il giudizio petito presuppone segnatamene che il debitore abbia reso verosimile di essere solvibile, ovverosia di disporre di mezzi liquidi sufficienti per estinguere i suoi debiti esigibili (TF 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (TF 5A_944/2013 del 19.03.2013 consid. 3.1; Flavio Cometta, in: Dallèves/Foëx/Jeandin [edit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 8 ad art. 174 LEF).
3 / 7 La solvibilità del debitore è resa verosimile laddove appare più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono essere poste esigenze eccessivamente severe, segnatamente nei casi in cui la possibilità di sopravvivenza economica dell'impresa non può essere negata a priori (TF 5A_328/2011 dell'11.08.2011 consid. 2). ll debitore è nondimeno tenuto ad addurre i mezzi di prova idonei a rendere verosimile la sua asserita solvibilità (TF 5A_885/2019 dell'11.12.2019 consid. 2.2) e porta quindi anche le conseguenze della mancanza di prove in merito (Peter Diggelmann, in: Hunkeler [edit.], Kurzkommentar SchKG, 2° ed., Basilea 2014, n. 13 ad art. 174 LEF, con rimando a TF 5A_80/2007 del 04.09.2007 consid. 3.1). 2.3.1. La reclamante ritiene di adempire i predetti requisiti. A sostegno della sua tesi, essa ha inoltrato – oltre a un bilancio e a un conto economico provvisorio per l'anno contabile 2020 (act. B.4, rispettivamente pag. 1 e 2) – l'estratto del registro delle esecuzioni, la richiesta di stralcio inoltrata dal creditore di una delle esecu- zioni ivi riportate (esecuzione n. C., dell'importo di CHF 40'000.00) e un decreto d'abbandono emanato in una procedura a suo avviso concernente un'altra esecuzione elencata (esecuzione n. G., dell'importo di CHF 161'550.00), nonché diverse offerte e asseriti contratti. 2.3.2. Dal bilancio inoltrato dalla reclamante si evince che essa dispone di attivi dell'importo complessivo di CHF 275'667.41 (act. B.4). Degli attivi riportati posso- no essere considerate liquide sei posizioni, dall'importo complessivo di CHF 76'308.41 (posizioni "Cassa" [CHF 48'383.62], "D._____ CHF" [CHF 27'259.74], "E._____ - IVA 6425.7" [CHF 80.35], "E._____ - 6422.0" [CHF 1.52], "E._____ - 6427.4" [CHF 245.82], nonché "F._____" [CHF 337.36]). La reclamante sembra essenzialmente giungere alla medesima conclusione. Essa sostiene infatti che "[u]n totale di CHF 76'646.10 [degli attivi] è rappresentato da capitale realizzabile a corto termine, mentre i restanti CHF 199'020.90 rappresen- tano capitale realizzabile a medio lungo termine" (act. A.1 n. 15). Anche la posi- zione passiva in negativo "Correntisti" (CHF 384'122.60), che la reclamante so- stiene rappresentare un diritto della reclamante nei confronti degli azionisti (act. A.1 n. 16), non può pertanto essere considerata liquida. La liquidità di questa o di altre posizioni non è peraltro stata allegata, tantomeno resa verosimile. Si rile- va infine che neppure gli attivi liquidi riportati a bilancio sono stati resi verosimili, essendo la loro esistenza e il loro ammontare suffragato esclusivamente dal bilan- cio stesso (non sottoposto a revisione) e mancando segnatamente agli atti estratti conto attuali o altri giustificativi che permettano riscontri oggettivi in merito alle re- lative posizioni.
4 / 7 A fronte dei predetti mezzi liquidi, la reclamante è confrontata con esecuzioni atti- ve dell'importo complessivo di CHF 386'036.43 (cfr. act. B.4). Poiché dall'estratto del registro delle esecuzioni emerge che gli importi alla base delle esecuzioni n. 2182032 (CHF 6'340.00) e n. 2183593 (CHF 500.00) sono stati pagati all'ufficio (act. B.5), i medesimi non sono computati. In merito all'esecuzione n. C.________ (CHF 40'000.00) si rileva quindi che il creditore ne ha invero chiesto lo stralcio (act. B.6), ragion per cui il relativo importo non è a sua volta computato. È nondi- meno doveroso specificare che la richiesta di stralcio dell'esecuzione non implica necessariamente che il debito stesso sia inesistente, inesigibile o saldato. Per contro, l'allegazione della reclamante per cui l'esecuzione n. G.________ (CHF 161'550.00) sarebbe stata "contestata in ambito di un procedimento penale vinto dalla Ricorrente, con decreto d'abbandono e d'assoluzione del Ministero pubblico ticinese ABB 496/2020/FUA/RIM del 4 maggio 2020 e conferma di deci- sione 60.2020.126 del 6 ottobre 2020 della Lodevole Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello", ragion per cui non costituirebbe un "credito pendente", dev'- essere considerata inadatta a rendere verosimile che il relativo debito sia inesi- stente, inesigibile o saldato. Tale conclusione s'impone non già soltanto perché l'unica decisione inoltrata dalla reclamante (INC.2018.9773/FUA/RIM del 1° giu- gno 2021; act. B.7) non contiene alcuna menzione del debito in esame, ma anche perché il pubblico ministero – e per estensione l'istanza di reclamo penale – non è competente a statuire su pretese civili, ragion per cui il decreto di abbandono e il relativo giudizio invocati sarebbero con ogni probabilità privi di rilievo nella presen- te procedura (cfr. Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2° ed., Basilea 2014, n. 9 ad art. 124 CPP; cfr. anche art. 126 cpv. 2 lett. a CPP). I restanti importi devono es- sere a loro volta computati, non avendo la reclamante sostanziato – tantomeno offrendo prove – le sue allegazioni per cui in due delle relative esecuzioni sareb- bero stati accordati pagamenti rateali e le altre dovrebbero essere considerate ingiustificate. Fa eccezione l'esecuzione n. H.________, non computata in quanto oggetto della decisione di fallimento impugnata e pagata in seguito alla medesima (act. B.8 e B.9). Anche volendo ammettere l'esistenza di altri attivi liquidi per un ammontare com- plessivo di CHF 76'308.41, gli stessi non sarebbero in altre parole nemmeno suffi- cienti a coprire un quinto dell'importo dei debiti (computabili) già posti in esecuzio- ne (CHF 388'456.43). A maggior ragione, essi non possono essere considerati sufficienti a coprire i debiti esigibili, dell'importo verosimilmente assai maggiore. Viceversa, nemmeno tutti gli attivi societari – liquidi e non – sarebbero in grado di coprire i soli debiti posti in esecuzione.
5 / 7 A titolo abbondanziale, si rileva infine che i documenti inoltrati dalla reclamante a suffragio dell'allegazione che essa possa contare a breve termine su sostanziali ricavi futuri sono anch'essi inadatti a rendere verosimile la circostanza asserita. La maggior parte della relativa documentazione contiene infatti mere offerte, le quali costituiscono semplici allegazioni di parte e non forniscono pertanto un riscontro oggettivo circa la solvibilità della reclamante (cfr. act. B.12; act. B.13; act. B.14; cfr. TC GR KSK 19 67 del 26.09.2019 consid. 3.3.10). Gli unici due documenti po- tenzialmente costituenti contratti (cfr. act. B.10 e B.11) non permettono inoltre di identificare se la relativa controparte li abbia effettivamente sottoscritti, a causa delle anonimizzazioni – peraltro del tutto inusuali – effettuate dalla reclamante. I restanti documenti (act. B.15 e B.16), oltre a non essere firmati, non costituiscono neppure offerte della reclamante stessa, bensì della I.________ sa (oggi: I.________ sa in liquidazione; la società è stata sciolta in seguito al fallimento pro- nunciato con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 13 agosto 2020). Lo stesso vale per i documenti act. B.1-B.3. Su tale fondamento fattuale, l'istanza di reclamo non è in grado di accertare se gli asseriti accordi siano effettivamente sta- ti conclusi o se i documenti inoltrati non siano invece solamente offerte e bozze di contratto mai inviate o rifiutate da controparte, le quali non forniscono riscontri og- gettivi circa la solvibilità del debitore. 2.3.3. La reclamante non ha pertanto saputo rendere verosimile la propria solvibi- lità, la quale appare invece – sulla scorta della documentazione inoltrata – esclusa a priori. Ne consegue che i presupposti per un annullamento della dichiarazione di fallimento non sono adempiuti. Conseguentemente, l'esame degli ulteriori argo- menti della reclamante (in merito alla capacità della reclamante di pagare il debito posto in esecuzione – così come affitti, salari etc. –, all'asserita svista alla base dell'intempestivo pagamento del medesimo, alle possibilità di sviluppo dell'impresa nel mercato immobiliare post-pandemico, ai 29 anni di esistenza dell'impresa e all'acquisto di una motocicletta per liberarsi del leasing, cfr. act. A.1 n. 20, n. 25, n. 30 e n. 32-38) si rivela superfluo. 2.4.Da quanto precede discende che il reclamo dev'essere respinto e la dichiarazione di fallimento del giudice unico presso il Tribunale regionale Maloja del 19 agosto 2021 confermata. 3.Contrariamente a quanto statuito all'art. 325 cpv. 2 CPC, laddove il giudice concede effetto sospensivo a un reclamo contro una dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 3 LEF), tale effetto preclude sia l'esecutività, sia l'efficacia della decisione impugnata. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza concordano nel precisare che l'effetto sospensivo può essere limitato all'esecutività della decisione di prima
6 / 7 istanza, a condizione che tale restrizione risulti con sufficiente chiarezza dal relativo decreto dell'autorità giudiziaria superiore (cfr. TF 5A_92/2016 del 17.03.2016 consid. 1.3.2 con rinvii; Roger Giroud/Fabiana Theus Simoni, in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3° ed., Basilea 2021, n. 29 ad art. 174 LEF, con riferimento a TC GR KSK 19 67 consid. 4). Nella fattispecie, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha espressamente limitato l'effetto sospensivo all'esecutività della decisione impugnata con riferimento alla succitata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. act. D.3). Pertanto il fallimento dichiarato a far tempo dal 19 agosto 2021, ore 14:00, è rimasto efficace; rimangono ora da adottare le necessarie misure esecutive. 4.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) in CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, quale parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da essa versato. 5.La resistente ha protestato le ripetibili (act. A.2 pag. 4). Si rileva tuttavia che la medesima non ha formulato un petito contrastante con quanto postulato dalla reclamante, rimettendosi invece al prudente giudizio del tribunale (loc. cit.). Essa non può pertanto essere considerata quale parte prevalente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La reclamante non ha peraltro nemmeno presentato argomentazioni di rilievo ai fini del presente giudizio, ragion per cui le spese di patrocinio da essa sopportate nella presente procedura si rivelano anche innecessarie ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 2 cpv. 2 n. 2 OOA [CSC 310.240]). Il dispendio temporale per la stesura della risposta appare infine di entità trascurabile. Non si assegnano pertanto ripetibili.
7 / 7 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1.Il reclamo è respinto. 2.La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della massa fallimentare della A._____ e compensata con l'anticipo spese dello stesso importo versato dalla A._____. 3.Non si assegnano ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: