Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 20 giugno 2017Comunicato per scritto il: SK2 17 2127 luglio 2017 Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi AttuarioRogantini Nel reclamo penale di X._____ , reclamante, contro l'ordinanza di stralcio del Tribunale distrettuale Hinterrhein del 4 ottobre 2016, comunicata lo stesso giorno, in re della reclamante, concernente infrazione alla legislazione in materia di circolazione stradale,
pagina 2 — 7 in constatazione e in considerazione, –che il 23 gennaio 2016 un conducente rimasto ignoto dell'autovettura targata TI , immatricolata a nome di X. [secondo il casellario giudiziario: X.], con rimorchio targato TI _____ stava circolando sulla semiautostrada A13 in direzione di Bellinzona TI, –che, giunto nella galleria del San Bernardino a Hinterrhein alle ore 14:59, egli ha oltrepassato il limite di velocità massimo segnalato di 80 km/h, transitando a una velocità determinante (dopo deduzione del margine di tolleranza di 5 km/h) di 87 km/h (cfr. act. PP.2), –che la Polizia cantonale dei Grigioni ha segnalato tale infrazione a X. in data 25 gennaio 2016 (act. PP.3), ritenendo che con la vettura immatricolata a suo nome sarebbe stata commessa un'infrazione al n. 303.2.b dell'allegato 1 all'Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD; RS 741.031), cosicché sarebbe da pagare una multa di CHF 100.00, –che ha chiesto a X._____ di indicare i dati personali della persona responsabile sul retro del foglio, nella misura in cui non fosse stata lei alla guida, –che ha inoltre spiegato che se entro 30 giorni non sarebbe pagata la multa né sarebbero comunicati i dati personali della persona responsabile, la Polizia cantonale trasmetterebbe gli atti alla Procura pubblica dei Grigioni, –che ha aggiunto che ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 della Legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione, cosicché sarebbe avviata una procedura penale contro il detentore, –che con scritto del 7 marzo 2016 (act. PP.4) la Polizia cantonale ha rispedito la stessa lettera, sollecitando nuovamente una risposta o un pagamento, –che, non avendo ricevuto nessun riscontro da X., il 18 aprile 2016 la Polizia cantonale ha trasmesso gli atti alla Procura pubblica (act. PP.1) che l'indomani ha aperto un'istruzione penale nei confronti di X. (n. proc. ÜB.2016.4484; act. PP.0), –che con decreto d'accusa del 12 maggio 2016 (act. PP.5), comunicato il 19 maggio 2016 e notificato il 24 maggio 2016 (act. PP.6), la Procura pubblica ha obbligato X._____ a pagare una multa di CHF 100.00, sostituibile in caso di
pagina 3 — 7 mancato pagamento per colpa con una pena detentiva di 1 giorno, per infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr in unione con l'art. 90 cpv. 1 LCStr, accollandole inoltre i disborsi in contanti (CHF 80.00) e la tassa di giustizia (CHF 125.00), –che il 3 giugno 2016 X._____ ha interposto opposizione contro detto decreto d'accusa (act. PP.8), adducendo di non aver ricevuto la segnalazione della multa, siccome a Claro vi sarebbero due persone con lo stesso nome, e chiedendo che le siano condonati i disborsi e la tassa di giustizia, –che la Procura pubblica ha prima fatto degli accertamenti in merito all'argomentazione dell'opponente rivelatasi infondata (act. PP.9), poi con scritto del 13 giugno 2016 (act. PP.10) ha chiesto a X._____ di comunicare se intende mantenere l'opposizione, dopodiché in data 21/27 luglio 2016, non avendo avuto risposta, ha trasmesso gli atti al Tribunale distrettuale Hinterrhein allora competente [sostituito dal Tribunale regionale Viamala con effetto dal 1° gennaio 2017] per lo svolgimento della procedura ordinaria (act. PP.14), –che X._____ non ha ritirato la busta raccomandata contenente la trasmissione al tribunale (act. PP.16 e TDH.II.3), –che nel frattempo il 16 luglio 2016 X._____ ha pagato la multa di CHF 100.00 (act. TDH.II.1 e TDH.II.4), –che con citazione del 2 agosto 2016 (act. TDH.I.3) il giudice istruttore del Tribunale distrettuale Hinterrhein ha convocato X._____ al dibattimento previsto per il 4 ottobre 2016 (n. proc. 515-2016-37), indicando espressamente che X._____ poteva comparire personalmente, farsi rappresentare o chiedere di farsi dispensare, ma che comunque se ingiustificatamente non sarebbe comparsa, l'opposizione sarebbe considerata ritirata ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP (Codice di procedura penale), –che X._____ non ha ritirato la busta raccomandata contenente la citazione, cosicché il Tribunale distrettuale Hinterrhein gliel'ha fatta notificare personalmente dalla Polizia comunale di Bellinzona (act. TDH.I.4 e TDH.II.5), –che X._____ ha firmato la conferma del ritiro in data 17 agosto 2016, –che il Tribunale distrettuale Hinterrhein ha emanato un'ordinanza di stralcio il 4 ottobre 2016 (act. TDH.I.2), comunicata lo stesso giorno, ritenendo che X._____ non sarebbe comparsa al dibattimento e non si sarebbe neppure
pagina 4 — 7 fatta rappresentare o dispensare, accollandole inoltre le spese della Procura pubblica e quelle del Tribunale distrettuale Hinterrhein, –che nell'ordinanza ha espressamente e correttamente spiegato che contro di essa poteva essere interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni entro 10 giorni dalla presa in consegna e che nel reclamo vanno indicati con precisione i punti della decisione che si intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova che si invoca (art. 385 cpv. 1 CPP), –che detta ordinanza di stralcio è stata presa in consegna il 10 ottobre 2016, –che X._____ ha interposto 'opposizione' [recte: reclamo] con scritto del 13 maggio 2017 al Tribunale regionale Viamala, allegando e rinviando all'opposizione del 3 giugno 2016 (act. A.1), chiedendo espressamente corrispondenza in italiano, –che il Tribunale regionale Viamala ha trasmesso la memoria di X._____ con gli atti al Tribunale cantonale per competenza il 1° giugno 2017 (act. D.1), –che l'8 giugno 2017 il presidente della Seconda Camera penale competente ha sollecitato la reclamante a comunicare entro il 16 giugno 2017 se intende mantenere la sua 'opposizione', dato che da un esame sommario risultava che il termine di 10 giorni sarebbe scaduto da parecchio tempo (act. D.2), –che ha precisato espressamente che in caso di soccombenza sarebbero poste a suo carico le spese della procedura di reclamo, –che X._____ non ha preso in consegna la busta raccomandata contenente detto scritto dell'8 giugno 2017 (act. D.3), –che dagli atti risulta che il termine di reclamo è scaduto il 20 ottobre 2016 (artt. 91 cpv. 2 CPP e 396 cpv.1 CPP) e che il reclamo di X._____ è dunque chiaramente tardivo, cosicché non si può entrare nel merito dello stesso, –che però anche se si fosse entrati nel merito, il reclamo sarebbe stato da respingere, poiché è manifestamente infondato rispettivamente la motivazione è palesemente insufficiente, –che difatti la reclamante non indica i punti della decisione che intende impugnare, non adduce alcun motivo a sostegno di una diversa decisione e non indica nemmeno i mezzi di prova che invoca, bensì si limita a rinviare all'opposizione del 6 giugno 2016, nella quale aveva fatto valere di non aver ricevuto le lettere della Polizia cantonale,
pagina 5 — 7 –che, come ha esposto giustamente la Procura pubblica, secondo la prassi del Tribunale federale è improbabile che due scritti vadano ugualmente persi e che non finiscano nella corretta buca lettere (vedi la sentenza del Tribunale federale 6B_783/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 1), –che il caso in giudizio è un caso analogo a quello della citata sentenza, –che di conseguenza pur volendo entrare nel merito e esaminare il ragionamento della reclamante nell'opposizione si dovrebbe comunque giungere alla conclusione che il modo di procedere delle autorità penali è stato corretto, –che difatti la Polizia cantonale era tenuta a trasmettere gli atti alla Procura pubblica, la quale era tenuta ad avviare un'istruzione penale, –che la reclamante avrebbe avuto più occasioni di spiegarsi dinanzi alla Procura pubblica e ai primi giudici in sede di dibattimento, volendo anche per scritto, perciò se non l'ha fatto, non può rimproverare alle autorità di procedere come di loro dovere, –che detto ciò il fatto che la Procura pubblica abbia prelevato delle spese – del resto molto modeste, considerando le tariffe cantonali (art. 11 cpv. 1 lett. b dell'Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 21 dicembre 2010 [OLACPP; CSC 350.110]) – è ineccepibile, –che poiché X._____ ha mantenuto la sua opposizione, il Tribunale distrettuale Hinterrhein ha dovuto per legge convocarla al dibattimento, –che così si sono create spese anche al Tribunale distrettuale Hinterrhein, a prescindere dal fatto che lei poi non è comparsa al dibattimento, –che a ragione dunque il Tribunale distrettuale Hinterrhein ha stralciato la procedura e ha posto a carico di X._____ non solo le spese giustificate della Procura pubblica, ma anche le proprie spese, –che anche queste ultime paiono adeguate, considerato che l'emolumento riscosso doveva essere compreso tra i CHF 300.00 e i CHF 20'000.00 ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) in unione con l'art. 356 cpv. 2 CPP, –che ne segue che la decisione impugnata andrebbe comunque integralmente confermata, anche se si potesse entrare nel merito del reclamo,
pagina 6 — 7 –che trattandosi di un caso di evidente inammissibilità (e infondatezza) del rimedio giuridico, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (LOG; CSC 173.000), –che per la presente procedura di reclamo sono prelevate spese di CHF 200.00 (art. 8 OECP in unione con l'art. 10 OECP), le quali – come annunciato nello scritto dell'8 giugno 2017 – vanno a carico della reclamante,
pagina 7 — 7 decreta: 1.Non si entra nel merito del reclamo. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 200.00 vanno a carico della reclamante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: