KSK 2016 62

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 30 maggio 2017Comunicata per scritto il: KSK 16 6229 marzo 2018 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento PresidenzaBrunner GiudiciMichael Dürst e Hubert Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X., ricorrente, patrocinata dall'avv. Dario Giovanoli, Via da Ftan 408, 7550 Scuol, contro l'incanto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Bernina del 6 ottobre 2016, comunicato lo stesso giorno, in re della ricorrente e di Y., resistente, patrocinato dallo studio legale avv. Fabrizio Keller, San Roc, 6537 Grono, concernente incanto, è risultato:

pagina 2 — 17 I. Fattispecie A.Vi fu un diverbio protrattosi per diversi anni fra X._____ e A._____ in merito alla loro comproprietà di un terreno con stalla sul monte di C._____ sopra il Lago di Poschiavo. Tale zona fu oggetto di una procedura di bonifica fondiaria (raggruppamento di terreni). A., divenuto comproprietario per 2/3 delle nuove particelle raggruppate n. _____ e _____ (cfr. act. UEFB. 14 segg.), chiese lo scioglimento della comproprietà con domanda di conciliazione del 29 aprile / 2 maggio 2011 presso la Giudicatura di pace del Distretto Bernina, adendo in seguito il Tribunale distrettuale Bernina. L'azione fu in un primo tempo accolta dal Tribunale distrettuale Bernina con sentenza del 7 marzo 2012, comunicata per scritto il 30 agosto 2012. Su appello civile di X., poi divenuta comproprietaria per 1/3 di dette particelle, il Tribunale cantonale dei Grigioni adito emise la seguente decisione in data 22 aprile 2015, comunicata per scritto il 3 luglio 2015 (inc. n. ZK1-12-63): "1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata. 2.Nella misura in cui l'attore (A._____) chiese lo scioglimento della vecchia parcella no. 61/5, l'azione è stralciata dai ruoli perché divenuta priva d'oggetto. 3.Per il resto l'azione è parzialmente accolta. La comproprietà delle parti alle particelle ni. _____ e _____ è sciolta mediante licitazione ai pubblici incanti. Qualora i terreni non siano aggiudicati a nessuna delle due parti, il ricavo va distribuito equamente fra loro. L'Ufficio di esecuzione Valposchiavo [recte: Poschiavo] è incaricato di eseguire la licitazione secondo le regole applicabili. 4.[Ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza] 5.[Ripartizione delle spese giudiziarie di seconda istanza] 6.[Indicazione dei mezzi di impugnazione] 7.[Comunicazioni]" Detta decisione crebbe in giudicato senza essere impugnata (cfr. act. UEFB. 1 segg.). B.L'Ufficio esecuzioni Poschiavo così incaricato chiese innanzitutto al Circondario cantonale di stima 5 di trasmettergli la stima ufficiale delle due particelle n. _____ e _____ con scritto del 13 ottobre 2015 (act. UEFB.7). Il Circondario cantonale di stima 5 diede seguito a tale richiesta in data 15 ottobre 2015 (act. UEFB.8), precisando che della particella n. _____ con ____ m 2 di bosco e pascolo non esisterebbe nessuna stima ufficiale, non essendo

pagina 3 — 17 sopraedificata. La particella n. , con stalla e fienile n. _____ costruiti circa nel 1900 e superficie del fondo di ____ m 2 (la particella intera comprende ____ m 2 ), invece figura essere stata stimata il 23 giugno 2005 a un valore nuovo di CHF 74'400.00, un valore attuale di CHF 37'200.00 e un valore venale di CHF 30'600.00 (act. UEFB.9 segg.). C.Il 10 dicembre 2015 l'Ufficio esecuzioni Poschiavo comunicò ai comproprietari, cioè X. e A., di essere stato incaricato di eseguire la licitazione delle particelle n. _____ e _____ e che la data dell'incanto sarebbe loro annunciata più tardi (act. UEFB.18). D.Con l'entrata in vigore della parte principale della Riforma territoriale il 1° gennaio 2016, gli uffici di esecuzione e gli uffici di fallimento furono aggregati in un unico nuovo ufficio per regione. Da quella data quindi l'Ufficio esecuzioni Poschiavo divenne l'Ufficio esecuzioni e fallimenti Bernina [nel seguito: UEFB]. E.Su richiesta dell'avv. Christian Clopath, allora patrocinatore di X., in esecuzione della decisione sopra citata (inc. n. ZK1-12-63) il 3 giugno 2016 Tribunale cantonale invitò l'UEFB a indicare a quale punto si trovi la procedura e per quando sia prevista la licitazione ai pubblici incanti (act. UEFB.21). Con scritto al Tribunale cantonale del 13 giugno 2016 (act. UEFB.22) l'UEFB ritenne che, trattandosi nella fattispecie di un fondo agricolo, con rinvio all'art. 69 LDFR la licitazione non potrebbe avvenire ai pubblici incanti e che sarebbe previsto invitare i comproprietari per un'asta interna. Per motivi di riorganizzazione non sarebbe stato possibile procedere in tempi più brevi. Detto scritto fu notificato ai comproprietari il 15 giugno 2016 (act. UEFB.23). F.Seguì uno scambio di scritti in merito all'interpretazione della formula "secondo le regole applicabili" che figura nella decisione sopra citata con l'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio dei Grigioni [nel seguito: IRFRC] (vedi act. UEFB.20) e con i comproprietari (act. UEFB.25 seg.). X._____ fece chiedere all'IRFRC, nell'ambito delle sue competenze, di ordinare un incanto pubblico all'interno del quale l'aggiudicazione a un terzo sarebbe soggetta ad autorizzazione e il prezzo massimo stabilito dall'autorità di vigilanza [inteso: l'IRFRC] non potrebbe essere ecceduto. Formulò inoltre richiesta formale di svolgere la necessaria procedura di stima per fissare detto prezzo massimo. G.L'IRFRC rilasciò una cosiddetta decisione d'accertamento ai sensi dell'art. 84 LDFR in data 29 giugno 2016 (act. UEFB.27), nella quale in base alla statistica dei prezzi stabilì il prezzo massimo dell'immobile in questione a CHF 32'070.00.

pagina 4 — 17 H.Il 7 luglio 2017 l'UEFB chiese all'IRFRC di confermare per scritto che la particella n. _____ potrebbe soltanto essere messa all'asta interna fra i comproprietari. L'IRFRC si rifiutò di esprimersi in merito, ritenendo competente l'UEFB per decidere la procedura per lo scioglimento di comproprietà (act. UEFB.29). I.Su istanza di una parte [non venne specificato chi], la decisione d'accertamento dell'IRFRC del 29 giugno 2016 fu sostituita da una nuova decisione d'accertamento del 3 agosto 2016 (act. UEFB.30), nella quale fu stralciata la frase secondo cui ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LDFR il motivo di rifiuto del prezzo esorbitante non sarebbe pertinente nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata. In seguito a un malinteso questa decisione fu notificata a A._____ soltanto il 4 ottobre 2016 (act. UEFB.44). J.In data 12 agosto 2016 l'UEFB invitò i comproprietari all'asta interna tra le due parti prevista per il 6 ottobre 2016 alle ore 14.00 a Poschiavo (act. UEFB.31). Indicò che le condizioni d'asta sarebbero inviate nelle prossime settimane. Il fondo n. _____ sarebbe considerato fondo agricolo e sottostarebbe al diritto fondiario rurale. Secondo l'art. 69 LDFR questo tipo di fondo potrebbe essere messo all'asta pubblica solo se si tratta di un'asta forzata. In caso contrario l'asta pubblica non sarebbe ammessa neanche nel caso in cui venga disposta da un tribunale. Un'asta tra i comproprietari sarebbe d'altro canto ammessa. Trattandosi di un'eccezione ai sensi dell'art. 62 lett. c LDFR, non verrebbero applicate le norme del prezzo esorbitante (art. 63 cpv. 1 lett. b LDFR). Infine l'UEFB sollecitò i comproprietari a versare un'anticipazione delle spese di complessivi CHF 6000.00, in ragione delle rispettive proporzioni di comproprietà (A._____ 2/3 e X._____ 1/3). L'invito all'incanto fu pubblicato nel Foglio ufficiale dei Grigioni e nel giornale Il Grigione Italiano il 13 rispettivamente 15 settembre 2016 (act. UEFB.36 segg.), precisando che le condizioni d'incanto sarebbero esposte dal 29 settembre 2016. K.Con scritto del 17 agosto 2016 il Tribunale cantonale segnalò all'UEFB che il fondo n. _____ non sottostarebbe alla LDFR causa la superficie troppo piccola della particella e di conseguenza per quel fondo l'asta dovrebbe essere pubblica. Rinviò inoltre alla decisione citata sopra (inc. n. ZK1-12-63) al consid. 6.6 (pag. 38), nel quale sarebbe fatto accenno all'art. 63 cpv. 2 LDFR. Il termine 'realizzazione forzata' utilizzato in detta norma comprenderebbe tutti i tipi di realizzazione di fondi. Nell'occorrenza il Tribunale cantonale avrebbe dovuto procedere a ordinare lo scioglimento di comproprietà, il che potrebbe essere

pagina 5 — 17 definito come realizzazione forzata sui generis. La decisione del Tribunale cantonale non sarebbe stata impugnata e sarebbe quindi cresciuta in giudicato ed esecutiva. In essa sarebbe espressamente stata ordinata una licitazione ai pubblici incanti, il che non potrebbe più essere messo in domanda. Tuttavia al n. 3 cpv. 2 del dispositivo l'UEFB sarebbe stato incaricato di eseguire la licitazione secondo le regole applicabili. Spetterebbe dunque all'UEFB fissare le regole necessarie nelle condizioni d'asta, semmai stabilendo dei limiti per i prezzi. L.Come già in precedenza (cfr. act. UEFB.5 e UEFB.6), con e-mail del 18 agosto 2016 A._____ criticò l'anticipazione delle spese di CHF 6000.00 richiesta dall'UEFB (act. UEFB.33). Il 30 agosto 2016 l'UEFB si rivolse al Tribunale cantonale, indicando che nessuna delle parti avrebbe prestato detto anticipo (act. UEFB.34), il quale rispose il 9 settembre 2016 (act. UEFB.35) di svolgere l'incanto e di redigere in seguito un resoconto, in base al quale il Tribunale cantonale possa poi ripartire le spese fra le parti, eventualmente compensandole con il ricavo. M.Le condizioni d'incanto furono stabilite il 20 settembre 2016 (act. UEFB.39 e UEFB.40). Quelle per la particella n. _____ comprendono tra l'altro le seguenti clausole [evidenziamenti rimossi]: "1. Il fondo è aggiudicato al maggior offerente dopo tre chiamate se la offerta di questi supera CHF 6'070.00 2.Chi intende acquistare il fondo deve presentare al più tardi al momento dell'iscrizione a Registro Fondiario un'autorizzazione da parte dell' ispettorato del Registro Fondiario e Registro di Commercio (Art. 61 LDFR) 3.Il prezzo d'acquisto esorbitante è stato fissato a CHF 32'070.00 Nel caso più acquirenti offrano il prezzo massimo di CHF 32'070.00, l'aggiudicatario verrà estratto a sorte. [...]" N.Il 29 settembre 2016 (act. UEFB.41) X._____ fece contestare le condizioni d'incanto per la particella n. _____, ritenendo che la designazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 vLDFR sarebbe stata abrogata il 26 giugno 1998. Sarebbero perciò applicabili gli artt. 58 cpv. 4 e 60 cpv. 1 del RFF, ossia l'ufficio sarebbe "tenuto di proclamare deliberatario chi ha fatto l'ultima e maggior offerta". L'istante chiese espressamente una modifica delle condizioni d'incanto, altrimenti adirebbe "l'autorità di vigilanza". L'UEFB rispose il 3 ottobre 2016 (act. UEFB.42) di mantenere invariate le condizioni, poiché si tratterebbe dell'unica strada per poter eseguire l'incarico

pagina 6 — 17 ricevuto dal Tribunale cantonale. In stessa data rispose a una domanda di A., informandolo che non sarebbe prevista una visita dell'immobile (act. UEFB.43). O.Con scritto all'UEFB del 5 ottobre 2016 (act. UEFB.47) Y., affittuario del fondo n. _____ patrocinato dallo studio legale avv. Fabrizio Keller, fece contestare a sua volta le condizioni d'incanto al loro n. 3 secondo periodo, ritenendo di avere un diritto di prelazione legale ai sensi degli artt. 47 segg. LDFR in unione con l'art. 681 CC. Sarebbe perciò inammissibile prevedere un sorteggio. Segnalò di aver interposto ricorso a titolo cautelativo al Tribunale cantonale (inc. n. KSK-16-61). P.Il 6 ottobre 2016 l'avv. Christian Clopath, patrocinatore di X., decedette. Riprese il mandato l'avv. Dario Giovanoli. Alle ore 13.55, cioè poco prima dell'asta, questi consegnò all'UEFB uno scritto (act. UEFB.49), nel quale ribadì quanto già sostenuto nello scritto del 29 settembre 2016. Oltre a ciò affermò però anche che vi sarebbe una grave violazione dell'art. 134 cpv. e LEF, in quanto il termine di 10 giorni non sarebbe stato osservato. Esigé una correzione delle condizioni d'incanto, in caso contrario il suo scritto andrebbe considerato un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF. Si procedette quindi all'asta: prima quella della particella n. , aggiudicata al prezzo di CHF 9900.00 a X. (vedi act. UEFB.50 seg.), poi quella della particella n. _____ (vedi il verbale in act. UEFB.51 segg.). La prima aggiudicazione rimase incontestata, la seconda invece costituisce l'oggetto della presente diatriba. Prima di cominciare, l'UEFB segnalò che X. avrebbe consegnato una presa di posizione scritta nonché un ricorso inerente le condizioni d'asta. Informò poi che Y., agricoltore, avrebbe interposto ricorso presso il Tribunale cantonale e che A. avrebbe dichiarato di non intendere opporsi al prezzo massimo fissato dall'IRFRC. Comunicò inoltre che X._____ avrebbe inoltrato in data 29/30 settembre 2016 un'offerta scritta di CHF 32'070.00 (act. UEFB.51A). Su domanda se altri intendano fare offerte per tale prezzo, A._____ e Y._____ alzarono la mano. Vi fu un'estrazione a sorte in presenza dell'agente di Polizia cantonale B.. L'agente fu invitato a mischiare le tre buste in presenza di tutti i partecipanti e di decidere l'ordine di estrazione delle buste, invitando prima Y., poi A._____ e infine X._____ a scegliere ciascuno una busta. Le buste furono aperte in presenza dei tre offerenti e dell'agente. Il fondo fu aggiudicato a Y.. Visto l'esito dell'estrazione a sorte, Y. comunicò di ritirare il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale (cfr. act. UEFB.53 e l'inc. n. KSK-16-61, il quale fu

pagina 7 — 17 chiuso con decisione di stralcio del 10 ottobre 2016, comunicata per scritto il 16 novembre 2016). Q.Con decisione del 14 ottobre 2016 l'IRFRC rilasciò l'autorizzazione per l'acquisto del fondo n. _____ a Y., non applicandosi il divieto di divisione materiale ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LDFR (act. UEFB.57). R.X. ha fatto adire il Tribunale cantonale con un ricorso di vigilanza in data 10 ottobre 2016 (act. A.1 dell'inc. n. KSK-16-62 qui pendente), presentando le seguenti richieste di giudizio [evidenziamenti rimossi]: "1. Die Steigerungsbedingungen vom 29. September 2016 betreffend Grundstück Nr. , Gemeinde Poschiavo, Stall mit ____ m 2 Ge- bäudefläche, Wiese "C.", seien vollumfänglich aufzuheben. 2.Die Versteigerung sowie der Zuschlag vom 6. Oktober 2016 betreffend Grundstück Nr. , Gemeinde Poschiavo, Stall mit ____ m 2 Ge- bäudefläche, Wiese "C.", seien zu annullieren und es sei die er- neute Durchführung der Versteigerung anzuordnen. 3.Die Versteigerung sei durch ein anderes Betreibungsamt durchzu- führen. eventualiter 4.Es sei richterlich die Geltung des Vorkaufsrechtes der Beschwerdefüh- rerin in Bezug auf das Grundstück Nr. , Gemeinde Poschiavo, Stall mit ____ m 2 Gebäudefläche, Wiese "C.", festzustellen. Dementsprechend sei das vorgenannte Grundstück direkt der Be- schwerdeführerin zuzuschlagen. Verfahrensleitender Antrag: 5.Es sei der Beschwerdeführerin Einsicht in sämtliche Akten der Vor- instanz zu gewähren. Zwecks Vermeidung von nachträglichen Anpas- sungen seien die Akten umgehend, d.h. vor Zustellung der vorliegen- den Rechtsschrift vom Beschwerdegegner 1 einzuverlangen. 6.Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde- gegner." S.Il ricorso è stato trasmesso all'UEFB e a Y._____ per osservazioni l'11 ottobre 2016 (act. D.1). Ambedue hanno inoltrato delle prese di posizione in difesa dell'incanto rispettivamente dell'aggiudicazione a Y._____ del fondo in domanda (act. A.2 e A.3 del 20 ottobre 2016). Entrambe le osservazioni scritte sono poi state notificate a X._____ il 24 ottobre 2016 (act. D.3), non prevedendo un secondo scambio di scritti. T.X._____ ha fatto inoltrare prima uno scritto il 2 novembre 2016 (act. A.4), con cui chiede nuovamente di poter prendere visione degli atti originali, avendo un sospetto di falsificazione di atti. Ha poi fatto presentare una replica spontanea in

pagina 8 — 17 data 11 novembre 2016 (act. A.5), accompagnata da nuove prove (act. B.9, B.10, B.11 e B.12). Entrambi gli scritti sono stati inviati all'UEFB e a Y._____ il 16 novembre 2016 (act. D.5). Dopo aver preso visione dell'incarto dell'UEFB (act. D.6 e D.7), Y._____ ha a sua volta fatto trasmettere una replica [inteso: duplica] il 25 novembre 2016 (act. A.6), anch'essa accompagnata da nuove prove (act. C.10 e C.11). Per quanto attiene al contenuto, nella loro replica rispettivamente duplica le parti hanno essenzialmente ripreso gli argomenti già esposti nel ricorso rispettivamente nella risposta al ricorso. Vi è poi stato un ultimo spontaneo scambio di scritti (act. A.7 e A.8) in merito ai versamenti del fitto da Y._____ a A., con un ulteriore allegato inoltrato dal resistente (act. C.12). Tutti i documenti sono infine stati spediti dal Tribunale cantonale per conoscenza alla rispettiva controparte (act. D.8, D.9 e D.10). A titolo di completezza sia menzionato ancora che A. ha chiesto un aggiornamento con scritto del 2 maggio 2017 (act. D.11), al quale il Tribunale cantonale ha risposto il 5 maggio 2017 (act. D.12) in senso negativo, spiegando che egli non avrebbe la qualità di parte. Con domanda del 5 gennaio 2018 poi (act. D.13) Y._____ ha fatto chiedere informazioni riguardo allo stato della procedura, alla quale è stato risposto il 9 gennaio 2018 (act. D.14). U.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si C._____ erà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Innanzitutto va stabilito se può essere entrato nel merito del ricorso. Vanno analizzati – d'ufficio – i presupposti processuali (art. 60 CPC), fra cui in particolare la competenza funzionale e quella per territorio e per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). A tal proposito la qui ricorrente X._____ si è limitata ad affermare nel suo ricorso del 10 ottobre 2016 (act. A.1) con la massima brevità che giusta l'art. 17 LEF e l'art. 13 della Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 aprile 2014 (LAdLEF; CSC 220.000) dette competenze sarebbero tutte date. Lei parte dunque dall'idea che la fattispecie sia retta dalle disposizioni della LEF. Nella sua risposta al ricorso del 20 ottobre 2016 (act. A.3) il qui resistente Y._____ pare essenzialmente seguire tacitamente il ragionamento della ricorrente in questo punto, senza esprimersi in merito alle condizioni di ricevibilità della competenza. Per quanto attiene invece all'UEFB, nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2016 (act. A.2) anch'esso non si esprime in merito alla ricevibilità del ricorso ma considera fra l'altro di aver ossequiato a tutte le norme, in

pagina 9 — 17 particolare quelle di cui alla Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 (LICO; CSC 210.200). Da questa circostanza si intuisce che esso potrebbe non aver ritenuto applicabile la LEF. 1.1.Impugnato è qui un atto dell'UEFB nell'ambito di un incanto. L'UEFB – che, come si è visto sopra (vedi D.), ha sostituito l'Ufficio esecuzioni Poschiavo a far tempo dal 1° gennaio 2016 – è un ufficio d'esecuzioni e dei fallimenti ai sensi degli artt. 1 e 2 LEF e dell'art. 1 cpv. 1 LAdLEF, in unione con l'art. 68 della Costituzione cantonale (CSC 110.100) e con l'art. 1 n. 2 della Legge sulla suddivisione del Cantone dei Grigioni in regioni del 23 aprile 2014 (CSC 110.200). Giusta l'art. 13 cpv. 1 LEF ogni cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti. Quest'autorità di vigilanza deve trattare pure i ricorsi ai sensi dell'art. 17 LEF. Nel Cantone dei Grigioni l'unica autorità cantonale di vigilanza conformemente all'art. 13 LEF e autorità di ricorso conformemente all'art. 17 LEF è il Tribunale cantonale dei Grigioni (art. 13 LAdLEF). All'interno del Tribunale cantonale è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]). Ora, salvo i casi nei quali la stessa LEF prescriva la via giudiziale – il che non è il caso nell'occorrenza –, giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. A prima vista si direbbe quindi che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale potrebbe essere competente per statuire in merito alla questione dell'incanto svoltosi dinanzi all'UEFB. Come sarà dimostrato nel seguito, però, ciò non è il caso. 1.2.Va difatti stabilito ora cosa si intenda per "provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti" ai sensi dell'art. 17 LEF. Nella fattispecie è incontestato che non è in corso nessuna procedura di esecuzione o di fallimento. Il motivo perché si è giunti a un incanto è interamente diverso, e cioè la procedura inc. n. ZK1-12-63. 1.2.1. Nel 2015 questa Corte, o meglio, la Prima Camera civile, ha ordinato lo scioglimento di comproprietà di due particelle (n. _____ e n. _____) su domanda di uno dei due comproprietari. Questi aveva originariamente chiesto con un'azione civile che "il giudice definisca ex art. 651 CC ed ex aequo et bono il modo più consono per lo scioglimento della comproprietà", più tardi un'aggiudicazione intera o allora parziale basata su una divisione in natura. Nel seguito l'allora competente

pagina 10 — 17 Tribunale distrettuale Bernina accolse l'azione civile e decise lo scioglimento mediante divisione in natura. La seconda comproprietaria impugnò quella decisione al Tribunale cantonale, proponendo dapprima – come in prima istanza – di respingere integralmente l'azione di scioglimento, e più tardi invece di sciogliere sì la comproprietà, ma di farlo mediante ordine di una licitazione ai pubblici incanti. Il Tribunale cantonale, confrontato con vari problemi giuridici, causa innanzitutto la procedura di raggruppamento che venne a concludersi proprio nel corso della procedura d'appello civile, ha ritenuto nella sua decisione che di principio nulla osterebbe ormai (più) allo scioglimento della comproprietà sulle due particelle in causa (consid. 6.3 della menzionata decisione inc. n. ZK1-12-63). Ha riassunto i modi della divisione previsti dall'art. 651 CC (consid. 6.5; vedi anche consid. 1.2.2 infra), ricordando che la legge avrebbe voluto dare la precedenza alla libera disposizione delle parti di scegliere insieme il modo più appropriato per sciogliere la loro comproprietà. Nel caso in giudizio le parti non avrebbero trovato un accordo fra loro e per vari motivi una divisione in natura non entrerebbe in considerazione, perciò andrebbe respinta la rispettiva richiesta (consid. 6.4). Quale unica via resterebbe dunque la vendita all'asta, sia quella fra i comproprietari sia quella ai pubblici incanti (consid. 6.6). Per l'asta la Prima Camera civile ha segnalato espressamente che "si applicano gli artt. 229 segg. CO", rinviando alla dottrina in materia (consid. 6.5.3). Ha pure considerato che si applicherebbe la LDFR per lo scioglimento della particella n. _____ [non però per quello della particella n. _____, la quale tuttavia non è qui più d'interesse, poiché aggiudicata in licitazione definitivamente alla ricorrente senza opposizione alcuna]. Tale legge prescriverebbe fra l'altro la necessità di un'autorizzazione (art. 61 segg. LDFR; vedi però l'eccezione per i comproprietari ex art. 62 lett. c LDFR). La Corte non si è invece espressa sul quesito a sapere se si è qui in presenza di un'eccezione ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LDFR o meno, cioè non ha detto se lo scioglimento da essa pronunciato vada equiparato a una procedura di realizzazione forzata (consid. 6.6). Ha anzi dichiarato espressamente di non fissare i dettagli della vendita all'asta, incaricando l'Ufficio di esecuzione Valposchiavo [recte: Poschiavo] di allora di eseguire la licitazione ai pubblici incanti "secondo le regole applicabili" ma senza definire quali siano. 1.2.2. Conviene ripetere che lo scioglimento di comproprietà è disciplinato dagli artt. 650 segg. CC. L'art. 651 CC prevede i vari modi della divisione. Vanno distinte le due vie principali che portano allo scioglimento di comproprietà: o i comproprietari si mettono d'accordo sul modo della divisione (cpv. 1), o non trovano un accordo e spetta al giudice decidere (cpv. 2). Nella prima variante (cpv.

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  1. i comproprietari possono scegliere fra una divisione in natura, una vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o una cessione della cosa a uno o più dei comproprietari compensando gli altri. Nella seconda variante (cpv. 2) il giudice può ordinare la divisione in natura o, qualora questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti. Nella fattispecie è stata costatata la disarmonia dei due comproprietari cugini. La prima variante è dunque interamente esclusa. Fra le vie della seconda variante, anche la divisione in natura è stata scartata definitivamente. Restano quindi la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti. Nel caso in giudizio, come descritto, la Prima Camera civile ha considerato opportuno ordinare la vendita all'asta pubblicamente annunciata. 1.2.3. Se si è giunti a un incanto per i motivi delucidati, va chiarito di che tipo d'incanto si tratti, fermo restando che, come detto, non può certamente trattarsi di un incanto forzato nel senso classico ai sensi della LEF, non essendo in corso una procedura esecutiva o di fallimento. A tal proposito la dottrina in materia di scioglimento di comproprietà rinvia essenzialmente tutta agli artt. 229 seg. CO (vedi fra tanti ROBERT HAAB, in Zürcher Kommentar, vol. IV/1, 2 a ed., Zurigo 1977, n. 12 ad artt. 650 e 651 CC; ARTHUR MEYER-HAYOZ, in Berner Kommentar, vol. IV/1/1, 5 a ed., Berna 1981, n. 33 segg. ad art. 651 CC, il quale contrappone l'incanto tra comproprietari all'asta pubblica nell'esecuzione forzata, rinviando per la distinzione alle n. 84 segg. ad art. 646 CC; BARBARA GRAHAM-SIEGENTHALER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Sachenrecht, 3 a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 1 e 6 ad art. 651 CC con ulteriori rinvii che parla espressamente di una vendita per asta volontaria e fa diretto riferimento agli artt. 229 segg. CO). Pure la Prima Camera civile ha reputato applicabili gli artt. 229 segg. CO nella sua decisione che ha portato qui allo scioglimento di comproprietà. Tali norme disciplinano effettivamente l'acquisto di proprietà mediante licitazione ai pubblici incanti. Esse vanno perciò analizzate in dettaglio per chiarire la questione. 1.2.4. Contrariamente alla sistematica del CO, la vendita all'asta non costituisce di per sé una "diversa specie di vendita" (vedi in particolare i titoli marginali e i vari capitoli nel testo legale in tedesco e in francese, confrontandoli con quelli nella versione italiana meno precisa e più distante dal senso inteso). Rappresenta bensì un normale contratto di compravendita ai sensi degli artt. 184 segg. CO, tuttavia con delle caratteristiche speciali in merito a come esso viene in essere, o meglio, come vengono determinati il prezzo e l'acquirente. Il CO fa cenno a due principali tipi d'incanto (art. 229 CO): "l'esecuzione forzata" (cpv. 1) e "la vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata e aperta a ciascun offerente" (cpv. 2). Il

pagina 12 — 17 primo è retto quasi integralmente dalla LEF, il CO completando tale normativa soltanto in pochi punti di particolare interesse del diritto privato. Nell'esecuzione forzata, l'aggiudicazione costituisce un "provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti" ai sensi dell'art. 17 LEF (così sancì espressamente il Tribunale federale già nella DTF 38 I 312). Il secondo tipo, quello dell'asta volontaria pubblica, è regolamentato dal CO e non è dunque assolutamente un provvedimenti ai sensi della LEF. Già da ciò si desume che la distinzione è di decisiva importanza nel caso qui in giudizio. Vi si aggiunge che mentre alcuni autori affermano che vi siano solo i due principali tipi d'incanto (quello forzato e quello volontario), tertium non datur (vedi ANTON PESTALOZZI, Der Steigerungskauf, Zurigo 1997, n. 92 seg. ad art. 229 CO; critico invece HANS GIGER, in Berner Kommentar, vol. VI/2/1/4, Berna 1999, n. 45 segg. ad art. 229 CO), altri invece ritengono che vi sia un terzo tipo d'incanto, in merito al quale la legge non si esprimerebbe e il quale, secondo una maggioranza, non sarebbe neppure disciplinato dal CO: la vendita all'asta volontaria privata, cioè quella in cui la cerchia di potenziali acquirenti è limitata fin dall'inizio. La conseguenza qui rilevante di quest'ultima tipologia è che a mente di questi autori tali incanti non possono essere impugnati ex art. 230 cpv. 2 CO, non applicandosi il CO (così in particolare RETO THOMAS RUOSS/PASCALE GOLA, in Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 6 a ed., Basilea 2015, n. 16 delle osservazioni preliminari agli artt. 229-236 CO), bensì di regola le disposizioni sulla vendita in generale. 1.2.5. Per quanto attiene ora agli incanti scaturiti da uno scioglimento di comproprietà, la dottrina non si esprime né in modo esaustivo, né chiaro, né unanime. In particolare si nota che essa pare negligere le distinzioni dei modi di divisione menzionate e trattare solo l'incanto fra comproprietari, tacendo quasi tutti su quello pubblico. Vi è perlomeno un certo consenso nel definire 'volontario' l'incanto privato fra comproprietari ex art. 651 cpv. 1 CC e nel considerare 'privato' l'incanto fra comproprietari ex art. 651 cpv. 2 CC (fra tanti BEAT SCHÖNENBERGER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Vertragsverhältnisse Teil 1, 3 a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 4 ad art. 229 CO; WOLFANG ERNST, in Kurzkommentar OR, Basilea 2014, n. 1 ad artt. 229-236 CO). Per taluni autori ciò significa che si tratti del terzo tipo d'incanto (consid. 1.2.4 supra) e che perciò a esso non siano (automaticamente) applicabili gli artt. 229 segg. CO, cosicché l'aggiudicazione non potrebbe essere impugnata (vedi la sentenza del Tribunale federale 5C.14/2002 consid. 3.b con rinvii; per la dottrina cfr. AGNES ATTESLANDER- DÜRRENMATT, in OR-Kommentar, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 2 ad art. 229 CO; così anche HANS GIGER, in Berner Kommentar, op. cit., n. 38 seg. delle osservazioni

pagina 13 — 17 preliminari agli artt. 229-236 CO, il quale però concede un'applicabilità sussidiaria in caso di interpretazione di lacuna di contratto; unica opinione diversa e ben più differenziata è quella di JEAN-PAUL VULLIÉTY, in Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2012, n. 11 con rinvii, n. 15 e n. 16 segg. delle osservazioni preliminari agli artt. 229-236 CO, il quale considera applicabili le disposizioni delle varie legislazioni cantonali sulle vendite giudiziarie o amministrative). Proprio in questo punto pare che gran parte degli autori non faccia differenza alcuna fra incanto voluto e concordato dai comproprietari stessi (art. 651 cpv. 1 CC) e quello ordinato dal giudice adito per discordia sul modo di divisione (art. 651 cpv. 2 CC), eccezione fatta di JEAN-PAUL VULLIÉTY. In pochi trattano infine esplicitamente anche il tema che qui ci occupa, ossia quello dell'incanto ordinato dal giudice non limitato ai soli comproprietari ma aperto al pubblico e pubblicamente annunciato ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 ultima ipotesi CC. Le opinioni divergono in merito. Alcuni autori (cfr. ANTON PESTALOZZI, loc. cit.), basandosi sulla giurisprudenza più antica del Tribunale federale (DTF 72 II 160 consid. 3), affermano – senza particolare motivazione – che non potrebbe trattarsi di una vendita all'asta volontaria, poiché mancherebbe l'elemento della volontarietà. Non è tuttavia chiaro se secondo il loro ragionamento vada considerata un'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CO e debba di conseguenza applicarsi la LEF. Una tale soluzione pare poco convincente, se si tiene presente che gli scopi e gli interessi in causa dello scioglimento di comproprietà e quelli della procedura d'esecuzione della LEF sono del tutto diversi. Un'altra parte della dottrina – pare quella maggioritaria – parte invece dall'idea che gli artt. 229 segg. CO si applichino anche alle vendite all'asta decise da un'autorità giudiziaria o amministrativa (così scrive JEAN-PAUL VULLIÉTY, loc. cit. con rinvii pertinenti, restando lui stesso però dell'avviso che, strettamente parlando, non si possa definire volontaria questo tipo di asta e che essa sia piuttosto retta dalla legislazione cantonale anziché dagli artt. 229 segg. CO, benché conceda anche lui che dette disposizioni del CO possano intervenire a titolo sussidiario per completare semmai il diritto cantonale applicabile). In particolare diversi autori ritengono che la licitazione ai pubblici incanti ordinata dal giudice giusta l'art. 651 cpv. 2 CC vada equiparata piuttosto a – se non addirittura sussumuta interamente sotto – la vendita per asta volontaria pubblica ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CO, anziché considerarla un'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CO e della LEF (vedi innanzitutto PIERRE CAVIN, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, Basilea 1977, pagg. 162 seg.; RETO THOMAS RUOSS/PASCALE GOLA, in Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, op. cit., n. 10 delle osservazioni preliminari agli artt. 229-236 CO; JÖRG SCHMID, in AL- FRED KOLLER [ed.], Der Grundstückkauf, 3 a ed., Berna 2017, §10 n. 9). PIERRE

pagina 14 — 17 CAVIN motiva la sua esposizione ritenendo che nella vendita all'asta pubblica volontaria la volontà di alienare risiede nel venditore, sia che egli agisca in piena libertà, sia che la legge gli prescriva il modo in cui farlo. Quest'ultima variante sarebbe prevista da numerose disposizioni, fra cui proprio l'art. 651 CC. RETO THOMAS RUOSS/PASCALE GOLA e JÖRG SCHMID invece vanno oltre e ribadiscono che ogni incanto al di fuori di una procedura d'esecuzione [inteso: ai sensi della LEF] – cioè anche quello sancito dal giudice in applicazione dell'art. 651 cpv. 2 CC – debba necessariamente rappresentare un'asta volontaria, anche se non si baserebbe sulla libera volontà del proprietario ma sarebbe ordinata autoritativamente, e debba perciò essere disciplinato dagli artt. 229 segg. CO. Tale ragionamento convince. La giurisprudenza segue ormai questo ragionamento (vedi la decisione dell'Obergericht del Canton Zurigo LC110026-O/U del 17 ottobre 2011 consid. 3.3 seg.). Anche la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di esprimersi in merito a diverse riprese. Nella PTC 2011 n. 1 questa Corte statuì espressamente che lo scioglimento della comproprietà fra coniugi su istanza di uno dei coniugi, alla quale fa opposizione l'altro coniuge, costituirebbe una vendita all'asta giusta l'art. 229 cpv. 2 CO. È dunque chiaro che non può trattarsi di un'esecuzione forzata o un incanto analogo, bensì che lo scioglimento di comproprietà ordinato deve seguire le regole della vendita all'asta pubblica. 1.2.6. Va osservato che nella fattispecie si è ritenuto applicabili le disposizioni della LDFR. L'art. 69 LDFR vieta di per sé la vendita all'asta volontaria di fondi agricoli. Ciò va tuttavia attenuato. Nella PTC 2000 n. 10 al consid. 5, la quale ebbe per oggetto un caso simile, questa Corte decise d'un canto che la LDFR sarebbe sì una lex specialis rispetto al CC e prevarrebbe su di esso, ma d'altro canto anche che l'ordine di vendere una cosa all'asta sancito dal giudice adito in via di scioglimento di comproprietà non rappresenterebbe un'esecuzione forzata ai sensi degli artt. 67 segg. LDFR, poiché non avrebbe come scopo il salvaguardare l'interesse pubblico (dei creditori), bensì unicamente di garantire il diritto (privato) allo scioglimento di comproprietà. Considerò poi che non si tratterebbe neppure di un'asta volontaria [inteso: ai sensi dell'art. 69 LDFR], siccome sarebbe stata ordinata dal giudice. Ciò a prescindere dal fatto che il giudice non aveva dovuto verificare i presupposti dello scioglimento di comproprietà giusta l'art. 650 CC perché i comproprietari erano d'accordo sul principio dello scioglimento. L'aspetto della volontarietà si riferirebbe al modo di divisione. La Corte considerò inoltre che lo scopo degli artt. 67-69 LDFR sarebbe quello di fare una valutazione fra gli interessi contrastanti dell'alienatore a ottenere un buon prezzo e degli obbiettivi della LDFR stessi (cfr. l'art. 1 LDFR). L'esclusione della sola vendita all'asta

pagina 15 — 17 volontaria indicherebbe che dovrebbe prevalere l'interesse del comproprietario intenzionato a sciogliere la comproprietà, sia anche mediante azione civile ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 CC. Se ne deve desumere per il caso qui in giudizio d'un lato che pure sotto quest'ottica non si tratta di un'esecuzione forzata che renderebbe applicabile la LEF, e d'altro lato che l'ordine di vendita all'asta pubblica va reputata compatibile con la LDFR, considerando che nell'occorrenza si è proceduti prudentemente a un incanto nel quale è stato fissato un prezzo massimo e disponevano potenzialmente di un diritto di prelazione due comproprietari e un affittuario, il che garantisce a sufficienza il rispetto degli obbiettivi della LDFR e non ne costituisce una violazione (cfr. per il tutto BEAT STALDER, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2 a ed., Brugg 2011, n. 11 seg. ad artt. 67-69 LDFR; JÖRG SCHMID, op. cit., §10 n. 10). 1.2.7. Gli artt. 229 segg. CO non regolano la procedura d'incanto, trattando solo del contratto di compravendita. Ciò significa che per l'esecuzione forzata ex art. 229 cpv. 1 CO si applicherà la LEF e le altre normative in materia; per la vendita all'asta pubblica la procedura è invece retta dalla legislazione d'introduzione del CO. Nel Cantone dei Grigioni si tratta della LICO (vedi artt. 6 segg. LICO). Quest'ultima prevedeva all'epoca che l'incanto pubblico debba essere diretto dal presidente di circolo oppure da un dipendente del circolo da lui designato (art. 6 LICO nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015; dal 1° gennaio 2016 in poi il circolo è stato sostituito dalla regione, per il resto la norma è rimasta invariata). Nella fattispecie qui in giudizio la Prima Camera civile aveva incaricato lei stessa direttamente l'UEFB con l'esecuzione dell'incanto pubblico, ritenendo che quest'ufficio sia il più adatto ed esperto per svolgere un compito simile. Non ha con questo però per nulla dichiarato applicabile la LEF o altre disposizioni sull'esecuzione forzata. Com'è stato dimostrato, la licitazione ai pubblici incanti ordinata dai giudici di merito costituisce una vendita all'asta ai sensi dell'art. 229 cpv. 2 CO e con questo la procedura è retta dagli artt. 6 segg. LICO. Di conseguenza non si è in presenza di un "provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti" ai sensi dell'art. 17 LEF. Ne discende che questa Camera non può entrare nel merito del ricorso di vigilanza ed è invece competente "l'autorità giudiziaria" giusta l'art. 230 cpv. 2 seconda ipotesi CO. 2.Vanno infine ripartite le spese giudiziarie (art. 104 cpv. 1 CPC e art. 105 CPC). Per legge (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF) le procedure di ricorso dinanzi alle autorità cantonali di vigilanza sono gratuite. In tali procedure non possono nemmeno essere riconosciute spese ripetibili (art. 62 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

pagina 16 — 17 fallimento del 23 settembre 1996 [OTLEF; RS 281.35] che erroneamente parla di "procedura di reclamo giusta gli articoli 17 e 19 LEF" anziché procedura di ricorso). Ogni parte deve così assumersi le proprie spese di patrocinio.

pagina 17 — 17 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1.Non si entra nel merito del ricorso. 2.Non sono prelevate spese processuali. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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