KSK 2010 6

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni


Rif.:Coira, 09 febbraio 2010Comunicata per iscritto il: KSK 10 6 Ordinanza Camera d’esecuzione e dei fallimenti Presidenzavicepresidente Schlenker AttuarioCrameri Visto il ricorso in materia d'esecuzione e fallimenti di X., debitore, opponente e ricorrente, rappresentato dall’avv. Yves Flückiger, Corso Elvezia 25, 6900 Lugano, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Moesa del 15 gennaio 2010, comunicata il 15 gennaio 2010, in re Y., creditrice, istante e resistente, rappresentata dalla Centrale grigionese delle donne, Gürtelstrasse 24, 7001 Coira, contro il debitore, opponente e ricorrente, concernente rigetto definitivo dell’opposizione il presidente, presa conoscenza del ricorso del 27 gennaio 2010 nonché degli atti di procedura presentati e considerato,

pagina 2 — 5 -che su domanda di Y., l’Ufficio d’esecuzione di Roveredo, il 6 novembre 2009, ha spiccato nei confronti di X. il precetto esecutivo no. 4560/09 per l’importo di fr. 1’800.-- (alimenti per la figlia Z.) oltre interesse e spese, -che interposta opposizione, in data 23 novembre 2009, la creditrice ha presentato al Tribunale distrettuale Moesa istanza di rigetto definitivo della stessa, -che con decisione del 15 gennaio 2010 il Presidente del suddetto Tribunale distrettuale ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per l’importo di fr. 1'800.-- oltre interesse al 5% dal 5 novembre 2009, -che contro questa pronuncia, il 27 gennaio 2010, l’opponente ha proposto ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto, con protesta di spese, tasse e ripetibili, che all’impugnativa sia concesso l’effetto sospensivo e che la querelata decisione sia annullata, -che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell’istante nonché l’invalidità dell’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché presentata in lingua tedesca, ed inoltre contesta il debito, -che il ricorso in materia di rigetto dell’opposizione ha per legge effetto sospensivo (art. 236 cpv. 3 in unione coll’art. 234 cpv. 3 CPC), -che la figlia dell’istante è divenuta maggiorenne il 3 luglio 2009 e richiesti sono stati gli alimenti per i quattro mesi da aprile a luglio 2009 dell’importo di fr. 450.-- ciascuno, -che dopo la maggiore età dei figli, il detentore dell’autorità parentale ha ancora facoltà propria di richiedere i contributi alimentari in loro favore, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (RTiD II-2008 no. 57c; sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 04 54 del 7 dicembre 2004 cons. 3), -che, in concreto, gli alimenti richiesti sono scaduti prima della maggiore età della figlia, sicché la pretesa carenza di legittimazione della madre è manifestamente destituita di fondamento, -che ai sensi dell’art. 49 LOG la determinazione delle lingue ufficiali dei tribunali si conforma alla legge cantonale sulle lingue del Cantone dei

pagina 3 — 5 Grigioni (LCLing, CSC 492.100), -che giusta l’art. 9 LCLing i distretti composti da circoli monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingui, che la lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli, che nelle memorie ed istanze deve essere usata la lingua ufficiale del distretto e che il dibattimento principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto, -che una deroga alle disposizioni della LCLing è ammessa con il consenso delle parti (art. 7 cpv. 5 LCLing), -che la lingua ufficiale del Distretto Moesa (e quindi del Tribunale distrettuale Moesa) è manifestamente l’italiano e ciononostante, nel concreto caso, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata presentata in lingua tedesca, -che l’opponente, rappresentato da un avvocato, nonostante l’intimazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, la citazione a comparire all’udienza del 15 dicembre 2009, e l’invito a presentare entro tale data le proprie osservazioni scritte (atto 1.3), non ha fatto valere di non avere la padronanza del tedesco e richiesto la traduzione in italiano dell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4P.26/2001 dell’8 giugno 2001 cons. 1aa; sentenze della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SKG 07 17 del 1° maggio 2007 cons. 10c, SKG 07 25 del 4 giugno 2007), -che, dato che il contraddittorio è stato rinviato al 13 gennaio 2010 (atto 1.5), una richiesta di traduzione non è stata fatta nemmeno entro tale data, -che, stando all’elenco dei membri 2010 della Federazione Svizzera degli Avvocati, il rappresentante dell’opponente padroneggia il tedesco, ciò che risulta anche dalle dettagliate osservazioni scritte da lui presentate il 13 gennaio 2010 (atto 1.8), -che quindi l’opponente, anche se non sa il tedesco, per il tramite del suo rappresentante è stato reso edotto del contenuto dell’istanza di rigetto dell’opposizione, s’è costituito in giudizio ed ha potuto difendersi, -che dirimpetto a queste circostanze l’istanza precedente poteva a ragione ammettere una rinuncia - da parte dell’opponente - all’uso della lingua ufficiale del distretto nell’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché pure la pretesa invalidità della stessa è infondata,

pagina 4 — 5 -che il ricorrente contesta il debito, ma non spende una parola a fondamento della sua contestazione, segnatamente non fa valere e fornisce con documenti la prova che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostra che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), -che di conseguenza la pretesa del ricorrente d’annullare l’impugnata decisione si rivela manifestamente infondata sotto tutti gli aspetti, -che pertanto il ricorso può essere respinto dal Presidente di questa Camera senza ulteriore procedura (art. 236 cpv. 2 CPC, art. 12 cpv. 3 LOG), -che i costi della procedura di ricorso seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), -che alla resistente non si assegna un’indennità a titolo di ripetibili, poiché non le è stata chiesta una presa di posizione,

pagina 5 — 5 ordina 1.Il ricorso è respinto. 2.I costi della procedura di ricorso di fr. 200.-- vanno a carico del ricorrente. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. Nei due casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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09.02.2010
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026