Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 10 Rif.:Coira, 21 dicembre 2017Comunicata per scritto il: KSK 17 706 dicembre 2018 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti PresidenzaMichael Dürst Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, reclamante, contro la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 10 novembre 2017, comunicata lo stesso giorno, in re della Y . _ _ _ _ _ , resistente, contro la reclamante, concernente rigetto definitivo dell'opposizione, è risultato:
2 / 10 I. Fattispecie A.Il 17 giugno 2009 la Y._____ (in seguito: creditrice) intimò a X._____ (in seguito: debitrice) un ordine di restituzione per prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2009 oltre rimborsi per spese di malattia versati nel periodo dal 2004 al 2009 per un importo complessivo di CHF 105'158.00 (act. TRM.1.2). La debitrice interpose reclamo il 16 luglio 2009, sfociato in una decisione d'irricevibilità del 5 agosto 2009, impugnata a sua volta avanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino. Con decisione del 19 gennaio 2010 quest'ultimo tribunale rinviò gli atti alla creditrice per evadere l'opposizione dell'assicurata debitrice. In occasione del colloquio tenutosi il 19 ottobre 2010 l'assicurata ritirò l'opposizione e si riconobbe debitrice dell'importo vantato dalla creditrice (act. TRM.1.3). B.Il saldo essendo rimasto aperto, la creditrice fece avviare una procedura esecutiva (esecuzione n. 752171), sfociata nel rilascio di un attestato di carenza di beni del 22 maggio 2012 per CHF 105'501.00 (=CHF 105'158.00 più spese per complessivi CHF 343.00; act. TRM.1.4). C.In seguito a un pagamento di CHF 3'465.00 (act. TRM.1.8), in data 11 dicembre 2015 la creditrice fece spiccare un nuovo precetto esecutivo nei confronti della debitrice – ormai domiciliata a L.1_____ nel Cantone dei Grigioni – tramite l'Ufficio esecuzioni del Circolo di Roveredo di allora (sostituito dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa con l'entrata in vigore della prima parte della Riforma territoriale il 1° gennaio 2016) per l'importo mancante di CHF 102'036.00 (esecuzione n. 20158603). La debitrice sollevò opposizione contro detto precetto il 17 dicembre 2015 (act. TRM.1.5). La procedura di rigetto seguente, istanziata dalla creditrice con domanda del 21 gennaio 2016 (act. TRM.1.6), si concluse con decisione del 29 marzo 2016, comunicata lo stesso giorno, nella quale il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa di allora (sostituito dal Tribunale regionale Moesa con l'entrata in vigore della seconda parte della Riforma territoriale il 1° gennaio 2017) adito statuì quanto segue (act. TRM.1.9): 1.L'istanza è parzialmente accolta e pertanto l'opposizione interposta al precetto esecutivo [n.] 20158603 dell'UE del Circolo di Roveredo è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di CHF 343.-. 2.La tassa di giustizia di CHF 600.-, già anticipata dall'istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di versare alla convenuta l'importo di CHF 400.- a titolo di ripetibili. 3.(Indicazione dei mezzi di impugnazione)
3 / 10 4.(Comunicazioni) In motivazione il giudice unico ritenne che un attestato di carenza di beni varrebbe come riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF solo per crediti a fronte dei quali il debitore potrebbe successivamente proporre azione di disconoscimento del debito al fine di verificare il merito della questione. Per contro per i crediti fondati sul diritto pubblico e accertati nell'ambito di una procedura amministrativa sarebbe data la possibilità di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione, considerando quale titolo esecutivo la decisione amministrativa su cui si fonderebbe il credito. L'attestato di carenza di beni, prodotto unitamente alla decisione amministrativa, assumerebbe pertanto solo il ruolo di accertare la non intervenuta prescrizione del credito, applicandosi il termine ventennale dell'art. 149a cpv. 1 LEF. Esso costituirebbe ad ogni modo valido titolo di rigetto definitivo per le spese esecutive ivi stabilite dall'ufficio d'esecuzione. Nel caso in giudizio la creditrice istante avrebbe prodotto quale titolo di rigetto unicamente l'attestato di carenza di beni. Agli atti non vi sarebbe pertanto valido titolo di rigetto, né definitivo né provvisorio, sennonché limitatamente all'importo di CHF 343.00 costituente le spese esecutive stabilite nel predetto attestato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio. Perciò la domanda di rigetto definitivo andrebbe accolta solo per tale importo. D.Il 24 luglio 2017 la creditrice fece nuovamente spiccare un precetto esecutivo nei confronti della debitrice tramite il nuovo Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa per un importo di CHF 102'036.00 (esecuzione n. 20176935). La debitrice sollevò opposizione il 7 agosto 2017 (act. TRM.1.1). E.Con istanza del 15 settembre 2017 la Y._____ chiese quindi il rigetto definitivo dell'opposizione nell'esecuzione contro la debitrice per detto importo (act. TRM.1). F.Il giudice unico del nuovo Tribunale regionale Moesa citò le parti al dibattimento previsto per l'8 novembre 2017 (act. TRM.2), tuttavia le parti segnalarono di non presenziare e richiesero di decidere in base agli atti (act. TRM.3). G.Con decisione del 10 novembre 2017, comunicata lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa statuì quanto segue (inc. n. 335-17- 261): 1.L'istanza è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta al precetto esecutivo [n.] 20176935 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è rigettata in via definitiva.
4 / 10 2.La tassa di giustizia di CHF 600.-, già anticipata dall'istante, è messa a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili. 3.(Indicazione dei mezzi di impugnazione) 4.(Comunicazioni) In motivazione ritenne che giusta l'art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 LEF. Costatò che con il verbale di colloquio (act. TRM.1.3) la debitrice sarebbe stata informata che con la sottoscrizione del medesimo, e dunque con il ritiro delle opposizioni, le decisioni di restituzione sarebbero cresciute in giudicato, cosa che sarebbe per l'appunto avvenuto. Di conseguenza andrebbe accolta la domanda di rigetto definitivo. H.La debitrice ha impugnato quella decisione con memoria scritta a mano del 20 novembre 2017, richiedendo nel senso l'annullamento della decisione di rigetto. Fa valere che non avrebbe presenziato al dibattimento poiché non sarebbe più residente nel Cantone dei Grigioni. Inoltre l'importo preteso dalla creditrice andrebbe verificato. Ci sarebbe stato un processo in Ticino in tal senso, dove sarebbe stata fatta "opposizione per 'cose' non concordi sui risultati". Pertanto sarebbe qualcosa che dovrebbe "avere ancora una definizione per una verifica finale". L'importo imputatole non corrisponderebbe e lei non potrebbe aggiornarlo personalmente, poiché sarebbe in attesa del lodevole Tribunale d'appello. Sul retro del reclamo figura una lettera senza indirizzo, nella quale la reclamante rivendica un'indennità non ancora pagatale. I.Con decreto del 23 novembre 2017 la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha chiesto all'autorità precedente di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale, notificando una copia di quel decreto alla debitrice reclamante (act. D.1). Con un altro decreto di stessa data ha chiesto un'anticipazione delle spese di CHF 900.00 dalla reclamante (act. D.2). Il Tribunale regionale Moesa ha poi trasmesso gli atti il 29 novembre 2017 (act. D.3). J.Il 4 dicembre 2017 la reclamante ha trasmesso un nuovo scritto, sempre redatto a mano (act. A.2), con il quale fa valere che avrebbe "fatto opposizione all'importo" chiestole dalla creditrice di CHF 102'036.00. Durante il colloquio del 19 ottobre 2010 con l'avvocato Z._____ lei avrebbe "dovuto su ricatto accettare il debito [...] al fine di avere lo sblocco delle prestazioni d'assistenza" di cui la sua famiglia avrebbe avuto bisogno. La creditrice le chiederebbe la restituzione
5 / 10 dell'importo complementare al quale lei invece avrebbe avuto diritto fino al 2007. L'importo ora preteso andrebbe aggiornato. Inoltre contesta di aver percepito indennità giornaliere da assicurazioni private. Quel diritto non sussisterebbe e ci sarebbe stata una procedura dinanzi a un tribunale di Lugano, dove avrebbe fatto ricorso. Chiede pertanto "la verifica fino al 2007", "finché non c'è una decisione finale sul ricorso". Precisa infine di non poter produrre alcun documento, poiché in più perquisizioni le avrebbero sempre sequestrato la documentazione senza restituirgliela. K.La reclamante non avendo pagato l'anticipazione, la presidente le ha concesso un termine suppletorio fino al 22 dicembre 2017 (act. D.4). L'entrata dell'anticipazione è stata registrata il 19 dicembre 2017. L.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Il reclamo del 20 novembre 2017 contro la decisione presa in consegna dalla reclamante in data 16 novembre 2017 è chiaramente tempestivo e ricevibile in ordine. La reclamante avendo pagato l'anticipazione delle spese entro il termine suppletorio, si può entrare nel merito del suo reclamo. 2.Va ora statuito cosa faccia parte della motivazione del reclamo e quali documenti e quali allegazioni siano ammissibili in questa sede. 2.1.Innanzitutto, il documento del 4 dicembre 2017 (act. A.2) pare essere inteso come complemento del reclamo e quanto tale non rispetta il termine di reclamo. Perciò non può essere preso in considerazione. 2.2.Inoltre, in merito al reclamo stesso (act. A.1) si ritiene che solo il davanti del foglio sia parte integrante della memoria di reclamo, mentre invece il retro – costituito da una fotocopia di una lettera di data addirittura posteriore a quella del reclamo e di contenuto non avente nulla a che vedere con il contenzioso qui in giudizio – non è inteso né come complemento né quale prova documentale a sostegno del reclamo. Anzi, verosimilmente la reclamante ha usato l'altro lato di quel foglio per sbaglio per redigere il suo reclamo anziché usare un foglio bianco, dimodoché esso è stato trasmesso a questa Corte per mera svista. Il suo
6 / 10 contenuto – interamente estraneo alla procedura che qui ci occupa – può dunque essere ignorato, anche perché del tutto irrilevante. 3.Ai sensi dell'art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Nel caso qui in giudizio la debitrice non ha partecipato alla procedura di prima istanza. Non ha perciò né contestato la crescita in giudicato della decisione (amministrativa) inoltrata dalla creditrice quale titolo di rigetto, né ha fatto valere che il debito sia stato estinto o che sia intervenuta la prescrizione. Per questo motivo il primo giudice ha costato a ragione che i presupposti per un rigetto definitivo sono riuniti. La debitrice asserisce per la prima volta nel suo reclamo che l'importo preteso dalla creditrice andrebbe verificato e che sarebbe ancora pendente una procedura a tal fine. Queste obiezioni le avrebbe potuto addurre già dinanzi alla prima istanza. Di conseguenza in sede di reclamo sono inammissibili. 4.La reclamante afferma pure di aver trasferito il suo domicilio e di non essere più residente nel Cantone dei Grigioni, alludendo a un'asserita incompetenza territoriale. Anche in questo caso si tratta di un nuovo fatto che la reclamante non ha fatto valere dinanzi al primo giudice. Si pone dunque innanzitutto il quesito a sapere se può essere udita tale censura d'incompetenza ratione loci. In caso affermativo, vanno verificate la fondatezza di tale censura e semmai le conseguenze sulla procedura di rigetto. 4.1.Giusta l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali. In altre parole deve fare il suo esame indipendentemente dalle allegazioni delle parti. Ciò poiché di principio i presupposti processuali non sono a disposizione delle parti. Unicamente nel caso di un foro non imperativo (cfr. l'art. 9 CPC) e in cause arbitrabili le parti possono disporre liberamente dei rispettivi presupposti processuali tali la competenza, pattuendo di sottoporre la loro controversia ad arbitrato, convenendo una proroga di foro, o costituendosi in giudizio (cfr. l'art. 18 CPC; così espressamente ALEXANDER ZÜRCHER, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [a cura di], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 6 ad art. 60 CPC). Al di fuori di disposizioni legali imperative sono dunque possibili delle proroghe di foro o clausole compromissorie, cosicché a mente di alcuni autori non è possibile negare la competenza senza che vi sia un'obiezione in tal senso addotta dalla parte convenuta (vedi ALEXANDER ZÜRCHER, op. cit., n. 4 ad art. 60 CPC con rinvii). Per questo motivo si ritiene che per quanto attiene alla competenza territoriale, l'esame di quel presupposto processuale vada fatto
7 / 10 d'ufficio soltanto in caso di foro imperativo e che se invece le parti possono derogare al foro – cioè se si tratta di un foro non imperativo – di regola la mancata competenza territoriale va fatta valere quale eccezione, poiché è possibile costituirsi in giudizio (vedi fra tanti DOMINIK GASSER/BRIGITTE RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] – Kurzkommentar, 2 a ed., Zurigo/San Gallo 2014, n. 2 ad art. 60 CPC; CHRISTOPH REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2017, n. 114). In altre parole ciò significa che unicamente in casi di un foro imperativo ai sensi dell'art. 9 CPC il domicilio va costatato d'ufficio anche in sede di reclamo e che solo in tali casi l'eccezione d'incompetenza territoriale fatta valere per la prima volta in sede di reclamo può essere esaminata. 4.2.Fatto sta, nel caso che qui ci occupa, che l'asserito cambio di domicilio è avvenuto – semmai – prima dell'emanazione della decisione di prima istanza, benché si precisa che non è stabilito che sia avvenuto davvero. Per poter statuire su questo quesito, dovrebbe perlomeno essere chiaro se e quando esattamente questo asserito cambio di domicilio sia avvenuto, ma ciò non è il caso nell'occorrenza. La reclamante non si esprime in merito e l'unico indizio agli atti che vi potrebbe effettivamente esser stato un cambio di domicilio – o perlomeno di indirizzo – è la notificazione di alcuni documenti a un indirizzo nuovo a L.2_____, nel Canton Ticino. La reclamante pare aver conferito un ordine di rispedizione. Difatti la Posta ha rinviato e poi consegnato la citazione al dibattimento dinanzi al primo giudice e la decisione di quest'ultimo a L.2_____ (vedi gli estratti Track&Trace). L'indirizzo esatto è rimasto sconosciuto fino ad oggi. Il mero fatto, però, di aver un indirizzo diverso o supplementare di per sé non è prova di un nuovo domicilio. Nella fattispecie non vi è inoltre neppure alcun indizio che la creditrice – o tantomeno il primo giudice stesso – sarebbero stati informati di un tale asserito cambio di domicilio; non lo fa valere nemmeno la debitrice reclamante stessa. A prescindere, conviene rammentare le regole e le conseguenze di un cambio di domicilio nel corso di una procedura come la presente. 4.3.Nella sua giurisprudenza, seguendo la dottrina, la massima Corte ha avuto luogo di precisare le regole applicabili (vedi innanzitutto la DTF 136 III 373 consid. 2.1). Le persone fisiche come la reclamante devono essere escusse al loro domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF). Se il debitore cambia il suo domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nell'esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente (art. 53 LEF). Ne segue, a contrario, che prima del momento definito da quest'ultima disposizione il foro ordinario d'esecuzione segue il domicilio del debitore e che
8 / 10 un'esecuzione avviata al vecchio domicilio deve essere proseguita al nuovo domicilio. Il Tribunale federale ha riconosciuto la mutabilità del foro ordinario d'esecuzione in seguito a cambio di domicilio anche per la procedura di rigetto dell'opposizione e ha fissato le seguenti regole: (1.) La domanda di rigetto va inoltrata al tribunale nel luogo d'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF) e ciò anche se l'esecuzione non è stata avviata nel luogo giusto, ma il debitore escusso ha rinunciato o ha tralasciato di impugnare il precetto esecutivo per incompetenza territoriale mediante ricorso ai sensi dell'art. 17 segg. LEF (vedi anche la DTF 112 III 9). (2.) Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del precetto esecutivo, la domanda di rigetto va inoltrata al nuovo domicilio del debitore. (3.) Quest'ultimo debitore può tuttavia essere chiamato a rispondere in via di rigetto dinanzi al tribunale del suo vecchio domicilio se egli non ha informato il creditore del cambiamento di domicilio, se non è dimostrato che il creditore l'ha comunque saputo, oppure se il debitore non ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice nella procedura di rigetto. In altre parole il foro non è imperativo e il giudice di rigetto non deve occuparsi d'ufficio di eventuali cambi di domicilio, poiché l'escusso può rinunciare di avvalersi di tale fatto. Il giudice di rigetto deve perciò tener conto di un cambio di domicilio soltanto su eccezione avanzata dall'escusso (DTF 112 III 9 in fine). 4.4.Ne segue per il caso che qui ci occupa dunque che, nella prima ipotesi, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino prima della notificazione del precetto esecutivo e ritenere competente un foro diverso da quello dove risiedeva prima, avrebbe dovuto impugnare il precetto esecutivo. Ciò poiché in tal caso non sarebbe (più) stato competente l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa che gli ha invece trasmesso il precetto esecutivo. Se – com'è avvenuto – non ha impugnato il precetto esecutivo, la reclamante ha così accettato il foro grigionese e deve accettare di conseguenza anche che la procedura di esecuzione prenda il suo seguito nel Cantone dei Grigioni. La sua eccezione d'incompetenza è perenta. La mancata eccezione d'incompetenza territoriale riguardo al precetto esecutivo è, infatti, considerata perenta anche per la procedura di rigetto dell'opposizione intentata nello stesso luogo. Il foro, una volta stabilito, permane (principio della perpetuatio forii). 4.5.Dalle regole di giurisprudenza delucidate sopra segue inoltre che, nella seconda ipotesi, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino dopo la notifica del precetto esecutivo ma prima dell'inoltro della domanda di rigetto dell'opposizione e se dovesse aver ritenuto competenti le autorità ticinesi per quel motivo, avrebbe dovuto perlomeno informare il creditore (e il primo
9 / 10 giudice) di tale cambio di domicilio. Ciò non è successo, o meglio, non lo sostiene nemmeno la reclamante. Non è nemmeno stabilito che la creditrice sarebbe veramente venuta a sapere di tale asserito cambio di domicilio per altri versi; neanche la reclamante non lo afferma. Anche in questo caso dunque non cambierebbe nulla a quanto spiegato pocanzi. Si applicherebbe sempre e comunque l'art. 84 cpv. 1 LEF così come interpretato dal Tribunale federale (vedi la DTF 136 III 373 già citata, qui in particolare i consid. 2.2 segg.; vedi anche la più anziana DTF 112 III 9 al consid. 2, anch'essa già menzionata), perciò la creditrice era legittimata a inoltrare la sua domanda di rigetto dell'opposizione nel luogo d'esecuzione, ossia nella Regione Moesa dove risiedeva la debitrice all'epoca, anziché in Ticino dove afferma solo oggi di essersi trasferita. Nell'occorrenza è incontestato che il precetto esecutivo è stato fatto spiccare tramite l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa, di conseguenza era senz'altro competente il Tribunale regionale Moesa, data la costituzione in giudizio da parte dell'escussa qui reclamante. 4.6.Nella terza ipotesi, infine, se la reclamante dovesse aver trasferito il suo domicilio in Ticino dopo l'inoltro della domanda di rigetto dell'opposizione, in tal caso vigerebbe comunque il cosiddetto principio della perpetuatio fori (vedi la sentenza del Tribunale federale 5D_39/2010 del 21 giugno 2010 consid. 2 con rinvio). In altre parole se al momento dell'inoltro della domanda di rigetto il giudice adito era competente, lo resta pure in caso di cambio di domicilio dell'escusso. 4.7.Da quanto costatato risulta che la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione qui impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo, nella misura in cui è ricevibile. Il reclamo essendosi rivelato manifestamente infondato, la decisione compete alla presidente della Camera giusta l'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000). 5.Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso superiore ai CHF 100'000.00, le spese processuali qui fissate a CHF 900.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), vanno a carico della reclamante soccombente e sono compensate con l'anticipo da lei versato. Poiché il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni, non vanno riconosciute spese ripetibili a suo favore.
10 / 10 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1.Il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 900.00 vanno a carico della reclamante, X._____, e sono prelevate dall'anticipo di CHF 900.00 da lei prestato. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: