Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 2 agosto 2012Comunicata per iscritto il: KSK 12 192 agosto 2012 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti PresidenzaSchlenker GiudiciBrunner e Hubert Attuario Rogantini Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento di Y., reclamante, patrocinata dall’avv. Dr. iur. Tuto Rossi, Viale Stazione 31c, 6500 Bellinzona, contro la decisione del Tribunale distrettuale Maloja, giudice unico, del 29 febbraio 2012, comunicata il 7 marzo 2012, in re della reclamante contro X., resistente, patrocinato dall’avv. Dr. iur. Simona Bombana, Via F. Zorzi 15, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle, concernente rigetto dell'opposizione, è risultato:

pagina 2 — 12 I. Fattispecie A.I coniugi Y. e X. hanno avuto tre figli: Z., nato il 12 settembre 1990, A., nato il 13 febbraio 1992 e B., nata il 20 agosto 1999. L’8/9 giugno 2006 le parti conclusero una convenzione di divorzio che fu in seguito omologata con sentenza definitiva di divorzio del 22 febbraio 2007 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, intimata alle parti e ormai passata in giudicato (act. TD.1.2). Alla cifra 4 di detta convenzione stabilirono di comune accordo che “X. pagherà alla moglie [...] quale contributo di mantenimento, [CHF 1'400.– cadauno per i figli Z. e A. e CHF 1'200.– per la figlia B. fino al suo 13° anno di vita, in seguito pure a lei CHF 1'400.–]”. Alla cifra 4.5 convennero poi che il padre si obblighi a “corrispondere il contributo di mantenimento e/o di formazione ai figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC”. B.Nell’ambito di una prima esecuzione Y. fece valere la somma di CHF 57'668.80 per alimenti scoperti per il periodo da giugno 2006 a fine dicembre 2009, oltre agli interessi al 5% a contare dal 31 dicembre 2006, basandosi sulla convenzione omologata di cui sopra. Contro questo precetto esecutivo X. presentò tempestivamente opposizione in data 27 luglio 2010. Pierangela Frigierio chiese il rigetto definitivo dell’opposizione, il quale le fu concesso con sentenza del Tribunale distrettuale Maloja del 14 ottobre 2010. Su ricorso di X. con sentenza del 31 maggio 2011 (KSK 10 103), comunicata il 6 giugno 2011 e ormai passata in giudicato, il Tribunale cantonale pronunciò quanto segue: “1. Il ricorso è parzialmente accolto e la cifra 1 della sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 14 ottobre 2011 è così riformata: ‘1. L’istanza è accolta e all’istante è concesso il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione n. 2105763 dell’Ufficio delle esecuzioni dell’Engadina Alta (precetto esecutivo del 23 giugno 2010, notificato all’istante in data 21 luglio 2010) per l’importo di CHF 48'861.95 oltre interessi al 5%

  • sull’importo di CHF 18'223.35 a contare dal 31 dicembre 2006 e
  • sull’importo di CHF 30'638.60 a contare dal 1° luglio 2008.’ 2.I costi della procedura di ricorso di CHF 750.– vanno interamente a carico del ricorrente, con l’obbligo di versare alla resistente l’indennità di CHF 1'500.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3.[Indicazione dei mezzi di impugnazione] 4.[Comunicazioni]”

pagina 3 — 12 C.Con istanza dell’11 gennaio 2012 Y. chiese il rigetto definitivo dell’opposizione ad un nuovo precetto esecutivo del 10 gennaio 2011 fatto spiccare da lei nei confronti del suo ex marito X. in una seconda esecuzione. Oggetto sono questa volta dei contributi alimentari per l’anno 2010 per un importo totale di CHF 25'230.–. Nel motivare la sua richiesta fece valere che tenor il punto 4 della convenzione omologata sugli effetti accessori del divorzio sarebbe stato convenuto che il debitore convenuto si obblighi a pagare alla moglie CHF 4'000.– e che secondo il punto 4.5 tale obbligo dovrebbe essere continuativo. Di conseguenza i contributi di sostentamento sarebbero dovuti alla moglie anche dopo la maggiore età dei figli. Z. avrebbe conseguito la maggiore età nel 1998 [recte: 2008] e A. nel 2010. Il primogenito avrebbe terminato il suo apprendistato a fine giugno 2010 e avrebbe incominciato un impiego presso una banca nell’agosto 2010. Il secondo figlio al momento dell’istanza non avrebbe ancora terminato la sua formazione. Ne conseguirebbe che l’obbligo del convenuto per il 2010 sarebbe stato di CHF 41'000.– (12 x CHF 1'200.– per la figlia, 12 x CHF 1'400.– per il secondo figlio e 7 x CHF 1'400.– per il primogenito), senza l’adeguamento al rincaro. Dei complessivi CHF 42'230.– dovuti, il convenuto avrebbe pagato soltanto CHF 17'000.–, perciò andrebbe concesso il rigetto definitivo all’opposizione per uno scoperto di CHF 25'230.– oltre agli interessi al 5% a contare dal 31 dicembre 2009 nonché spese, tasse e ripetibili a carico del convenuto. D.Nelle sue osservazioni il convenuto X. concluse alla reiezione dell’istanza, protestando tasse, spese e ripetibili, poiché il punto 4.5 della convenzione di divorzio affermerebbe testualmente che il padre si obblighi a corrispondere il contributo di mantenimento ai figli, cioè non alla ex moglie. A base di summenzionato punto della convenzione X. sarebbe dunque obbligato soltanto verso i figli, non appena essi sono maggiorenni. Nell’occorrenza dal momento della maggiore età detto contributo sarebbe difatti stato pagato direttamente a loro. Inoltre andrebbe precisato pure che tenor il punto 4.3 della convenzione, gli assegni per i figli sarebbero incassati dal padre e compresi nel contributo di mantenimento versato. Dal 1° maggio 2010 invece, su richiesta di Y., gli assegni familiari sarebbero stati versati all’istante, cosicché l’obbligo del convenuto nei suoi confronti andrebbe diminuito in tale misura: CHF 250.– ciascuno per i due figli Z. e A. e CHF 200.– per B.. In totale nel 2010 il convenuto sarebbe stato tenuto a corrispondere a Z. CHF 9'050.– (CHF 1'400.– per i primi 4 mesi e CHF 1'150.– per i seguenti 3 mesi), a A. CHF 14'800.– (CHF 1'400.– per i primi 4 mesi e CHF 1'150.– per i restanti 8 mesi), e CHF 12'800.– a favore di B. (CHF 1'200.– per i

pagina 4 — 12 primi 4 mesi e CHF 1'000.– per i restanti 8 mesi), senza considerare l’adeguamento al rincaro. Tenendo conto di quest’ultimo il debito complessivo ammonterebbe a CHF 37'749.50, di cui però soltanto CHF 16'068.– andrebbero infine versati direttamente all’istante (i CHF 12'800.– a favore di B. e i primi due mesi a favore di A. di CHF 2'800.– fino al raggiungimento della sua maggiore età, adeguate poi entrambe le somme al rincaro). X. avendo pagato all’istante CHF 17'000.–, quest’ultima non potrebbe più vantare alcunché nei suoi confronti. Pertanto il convenuto avrebbe versato i contributi dovuti a Z. e a A. direttamente a loro (nel caso di A. dal mese di aprile 2010 in avanti, avendo pagato la mensilità di sostentamento di marzo ancora all’istante). L’istante non sarebbe legittimata ad agire a loro nome. Per di più precisò a titolo indicativo che A. avrebbe terminato la sua formazione nel mese di giugno 2011. E.Il Tribunale distrettuale Maloja respinse l’istanza in composizione monocratica con decisione del 29 febbraio 2012, comunicata il 7 marzo 2012, condannando inoltre l’istante a pagare le spese procedurali di CHF 500.– e a versare alla controparte un’indennità di CHF 800.– a titolo di ripetibili. In motivazione il primo giudice ritenne che la convenzione conclusa fra le parti andrebbe interpretata in modo tale che non appena i figli sarebbero divenuti maggiorenni i pagamenti del padre andrebbero fatti direttamente ai figli. Ciò combacerebbe pure con il fatto che tenor la dottrina sarebbero i figli maggiorenni i creditori dei contributi al mantenimento versati dal genitore al quale all’occasione del divorzio non è stata attribuita l’autorità parentale [recte: la custodia parentale]. Del resto non figurerebbe nessun documento agli atti in grado di provare che l’istante si sarebbe lamentata in alcun modo nei confronti del convenuto che quest’ultimo, perlomeno a partire dal 2010, non le ha più versato il contributo per Z. e a partire da aprile 2010 neanche quello di A.. Il convenuto avrebbe inoltre preso in consegna gli assegni familiari per i tre figli soltanto per il periodo da gennaio ad aprile 2010, dopodiché essi sarebbero stati versati all’istante. Seguendo dunque pienamente l’argomentazione del convenuto, il primo giudice considerò in conclusione che l’istante non vanterebbe più nessun credito nei confronti del convenuto, avendo quest’ultimo provato di aver estinto ogni pretesa tramite pagamento. F.Y. ha interposto ricorso [recte: reclamo] contro tale decisione in data 15 marzo 2012, chiedendo essenzialmente quanto preteso in prima istanza con la stessa motivazione nonché il conferimento dell’effetto sospensivo. Reputa infatti di essere tuttora creditrice dei contributi di sostentamento dei figli anche dopo il loro

pagina 5 — 12 raggiungimento della maggiore età. A sostegno di tale tesi rinvia alla sentenza precedente dello stesso Tribunale cantonale nella causa KSK 10 103 fra le stesse parti (vedi B. sopra), specie al suo consid. 6. G.Con memoria del 3 aprile 2012 X. chiede la reiezione del reclamo, protestando spese e delle ripetibili di CHF 600.–. In sostanza egli fa valere sempre che creditori dei contributi alimentari sarebbero i figli non appena essi compiono i 18 anni. Il fatto che il Tribunale cantonale avrebbe deciso diversamente in una prima procedura non cambierebbe nulla a proposito; la convenzione di divorzio conclusa fra le parti sarebbe chiara a tale merito. H.Invitato ad esprimersi, il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja ha rinunciato a presentare osservazioni, rinviando alla decisione impugnata. I.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi seguenti. II. Considerandi 1.Tenor l’art. 309 lett. b cifra 3 CPC nelle pratiche di rigetto dell’opposizione ai sensi degli artt. 80 segg. LEF non è proponibile l’appello. Viceversa giusta l’art. 319 lett. a CPC contro decisioni finali inappellabili di prima istanza è proponibile il reclamo. 1.1Con memoria del 15 marzo 2012 la reclamante ha presentato “ricorso” contro la decisione di rigetto dell’opposizione del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 7 marzo 2012. Il suo mezzo di impugnazione può senz’altro essere inteso quale reclamo ai sensi degli artt. 319 CPC e non dell’art. 17 LEF, in cui caso si tratterebbe effettivamente di un “ricorso”. La falsa denominazione del mezzo di impugnazione però non nuoce alla reclamante (cfr. Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1371), cosicché, essendo adempiuti tutti i presupposti di cui agli artt. 319 segg. CPC, si può entrare nel merito del reclamo tempestivo e motivato. 1.2Giusta l’art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Non può dunque essere tenuto conto di quanto esposto alla cifra 6 del reclamo, come pretende a ragione il resistente. La stessa cosa vale pure per la cifra 19 del reclamo nella quale Y. fra l’altro propone addirittura nuove prove per

pagina 6 — 12 dimostrare che non sarebbe vero che non si sarebbe lamentata del versamento dei contributi direttamente ai figli, avendo percorso i passi di cui alla procedura della prima esecuzione (vedi B. sopra). Per quanto riguarda invece le altre affermazioni, il reclamo è ricevibile in ordine. 2.Per ciò che concerne quanto esposto correttamente dall’istanza precedente come considerazioni giuridiche rispetto alla facoltà di chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione basandosi sulla convenzione omologata risp. la sentenza di divorzio passata in giudicato e rispetto alle possibilità di opporsi facendo valere la compensazione oppure l’estinzione mediante pagamento, può essere riferito alla sentenza impugnata ai suoi considerandi 4.a, 4.b e 4.c (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_448/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 3.1; Francesco Trezzini, op. cit., pagg. 1399 seg.). 3.Tenendo conto del sussistere nell’occorrenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (la sentenza di divorzio esecutiva che rinvia alla convenzione omologata), resta da stabilire se nella fattispecie il giudice unico del Tribunale distrettuale Maloja ha respinto a ragione l’istanza di rigetto definitivo, accettando le opposizioni del convenuto. 3.1È intanto pacifico che nel corso del 2010 il resistente ha versato alla reclamante una somma complessiva di CHF 17'000.– e che da maggio 2010 la reclamante ha ricevuto gli assegni familiari di CHF 200.– per la figlia B., il che è stato espressamente riconosciuto dalla reclamante (vedi cifre 22 segg. del reclamo, act. A.1). 3.2Contestati sono invece i contributi dovuti nel 2010 ai figli divenuti maggiorenni, ovvero le mensilità da gennaio a luglio a favore di Z. e quelle da marzo a dicembre a favore di A.. Inoltre vi è ancora divergenza sulla detrazione degli assegni famigliari dai contributi dovuti ai figli maggiorenni. 3.2.1 Rinviando alla prima procedura di rigetto dell’opposizione (vedi B. sopra), in sede di reclamo Y. afferma che nella decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 14 ottobre 2010, comunicata il 16 novembre 2010 (vedi procedura n. 330-2010-129), e nella sentenza del Tribunale cantonale del 31 maggio 2011, comunicata il 6 giugno 2011 (vedi procedura KSK 10 103), entrambe le corti avrebbero considerato che la convenzione di divorzio omologata andrebbe intesa in tal modo che i pagamenti di sostentamento andrebbero fatti a lei, non ai figli, e ciò anche dopo che questi raggiungono la maggiore età. Il Tribunale cantonale avrebbe addirittura ritenuto che “appare evidente che i

pagina 7 — 12 pagamenti siano dovuti alla moglie anche dopo il 18° compleanno dei figli” (consid. 6 della sentenza KSK 10 103), perciò non vi sarebbe spazio per un’altra interpretazione di detto punto 4 della convenzione. L’interpretazione sistematica della convenzione imporrebbe anch’essa di concludere che creditrice dei contributi dovuti ai figli maggiorenni resterebbe la madre. Nella sentenza qui impugnata invece l’autorità precedente avrebbe smentito la sua propria decisione e sarebbe giunta arbitrariamente alla conclusione contraria. Nella DTF 107 II 465 (vedi consid. 6.b) il Tribunale federale avrebbe considerato inoltre che il figlio maggiorenne potrebbe cedere anche tacitamente il suo credito alla madre, anche se quest’ultima non fosse esplicitamente designata dalla convenzione di divorzio quale creditrice, e ciò sulla base degli artt. 468 e 164 CO. Il principio tenor il quale il figlio maggiorenne può richiedere il contributo al debitore invece non sarebbe di diritto imperativo e quindi non applicabile nell’occorrenza. A ragione il primo giudice avrebbe ridotto i contributi a favore di B. di CHF 200.– da maggio 2010 causa la percezione dalla reclamante degli assegni famigliari. I contributi di mantenimento a favore dei figli maggiorenni invece non andrebbero decurtati dagli assegni famigliari (cifra 23 del reclamo). La reclamante giunge infine ad un obbligo residuo protestato di CHF 19'256.–, riducendo così il suo credito di CHF 5'974.– rispetto a quanto chiesto dinanzi all’istanza precedente. Questo perché ha riconosciuto il fatto di aver preso lei in consegna gli assegni famigliari per B. e perché ha detratto l’importo equivalente a 3 mensilità dovute al figlio A. di CHF 1'400.– ciascuna (due per quando era minorenne e quella di marzo 2010 versata a lei anziché direttamente al figlio come avvenuto nel seguito), benché già contenute queste nella somma pagata di CHF 17'000.– riconosciuta fin dall’inizio. 3.2.2 X. ribatte invece considerando in prima linea “discutibile il contenuto” della precedente sentenza KSK 10 103 del 31 maggio 2011 di questo Tribunale cantonale e quindi pure quanto deciso in prima istanza con decisione del 14 ottobre 2010 dal Presidente del Tribunale distrettuale Maloja. Apparirebbe ben più consono al tenore letterale della convenzione di divorzio quanto asserito dal primo giudice nella sua decisione del 29 febbraio 2012, secondo cui dal compimento della maggiore età sono i figli i diretti creditori del contributo di mantenimento convenuto a loro favore. Riprendendo dunque in grandi linee i considerandi della decisione impugnata, il resistente sostiene innanzitutto che il punto 4.5 della convenzione di divorzio andrebbe inteso chiaramente nel senso che creditori dei

pagina 8 — 12 rispettivi contributi al mantenimento sarebbero i figli maggiorenni stessi. Il punto 4 disciplinerebbe difatti l’obbligo di versare un contributo di mantenimento, fissandone gli importi e le modalità. Il punto 4.5 invece rappresenterebbe un’eccezione a quanto previsto dalla legge, cioè l’obbligo di corrispondere ai figli il contributo previsto al punto 4 anche dopo il raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 277 CC). Avessero voluto che i pagamenti vengano fatti sempre e comunque alla madre, le parti l’avrebbero specificato, trattandosi di una soluzione diversa dalla prassi, e la reclamante avrebbe dovuto far notare al resistente da subito che vi era una divergenza circa l’adempimento dell’obbligo contributivo, cosa che invece essa non avrebbe fatto. A sostegno cita la DTF 102 Ia 101 e la DTF 129 III 55 ai suoi consid. 3.1.2 segg. nonché la decisione CEF 14.2007.26 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ticinese del 19 novembre 2007. I figli ormai maggiorenni non avrebbero infine mai autorizzato la madre ad agire a loro nome, cosicché resterebbero loro i creditori dei rispettivi contributi e la reclamante non vanterebbe più nulla a riguardo. 3.2.3 La convenzione omologata, alla quale fa riferimento la sentenza di divorzio passata in giudicato, legge quanto segue al suo punto 4: “4. X. pagherà alla moglie, ogni mese e anticipatamente entro il giorno 5., quale contributo di mantenimento,

  • per Z.CHF 1'400.–
  • per A.CHF 1'400.–
  • per B.CHF 1'200.–; CHF 1'400.– dal 13° anno innanzi 4.1 [...] 4.2 Gli assegni per i figli sono incassati dal padre e compresi nel contributo di mantenimento versato. 4.3 [...] 4.4 [...] 4.5 Il padre si obbliga a corrispondere il contributo di mantenimento e/o di formazione ai figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC.” Per quanto concerne gli assegni famigliari, la cifra 4.2 della convenzione pare chiara nel senso che è il padre a percepirli e a trasmetterli poi come parte del contributo alimentare. Dai documenti proposti dal resistente (act. TD.3.C, TD.3.D, TD.3.E e TD.3.F) risulta che dal 1° maggio 2010 X. non ha più avuto diritto né gli sono stati versati degli assegni per nessuno dei figli, ma che è stata invece la reclamante a riceverli. Y. ha espressamente ammesso di aver ricevuto gli assegni per la figlia B., motivo per cui gli alimenti dovuti a lei andrebbero ridotti in tale misura, ciò che il primo giudice avrebbe fatto correttamente. Non propone però

pagina 9 — 12 nessuna prova che dimostri che, come sostiene, non avrebbe invece ricevuto anche quelli per Z. e per A.. Non espone nemmeno per quale motivo avrebbe chiesto e/o ottenuto assegni solo per la figlia. Dalla documentazione scritta avanzata dal resistente risulta viceversa che la reclamante ha richiesto degli assegni per i tre figli e che comunque dal 1° maggio 2010 X. non ne ha più percepiti. Di conseguenza i contributi dovuti dal resistente vanno ridotti del valore rispettivo degli assegni famigliari (CHF 250.– ciascuno per Z. e A. nonché CHF 200.– per B.). Già per questo motivo il reclamo non potrebbe essere accolto integralmente. 3.2.4 Nella sentenza del 31 maggio 2011 del Tribunale cantonale (KSK 10 103) nell’ambito dell’esecuzione per i contributi di sostentamento per il periodo dal 2006 al 2009 quest’ultimo tribunale ha ritenuto che il primo giudice non avrebbe ammesso a ragione diverse somme versate dal padre direttamente al figlio Z. divenuto maggiorenne nel 2008. Al consid. 6 di detta sentenza è stato enunciato che “appare evidente che i pagamenti siano dovuti alla moglie anche dopo il 18° compleanno dei figli” – frase che la reclamante cita ora a suo sostegno nella presente procedura di rigetto dell’opposizione per contributo alimentari del 2010. Dal punto di vista odierno, senza avere a disposizione gli atti della precitata procedura, segnatamente i mezzi di prova allora presentati da X. per dimostrare detti pagamenti, non è possibile ricostruire con certezza quali siano stati i motivi per tale considerando né quelli per la decisione di primo grado. Poco importa però per il caso in giudizio, anche se va ammesso che la formulazione di quel particolare considerando è di infelice scelta di parole e subottimale nel senso che pare permettere un’interpretazione come quella fatta dalla reclamante. Fatto sta comunque che la summenzionata sentenza è sì passata in giudicato, ma che nel giudicare la presente fattispecie, viste le prove e la documentazione agli atti nell’attuale incarto, riguardo al credito residuo vantato dalla madre va deciso diversamente. Già la lettera della convenzione, come lo ha constatato a ragione il primo giudice e lo sostiene giustamente il resistente, è diversa al punto 4 rispetto al punto 4.5. Al punto 4 sono stati convenuti l’obbligo di corrispondere dei contributi e l’importo degli stessi a beneficio dei figli. Quale modalità particolare è stato previsto che fino al raggiungimento della maggiore età i pagamenti andrebbero fatti alla madre che peraltro esercita la custodia parentale. Al punto 4.5 invece le parti hanno previsto che il padre avrebbe corrisposto un contributo ai figli anche per il periodo dopo il 18° compleanno. Già il fatto che abbiano scelto concordemente la formulazione

pagina 10 — 12 “corrispondere il contributo di mantenimento e/o di formazione ai figli” indica che, al contrario del contributo dovuto ai figli minorenni, quello a favore dei figli maggiorenni andrebbe versato direttamente a loro. Il fatto di aver previsto nella convenzione di divorzio un contributo alimentare ai figli anche per quando questi divengono maggiorenni non corrisponde inoltre ad un esigenza nella procedura di divorzio, bensì ad un’espressa volontà delle parti di disciplinare pure questo punto nell’ambito della convenzione di divorzio (vedi art. 133 cpv. 1 CC seconda frase: “Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli”). Non vi è nessun indizio per concludere invece che nel regolare questo punto le parti abbiano voluto derogare ai principi generali relativi all’art. 277 CC; anzi, esse vi si riferiscono espressamente nella convenzione. Tenor la giurisprudenza e la dottrina in materia, i figli maggiorenni sono i creditori dei propri contributi al sostentamento di cui all’art. 277 cpv. 2 CC e come tali sono tenuti a rivendicare loro stessi i pagamenti alimentari dal genitore debitore (Peter Breitschmid, in Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I – Art. 1-456 ZGB, 4 a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 133 CC e n. 23 ad art. 277 CC; cfr. anche Cyril Hegnauer, in Berner Kommentar, vol. II/2/2/1, Berna 1997, n. 60 ad art. 289 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_104/2009 del 19 marzo 2009 consid. 2.2). L’unica eccezione, alla quale fa peraltro riferimento la reclamante reputandola regola generale, è se il figlio compie il 18° compleanno durante la procedura di divorzio (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 a

ed., Berna 2010, n. 06.37, 06.39 e 06.184; DTF 129 III 55 consid. 3.1.5). Ciò non è il caso nell’occorrenza, poiché Z. ha compiuto i suoi 18 anni di età nel 2008, quindi dopo la crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 22 febbraio 2007. La frase corretta di cui al consid. 6 della sentenza KSK 10 103, come del resto anche nel presente caso in giudizio, avrebbe dunque dovuto essere che pare difatti che le parti si siano intese nel senso che i pagamenti sono dovuti ai figli dopo il loro 18° compleanno alle condizioni di cui all’art. 277 CC. La differenza fra il punto 4 e il punto 4.5 risiede dunque nel fatto che prima della maggiore età i contributi vanno pagati alla madre e dopo invece direttamente ai figli come dal principio generale. 3.2.5 Se il padre resistente non era obbligato verso la madre a corrispondere i contributi alimentari a favore dei figli maggiorenni, bensì soltanto verso questi figli stessi, il suo debito per l’anno 2010 ammontava conseguentemente al totale di CHF 15'600.– (2 x CHF 1'400.– per A. fino al suo compleanno in febbraio e [4 x CHF 1'200.–] + [8 x CHF 1'000.–] per B.), adeguati poi in CHF 16'068.– al rincaro

pagina 11 — 12 del 3% rimasto incontestato. La creditrice in esecuzione ha riconosciuto dei pagamenti per un totale di CHF 17'000.–. Di conseguenza il debitore ha sufficientemente dimostrato l’estinzione del credito mediante pagamento, perciò non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione. Anche sotto quest’aspetto quindi la sentenza impugnata va confermata e il reclamo va respinto pure nel suo punto principale. 5.Con la comunicazione della presente decisione di merito decade la necessità di statuire sul conferimento dell’effetto sospensivo come richiesto dalla reclamante. 6.In queste circostanze, data la reiezione del reclamo, non si impone neppure di modificare la decisione sulle spese della procedura di prima istanza (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC). La decisione impugnata è sostenibile anche in questo punto laddove ha ritenuto che le spese giudiziarie vanno pienamente a carico dell’istante, tanto più che la reclamante non censura questa ripartizione delle spese. 7.Giusta l’art. 106 cpv. 1 CPC la reclamante soccombente deve assumersi tutte le spese della procedura di reclamo e rifondere al resistente un’indennità appropriata per le spese necessarie derivanti a quest’ultimo dalla controversia giudiziaria. Le spese processuali sono stabilite d’ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC) nei limiti dell’art. 61 cpv. 1 dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) in unione con l’art. 48 OTLEF. Nell’occorrenza in considerazione di tutti gli elementi e in particolare del carico di lavoro generato sono fissate a CHF 600.–. 8.L’indennità alla resistente va fissata anch’essa d’ufficio secondo le tariffe (art. 105 cpv. 2 CPC). L’avv. Bombana fa valere delle ripetibili nella misura di CHF 600.– senza presentare una nota delle spese. Nella fattispecie questa somma pare però ragionevole, visto fra l’altro che in prima istanza le è stata aggiudicata un’indennità di CHF 800.– a titolo di ripetibili.

pagina 12 — 12 III. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1.Il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 600.– vanno a carico della reclamante, con l’obbligo di versare al resistente CHF 600.– a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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