Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni
Rif.:Coira, 08 giugno 2011Comunicata per iscritto il: KSK 11 4915 giugno 2011 Ordinanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e il fallimento PresidenzaBrunner Nel reclamo in materia d'esecuzione e fallimento della X . , reclamante, rappresentata da Alexander Schmuki, Via Motta 12, 6900 Lugano, contro la comminatoria di fallimento dell’Ufficio d’esecuzione Roveredo del 7 aprile 2011, comunicata il 17 maggio 2011, in re della reclamante contro la Y . , resistente, concernente comminatoria di fallimento,
pagina 2 — 4 presa conoscenza del reclamo del 26 maggio 2011 e degli atti presentati, delle osservazioni della Y. del 3 giugno 2011 e degli atti presentati come pure delle osservazioni dell’Ufficio dei fallimenti Moesa [recte: Ufficio d’esecuzione Roveredo] del 31 maggio 2011 e degli atti di procedura, constatato e considerato –che la Y. ha posto in esecuzione dei contributi LPP scoperti nei confronti della X. presso l’Ufficio d’esecuzione Roveredo, –che il 6 aprile 2011 la creditrice ha inoltrato domanda di proseguimento dell’esecuzione (esecuzione n. 740 505 dell’Ufficio d’esecuzione Roveredo, somma posta in esecuzione CHF 44'694.80 più spese e interessi), –che l’Ufficio d’esecuzione Roveredo ha emanato la comminatoria di fallimento il 7 aprile 2011, la quale è stata notificata alla debitrice il 17 maggio 2011, –che il 26 maggio 2011 la X. ha interposto reclamo contro questa decisione presso il Tribunale cantonale quale autorità di vigilanza sull’esecuzione e fallimento giusta l’art. 17 LEF e che principalmente chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, –che in motivazione la reclamante fa valere che nel caso della pretesa oggetto dell’esecuzione si tratti di oneri derivanti dal diritto pubblico per i quali giusta l’art. 43 cifra 1 LEF l’esecuzione in via di fallimento sarebbe esclusa, –che con le sue osservazioni del 31 maggio 2011 l’Ufficio dei fallimenti Moesa [recte: l’Ufficio d’esecuzione Roveredo] propone la reiezione del reclamo, –che la Y. nelle sue osservazioni del 3 giugno 2011 fra l’altro fa presente di essere una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 segg. CC, –che giusta l’art. 43 cifra 1 LEF l’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari, –che qualora un debitore sottostà all’esecuzione in via di fallimento, egli non può invocare l’art. 43 LEF quando viene escusso per il versamento dei contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale dei lavoratori dovuti a un istituto collettore che non è un soggetto di diritto pubblico (DTF 118 III 13; Domenico Acocella, Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 a ed., Basilea 2010, art. 43 n. 6), –che è incontestato che la X. sottostà all’esecuzione in via di fallimento (vedi art. 39 cpv. 1 cifra 8 LEF),
pagina 3 — 4 –che dall’atto di fondazione della Y. del 20 gennaio 2004 (art. 1) si può evincere che la creditrice è una fondazione di diritto privato ai sensi degli artt. 80 segg. CC, –che la creditrice quindi non è un istituto di diritto pubblico, perciò tenor la giurisprudenza del Tribunale federale i contributi da lei messi a carico sottostanno senz’altro all’esecuzione in via di fallimento, per quanto il debitore vada escusso in via di fallimento, –che questi presupposti sono manifestamente adempiuti nella fattispecie, per cui la censura della reclamante è infondata e il reclamo va respinto, –che con la notificazione della decisione principale decade la necessità di statuire sulla richiesta dell’effetto sospensivo, –che giusta l’art. 61 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35) la procedura di reclamo è esente da tassa, cosicché le spese vanno a carico del Cantone dei Grigioni, –che nella procedura di reclamo non sono riconosciute nessune indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF), –che il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide in qualità di giudice unico giusta l’art. 18 cpv. 3 LOG,
pagina 4 — 4 giudica 1.Il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 800.– vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 74 cpv. 2 lett. c/d della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: