Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 15 giugno 2016Comunicata per scritto il: KSK 16 2323 agosto 2016 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti PresidenzaMichael Dürst AttuarioRogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento di X._____, reclamante, contro la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa del 22 aprile 2016, comunicata lo stesso giorno, in re del C o m u n e p o l i t i c o d i Y . _ _ _ _ _ , resistente, contro il reclamante, concernente rigetto definitivo dell'opposizione,

pagina 2 — 8 in constatazione e in considerazione, –che in data 12 agosto 2015 il Comune politico di Y._____ [fino al 31 dicembre 2014 Comune di Z.] inoltrò una domanda di esecuzione all'allora Ufficio esecuzioni Roveredo [dal 1° gennaio 2016 Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa] nei confronti di X. per l'importo di CHF 2'255.45 oltre a interessi del 4% dal 27 settembre 2014 e per CHF 30.00 di spese di diffida (act. TDM.1.13), indicando nella domanda come coniuge del debitore "Aa., O.1", –che quale titolo di credito l'escutente indicò prestazioni di un consulente architettonico di CHF 576.05 e spese di consulenza legale di CHF 1'679.40 in una pratica di "edificio pericolante" (fabbricato n. _____ sulla particella n. _____ a O.2_____), –che il rispettivo precetto esecutivo n. _____ fu notificato il 17 agosto 2015 e che l'escusso X._____ interpose opposizione lo stesso giorno (act. TDM.1.14), –che su predetto precetto esecutivo figura quale debitore "X._____ solidale con: Aa.", entrambi con il medesimo indirizzo a O.1, –che con domanda del 24 febbraio 2016 promossa dinanzi al giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa (act. TDM.1, inc. n. 335.16.38), l'escutente chiese il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di CHF 2'255.45 oltre a interessi al 4% dal 27 settembre 2014 nell'esecuzione n. 20157692, protestando spese processuali e ripetibili a carico della controparte, –che il 13 aprile 2016 si svolse un dibattimento orale dinanzi al giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa, in occasione del quale l'escusso convenuto fece valere che il precetto esecutivo sarebbe da ritenersi nullo, in quanto indicherebbe quale debitrice solidale Aa._____, persona a lui sconosciuta, precisando inoltre di aver fatto opposizione sulla validità del precetto e non sul suo contenuto, –che con decisione del 22 aprile 2016 (act. E.1) il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa accolse integralmente la domanda e concesse il rigetto definitivo dell'opposizione come da domanda del 24 febbraio 2016, ponendo le spese processuali di CHF 210.00, anticipate dall'attore, a carico del convenuto, con l'obbligo di rifondere all'attore escutente un'indennità di CHF 200.00 a titolo di ripetibili,

pagina 3 — 8 –che il 4 maggio 2016 il convenuto escusso ha interposto reclamo al Tribunale cantonale (act. A.1), facendo valere essenzialmente gli stessi motivi come già dinanzi al primo giudice, –che con decreto del 19 maggio 2016 (act. D.2) la presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, competente in materia, ha rinunciato per il momento a uno scambio di scritti e ha chiesto al reclamante di prestare un anticipo delle spese di CHF 300.00, –che il reclamante ha comunicato con scritto del 28 maggio 2016 (act. D.3) che prima di pagare un simile anticipo desidererebbe sapere quale sia il nome legale del suo nucleo famigliare, –che con scritto del 2 giugno 2016 (act. D.4) la presidente gli ha spiegato la natura giuridica dell'anticipazione delle spese ai sensi di legge, in particolare la circostanza che si tratterebbe di un presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett. f CPC, –che in un decreto allegato di stessa data (act. D.5) gli ha inoltre fissato un termine suppletorio per versare tale anticipo e l'ha avvertito che senza il pagamento entro il termine, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti non potrebbe entrare nel merito ed esaminare il suo reclamo, –che gli ha segnalato infine che il giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa avrebbe già costatato il nome corretto della moglie del reclamante, ossia Ab., e che il Tribunale cantonale non statuirebbe più in merito a questo, bensì dovrà decidere se il primo giudice abbia costatato a ragione la validità del precetto esecutivo, –che con scritto dell'11 giugno 2016 (act. A.1 nell'inc. n. KSK 16 36) il reclamante ha inoltrato una richiesta di gratuito patrocinio motivata, ritenendo fra l'altro che – anche dopo che il primo giudice avrebbe costatato che il nome esatto di sua moglie sarebbe Ab. – l'atto ufficiale [inteso: il precetto esecutivo] dell'Ufficio esecuzioni Roveredo sarebbe e resterebbe errato e non valido e che lui si chiederebbe per quale motivo non ne sarebbe stato allestito un altro corretto, trattandosi di un atto ufficiale, –che il primo giudice ha spiegato dettagliatamente che il tribunale chiamato a decidere su una domanda di rigetto dell'opposizione deciderebbe d'ufficio incidentalmente sulla validità del precetto esecutivo perché quella costituirebbe un presupposto processuale,

pagina 4 — 8 –che di principio l'indicazione errata di una parte nel precetto esecutivo porterebbe alla sua nullità, –che l'autorità precedente ha esposto però anche che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un'indicazione carente della parte comporterebbe la nullità del precetto esecutivo solo nel caso in cui tale indicazione era atta a trarre in inganno le parti e queste sono state effettivamente tratte in inganno, –che, difatti, nel caso in cui le parti in buona fede non potevano avere dubbio alcuno in merito all'identità del debitore o del creditore e non sono state lese nei loro interessi, mancherebbe un interesse degno di protezione per annullare il precetto esecutivo, –che andrebbero valutate tutte le circostanze del caso concreto, un'applicazione formalista del diritto dovendo essere evitata, –che inoltre la carenza dovuta a un'irrita indicazione della parte sul precetto esecutivo verrebbe pure sanata allorquando l'errore, nella procedura di rigetto dell'opposizione, viene eliminato, ossia ogni incertezza in merito alle parti è stata eliminata e il debitore con l'interposizione dell'opposizione ha potuto far valere tutte le eccezioni; in queste circostanze il precetto esecutivo, nella sua funzione di titolo per il proseguimento dell'esecuzione, verrebbe sostituito dalla decisione di rigetto (vedi per il tutto i riferimenti nella decisione impugnata), –che nel caso concreto il primo giudice ha espressamente costatato l'errata indicazione delle generalità della debitrice solidale del qui reclamante, ha però ritenuto che, perlomeno nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, debitore sarebbe esclusivamente il convenuto qui reclamante, cosicché l'errore non intaccherebbe la validità dell'atto esecutivo, –che ha rilevato inoltre per abbondanza che si tratterebbe comunque di un'evidente svista; difatti nel precetto esecutivo sarebbe indicata quale debitrice solidale del convenuto una signora Aa._____ di O.1_____, mentre il debitore sarebbe invece spostato con Ab., di O.1, così come risulterebbe dal libretto di famiglia da lui prodotto, –che a ciò si aggiungerebbe che quale titolo di credito sarebbe indicata una pratica di "edificio pericolante", fabbricato n. , mappale n. _____ a O.2, che la descrizione e importi corrisponderebbero a quelli di cui alla fattura del 26 agosto 2014 emessa dall'attore escutente nei confronti del convenuto e che l'intenzione dell'attore sarebbe evidentemente stata di far

pagina 5 — 8 spiccare un precetto esecutivo nei confronti del convenuto e, quale debitrice solidale, nei confronti della signora Ab._____ in quanto moglie del convenuto e destinatario della predetta fattura, –che di conseguenza il convenuto escusso non avrebbe potuto, in buona fede, avere dubbi sul fatto che era lui il destinatario del precetto esecutivo e che sua moglie era sua debitrice solidale, –che il ragionamento giuridico esposto dell'autorità precedente è perfettamente corretto e convince il Tribunale cantonale, –che è vero che il cognome Aa._____ è conosciuto sia in Ticino sia in altri cantoni e che non è evidentemente ammesso usare un altro cognome di quello che figura ad esempio sulla carta d'identità, specie in atti ufficiali che devono essere sempre esatti, –che va evidenziato però anche che il cognome da nubile di una persona sposata che ha assunto il nome del coniuge con cui si è sposata costituisce un cosiddetto cognome d'affinità, il quale non è considerato un cognome ufficiale ai sensi del Codice Civile, che lo si può tuttavia aggiungere al nome di famiglia con un trattino, senza che ciò abbia un significato dal punto di vista giuridico, –che in altre parole sarebbe bastato scrivere "A." oppure "A.", senza aggiungere il cognome d'affinità, –che ne segue che l'errore – che peraltro non concerne per nulla il qui reclamante che è il solo e unico convenuto nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione qui in questione – è irrilevante, –che a prescindere da questo, è chiaro che il convenuto non poteva avere i minimi dubbi sul fatto che era lui il destinatario della fattura e così anche del precetto esecutivo che si riferivano del resto entrambi espressamente a una pratica concernente uno stabile incontestatamente di sua proprietà a O.2_____, –che il reclamante non ha del resto nemmeno mai sostenuto di avere tali dubbi o che non gli sarebbe stato perfettamente chiaro di essere lui il destinatario del precetto esecutivo e di che credito si tratti, anzi, non facendo opposizione "sul contenuto" del precetto esecutivo, si duole esclusivamente dell'errore nel cognome d'affinità della moglie,

pagina 6 — 8 –che dunque secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi ad esempio DTF 120 III 11, confermata di recente con sentenza del Tribunale federale 5A_34/2016 del 30 maggio 2016 in consid. 3.3.1) nel caso qui in giudizio e nelle circostanze qui costatate, l'indicazione errata sul precetto esecutivo non ne comporta la nullità, poiché l'errore qui in questione non era atto a trarre in inganno e il debitore non è stato effettivamente tratto in inganno, –che secondo la stessa giurisprudenza basterebbe ordinare, in caso sia necessario, che l'atto di esecuzione sia rettificato, come lo pretende esplicitamente il reclamante, –che ciò non si impone nell'occorrenza, poiché, sempre seguendo la giurisprudenza del Tribunale federale (vedi per dei riferimenti concreti e più dettagli KARL WÜTHRICH/PETER SCHOCH, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 32 ad art. 69 LEF), come già spiegato dal primo giudice, l'errore è sanato se può essere eliminato definitivamente nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, il che è avvenuto nella fattispecie, –che in tal caso il precetto esecutivo, nella sua funzione di titolo per il proseguimento dell'esecuzione, è sostituito dalla decisione sul rigetto, –che inoltre il primo giudice ha esaminato gli altri presupposti per il rigetto definitivo dell'opposizione ed ha considerato che nulla osterebbe ad accogliere l'istanza di rigetto, –che questo giudizio è rimasto incontestato dal reclamante che, nel suo reclamo, ha rinunciato espressamente a discutere il contenuto del precetto esecutivo o la posizione del creditore, –che in conclusione quindi la decisione di rigettare definitivamente l'opposizione si rivela corretta e il reclamo manifestamente infondato, –che, visto l'esito della procedura di reclamo, le spese processuali di CHF 200.00, calcolate secondo gli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35), vanno a carico del reclamante soccombente, tanto più che la sua richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta con decisione odierna (KSK 16 36), –che, poiché il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni, non vanno riconosciute spese ripetibili a suo favore,

pagina 7 — 8 –che giusta l'art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000) e l'art. 7 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) questa decisione compete al presidente della camera competente in qualità di giudice unico,

pagina 8 — 8 decide: 1.Il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 200.00 vanno a carico del reclamante. 3.Non sono riconosciute ripetibili. 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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