Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 19 settembre 2014Comunicata per scritto il: KSK 14 5824 settembre 2014 (Con sentenza 5A_773/2014 del 10 luglio 2015 il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa decisione.) Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento PresidenzaBrunner Attuario ad hoc Paganini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X., ricorrente, patrocinato dall'avvocato Francesco Galli, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano, contro il precetto esecutivo dell'Ufficio d'esecuzione di Roveredo del 24 luglio 2014, comunicato il 6 agosto 2014, in re di Y., opponente, concernente notifica del precetto esecutivo, è risultato:
pagina 2 — 5 I. Fattispecie A.In data 6 agosto 2014 veniva notificato a X._____ il precetto esecutivo dell'Ufficio esecuzione di Roveredo, fatto spiccare da Y._____ nei suoi confronti per una pretesa di risarcimento di CHF 500'000.–. A tale precetto esecutivo X._____ interponeva opposizione. B.In data 14 agosto 2014 X._____ presentava ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni contro l'emissione di detto precetto, chiedendo che si giudichi: "1. Il precetto esecutivo n. _____ del 24.7.2014 dell'Ufficio esecuzione di Roveredo fatto spiccare da Y._____ contro X._____ è annullato. 2.Non si prelevano tasse, né spese." A motivazione del ricorso, egli eccepisce la validità della presente esecuzione in quanto sarebbe ravvisabile un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. C.In seguito all'invito del Tribunale cantonale dei Grigioni a presentare risposta al ricorso, nella sua presa di posizione del 2 settembre 2014 Y._____ sostiene che il credito posto in esecuzione sarebbe reale, poiché fondato su una pretesa risarcitoria. D.L'Ufficio esecuzione di Roveredo, dal canto suo, con scritto del 19 agosto 2014 rinunciava a formulare osservazioni, in quanto il ricorrente non avrebbe messo in discussione il suo operato. E.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Tale ricorso, secondo il cpv. 2 di detta norma, deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato. Con questo rimedio è pure data la possibilità all'escusso di opporsi ad un precetto esecutivo considerato nullo, visto che l'esame di una domanda d'esecuzione in quanto alla sua manifesta abusività di diritto e al suo perseguimento sono obblighi procedurali dell'ufficio d'esecuzione e
pagina 3 — 5 non richiedono alcuna cognizione materiale (cfr. Karl Wüthrich/Peter Schoch in: Staehelin/Bauer/Staehelin [ed.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2. ed., Basilea 2010, n. 16 ad art. 69 LEF). L'unica istanza di vigilanza nel Cantone dei Grigioni è il Tribunale cantonale (art. 13 cpv. 1 LEF in combinato disposto con l'art. 11 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OE della LEF; CSC 220.100]). Il precetto esecutivo 24 luglio 2014 dell'Ufficio esecuzione di Roveredo è stato notificato al ricorrente il 6 agosto 2014. Con l'inoltro a questo tribunale in data 14 agosto 2014 il ricorso è tempestivo, per cui si può entrare nel merito dello stesso. 2.Il ricorrente sostiene che l'opponente avrebbe manifestamente abusato del diritto all'esecuzione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC per cui si imporrebbe l'annullamento del precetto esecutivo. A sostegno di tale allegazione, egli rinvia agli allegati della corrispondenza e-mail con l'opponente, in cui emergerebbe che quest'ultimo avrebbe usato la minaccia del precetto esecutivo qui impugnato quale misura di ritorsione per essere stato escusso dalla società creditrice di cui il ricorrente è amministratore. Di conseguenza, il precetto fatto spiccare da Y._____ non si fonderebbe su alcuna pretesa e l'esecuzione sarebbe così stata avviata al solo scopo di sfruttare abusivamente gli istituti della LEF per angariare l'escusso. L'opponente, invece, afferma che esisterebbe una pretesa risarcitoria per il danno al credito personale e professionale causatogli dall'avvio di procedure esecutive infondate. 3.Tenor giurisprudenza del Tribunale federale un'esecuzione è ritenuta abusiva solo eccezionalmente. Un comportamento abusivo è dato quando il creditore si serve dell'esecuzione per scopi che non hanno evidentemente nulla a che vedere con l'esecuzione forzata. Siccome né l'ufficio esecuzione né l'autorità di vigilanza è competente per la decisione sulla fondatezza del credito escusso, la censura del debitore non può limitarsi a contestare che la pretesa in discussione sarebbe stata avanzata abusivamente. Una nullità dovuta ad abuso di diritto può tuttavia essere riscontrata quando per mezzo dell'esecuzione vengono perseguiti scopi non pertinenti, quando quindi si intende per esempio solamente danneggiare il merito creditizio del presunto debitore, quando a scopi vessatori vien fatto escutere un importo completamente sproporzionato, oppure quando è evidente che il creditore mediante esecuzione mira deliberatamente a vessare l'escusso (decisione del Tribunale federale 5A_588/2011 del 18 novembre 2011 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. anche Wüthrich/Schoch, loc. cit., n. 15 ad art. 69 LEF).
pagina 4 — 5 4.In base alla documentazione allegata dal ricorrente è evidente che l'esecuzione è stata avviata solamente a fini vessatori risp. di danneggiamento del merito creditizio. Infatti, è l'opponente stesso a scrivere nelle e-mail dirette al legale del ricorrente che a sua volta avrebbe provveduto ad escutere il ricorrente nel caso che questo lo escutesse (cfr. act. B.5 e B. 7). Inoltre, già l'ammontare della pretesa di per sé è palesemente arbitrario. Infine, giusta l'art. 67 cpv. 1 cifra 4 LEF in difetto di titolo di credito, la domanda d'esecuzione deve enunciare la causa del credito. Questa deve essere descritta in modo tale che – unitamente all'ulteriore contenuto del precetto esecutivo – all'escusso vengano forniti chiarimenti sul motivo dell'esecuzione, i quali gli permettano di scegliere se riconoscere oppure contestare il credito escusso (cfr. decisione del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2). A motivazione del credito qui controverso, tuttavia, Y._____ ha indicato soltanto la parola "risarcimento". Il motivo per cui egli chieda risarcimento rimane oscuro, tanto più se si considera che egli ha escusso anche il legale del ricorrente. Per i motivi succitati, l'esecuzione avviata da Y._____ è abusiva ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. Il ricorso va quindi accolto e il precetto esecutivo dichiarato nullo. 5.Dato che la procedura di ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF davanti alle autorità cantonali di vigilanza è gratuita (art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OTLEF; RS 281.35]), le spese restano a carico del Cantone dei Grigioni. In conformità con l'art. 62 cpv. 2 OTLEF all'opponente non sono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 6.La presente decisione è emanata dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG.
pagina 5 — 5 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1.Il ricorso è accolto e il precetto esecutivo impugnato è dichiarato nullo. 2.Le spese di procedura restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Non sono riconosciute indennità a titolo di ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c/d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a: