Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Sentenza del 02 marzo 2022 N. d'incartoZK2 19 82 IstanzaSeconda Camera civile ComposizioneMoses, presidente Rossi, attuaria PartiA._____ SA reclamante patrocinata dallo Studio legale e notarile Claudio Cereghetti & Partner, Via Besso 37, CP 678, 6903 Lugano Oggettomulta disciplinare Atto impugnatodecisione Giudicatura di pace Maloja del 22.10.2019 (no. d'incarto V-2019-071). Comunicazione02 marzo 2022

2 / 5 Ritenuto in fatto: A.A seguito dell'udienza di conciliazione del 2 ottobre 2019, a cui la A._____ SA – quale parte convenuta – non ha preso parte, in data 22 ottobre 2019 la Giudicatura di pace Maloja ha rilasciato alla parte attrice l'autorizzazione ad agire, infliggendo contestualmente alla A._____ SA una multa disciplinare di CHF 200.00 per la mancata comparizione all'udienza di conciliazione (dispositivo n. 4). B.In data 31 ottobre 2019 la A._____ SA (in seguito: reclamante) ha interposto reclamo contro tale decisione postulando anzitutto il conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo, e – nel merito – che il dispositivo n. 4 della decisione del 22 ottobre 2019 venga annullato con conseguente annullamento della multa disciplinare inflitta. C.Con decreto del 4 novembre 2019 il Tribunale cantonale ha conferito effetto sospensivo al reclamo. Considerando in diritto: 1.1.La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell’art. 128 cpv. 1 CPC è impugnabile mediante reclamo (art. 128 cpv. 4 CPC e 319 lett. b cifra 1 CPC) entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). 1.2.Trattandosi di un reclamo con valore litigioso non superiore a CHF 5'000.00 il Tribunale cantonale decide nella composizione di giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC [CSC 320.100]). 2.1.Giusta l’art. 128 CPC chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l’andamento della causa è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi (cpv. 1). In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi (cpv. 2). La scelta della sanzione è retta da logiche di proporzionalità e si fonda sull’apprezzamento del giudice, in funzione delle caratteristiche del caso concreto (Francesco Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero. 2 a ed., Lugano 2017, n. 18 ad art. 128). 2.2.La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la pronuncia di una sanzione ai sensi dell’art. 128 CPC è applicabile anche nella procedura di conciliazione. Una tale sanzione può ad esempio entrare in considerazione quando la contumacia di una parte perturba lo svolgimento della procedura, oppure anche in caso di cattiva fede, o ancora di comportamento temerario (TF

3 / 5 4A_416/2019 del 5.2.2020 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). La mancata comparizione ingiustificata all'udienza di conciliazione e la violazione dell'obbligo di comparire personalmente non possono essere sistematicamente qualificati quali comportamenti perturbanti l'andamento della causa. Una multa disciplinare si giustifica a titolo eccezionale e impone un comportamento qualificato. È tale il caso di una parte che postula il rinvio dell’udienza e ingiustificatamente si astiene poi dal comparirvi. In ogni caso, le parti devono essere state preventivamente informate del rischio di esporsi ad una sanzione secondo l’art. 128 CPC (TF 4A_500/2016 del 9.12.2016 consid. 2 e 3.1 con rinvii; DTF 141 III 265 consid. 5.1 e 5.4; François Bohnet/Lorenz Droese, Präjudizienbuch ZPO, Lucerna 2018, n. 2 ad art. 128 ZPO; Jacques Haldy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [Hrsg.], Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 a ed., Basilea 2019, n. 3 e 5 ad art. 128 CPC). 3.In concreto la reclamante fa anzitutto valere che la citazione a comparire all'udienza di conciliazione richiamava l'attenzione delle parti sulle disposizioni degli art. 202 segg. CPC e in particolare delle conseguenze di cui all'art. 206 CPC in caso di mancata comparizione. Unicamente nella documentazione allegata alla citazione – la quale era peraltro in tedesco – vi era un riferimento all'art. 128 CPC. La reclamante sostiene poi che ad ogni modo i requisiti per infliggere una sanzione disciplinare non sarebbero in concreto adempiuti. Nemmeno la decisione impugnata spiegherebbe infatti in che modo il comportamento della reclamante avrebbe perturbato lo svolgimento della procedura e sarebbe qualificabile come temerario. Neppure il requisito di essere stati edotti sulle conseguenze della mancata comparizione ai sensi dell'art. 128 CPC sarebbe inoltre adempiuto (act. A.1 n. 5 segg.). La reclamante fa poi valere che il Tribunale federale stesso si sarebbe già determinato a tal proposito, negando che la parte convenuta non comparsa all'udienza di conciliazione, informando soltanto il giorno prima, avrebbe turbato l'andamento della causa. Ciò varrebbe anche per il caso in esame (act. A.1 n. 6 segg.). 4.La questione a sapere se la documentazione – in tedesco – allegata alla citazione a comparire all'udienza di conciliazione (act. B.C) è da ritenere sufficiente quale minaccia di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 128 CPC può restare indecisa. Infatti, nella presente fattispecie i requisiti per una tale sanzione non risultano ad ogni modo adempiuti. Come rettamente sollevato dalla reclamante e come emerge da quanto esposto nei considerandi precedenti, per il Tribunale federale la multa disciplinare per mancata comparizione all'udienza di conciliazione rimane un'eccezione. Nel caso in esame la reclamante non si è

4 / 5 presentata all'udienza di conciliazione e, dalla documentazione agli atti, non risulta che abbia provveduto a informare anticipatamente il giudice. Tuttavia, come visto, il solo fatto di non comparire all'udienza non comporta di per sé un turbamento dell'andamento della causa. In concreto, dagli atti trasmessi della Giudicatura di pace (cfr. act. E.1), non emerge alcun comportamento qualificato attivo da parte della reclamante – come una mancata comparizione a seguito di una richiesta di rinvio o di accordo in merito a una determinata data – atto a giustificare una tale sanzione. Pertanto, in virtù di quanto precede, la multa non appare giustificata ed è quindi da annullare. 5.1.Le spese giudiziarie sono poste a carico del Cantone dei Grigioni (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per la presente procedura di reclamo, fissata in CHF 500.00, è quindi posta a carico del Cantone dei Grigioni (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]). 5.2.La reclamante ha protestato le ripetibili, senza tuttavia inoltrare una nota d'onorario. Considerato il limitato dispendio a lei causato dalla presente procedura queste vanno pertanto fissate discrezionalmente in CHF 500.00 (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA [CSC 310.250]).

5 / 5 La Seconda Camera civile pronuncia: 1.Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione del 22 ottobre 2019 della Giudicatura di pace Maloja è annullato. 2.La tassa di giustizia di CHF 500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 3.Alla A._____ SA è riconosciuto l'importo di CHF 500.00 a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo, a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale cantonale). 4.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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