Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 13 ottobre 2015Comunicato per scritto il: SK2 15 343 novembre 2015 (già SK2 15 13) Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi AttuarioRogantini Nella domanda d'esame degli atti del C o m u n e i t a l i a n o d i X . _ _ _ _ _ , istante, patrocinato dall'avv. Mauro Lardi, Casella postale 474, Reichsgasse 65, 7002 Coira, nella causa della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, e della Y . _ _ _ _ _ , reclamante, patrocinata dall'avv. Stefania Vecellio, St. Antonio, 7745 Li Curt contro Z._____, opponente al reclamo, patrocinato dall'avv. Guido Lazzarini, Via Retica 26, 7503 Samedan, concernente domanda d'esame degli atti,

pagina 2 — 9 in constatazione e in considerazione, –che nelle indagini nei confronti di Z._____ quale indiziato di reato per i reati di falsità in documenti e conseguimento di una falsa attestazione (proc. no. EK- 2012-7048) la Procura pubblica dei Grigioni ha emesso un decreto di non luogo a procedere in data 24 marzo 2015, –che la società in nome collettivo italiana Y._____ ha fatto interporre reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni contro quel decreto il 7 aprile 2015 (proc. no. SK2 15 13), –che con domanda del 14 agosto 2015 (act. A.1 della proc. no. SK2 15 34, ormai separata dalla proc. no. SK2 15 13) il Comune italiano di X._____ tramite il suo patrocinatore ha chiesto di prendere visione degli atti di procedura, –che in motivazione della sua richiesta fa valere che a causa del conteggio irregolare di 13'240'000 sigarette gli sarebbe stato arrecato un danno notevole, –che ha dichiarato che attualmente starebbe raccogliendo tutti gli atti nelle procedure dinanzi alle autorità svizzere e italiane per esaminare se le persone coinvolte abbiano commesso dei reati o evaso delle tasse, –che ha inoltre affermato che il qui indiziato di reato (Z.) si sarebbe rifiutato di nominare i consegnatari della merce esportata a Livigno nonostante esso non possa avvalersi della facoltà di non deporre, –che, tornando ai motivi della domanda d'esame degli atti, ha valutato che sarebbe senz'altro possibile che – assieme al risultato delle indagini italiane – risultino poi dei fatti rilevanti che giustificherebbero la riapertura della procedura penale in Svizzera, nella misura in cui l'abbandono dovesse crescere in giudicato, e che viceversa l'esito della procedura qui in causa potrebbe essere utile per le altre procedure in Italia, –che ha concluso che, anche se il danno fiscale si sarebbe verificato in Italia, il Comune di X. avrebbe un interesse degno di protezione che il perseguimento penale in Svizzera avvenga correttamente, –che il 24 agosto 2015 la Procura pubblica dei Grigioni, invitata dal presidente della Seconda Camera penale a presentare osservazioni in merito alla domanda di visione degli atti, ha proposto la reiezione della domanda poiché il

pagina 3 — 9 richiedente non sarebbe parte ai sensi dell'art. 104 CPP e di conseguenza non potrebbe avvalersi dei diritti procedurali giusta l'art. 107 CPP (act. A.2), –che l'indiziato di reato, Z., anche lui invitato a prendere posizione, ha risposto tramite il suo difensore con scritto del 2 settembre 2015 (act. A.3) che giusta l'art. 69 cpv. 3 CPP fra l'altro la procedura preliminare e la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo non sarebbero pubbliche e che ciò sarebbe pure giustificato da motivi di protezione della personalità delle persone coinvolte in un tale procedimento penale, –che ha sostenuto inoltre che del resto nel caso concreto non sarebbe chiaro come o perché il Comune di X. dovrebbe avere un interesse a conoscere il contenuto e il risultato del procedimento penale, ma che nella fattispecie l'interesse dell'indiziato di reato sarebbe comunque preponderante, considerato che sarebbe stato deciso a suo favore da due istanze distinte – l'Amministrazione federale delle dogane, Sezione antifrode doganale, e la Procura pubblica, –che ha poi ritenuto nel senso che, se dovesse rivelarsi vera l'ipotesi secondo la quale sarebbero stati commessi reati fiscali o doganali ai danni dello Stato italiano, a lui come esportatore non potrebbe essere ascritta alcuna colpa, –che ha concluso infine che non sarebbe perciò comprensibile secondo quale base giuridica dovrebbero essere consegnati degli atti penali dalla Svizzera all'Italia per svolgere una procedura penale concernente reati doganali contro dei cittadini italiani con domicilio in Italia, cosicché la domanda d'esame degli atti andrebbe respinta, –che Y., anch'essa sollecitata a esprimersi dal presidente della Seconda Camera penale, tramite la sua patrocinatrice ha chiesto il 3 settembre 2015 (act. A.10) che la domanda del Comune di X. venga accolta, –che il Comune di X._____ ha replicato, sempre tramite il suo patrocinatore, il 1° ottobre 2015 (act. A.5), con tanto di allegati (act. B.2 e B.3), che, al contrario di quanto sostenuto dall'indiziato di reato, secondo la legislazione in vigore costui sarebbe invece senz'altro soggetto passivo delle norme sull'istituzione di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali e che con il suo comportamento avrebbe causato un'evasione di tali diritti speciali,

pagina 4 — 9 –che il presidente della Seconda Camera penale ha trasmesso pure queste osservazioni per conoscenza agli altri partecipanti alla procedura il 6 ottobre 2015, –che, poiché è stato richiesto l'esame di atti di una procedura nella quale è ormai pendente un reclamo dinanzi alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale (SK2 15 13), giusta l'art. 102 cpv. 1 CPP il presidente di detta Camera che dirige il procedimento è competente per decidere le domande d'esame degli atti in qualità di giudice unico, –che gli atti della procedura di domanda d'esame degli atti sono stati separati dall'incarto SK2 15 13 e sono ormai conservati nell'incarto SK2 15 34, ciò per motivi interni e anche perché il presente decreto costituisce una decisione finale ed è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF, il che spiega il cambio di numero di procedura, –che il diritto d'esame degli atti è disciplinato innanzitutto dall'art. 101 CPP, presupponendo innanzitutto che si tratti di un procedimento pendente e distinguendo tre categorie di richiedenti: le parti (cpv. 1), le altre autorità (cpv. 2) e i terzi (cpv. 3), –che la domanda d'esame degli atti va esaminata nella fase concreta in cui è inoltrata, –che nella fattispecie la procedura EK-2012-7048 – ormai in sede reclamo (SK2 15 13) – costituisce un procedimento pendente ai sensi dell'art. 101 CPP, nonostante la Procura pubblica abbia deciso il non luogo a procedere, –che difatti non occorre un'apertura formale di un'istruzione da parte della Procura pubblica, bensì si considera pendente un procedimento già dall'attività investigativa della polizia in poi (vedi art. 306 segg. CPP), la quale marca di regola l'apertura della procedura preliminare (MARKUS SCHMUTZ, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 a ed., Basilea 2014, n. 4 ad art. 101 CPP), cosicché anche se è stato decretato il non luogo a procedere alle domande d'esame degli atti si applica l'art. 101 CPP, –che tuttavia dovrà essere tenuto debitamente conto del fatto che ci si trova in fase di reclamo contro un decreto di non luogo a procedere, –che sotto il termine "le parti" di cui al cpv. 1 si intendono le parti così definite dall'art. 104 cpv. 1 CPP (vedi JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 2 ad art. 101 CPP),

pagina 5 — 9 –che l'art. 104 cpv. 1 CPP elenca esaustivamente le parti (vedi MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, in Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 104 CPP), menzionando unicamente l'imputato (lett. a), l'accusatore privato (lett. b) e il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (lett. c) quali parti, –che è dunque intanto chiaro, come rileva giustamente la Procura pubblica, che il Comune di X._____ non è parte e che quindi non entra in rassegna la costellazione di cui all'art. 101 cpv. 1 CPP, il Comune di X._____ non essendosi costituito quale accusatore privato (artt. 118 segg. CPP) e non avendo sporto nemmeno querela o denuncia, –che cionondimeno, secondariamente, giusta l'art. 105 cpv. 2 CPP, se direttamente lesi nei loro diritti, anche altri partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CPP fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi, –che sotto questa categoria vanno intesi in primo luogo il danneggiato (lett. a), il denunciante (lett. b), il testimone (lett. c), la persona informata sui fatti (lett. d), il perito (lett. e) e il terzo aggravato da atti procedurali (lett. f), senza che questo elenco sia esaustivo (vedi solo MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 105 CPP), –che nel caso in giudizio l'istante non è partecipante al procedimento, –che, volendo ammettere per ipotesi che lo fosse, sarebbe pensabile semmai unicamente la variante di cui alla lett. a (qualità di denunciante), le altre potendo essere escluse a priori, –che secondo l'art. 115 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (cpv. 1) e che è considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2), –che il Comune di X._____ ha sostenuto in sintesi di aver un interesse degno di protezione che il perseguimento penale in Svizzera venga svolto correttamente e di aver sofferto un danno considerevole dal conteggio irregolare di 13'240'000 sigarette, senza spiegare in che modo ciò sarebbe avvenuto o su quali indizi basa il suo sospetto e tantomeno come avrebbe effettuato il calcolo del numero di sigarette, –che l'istante è rimasto molto vago nelle sue formulazioni, dicendo che sarebbe possibile che risultino ulteriori fatti rilevanti per riaprire il procedimento in

pagina 6 — 9 Svizzera, concedendo espressamente di stare raccogliendo tutti gli atti disponibili per esaminare l'eventualità di reati fiscali, facendo valere che in questo campo incomberebbero alcuni doveri pure agli esportatori come il qui indiziato di reato, –che d'un canto si costata che ciò che scrive l'istante è poco concreto, e d'altro canto se ciò che afferma dovesse essere vero, esso potrebbe – in qualunque momento – sporgere denuncia e/o querela (semmai contro ignoto) e costituirsi parte penale e civile ai sensi degli artt. 118 segg. CPP e chiedere di partecipare alla procedura, –che di conseguenza, come sarà dimostrato più in dettaglio sotto, il Comune di X._____ non ha un interesse attuale ai sensi dell'art. 105 CPP in unione con l'art. 101 cpv. 1 CPP a esaminare gli atti della procedura in questione, ormai in sede di reclamo, –che, tornando all'art. 101 CPP, non si è manifestamente in presenza nemmeno di una situazione come quella descritta dall'art. 101 cpv. 2 CPP, siccome il Comune di X._____ – nonostante si tratti di un ente pubblico – con la sua domanda di visione degli atti non insorge qui nella sua funzione di organo pubblico, bensì come parte lesa, protestando interessi pecuniari, –che inoltre il Comune di X._____ nella fattispecie non ha fatto valere di condurre una procedura civile, penale o amministrativa per la quale trattazione necessiterebbe gli atti di questa procedura penale, anzi, dichiara espressamente che ciò non sarebbe (ancora) il caso, ma che starebbe collezionando gli atti delle procedure italiane e svizzere – senza indicare quali – per esaminare se le diverse persone coinvolte potrebbero eventualmente aver commesso delitti, evadendo delle tasse, –che dunque, le varianti di cui ai capoversi 1 e 2 facendo naufragio, rimane unicamente la variante sussidiaria di cui all'art. 101 cpv. 3 CPP, secondo cui i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, –che nell'occorrenza non è stato fatto valere un interesse scientifico, di conseguenza va valutata l'ipotesi di un altro interesse degno di protezione, –che, contrariamente al testo legale impreciso, il richiedente deve non solo far valere un tale interesse degno di protezione, bensì deve pure averne uno, altrimenti non ha a priori nessun diritto a esaminare gli atti,

pagina 7 — 9 –che inoltre tale interesse degno di protezione deve essere ponderato rispetto agli interessi pubblici o privati delle parti coinvolte e del procedimento stesso che vi si oppongono, usando particolare prudenza, poiché un terzo ha regolarmente un interesse minore a esaminare gli atti che una parte, la quale necessita esaminarli per difendere i propri interessi nella procedura stessa (sentenza del Tribunale federale 1B_306/2014 del 12 gennaio 2015, consid. 2.1; vedi anche MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 11 ad art. 101 CPP), –che va tenuto conto soprattutto anche dell'interesse pubblico allo svolgimento indisturbato del procedimento penale pendente (vedi i riferimenti nella sentenza 1B_306/2014 citata pocanzi, consid. 2.1), –che nell'occorrenza non vi è ancora nessun'accusa, trovandosi ancora nella fase preliminare, chiusa dalla Procura pubblica con un decreto di non luogo a procedere ma pendente ormai in sede di reclamo, –che l'interesse attuale degno di protezione del Comune di X._____ al momento non è dato, poiché, come si è visto, all'istante è possibile ora – o in qualsiasi altro momento – di sporgere denuncia e costituirsi parte penale e/o civile per difendere i propri interessi e protestare il danno pecuniario asserito, e di chiedere in quella procedura l'esame degli atti qui in domanda, –che non viola il diritto federale il fatto di negare l'esame degli atti a un terzo che l'ha richiesto in vista e per lo scopo di inoltrare eventualmente una denuncia penale per altri reati (vedi sempre la sentenza 1B_306/2014, consid. 2.3), –che, comunque sia, nella fase attuale, cioè in piena procedura di reclamo contro il decreto di non luogo a procedere, concedere la visione degli atti all'istante prima che sia deciso sul reclamo non sarebbe compatibile con gli interessi pubblici e privati in gioco, –che in altre parole nella ponderazione presente prevalgono chiaramente l'interesse allo svolgimento inalterato e rapido del procedimento penale, rispettivamente di reclamo, e l'interesse alla salvaguardia del segreto giusta l'art. 73 CPP e dei diritti della personalità dell'indiziato di reato, opponente al reclamo, –che del resto nel caso in cui la Seconda Camera penale dovesse accogliere il reclamo e annullare il decreto di non luogo a procedere, cosicché la Procura pubblica sarebbe tenuta a continuare l'indagine, la valutazione di una nuova

pagina 8 — 9 domanda d'esame degli atti potrebbe senz'altro avere un esito diverso, dovendo analizzare e ponderare gli interessi nella fase concreta della procedura, –che in tal caso – ma pure nel caso contrario – il Comune di X._____ si potrebbe sempre costituire parte penale e/o civile, se ha gli elementi per farlo, e chiedere semmai di poter esaminare gli atti anche della procedura EK-2012- 7048 nell'ambito della propria procedura penale o civile, –che, riassumendo, risulta che per il momento non va autorizzato l'esame degli atti richiesti, –che la domanda va dunque respinta, dimodoché le spese della procedura vanno a carico dell'istante, –che nella fattispecie si giustifica fissare tali spese a CHF 500.00, –che non sono riconosciute spese ripetibili,

pagina 9 — 9 decreta: 1.La domanda è respinta. 2.Le spese della presente procedura di CHF 500.00 vanno a carico del Comune di X._____. 3.Non sono riconosciute spese ripetibili. 4.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5.Comunicazione a:

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