Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 29° agosto 2016 Comunicata/o per scritto il: ZK2 15 19 01° novembre 2016 Sentenza II. Camera civile PresidenzaPritzi Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo civile di X._____, patrocinato dall'avv. lic. iur. Mario Antonio Ghidoni, Casa Aurelia, 6535 Roveredo GR, contro la sentenza dell Tribunale distrettuale Moesa, giudice unico, del 23 marzo 2015, comunicata il 01 aprile 2015, in re di Y . _ _ _ _ _ , patrocinata dall'avvocato Aldo Foglia, Via Lambertenghi 5/Via Curti 12a, 6900 Lugano, contro reclamante, concernente azione creditoria, è risultato:
pagina 2 — 13 I. Fattispecie A.X._____ ha avviato il 23 novembre 2007 una procedura giudiziaria di natura condannatoria contro l'usufruttuaria dello stabile n. . Con scritto del 16 maggio 2008 X. ha chiesto alla propria assicurazione di protezione giuridica, Y., un'adeguata copertura finanziaria (vedi act. TD D). B.Con scritto del 29 maggio 2008 la società di assicurazioni Y. ha approvato la domanda di X._____ e ha pagato un contributo ai costi della procedura giudiziaria di CHF 3'000.00. C.Il 16 maggio 2013 X._____ ha richiesto all'assicurazione Y._____ un'adeguata copertura finanziaria per le dovute spese legali e giudiziali per una causa contro la madre. D.Con scritto del 31 maggio 2013, l'assicurazione Y._____ ha riferito che per quel tipo di vertenza esisteva secondo l'art. 16, cap. 2 e art. 15 h delle condizioni generali d'assicurazione solamente il beneficio ad una consulenza fino ad un importo massimo di CHF 300.00. Ne è nato uno scambio di corrispondenza fra le parti, che non ha sortito effetto alcuno. E.Il 19 agosto 2013 X._____ ha inoltrato una domanda di conciliazione nei confronti della Y.. All'udienza di conciliazione del 29 ottobre 2013 le parti non hanno raggiunto alcun accordo. In seguito il giudice di pace ha così rilasciato il 6 novembre 2013 l'autorizzazione ad agire. F.In data 11 dicembre 2013 X. ha presentato una petizione contro la Y._____ al Tribunale distrettuale Moesa, chiedendo (vedi act. TD 1): "1. L'azione è accolta. 2. La parte convenuta è condannata a pagare al signor X._____ l'importo di Fr. 5'000.00, in subordine Fr. 3'000.00, oltre interessi al 5% a fa tempo dal 30.04.2013. 3. Protestate tasse, spese e ripetibili, comprese quelle davanti all'autorità di conciliazione." G.All'udienza istruttoria del 25 febbraio 2014, dopo discussione e con l'accordo delle parti, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC ha limitato il procedimento alla questione a sapere se la pretesa avanzata dall'attore era prescritta (vedi act. TD 7).
pagina 3 — 13 H.Con osservazioni del 29 gennaio 2014 la convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione e ha postulato il rigetto della petizione, protestando spese, tasse e ripetibili (vedi act. TD 5). I.In data 23 marzo 2015 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha decretato quanto segue (comunicazione fatta il 1 aprile 2015): "1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è accolta. Di conseguenza la petizione 11 dicembre 2013 è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille), già anticipata dall'attore, rimane a suo carico, con l'obbligo di versare alla convenuta l'importo di CHF 1'500.00 (millecinquecento) a titolo di ripetibili. 3. (indicazione del rimedio giuridico) 4. (notifica)" L.X._____ ha presentato reclamo al Tribunale cantonale contro questa decisione in data 7 aprile 2015 con i seguenti petiti: "1. Il reclamo è accolto. 2. Le cifre 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata sono annullate nel senso dei considerandi. 3. Spese, tasse e ripetibili della presente istanza protestate." M.Con risposta del 29 aprile 2015 Y._____ ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, protestando spese e ripetibili. N.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.a)Contro le decisioni inappellabili dei tribunali distrettuali quali giurisdizioni di prima istanza in materie civili può essere proposto il reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC. Sono inappellabili fra l’altro le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali con valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione di meno di CHF 10'000.00 (art. 308 cpv. 2 CPC). Il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale dei Grigioni quale autorità giudiziaria superiore ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). Per reclami in merito al diritto delle obbligazioni è competente la II.
pagina 4 — 13 Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 lett. a dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]). Il Tribunale cantonale giudica ricorsi e appelli nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (art. 7 cpv. 2 lit b LACPC). b)Nella fattispecie il valore litigioso della vertenza è di CHF 5'000.00 (vedi art. 91 cpv. 1 CPC). Contro la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 30 dicembre 2014, comunicata con motivazione scritta il 23 marzo 2015 e notificata il 1 aprile 2015, è dunque dato soltanto il reclamo. Inoltre competente per giudicare il presente reclamo è il giudice unico della II. Camera civile del Tribunale cantonale. Proposto il 7 aprile 2015, ossia nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione motivata avvenuta il 1 aprile 2015, il reclamo con un valore litigioso di CHF 5'000.00 è tempestivo. Esso rispetta inoltre i requisiti formali ex art. 130 CPC e art. 8 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2006 (LCLing; CSC 492.100) ed è perciò ricevibile in ordine. 2. a) Il reclamante censura un errato accertamento dei fatti da parte della giurisdizione inferiore, invocando la prassi concernente l'art. 320 CPC. Tuttavia il reclamante non dimostra in che modo la giurisdizione inferiore abbia accertato in modo manifestamente errato i fatti. b) Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il termine applicazione errata del diritto comprende sia il diritto scritto che quello non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con piena cognizione. Per quanto invece concerne la fattispecie costatata dall'istanza inferiore, vige una cognizione ristretta. Questa, infatti, viene valutata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manifestamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo 2016, n. 5 ad art. 320 CPC). La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
pagina 5 — 13 contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'errata applicazione del diritto, tuttavia, è di nuovo dato il motivo di reclamo dell'errata applicazione del diritto ex art. 320 lett. a CPC, il quale può essere esaminato con piena cognizione dall'istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2013, n. 5 ad art. 320 CPC). c) Nella fattispecie descritta nel suo reclamo, il reclamante tralascia di menzionare l'email della signora A._____ al signor B._____ del 30 maggio 2008 (act. TD F), nella quale veniva comunicato che "il caso risulta essere chiuso". Al contrario di ciò che sostiene il reclamante, non vi è nessuna prova per l'annuncio del secondo "sinistro" nel 2008, né negli atti né nella deposizione del signor B.. Infatti secondo la dichiarazione di B. (act. TD 11), secondo la quale egli nel 2008 avrebbe aperto solo un caso, confermerebbe che in quel momento gli sarebbe stato notificato un solo caso. Il teste ha pure sostenuto che nel caso in cui gli sarebbero stati notificati due casi distinti, egli avrebbe aperto due dossier, come da prassi. Il reclamante, con lettera del 16 maggio 2013 (act. TD H), ha inoltre comunicato alla resistente di aver allegato le sentenze e il ricorso da parte del suo legale, per una causa che durerebbe da oltre tre anni tra il sottoscritto e la madre. Pertanto l'affermazione del reclamante, secondo la quale il secondo "sinistro" sarebbe stato annunciato già nel 2008, appare poco verosimile. In base agli atti citati, al modo di agire del reclamante e alla dichiarazione del dipendente della resistente ne segue che gli accertamenti della giurisdizione inferiore - contrariamente a quanto sostiene il reclamante - non possono ritenersi manifestamente errati. Invano si cerca poi nel reclamo una censura diretta contro gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata conforme alle ricordate esigenze di motivazione. Motivo per cui i presupposti per un
pagina 6 — 13 accertamento manifestamente errato dei fatti non sono adempiuti. La censura del reclamante è quindi infondata. 3. a) In una prima parte del suo reclamo il reclamante critica la sentenza impugnata in modo puramente appellatorio, censurando una denegata giustizia, un formalismo eccessivo, una violazione del diritto di essere sentito e una mancata applicazione del diritto. b)Nella procedura di reclamo fa stato l'obbligo di censura. Nel suo atto di reclamo parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio di quali vizi deficita la decisione impugnata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Freiburghaus/ Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1 con rinvii, sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). c)Nel suo reclamo, il reclamante non si confronta con le conclusioni della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire in maniera appellatoria e quindi inammissibile, di aver annunciato il secondo "sinistro" nel 2008 e sostenendo che il comportamento dell'assicurazione sarebbe abusivo del diritto. Ciò non dimostra per nulla che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto. Nella motivazione del reclamo non vi è il minimo accenno al perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Ne discende che il reclamo, di natura meramente appellatoria, sfugge a qualsiasi desamina. Tuttavia va stabilito che la giurisdizione inferiore nella sentenza impugnata non ha approfondito particolarmente la prescrizione per il credito di "responsabilità civile per consulenza assicurativa lacunaria". Infatti il reclamante aveva sostenuto nella procedura di fronte al Tribunale distrettuale Moesa di non essere stato informato debitamente in merito alle esclusioni di copertura previste nella polizza. Ciò nondimeno nella sentenza impugnata è stato chiaramente determinato che il diritto a prestazioni si prescrive al più tardi entro due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. Facendo riferimento alla fattispecie stabilita dalla giurisdizione
pagina 7 — 13 inferiore e considerato che il reclamante aveva firmato il contratto assicurativo oltre 45 anni fa, è evidente che la prescrizione per una pretesa di "responsabilità civile per consulenza assicurativa lacunaria" era ovviamente già intervenuta nel 2013. L'argomentazione della sentenza resisterebbe quindi anche ad un'eventuale censura per asserita violazione del diritto di essere sentito. In siffatte circostanze, la decisione del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa resiste alla critica. 4. a) Nel suo reclamo del 7 aprile 2015 il reclamante qualifica il comportamento della controparte quale violazione dell'art. 2 CC, poiché l'assicurazione prima avrebbe proposto una consulenza legale per l'importo di CHF 300.00, precisando in seguito che si sarebbe trattato solamente di una proposta transattiva, perché il diritto alle prestazioni era prescritto e ciononostante avrebbe di nuovo proposto l'importo di CHF 300.00 per una consulenza legale. Secondo il reclamante, l'assicurazione, dichiarando di volere partecipare con un importo di CHF 300.00 a titolo di consulenza legale, avrebbe logicamente rinunciato a fare valere l'eccezione di prescrizione. A mente del reclamante il comportamento dell'assicurazione sarebbe abusivo del diritto. Di conseguenza la pretesa di CHF 3'000.00 risp. CHF 5'000.00 nei confronti dell'assicurazione sarebbe ancora data. b)Giusta l’art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vale perciò un divieto totale di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha lo scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la materia processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 e seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove considerazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Dominik Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC). c)L'argomentazione del reclamante, secondo il quale il comportamento dell'assicurazione sarebbe contradditorio e abusivo del diritto, poiché avrebbe rinunciato a far valere la prescrizione e la pretesa di CHF 3'000.00 risp. CHF 5'000.00 sarebbe ancora data, è un’allegazione che non aveva fatto valere in prima sede. Effettivamente, in prima sede il reclamante ha trattato esclusivamente le basi legali della propria pretesa, in particolar modo richiamando la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1) e le condizioni
pagina 8 — 13 generali contrattuali della resistente. Precisamente, nel procedimento di fronte al Tribunale distrettuale Moesa, il reclamante aveva criticato la formulazione delle CGA, a suo parere non trasparenti, ambigue ed ingannevoli. Inoltre egli aveva rimandato agli obblighi di informare l'assicurato in merito alle esclusioni di copertura. In seguito il giudice unico nella sentenza impugnata ha approfondito esclusivamente le argomentazioni del reclamante, esaminando la questione della prescrizione delle pretese dal punto di vista della LCA e delle CGA. Nel reclamo inoltrato, il reclamante con la sua nuova argomentazione non si confronta con le considerazioni della sentenza impugnata. Anche se in parte vengono riportati delle parti della sentenza del Tribunale distrettuale Moesa, il reclamante non affronta i considerandi giuridici della sentenza impugnata. Questa nuova allegazione del reclamante non può essere presa in considerazione in secondo grado ed è quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne discende che il reclamo in questo punto – non motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile. Sia come sia, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quand' anche si volesse esaminarlo nel merito. 5. a) Nella decisione impugnata il giudice unico ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Di conseguenza il giudice ha rigettato la petizione dell' 11 dicembre 2013. La prima istanza ha ritenuto che non vi fossero alcune prove sufficienti a dimostrare che nel 2008 il reclamante avrebbe segnalato il secondo "sinistro" all'assicurazione. A mente del Tribunale distrettuale Moesa, la lettera del 31 maggio 2013 (act. TD I) non rappresenterebbe un riconoscimento di debito e inoltre non rappresenterebbe una rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione. Infine il comportamento della resistente non avrebbe violato il principio della buona fede giusta l'art. 2 CC. b)Il reclamante dichiara che in un primo tempo l'assicurazione non avrebbe voluto avvalersi dell'eccezione di prescrizione, rifiutando il caso per altri motivi. A mente del reclamante, in un rapporto contrattuale la volontà reciproca espressa tra le parti di non avvalersi dell'eccezione di prescrizione e dell'assicurato di accettare per atto concludente tale proposta, renderebbe il patto perfetto. Quando l'assicurato avrebbe preso atto di una determinata motivazione, l'assicurazione dovrebbe rispondere se modifica a posteriori quanto in precedenza stabilito reciprocamente. Tale comportamento assicurativo, secondo il reclamante, sarebbe contrario al principio "venire contra factum proprium" e rappresenterebbe una violazione dell'art. 2 CC.
pagina 9 — 13 c)Richiamata la sentenza del Tribunale federale 4C.348/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 7.1, giusta l'art. 2 cpv. 1 CC ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede sia nell'esercizio dei propri diritti che nell'adempimento dei propri obblighi. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Vi è in particolare un abuso di diritto qualora un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è stato creato (cfr. ad esempio DTF 122 III 321 consid. 4a), qualora un diritto venga esercitato senza scopo (DTF 129 III 493 consid. 5.1 pag. 497) oppure nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto conto degli interessi in gioco (DTF 123 III 200 consid. 2b pag. 203), infine, a determinate condizioni, qualora una persona assuma un comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium: cfr. DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii; DTF 123 III 70 consid. 3c pag. 75). Inoltre l’art. 2 cpv. 2 CC sanziona gli atti che sono conformi alle norme giuridiche corrispondenti o a disposizioni contrattuali che discendono dall’autonomia delle parti ma che, oggettivamente, costituiscono una violazione dello standard minimo della buona fede, che disillude le aspettative delle parti, in ordine a un comportamento corretto e leale, avuto riguardo all’insieme delle circostanze (Sentenza del Tribunale federale 4C.249/ 2001 del 16 gennaio 2002 consid. 2c con rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nessun principio generale obbliga a mantenere una condotta che è stata adottata in precedenza. Colui che modifica il suo comportamento non infrange le regole della buona fede, a meno che la posizione adottata in precedenza abbia creato nei confronti del partner contrattuale una fiducia legittima, che è stata disillusa dal nuovo comportamento. In altri termini v’è una situazione di abuso se una parte è stata indotta da questa fiducia a compiere degli atti che in seguito si sono rivelati pregiudizievoli al momento in cui la situazione è mutata (DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii; DTF 121 III 350 consid. 5b). Deve trattarsi di atti che si rivelano pregiudizievoli, perché, ad esempio, l’interessato ha lasciato decadere dei termini, durante i quali avrebbe potuto esercitare un diritto, oppure perché ha compiuto degli atti di procedura che non avrebbe eseguito in considerazione del clima di fiducia che è stato creato dalla controparte (DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii). d)La lettera del 31 maggio 2013 della resistente (act. TD I) comunica che "per eventuali controversie in concomitanza con una casa con più di tre appartamenti oppure se l'edificio non è abitato dal proprietario stesso,..., sussiste il beneficio ad una consulenza fino ad un importo massimo di CHF 300.00 (vedi art. 16, cap. 2-
pagina 10 — 13 art. 15 h)". Come correttamente stabilito nella sentenza impugnata, questa lettera presenta solamente uno stralcio delle condizioni generali assicurative e non - come richiesto dal reclamante - un atto vincolante per le parti che traeva seco delle precise conseguenze giuridiche rispettivamente una rinuncia per atto concludente a sollevare l'eccezione di prescrizione. Il caso specifico è stato qualificato dalla resistente, in base alle CGA citate, come una controversia che avrebbe potuto beneficiare di una consulenza legale fino a CHF 300.00. In un primo tempo, come confermato da B._____ (act. TD. 11), la questione della prescrizione non era stata approfondita dalla resistente. Solamente dopo un'accurata disamina del caso, la resistente era giunta a conclusione che le pretese dell'assicurato erano prescritte. Di fatto, analizzando il comportamento dell'assicurazione, nella lettera del 22 luglio 2013 (act. TD K) è stato ricordato "che un eventuale diritto a prestazioni nei nostri confronti concernenti la summenzionata controversia legale contro sua madre - controversia conclusasi con la sentenza del 3 gennaio 2013 - risulta essere da tempo prescritto". Nondimeno l'assicurazione ha asserito che "Nonostante tutto ed in via del tutto eccezionale siamo tutt'ora disposti a partecipare ai costi del caso per un importo massimo di franchi 300.-". Questa dichiarazione, dal punto di vista del principio di buona fede, come stabilito correttamente dalla giurisdizione inferiore, non rappresenta un riconoscimento di debito - e quindi una rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione - ma si tratta di un'offerta quale gesto volontario per favorire l'assicurato. Difatti la resistente nella lettera del 22 luglio 2013 ha offerto nuovamente la stessa consulenza per l'importo già proposto di CHF 300.00. Il comportamento della resistente non risulta quindi contradditorio, poiché la prestazione offerta era identica e la proposta costituiva solamente un gesto di disponibilità e benevolenza nei confronti dell'assicurato. Inoltre non risulta nemmeno che il reclamante sia stato indotto a compiere degli atti che in seguito si sono rilevati pregiudizievoli. Che questo comportamento abbia potuto violare il principio di buona fede non è ravvisabile e non viene nemmeno esposto in dettaglio da parte del reclamante. La critica del reclamante risulta ingiustificata e va quindi respinta. Inoltre, come statuito correttamente nella decisione del giudice unico, nel 2013 la prescrizione delle pretese del reclamante era già intervenuta e la lettera della resistente non avrebbe comunque potuto interrompere validamente la prescrizione.
pagina 11 — 13 6. a) Il reclamante sostiene pure che la decisione impugnata sarebbe andata "ultra petita non riconoscendo quanto riconosciuto dall'assicurazione all'assicurato". A mente del reclamante, il giudice unico avrebbe dovuto concedere almeno l'importo di CHF 300.00 a titolo di gesto riconosciuto dall'assicurazione. b)In merito alla pretesa del reclamante di CHF 300.00 nei confronti della resistente, va stabilito che la proposta transattiva di partecipare ai costi con un importo massimo di CHF 300.00 equivaleva ad un'offerta che non è stata accettata dal reclamante. Al contrario di ciò che sostiene il reclamante, secondo il quale il giudice avrebbe dovuto rispettare la volontà delle parti, in realtà non vi è stato alcun consenso fra le parti e la resistente non ha nessun debito di CHF 300.00 nei confronti del reclamante. La decisione del Tribunale distrettuale Moesa resiste quindi anche a questa critica del reclamante. Riassumendo, la giurisdizione inferiore, esaminando i presupposti per un riconoscimento di debito e per la rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione, ha correttamente applicato il diritto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione e respingendo la petizione del reclamante. Pertanto la critica del reclamante è del tutto infondata. 7. a ) Infine a mente del ricorrente, il comportamento contradditorio dell'assicurazione avrebbe creato incertezza nell'assicurato e si giustificherebbe un'assegnazione di ripetibili ridotte e spese e tasse di giustizia ridotte. b)Nell'ambito della procedura di reclamo il reclamante è risultato soccombente in maniera totale. Il reclamo, che non ha infatti evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Infine non è stato ravvisato nessun comportamento contradditorio da parte della resistente. c)Le spese giudiziarie vanno fissate e liquidate d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico si giustifica prelevare un emolumento di CHF 2'500.00 e considerato l'esito della procedura di reclamo, queste spese vanno a carico del reclamante, rimasto lui soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. d)Ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 CPC quest'ultimo, oltre a pagare le spese processuali deve risarcire adeguatamente le spese ripetibili della parte vincente. Visto che la parte vincente non ha presentato una nota delle sue spese per la
pagina 12 — 13 procedura di reclamo, le indennità a titolo di ripetibili (IVA inclusa) vengono stabilite d'ufficio a CHF 1'500.00.
pagina 13 — 13 III. La Seconda Camera civile decide: 1.Nella misura in cui é ammissibile, il reclamo é respinto. 2.Le spese giudiziarie di CHF 2'500.00 sono poste a carico di X., che risarcisce la Y. di CHF 1'500.00 a titolo di ripetibili. 3.Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di im- portanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi, il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 4.Comunicazione a: